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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1281/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA ) rappresentata e difesa come da Parte_1 P.IVA_1
procura in atti dall'avv. Giuseppe Lantieri
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gugliotta Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
pagina 1 di 10 ************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 908/2023, pubblicata in data 10.5.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da (già avverso Parte_1 Controparte_2
l'avviso di accertamento emesso dal avente ad oggetto sanzione ed Controparte_1 CP_3
interessi.
Riportati sinteticamente i due motivi di opposizione formulati dall'opponente nei termini appresso trascritti: “A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'inesigibilità delle sanzioni amministrative irrogate per occupazione abusiva di suolo pubblico per la mancanza di un provvedimento di concessione di suolo pubblico da parte del;
in secondo luogo, Controparte_1 contestava l'ammontare della somma richiesta per erronea applicazione del Regolamento COSAP, in quanto era stata applicata la tariffa super prevista per le occupazioni di suolo commerciali, o comunque non specifiche, e non quella prevista per ponteggi ed impalcature per attività edilizia, per cui l'importo doveva essere ad € 11.772,80 e non ad € 52.325,75”, il Tribunale li rigettava entrambi osservando, in relazione al primo, che sulla scorta delle numerose sentenze della Cassazione che citava
“il canone in questione è dovuto anche nel caso di occupazione abusiva del suolo pubblico (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 07/01/2016, n. 61; Cass. Civ. n. 12167/13; Cass. Civ., Sez. Unite n.
5462/04, Cass. Civ., Sezioni Unite n.12167/03).
Con la sentenza n. 29447/2018 la Cassazione ha affermato che “il principio cardine per l'irrogazione del Cosap è la presenza di un manufatto privato sul suolo pubblico a prescindere dalla legittimità e dalla correttezza di tale occupazione”; inoltre, che “l'obbligazione nasce con l'occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo”.
Con la successiva sentenza n. 18607/2020, la Corte ha nuovamente ribadito che “il presupposto applicativo del Cosap è costituito quindi dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”
Alla luce di quanto precede, stante la natura di occupazione abusiva di suolo pubblico dell'area de qua, la società attrice è tenuta a corrispondere al sia il canone COSAP che le maggiorazioni CP_1 di legge e le relative sanzioni”.
pagina 2 di 10 Rigettava altresì il secondo motivo di opposizione (consistente nel fatto che “la società opponente ha eccepito l'errata individuazione della voce di tariffa da applicare al caso concreto, che sarebbe dovuta essere quella relativa alla voce “ponteggi ed impalcature” piuttosto che quella afferente alle aree di cantiere”), perché “risulta sufficientemente provato che nel caso di specie la destinazione dell'area occupata a “cantiere” ed è incontestata la collocazione della stessa all'interno del quartiere Ortigia.
Come correttamente rilevato dal , è la stessa società attrice a qualificare l'area da Controparte_1 essa occupata, quale “area di cantiere”: nella domanda rivolta all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio in sanatoria di concessione demaniale marittima del 11 marzo 2008; nella nota del 20 marzo 2014 trasmessa dalla al Comune di , dove la società opponente Tes_1 CP_1 rappresenta l'impossibilità di utilizzare in alcuni periodi il suolo pubblico dell'area di cantiere;
nella nota prot. gen. n. 78188/2014. Tes_1
Inoltre, anche le planimetrie e le foto prodotte in giudizio dimostrano sufficientemente che l'area di proprietà comunale, abusivamente recintata da ingloba, fin dall'inizio dell'occupazione, Tes_1 nell'anno 2007, non solo il ponteggio ma anche le attrezzature necessarie ai lavori (ad. es. betoniere, materiali da costruzione e Gru).
Detta area, originariamente estesa mq. 1040, è ben più ampia di quella necessaria alla realizzazione di ponteggi.
Quindi, non solo da quanto dichiarato dalla ma anche dalla destinazione impressa dalla Tes_1 stessa società all'area de qua emerge, in modo inequivocabile, che l'area da essa occupata è, anche per le sue dimensioni di realizzazione, un'area di cantiere”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza in data 3.1.2024, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
All'udienza di discussione del 26.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame articolati dall'appellante possono essere riassunti nei termini che seguono:
1) erroneità della sentenza impugnata per non avere ritenuto illegittimo l'utilizzo, da parte del
[...]
, della “procedura di riscossione semplificata del credito” in mancanza di valido titolo CP_1 concessorio dell'utilizzo dell'area pubblica;
pagina 3 di 10 2) erroneità della determinazione del “giusto corrispettivo” dell'uso del suolo pubblico sotto i seguenti profili: a) carattere temporaneo, e non già permanente, dell'occupazione; b) illegittimità delle delibere della Giunta Municipale di determinazione della in quanto adottate dal organo incompetente, CP_3
essendo la relativa competenza attribuita al Consiglio Comunale;
c) erronea individuazione della corretta voce di tariffa applicabile, non dovendosi fare riferimento a quella prevista per l'installazione di cantieri edili bensì per la sola installazione di ponteggi e impalcature per l'attività edile;
d) mancata debenza di interessi e sanzioni.
Il si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la novità della quasi Controparte_1 totalità delle questioni sottese ai motivi di gravame (“Essendo così delineato l'oggetto del giudizio, ne consegue l'inammissibilità dei seguenti nuovi “motivi” di impugnazione: 1) illegittimità della riscossione delle somme da essa dovute mediante procedura esattoriale (vds. punto B, pag. 8 dell'atto di appello); 2) carattere temporaneo dell'occupazione (vds. punto C, 1, pagg. 14 e 15 dell'atto di appello); 3) incompetenza della Giunta Municipale ad approvare le tariffe (vds. punto C, 2, CP_3 pagg. 15, 16 e 17 dell'atto di appello); 4) mancata prova, da parte del del periodo di CP_1
occupazione del suolo pubblico (vds. punto C, pag. 13, sotto punto 1); 5) applicazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di occupazione abusiva di suolo pubblico (vds. punto D, pag. 21)”) e controdeducendo comunque, ampiamente, nel merito degli stessi, non senza evidenziare che sulle medesime questioni sottese al presente giudizio questa Corte si era già espressa, in senso favorevole ad esso appellato, con le sentenze n. 352/2023 e 1880/2023.
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo di gravame sub 2-C), che è nel merito infondato, nel resto l'appello sia inammissibile.
Invero, mentre con l'opposizione all'esecuzione in primo grado aveva Parte_1 eccepito la “inesigibilità” del canone perché il non aveva adottato alcun Controparte_1
provvedimento di concessione, in suo favore, del suolo pubblico, in appello la mancanza di titolo concessorio viene addotta come ragione della illegittimità del ricorso alla procedura di “riscossione semplificata del credito” (ossia tramite avviso di pagamento e successiva iscrizione a ruolo da parte del concessionario della riscossione) e come motivo in forza del quale sarebbe onere dell'appellato fornire la prova della superficie pubblica occupata e della durata dell'occupazione.
Si tratta di un evidente mutamento delle ragioni dell'opposizione all'esecuzione che risulta, come tale, inammissibile.
Analogamente deve dirsi con riferimento al motivo di gravame con cui l'appellante si è doluta della pagina 4 di 10 illegittimità, per incompetenza dell'organo comunale che lo ha adottato, del provvedimento della
Giunta Municipale che ha aumentato la COSAP a partire dall'anno 2010, invocando l'applicazione della tariffa originariamente stabilita dal regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale.
Si tratta di una questione di cui non è stata fatta alcuna menzione in primo grado al pari di quella, oggetto dell'ultimo motivo di gravame, relativa alla asserita mancata debenza degli interessi iscritti a ruolo, e che come tale risulta, al pari di quest'ultima, inammissibilmente introdotta in appello.
Identiche notazioni valgono per gli ulteriori profili di novità dei motivi di gravame sì come evidenziati dall'appellato nella sua comparsa di risposta.
L'unico motivo di gravame che va invece scrutinato nel merito resta quello relativo alla voce di tariffa da applicare in relazione all'utilizzo dell'area pubblica occupata dall'appellante.
Come detto, il ha applicato la voce prevista dal regolamento COSAP per il caso Controparte_1 che il suolo pubblico occupato sia destinato ad ospitare un cantiere edile (€ 67,30/mq. annui) mentre ha sostenuto che si dovrebbe applicare la voce prevista per Pt_1 Parte_1
l'installazione di ponteggi ed impalcature per attività edilizia (max € 26,70/mq. annui).
Tralasciando di considerare che si tratta di motivo di appello già esaminato – e rigettato – da questa
Corte, per le annualità immediatamente precedenti a quella per cui è causa, con le sentenze n. 352/2023
e n.1880/2023, la prima delle quali passata in giudicato sì come allegato con le note conclusive dall'appellato senza alcuna contestazione sul punto da parte dell'appellante, il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sulla base della seguente motivazione: “è la stessa società attrice a qualificare l'area da essa occupata, quale “area di cantiere”: nella domanda rivolta all'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio in sanatoria di concessione demaniale marittima del
11 marzo 2008; nella nota del 20 marzo 2014 trasmessa dalla al Comune di , dove la Tes_1 CP_1 società opponente rappresenta l'impossibilità di utilizzare in alcuni periodi il suolo pubblico dell'area di cantiere;
nella nota prot. gen. n. 78188/2014. Inoltre, anche le planimetrie e le foto prodotte Tes_1 in giudizio dimostrano sufficientemente che l'area di proprietà comunale, abusivamente recintata da ingloba, fin dall'inizio dell'occupazione, nell'anno 2007, non solo il ponteggio ma anche le Tes_1
attrezzature necessarie ai lavori (ad. es. betoniere, materiali da costruzione e Gru). Detta area, originariamente estesa mq. 1040, è ben più ampia di quella necessaria alla realizzazione di ponteggi.
Quindi, non solo da quanto dichiarato dalla ma anche dalla destinazione impressa dalla Tes_1 stessa società all'area de qua emerge, in modo inequivocabile, che l'area da essa occupata è, anche per le sue dimensioni di realizzazione, un'area di cantiere”.
pagina 5 di 10 Con il motivo di appello in esame, ha criticato la sentenza impugnata, Parte_1
nella parte sopra riportata, evidenziando che la richiesta di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era indirizzata non già al bensì alla Regione Siciliana Controparte_1 quale proprietaria dell'area demaniale marittima attigua di cui veniva chiesta la concessione, ed aggiungendo che il Tribunale non aveva saputo leggere la planimetria in atti (“Invero, il primo Giudice, nell'elencare “la stessa documentazione proveniente da parte attrice”, non si è neppure reso conto di consultare la richiesta di concessione in sanatoria, completa di planimetria dell'area, indirizzata dalla società opponente non già al , ma alla Regione Siciliana, proprietaria di Controparte_1
quella diversa e vasta area recintata, ove erano effettivamente allocati il container adibito a servizi e la gru! Il primo Giudice, quindi, può dirsi che non abbia neppure compreso quale fosse l'area oggetto della controversia: l'area concessa dal , infatti, non è l'ampio spazio di Controparte_1
proprietà della Regione, ma quella che si esaurisce nei marciapiedi perimetrali all'edificio e in una piccola striscia di viabilità agli stessi parallela, come ben evidenziato proprio in quella planimetria citata nella sentenza impugnata, a patto che, ovviamente, non la si consulti capovolta. Correttamente consultando la documentazione e le planimetrie dei luoghi è evidentissimo che mentre l'area del cantiere edile era stata attrezzata all'interno del demanio regionale, oggetto di diversa concessione con il diverso ente pubblico proprietario, sull'area comunale erano stati installati esclusivamente i ponteggi e le impalcature mentre una recinzione mobile garantiva distanza e separazione tra i ponteggi stessi (posti sui marciapiedi) e i pedoni e le autovetture che continuavano a transitare sulla pubblica via.”).
Ritiene la Corte che le critiche rivolte alla sentenza impugnata siano immeritate.
Infatti, se certamente l'appellante ha ragione nell'evidenziare che la domanda di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era rivolta alla Regione Siciliana atteso che aveva ad oggetto l'area demaniale marittima attigua a quella comunale, è però anche vero che la planimetria allegata dà conto dell'intero stato dei luoghi, incluso il versante dell'ex Palazzo delle Poste prospiciente il suolo pubblico comunale, ed è proprio in questo versante, tra Palazzo delle Poste e Piazza delle Poste che, nella planimetria, si rinviene l'indicazione della presenza della gru.
Per meglio comprendere la valenza del documento a cui il Tribunale e l'appellante hanno fatto riferimento va riportato quanto segue.
L'ex Palazzo delle Poste, nel versante Nord, Nord-Ovest, è prospiciente un'area del demanio marittimo regionale, mentre nel versante Sud verso Piazza della Posta e lungo la maggior parte del prospetto su pagina 6 di 10 Riva della Posta e via del Forte Casanova, è prospiciente ad aree comunali.
Con concessione rilasciata in data 28.6.2007 il accogliendo in parte la domanda Controparte_1 depositata dalla ditta, concedeva alla l'utilizzo del suolo pubblico “con finalità Parte_2 di lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'edificio ex Palazzo delle Poste”, per una superficie di mq.
2.200 a fronte dei 3.000 richiesti, “per recintare il cantiere” tutto intorno al palazzo in questione destinato a sorgere, segnatamente, lungo le vie Riva della Posta, della Darsena, Riva Nazzario Sauro e del Forte Casanova.
In pratica con detta concessione il all'evidenza sbagliando, concedeva l'uso non Controparte_1 soltanto del suolo pubblico comunale ma anche dell'area demaniale marittima che non gli apparteneva.
Avvedutosi dell'errore il revocava, con provvedimento del 25.3.2008 (giusta preavviso del CP_1
12.3.2008), la concessione, e presentava, soltanto alla Regione Siciliana, Parte_2 richiesta di concessione in sanatoria in data 11.3.2008 avente ad oggetto l'area demaniale marittima a cui allegava la planimetria menzionata dal Tribunale.
Tanto premesso, sebbene la richiesta di concessione in sanatoria sia rivolta alla Regione Siciliana, la planimetria dello stato dei luoghi esistente nel marzo 2008 descrive l'intera area di cantiere, non soltanto cioè quella che ricade sul demanio marittimo, e la linea tratteggiata che circonda l'intero palazzo oggetto dell'intervento di ristrutturazione edilizia e rappresenta il confine della superficie recintata ricomprende, all'evidenza, anche l'area comunale, non a caso in guisa sostanzialmente coincidente con i rilievi eseguiti in occasione della redazione della Relazione Tecnica da parte dei tecnici comunali assistiti dalla Polizia Municipale in data 22.5.2014 di cui alle planimetrie in atti, a dimostrazione del mantenimento dell'occupazione dell'area in questione anche nell'annualità a cui si riferisce il canone oggetto dell'avviso di pagamento opposto.
Alla luce di quanto esposto va senz'altro confermato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della voce di tariffa COSAP applicata dal atteso che, all'evidenza, l'area comunale occupata eccede ampiamente quella Controparte_1
ortogonale ai ponteggi installati, dovendosi soltanto aggiungere che la voce della tariffa indicata dall'appellante mai potrebbe essere applicata in un caso, quale quello a mani, in cui non soltanto è stato installato un ponteggio sull'area demaniale ma lo stesso è stato anche recintato, così impedendo al pubblico di fruire comunque dell'area sottostante transitando sotto il ponteggio.
Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di gravame merita di essere rigettato.
In definitiva, quindi, l'appello va respinto.
pagina 7 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa di € 106.351,00.
L'appellato ha chiesto la condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. perché “già con la sentenza n. 352 del 27/2/2023 (stesse parti processuali), la Corte di appello di Catania aveva già censurato la proposizione di nuovi motivi in fase di appello, dichiarandone l'inammissibilità (tra questi, ad es.: riscossione semplificata del credito;
determinazione delle tariffe da parte della CP_4
municipale; pagamento degli interessi, ecc.). Ciò nonostante la anche nel presente giudizio di Pt_1 appello, ha introdotto nuovi ed infondati motivi di impugnazione, così compromettendo l'esigenza di una sollecita definizione del giudizio”.
Ritiene la Corte che l'appellante vada condannata al pagamento della somma meglio specificata in dispositivo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Va premesso che con sentenza resa in data 18.12.2024 nel proc. n. 1106/2023 R.G. (ulteriore rispetto a quelle indicate dall'appellato), questa Corte, rigettando altro appello sempre proposto da
[...]
relativo ad altra annualità della per la medesima vicenda per cui è Parte_1 CP_3 causa, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni che, in quanto condivise da questo collegio, di seguito si trascrivono:
“Ricorrono, a parere della Corte, i presupposti per l'applicazione – invocata da parte appellata – del disposto di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.
La norma richiamata, infatti, prevede che la condanna del soccombente - a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale -, la quale può essere anche riconosciuta d'ufficio dal giudice, non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una
pagina 8 di 10 ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n.
24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali
(o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/2020, 22405/2018,
20732/2016).
Ora, nel caso di specie, la inammissibilità della gran parte dei motivi di gravame, e la palese infondatezza dell'appello, giustifica la condanna della parte ai sensi della norma citata, nella medesima misura oggetto della condanna alle spese.”.
Alle ragioni che hanno indotto la Corte a condannare l'appellante al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. con la sentenza sopra citata va poi senz'altro aggiunto che, come anche evidenziato dall'appellato, il presente appello è stato proposto dopo che era stata pubblicata la sentenza n. 352 del 27/2/2023, reiettiva di motivi di gravame in massima parte sovrapponibili a quelli oggi articolati.
In definitiva, quindi, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite l'appellante va condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1281/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 908/2023, pubblicata in data 10.5.2023: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 9 di 10 Condanna l'appellante al pagamento, altresì, della somma di €. 10.000,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1281/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA ) rappresentata e difesa come da Parte_1 P.IVA_1
procura in atti dall'avv. Giuseppe Lantieri
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gugliotta Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
pagina 1 di 10 ************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 908/2023, pubblicata in data 10.5.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da (già avverso Parte_1 Controparte_2
l'avviso di accertamento emesso dal avente ad oggetto sanzione ed Controparte_1 CP_3
interessi.
Riportati sinteticamente i due motivi di opposizione formulati dall'opponente nei termini appresso trascritti: “A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'inesigibilità delle sanzioni amministrative irrogate per occupazione abusiva di suolo pubblico per la mancanza di un provvedimento di concessione di suolo pubblico da parte del;
in secondo luogo, Controparte_1 contestava l'ammontare della somma richiesta per erronea applicazione del Regolamento COSAP, in quanto era stata applicata la tariffa super prevista per le occupazioni di suolo commerciali, o comunque non specifiche, e non quella prevista per ponteggi ed impalcature per attività edilizia, per cui l'importo doveva essere ad € 11.772,80 e non ad € 52.325,75”, il Tribunale li rigettava entrambi osservando, in relazione al primo, che sulla scorta delle numerose sentenze della Cassazione che citava
“il canone in questione è dovuto anche nel caso di occupazione abusiva del suolo pubblico (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 07/01/2016, n. 61; Cass. Civ. n. 12167/13; Cass. Civ., Sez. Unite n.
5462/04, Cass. Civ., Sezioni Unite n.12167/03).
Con la sentenza n. 29447/2018 la Cassazione ha affermato che “il principio cardine per l'irrogazione del Cosap è la presenza di un manufatto privato sul suolo pubblico a prescindere dalla legittimità e dalla correttezza di tale occupazione”; inoltre, che “l'obbligazione nasce con l'occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo”.
Con la successiva sentenza n. 18607/2020, la Corte ha nuovamente ribadito che “il presupposto applicativo del Cosap è costituito quindi dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”
Alla luce di quanto precede, stante la natura di occupazione abusiva di suolo pubblico dell'area de qua, la società attrice è tenuta a corrispondere al sia il canone COSAP che le maggiorazioni CP_1 di legge e le relative sanzioni”.
pagina 2 di 10 Rigettava altresì il secondo motivo di opposizione (consistente nel fatto che “la società opponente ha eccepito l'errata individuazione della voce di tariffa da applicare al caso concreto, che sarebbe dovuta essere quella relativa alla voce “ponteggi ed impalcature” piuttosto che quella afferente alle aree di cantiere”), perché “risulta sufficientemente provato che nel caso di specie la destinazione dell'area occupata a “cantiere” ed è incontestata la collocazione della stessa all'interno del quartiere Ortigia.
Come correttamente rilevato dal , è la stessa società attrice a qualificare l'area da Controparte_1 essa occupata, quale “area di cantiere”: nella domanda rivolta all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio in sanatoria di concessione demaniale marittima del 11 marzo 2008; nella nota del 20 marzo 2014 trasmessa dalla al Comune di , dove la società opponente Tes_1 CP_1 rappresenta l'impossibilità di utilizzare in alcuni periodi il suolo pubblico dell'area di cantiere;
nella nota prot. gen. n. 78188/2014. Tes_1
Inoltre, anche le planimetrie e le foto prodotte in giudizio dimostrano sufficientemente che l'area di proprietà comunale, abusivamente recintata da ingloba, fin dall'inizio dell'occupazione, Tes_1 nell'anno 2007, non solo il ponteggio ma anche le attrezzature necessarie ai lavori (ad. es. betoniere, materiali da costruzione e Gru).
Detta area, originariamente estesa mq. 1040, è ben più ampia di quella necessaria alla realizzazione di ponteggi.
Quindi, non solo da quanto dichiarato dalla ma anche dalla destinazione impressa dalla Tes_1 stessa società all'area de qua emerge, in modo inequivocabile, che l'area da essa occupata è, anche per le sue dimensioni di realizzazione, un'area di cantiere”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza in data 3.1.2024, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
All'udienza di discussione del 26.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame articolati dall'appellante possono essere riassunti nei termini che seguono:
1) erroneità della sentenza impugnata per non avere ritenuto illegittimo l'utilizzo, da parte del
[...]
, della “procedura di riscossione semplificata del credito” in mancanza di valido titolo CP_1 concessorio dell'utilizzo dell'area pubblica;
pagina 3 di 10 2) erroneità della determinazione del “giusto corrispettivo” dell'uso del suolo pubblico sotto i seguenti profili: a) carattere temporaneo, e non già permanente, dell'occupazione; b) illegittimità delle delibere della Giunta Municipale di determinazione della in quanto adottate dal organo incompetente, CP_3
essendo la relativa competenza attribuita al Consiglio Comunale;
c) erronea individuazione della corretta voce di tariffa applicabile, non dovendosi fare riferimento a quella prevista per l'installazione di cantieri edili bensì per la sola installazione di ponteggi e impalcature per l'attività edile;
d) mancata debenza di interessi e sanzioni.
Il si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la novità della quasi Controparte_1 totalità delle questioni sottese ai motivi di gravame (“Essendo così delineato l'oggetto del giudizio, ne consegue l'inammissibilità dei seguenti nuovi “motivi” di impugnazione: 1) illegittimità della riscossione delle somme da essa dovute mediante procedura esattoriale (vds. punto B, pag. 8 dell'atto di appello); 2) carattere temporaneo dell'occupazione (vds. punto C, 1, pagg. 14 e 15 dell'atto di appello); 3) incompetenza della Giunta Municipale ad approvare le tariffe (vds. punto C, 2, CP_3 pagg. 15, 16 e 17 dell'atto di appello); 4) mancata prova, da parte del del periodo di CP_1
occupazione del suolo pubblico (vds. punto C, pag. 13, sotto punto 1); 5) applicazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di occupazione abusiva di suolo pubblico (vds. punto D, pag. 21)”) e controdeducendo comunque, ampiamente, nel merito degli stessi, non senza evidenziare che sulle medesime questioni sottese al presente giudizio questa Corte si era già espressa, in senso favorevole ad esso appellato, con le sentenze n. 352/2023 e 1880/2023.
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo di gravame sub 2-C), che è nel merito infondato, nel resto l'appello sia inammissibile.
Invero, mentre con l'opposizione all'esecuzione in primo grado aveva Parte_1 eccepito la “inesigibilità” del canone perché il non aveva adottato alcun Controparte_1
provvedimento di concessione, in suo favore, del suolo pubblico, in appello la mancanza di titolo concessorio viene addotta come ragione della illegittimità del ricorso alla procedura di “riscossione semplificata del credito” (ossia tramite avviso di pagamento e successiva iscrizione a ruolo da parte del concessionario della riscossione) e come motivo in forza del quale sarebbe onere dell'appellato fornire la prova della superficie pubblica occupata e della durata dell'occupazione.
Si tratta di un evidente mutamento delle ragioni dell'opposizione all'esecuzione che risulta, come tale, inammissibile.
Analogamente deve dirsi con riferimento al motivo di gravame con cui l'appellante si è doluta della pagina 4 di 10 illegittimità, per incompetenza dell'organo comunale che lo ha adottato, del provvedimento della
Giunta Municipale che ha aumentato la COSAP a partire dall'anno 2010, invocando l'applicazione della tariffa originariamente stabilita dal regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale.
Si tratta di una questione di cui non è stata fatta alcuna menzione in primo grado al pari di quella, oggetto dell'ultimo motivo di gravame, relativa alla asserita mancata debenza degli interessi iscritti a ruolo, e che come tale risulta, al pari di quest'ultima, inammissibilmente introdotta in appello.
Identiche notazioni valgono per gli ulteriori profili di novità dei motivi di gravame sì come evidenziati dall'appellato nella sua comparsa di risposta.
L'unico motivo di gravame che va invece scrutinato nel merito resta quello relativo alla voce di tariffa da applicare in relazione all'utilizzo dell'area pubblica occupata dall'appellante.
Come detto, il ha applicato la voce prevista dal regolamento COSAP per il caso Controparte_1 che il suolo pubblico occupato sia destinato ad ospitare un cantiere edile (€ 67,30/mq. annui) mentre ha sostenuto che si dovrebbe applicare la voce prevista per Pt_1 Parte_1
l'installazione di ponteggi ed impalcature per attività edilizia (max € 26,70/mq. annui).
Tralasciando di considerare che si tratta di motivo di appello già esaminato – e rigettato – da questa
Corte, per le annualità immediatamente precedenti a quella per cui è causa, con le sentenze n. 352/2023
e n.1880/2023, la prima delle quali passata in giudicato sì come allegato con le note conclusive dall'appellato senza alcuna contestazione sul punto da parte dell'appellante, il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sulla base della seguente motivazione: “è la stessa società attrice a qualificare l'area da essa occupata, quale “area di cantiere”: nella domanda rivolta all'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio in sanatoria di concessione demaniale marittima del
11 marzo 2008; nella nota del 20 marzo 2014 trasmessa dalla al Comune di , dove la Tes_1 CP_1 società opponente rappresenta l'impossibilità di utilizzare in alcuni periodi il suolo pubblico dell'area di cantiere;
nella nota prot. gen. n. 78188/2014. Inoltre, anche le planimetrie e le foto prodotte Tes_1 in giudizio dimostrano sufficientemente che l'area di proprietà comunale, abusivamente recintata da ingloba, fin dall'inizio dell'occupazione, nell'anno 2007, non solo il ponteggio ma anche le Tes_1
attrezzature necessarie ai lavori (ad. es. betoniere, materiali da costruzione e Gru). Detta area, originariamente estesa mq. 1040, è ben più ampia di quella necessaria alla realizzazione di ponteggi.
Quindi, non solo da quanto dichiarato dalla ma anche dalla destinazione impressa dalla Tes_1 stessa società all'area de qua emerge, in modo inequivocabile, che l'area da essa occupata è, anche per le sue dimensioni di realizzazione, un'area di cantiere”.
pagina 5 di 10 Con il motivo di appello in esame, ha criticato la sentenza impugnata, Parte_1
nella parte sopra riportata, evidenziando che la richiesta di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era indirizzata non già al bensì alla Regione Siciliana Controparte_1 quale proprietaria dell'area demaniale marittima attigua di cui veniva chiesta la concessione, ed aggiungendo che il Tribunale non aveva saputo leggere la planimetria in atti (“Invero, il primo Giudice, nell'elencare “la stessa documentazione proveniente da parte attrice”, non si è neppure reso conto di consultare la richiesta di concessione in sanatoria, completa di planimetria dell'area, indirizzata dalla società opponente non già al , ma alla Regione Siciliana, proprietaria di Controparte_1
quella diversa e vasta area recintata, ove erano effettivamente allocati il container adibito a servizi e la gru! Il primo Giudice, quindi, può dirsi che non abbia neppure compreso quale fosse l'area oggetto della controversia: l'area concessa dal , infatti, non è l'ampio spazio di Controparte_1
proprietà della Regione, ma quella che si esaurisce nei marciapiedi perimetrali all'edificio e in una piccola striscia di viabilità agli stessi parallela, come ben evidenziato proprio in quella planimetria citata nella sentenza impugnata, a patto che, ovviamente, non la si consulti capovolta. Correttamente consultando la documentazione e le planimetrie dei luoghi è evidentissimo che mentre l'area del cantiere edile era stata attrezzata all'interno del demanio regionale, oggetto di diversa concessione con il diverso ente pubblico proprietario, sull'area comunale erano stati installati esclusivamente i ponteggi e le impalcature mentre una recinzione mobile garantiva distanza e separazione tra i ponteggi stessi (posti sui marciapiedi) e i pedoni e le autovetture che continuavano a transitare sulla pubblica via.”).
Ritiene la Corte che le critiche rivolte alla sentenza impugnata siano immeritate.
Infatti, se certamente l'appellante ha ragione nell'evidenziare che la domanda di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era rivolta alla Regione Siciliana atteso che aveva ad oggetto l'area demaniale marittima attigua a quella comunale, è però anche vero che la planimetria allegata dà conto dell'intero stato dei luoghi, incluso il versante dell'ex Palazzo delle Poste prospiciente il suolo pubblico comunale, ed è proprio in questo versante, tra Palazzo delle Poste e Piazza delle Poste che, nella planimetria, si rinviene l'indicazione della presenza della gru.
Per meglio comprendere la valenza del documento a cui il Tribunale e l'appellante hanno fatto riferimento va riportato quanto segue.
L'ex Palazzo delle Poste, nel versante Nord, Nord-Ovest, è prospiciente un'area del demanio marittimo regionale, mentre nel versante Sud verso Piazza della Posta e lungo la maggior parte del prospetto su pagina 6 di 10 Riva della Posta e via del Forte Casanova, è prospiciente ad aree comunali.
Con concessione rilasciata in data 28.6.2007 il accogliendo in parte la domanda Controparte_1 depositata dalla ditta, concedeva alla l'utilizzo del suolo pubblico “con finalità Parte_2 di lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'edificio ex Palazzo delle Poste”, per una superficie di mq.
2.200 a fronte dei 3.000 richiesti, “per recintare il cantiere” tutto intorno al palazzo in questione destinato a sorgere, segnatamente, lungo le vie Riva della Posta, della Darsena, Riva Nazzario Sauro e del Forte Casanova.
In pratica con detta concessione il all'evidenza sbagliando, concedeva l'uso non Controparte_1 soltanto del suolo pubblico comunale ma anche dell'area demaniale marittima che non gli apparteneva.
Avvedutosi dell'errore il revocava, con provvedimento del 25.3.2008 (giusta preavviso del CP_1
12.3.2008), la concessione, e presentava, soltanto alla Regione Siciliana, Parte_2 richiesta di concessione in sanatoria in data 11.3.2008 avente ad oggetto l'area demaniale marittima a cui allegava la planimetria menzionata dal Tribunale.
Tanto premesso, sebbene la richiesta di concessione in sanatoria sia rivolta alla Regione Siciliana, la planimetria dello stato dei luoghi esistente nel marzo 2008 descrive l'intera area di cantiere, non soltanto cioè quella che ricade sul demanio marittimo, e la linea tratteggiata che circonda l'intero palazzo oggetto dell'intervento di ristrutturazione edilizia e rappresenta il confine della superficie recintata ricomprende, all'evidenza, anche l'area comunale, non a caso in guisa sostanzialmente coincidente con i rilievi eseguiti in occasione della redazione della Relazione Tecnica da parte dei tecnici comunali assistiti dalla Polizia Municipale in data 22.5.2014 di cui alle planimetrie in atti, a dimostrazione del mantenimento dell'occupazione dell'area in questione anche nell'annualità a cui si riferisce il canone oggetto dell'avviso di pagamento opposto.
Alla luce di quanto esposto va senz'altro confermato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della voce di tariffa COSAP applicata dal atteso che, all'evidenza, l'area comunale occupata eccede ampiamente quella Controparte_1
ortogonale ai ponteggi installati, dovendosi soltanto aggiungere che la voce della tariffa indicata dall'appellante mai potrebbe essere applicata in un caso, quale quello a mani, in cui non soltanto è stato installato un ponteggio sull'area demaniale ma lo stesso è stato anche recintato, così impedendo al pubblico di fruire comunque dell'area sottostante transitando sotto il ponteggio.
Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di gravame merita di essere rigettato.
In definitiva, quindi, l'appello va respinto.
pagina 7 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa di € 106.351,00.
L'appellato ha chiesto la condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. perché “già con la sentenza n. 352 del 27/2/2023 (stesse parti processuali), la Corte di appello di Catania aveva già censurato la proposizione di nuovi motivi in fase di appello, dichiarandone l'inammissibilità (tra questi, ad es.: riscossione semplificata del credito;
determinazione delle tariffe da parte della CP_4
municipale; pagamento degli interessi, ecc.). Ciò nonostante la anche nel presente giudizio di Pt_1 appello, ha introdotto nuovi ed infondati motivi di impugnazione, così compromettendo l'esigenza di una sollecita definizione del giudizio”.
Ritiene la Corte che l'appellante vada condannata al pagamento della somma meglio specificata in dispositivo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Va premesso che con sentenza resa in data 18.12.2024 nel proc. n. 1106/2023 R.G. (ulteriore rispetto a quelle indicate dall'appellato), questa Corte, rigettando altro appello sempre proposto da
[...]
relativo ad altra annualità della per la medesima vicenda per cui è Parte_1 CP_3 causa, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni che, in quanto condivise da questo collegio, di seguito si trascrivono:
“Ricorrono, a parere della Corte, i presupposti per l'applicazione – invocata da parte appellata – del disposto di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.
La norma richiamata, infatti, prevede che la condanna del soccombente - a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale -, la quale può essere anche riconosciuta d'ufficio dal giudice, non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una
pagina 8 di 10 ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n.
24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali
(o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/2020, 22405/2018,
20732/2016).
Ora, nel caso di specie, la inammissibilità della gran parte dei motivi di gravame, e la palese infondatezza dell'appello, giustifica la condanna della parte ai sensi della norma citata, nella medesima misura oggetto della condanna alle spese.”.
Alle ragioni che hanno indotto la Corte a condannare l'appellante al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. con la sentenza sopra citata va poi senz'altro aggiunto che, come anche evidenziato dall'appellato, il presente appello è stato proposto dopo che era stata pubblicata la sentenza n. 352 del 27/2/2023, reiettiva di motivi di gravame in massima parte sovrapponibili a quelli oggi articolati.
In definitiva, quindi, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite l'appellante va condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1281/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 908/2023, pubblicata in data 10.5.2023: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 9 di 10 Condanna l'appellante al pagamento, altresì, della somma di €. 10.000,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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