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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 801/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note di trattazione scritta.
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Gallo Francesco Paolo Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Barbara Amendola Email_2
Ilaria Costa
[...]
Email_3
E
CP_2
- parte terza chiamata -
Avv. Giulia Renzetti t Email_4
con sede in Cassano Jonio (CS), frazione Lauropoli, Via Giovanni
[...]
Falcone 15, presso la struttura Villa San Francesco, sita in Villapiana (Cs), alla Via Orto dei Monaci, dal 13.2.2012 al 20.1.2016, compreso il periodo relativo all'infortunio subito nell'ottobre 2014, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) fino al 30.4.2012 e, successivamente, a part-time misto (24 ore settimanali); deducendo che in realtà, nel corso del suddetto rapporto di lavoro, la ricorrente ha lavorato per 35 ore settimanali fino al 30.4.2013 e, successivamente, fino all'infortunio per 30 ore settimanali, con turni lavorativi da ore 7,00 ad ore 14,00 oppure da ore 14,00 ad ore 21,00; di aver svolto attività lavorativa notturna dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo per dieci giorni al mese per tutta la durata contrattuale, di aver effettuato lavoro ordinario, lavoro straordinario feriale diurno, lavoro festivo, lavoro straordinario feriale notturno, lavoro straordinario festivo diurno, lavoro straordinario festivo notturno e lavoro notturno, senza percepire le retribuzioni e le indennità dovute a norma di legge e di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria anche per il periodo di infortunio sul lavoro o, comunque, percependo retribuzioni ed indennità inferiori a quelle spettanti;
di non aver goduto di ferie, né di aver ricevuto tredicesime mensilità, bonus e Trattamento di Fine Rapporto (TFR), come previsto dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
chiedeva la condanna della società resistente al pagamento degli emolumenti retributivi pretesi, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la regolarizzazione della posizione previdenziale, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente per eccepire la nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c. in particolare per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, per mancata produzione dei contratti di lavoro e del contratto collettivo ritenuto applicabile al caso di specie, oltre che per nullità, inesistenza ed inefficacia dei conteggi allegati al fascicolo, nel merito chiedeva il rigetto della domanda e avanzava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., oltre alla vittoria delle spese legali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Veniva onerata parte ricorrente di integrare il contraddittorio con l' che, CP_2 costituendosi, si associava alla domanda attorea di condanna della parte resistente al pagamento dei contributi in caso di accertamento giudiziale della loro omissione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c. in particolare per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, per mancata produzione dei contratti di lavoro e del contratto collettivo ritenuto applicabile al caso di specie, oltre che per nullità, inesistenza ed inefficacia dei conteggi allegati al fascicolo. Quanto alla questione di nullità del ricorso per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione ( cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n. 18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni. Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto, con l'indicazione del periodo di lavoro, delle mansioni, dell'orario osservato, e di diritto, su cui si fonda la domanda, è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi, come si evince anche dalla difesa articolata da parte resistente.
Parimenti si rigetta il profilo inerente alla carenza documentale dei contratti di lavoro, essendosi lo stesso depositato nella produzione documentale a corredo della domanda (all. 1 della produzione di parte ricorrente), così come si rigetta il profilo vertente sulla mancata produzione del contratto collettivo ritenuto applicabile, in quanto: “Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (Cass. civ., Ord. n. 6610/2017)”. Ad ogni buon conto, il contratto collettivo è stato acquisito nel processo in quanto depositato da parte resistente. Con riferimento ai conteggi, inoltre, la valutazione assiologica della loro formulazione non inficia la validità della domanda i sensi dell'art. 414 c.p.c., essendo stati comunque gli stessi oggetto di puntuale contestazione da parte della resistente.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Parte ricorrente agisce in giudizio rivendicando il pagamento delle differenze retributive per le ore di lavoro eccedenti quelle previste da contratto. Così delineato il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533). Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente sono assoggettate al criterio generale
“affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario e alle ferie non godute, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario. Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076). Fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, si osserva che trattandosi di un rapporto di lavoro c.d. “in chiaro”, la sua sussistenza e la sua durata trovano riscontro nella produzione documentale (cfr. ultima busta paga). Con riguardo alla domanda tesa al conseguimento delle differenze retributive maturate in virtù dell'asserito svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle pattuite in contratto, è stata assunta, innanzitutto, la prova testimoniale. In concreto, le dichiarazioni rese dai testi escussi si presentano insufficienti a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle modalità dedotte in ricorso per l'intero arco temporale di riferimento dedotto in causa e secondo gli orari giornalieri indicati. Il teste , sentito all'udienza del 16.5.2018, ha potuto riferire, peraltro Testimone_1 solo genericamente, la presenza della ricorrente sul luogo di lavoro confermando gli orari e i turni descritti e di aver svolto soltanto alcuni turni con la ricorrente. Assolutamente generiche e non decisive sono le altre testimonianze sollecitate dalla parte ricorrente, avendo il teste , escussa all'udienza del 16.5.2018 Testimone_2 riferito solo su alcune circostanze apprese indirettamente ed in modo del tutto parziale e, in ogni caso, per averle apprese nelle sole occasioni in cui accompagnava la ricorrente al lavoro. Pertanto, le emergenze probatorie inibiscono al decidente di ritenere raggiunta, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi nella controversia in esame, la prova dell'impegno lavorativo per come dedotto e rappresentato nell'atto introduttivo. Ne consegue l'evidente infondatezza della domanda diretta al riconoscimento dei crediti retributivi e contributivi, differenziali ed omessi. Tanto conforta il rigetto della stessa.
Ugualmente si rigetta la domanda posta da parte resistente la domanda per responsabilità aggravata proposta dalla resistente ex art. 96 c.p.c. Si osserva che, ai fini della ipotesi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 96 c.p.c., manca l'allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio. Nemmeno si ritiene di applicare la previsione di cui al 3° comma del citato art. 96 c.p.c., secondo cui il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, configurando così la possibilità di pronunciare la condanna ogni volta che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale. Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Detti presupposti non ricorrono nella specie, dovendosi escludere la pretestuosità delle questioni in fatto ed in diritto prospettate dall'opponente. Mancano, dunque, i presupposti necessari per l'affermazione della responsabilità per lite temeraria, che l'art. 96 c.p.c. individua nella soccombenza, accompagnata dallo stato soggettivo della mala fede o, quantomeno, della colpa grave. In applicazione dei principi generali, inoltre, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'“an” che del “quantum”, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. n. 1384/1980; Cass. n. 1200/1998). Nel caso di specie, non vi sono prove sufficienti della sussistenza dei presupposti di tale responsabilità, non risultando dati da cui emerga la mala fede del ricorrente, che si configura allorquando chi agisce o resiste in giudizio, pur essendo consapevole di avere torto, agisce per spirito di emulazione o con intenti defatigatori o dilatori o per altri motivi simili. Neppure la colpa grave, ossia la mancanza della minima avvedutezza e consapevolezza delle conseguenze dei propri atti, è provata, né emerge in maniera chiara dagli atti processuali. Manca allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, pertanto la domanda si rigetta.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio rispetto alle domande avanzate e della reciproca soccombenza, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata processuale di parte resistente;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Castrovillari, 5.1.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO