Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg4389 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4389 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Traversa Privata Tommaso De Amici 52,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_2
dall'avv. SICILIANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Maria della Libera 34,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2025 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_2
Napoli il 03/07/2015 e che dalla loro unione nascevano due figli:
1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) le parti vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. Eventuali cambi di residenza/domicilio dovranno essere immediatamente comunicati.
b) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano a richiedere reciprocamente qualsivoglia provvidenza di natura economica;
c) i figli minori restano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali, congiuntamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale e dunque le questioni di principale interesse per i minori verranno adottate di comune accordo. Le questioni relative all'ordinaria amministrazione verranno adottate separatamente da ciascun genitore nei tempi di rispettiva custodia. In ogni caso si terrà conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
d) I figli minori avranno residenza privilegiata presso il domicilio materno;
e) Il domicilio coniugale sito in Napoli alla Via Belvedere 98, di nuda proprietà del
Sig. e in usufrutto temporaneo al Sig. resta Controparte_3 Controparte_1
assegnato alla Sig.ra sino alla data del 12\12\2032, mantenendo CP_2
tutti i mobili e le suppellettili ivi esistenti. Il Sig. entro la data Controparte_1
dell'udienza dinanzi al Giudice Relatore, potrà ritirare tutti i suoi beni ed effetti personali. La Sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile a lei assegnato entro la data del 12\12\2032, rinunziando, per da tale data in poi all'assegnazione. Per accordo
2 tra le parti si conviene che la Sig.ra si impegna a non consentire che CP_2
terzi estranei non familiari, vivano presso il domicilio a lei assegnato.
f) Il padre potrà vedere ed avere presso di sé i figli minori:
f.1) infrasettimanalmente, due pomeriggi la settimana dalle ore 16 alle ore 20;
f.2) non appena reperita idonea abitazione, a settimane alterne dall'uscita dalle ore
18 del venerdì alle ore 20 della domenica;
f.3) Durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, o il 24 dicembre dalle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 20 o dal 31 dicembre alle ore 10 al 02 gennaio alle ore 20 e, sempre ad anni alterni, il 06 gennaio dalle ore 10 alle ore 20;
f.4) Durante le festività pasquali, ad anni alterni dal Venerdì Santo alle ore 16,00 al martedì successivo alle ore 20.
f.5) Durante il periodo estivo i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi con il padre da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
f.6) alternativamente il giorno del loro onomastico o del loro compleanno dalle ore
15,00 alle ore 21;
f.7) sempre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché il giorno della
Festa del Papà mentre resteranno sempre con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della Festa della Mamma;
g) Si precisa che durante i periodi di cui al precedente punto f), i figli dovranno di norma continuare a svolgere le loro solite attività sociali oltre ovviamente dare seguito ai doveri scolastici;
h) in deroga al punto f) entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche) o periodi di limitata vacanza, concordati. In tal caso sarà prevista la possibilità di recuperare la visita il giorno seguente o in giorno concordato. In tutti i casi le parti concordano che, previo accordo, il Sig. potrà vedere e Controparte_1
visitare i figli presso il domicilio familiare purché ciò avvenga occasionalmente.
i) il Sig. si impegna ed obbliga a versare, con decorrenza dal Controparte_1
deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 850,00 mensili, da versarsi in favore della Sig.ra CP_2
3 Detta somma verrà annualmente ed automaticamente adeguata secondo gli indici
ISTAT;
l) il Sig. si impegna ed obbliga, altresì, al pagamento del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie relative ai figli minori, come da Protocollo del Tribunale di
Napoli, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente al pagamento del mantenimento ordinario del mese successivo alla richiesta;
m) relativamente all'Assegno Unico Universale lo stesso sarà percepito dai genitori, nella misura del 50% cadauno;
n) Le parti si danno reciprocamente atto, anche in relazione al regime patrimoniale della separazione dei beni, di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese.
o) Le parti, sin da questo momento, acconsentono al rilascio e/o al rinnovo del passaporto personale e dei figli minori;
p) le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti con espressa rinunzia degli Avvocati costituiti al vincolo di solidarietà.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.47, parte Parte_1
II, s. A Sex. O, reg. Atti Matrimonio anno 2015);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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