Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela Blanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” ha comunicato l’esclusione del ricorrente dalla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente analista, indetta con deliberazione n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa LA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Premesso che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” gli ha comunicato l’esclusione dalla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente analista, indetta con deliberazione n. -OMISSIS-;
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- con memoria del 2 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI LE, Presidente
LA BU, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA BU | GI LE |
IL SEGRETARIO