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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4429/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4429/2018 Ruolo Generale, avente ad
Oggetto: azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), quali eredi dell'originaria ricorrente, Pt_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi, in virtù della procura allegata alla comparsa Parte_3
di costituzione in seguito a riassunzione del processo, dall'Avv. Antonio De Luca ed elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI
E
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso, Parte_1
in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.
Nicola Annunziata ed elettivamente domiciliato come in atti
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 e 1170 c.c. sulla base delle Parte_3
argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
Il resistente si è costituito in giudizio, difendendosi con le argomentazioni in atti.
Rigettata la domanda ex artt. 1168 e 1170 c.c. di da questo Parte_3
Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 01.08.2018 e depositata in data
04.08.2018, non reclamata, fissata l'udienza per la richiesta prosecuzione del giudizio di merito e fissata, poi, l'udienza per la precisazione delle conclusioni previo rigetto delle proposte istanze istruttorie da questo Tribunale in diversa composizione, il processo è stato dichiarato interrotto in data 15.09.2022 per il decesso di Parte_3
Riassunto il processo dal resistente, si sono costituiti in giudizio gli eredi di Parte_3
, (nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_1 [...]
Pt_2
All'ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, gli attuali attori, nella loro comparsa conclusionale, hanno domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, deducendo l'avvenuta rimozione del misuratore e della conduttura idrica installati dal convenuto a servizio del suo appartamento e che i luoghi di causa sono stati riportati al pristino stato.
I ricorrenti, “atteso lo spontaneo adempimento” hanno rilevato, quindi, “la sopravvenuta
perdita di interesse alla pronuncia sulle domande formulate nel ricorso e precisate nel
2 corso del giudizio”.
Nella sua memoria di replica, il resistente ha in proposito controdedotto: “Le immagini fotografiche depositate da controparte” – deposito del quale la summenzionata parte ha, comunque, eccepito l'inammissibilità e l'irritualità – “ritraggono semplicemente una necessaria e opportuna ristrutturazione che ha interessato l'intero edificio, dunque, entrambi gli immobili, e la conduttura dell'acqua, oggetto dell'azione possessoria, è stata
ri-posta sotto traccia, come era in passato, prima che parte ricorrente la asportasse
dolosamente, esattamente come aveva sempre proposto/richiesto il Dott. ”. Parte_1
Ora, alla luce delle suesposte affermazioni, al di là della diversa imputazione del mutamento dello stato dei luoghi come sopra descritto ad una o ad entrambe le parti (così come sopra precisato), sia i ricorrenti che il resistente hanno riconosciuto l'avvenuta rimozione del misuratore e della conduttura idrica per cui è causa.
Ciascuna parte ha, poi, chiesto la condanna dell'altra al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (il resistente, peraltro, in subordine,
nell'ipotesi in cui la cessazione della materia del contendere dovesse essere riconosciuta dal
Tribunale).
Orbene, ritiene il Tribunale che debba effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, anche indipendentemente dal riconoscimento della sussistenza della causa della cessazione della materia del contendere da tutte le parti in causa.
Questo Giudice, invero, aderisce all'orientamento dottrinale secondo cui l'autorità
giudiziaria può dichiarare la cessazione della materia del contendere indipendentemente dal
3 consenso di tutte le parti in causa.
Infatti, alla luce dell'impostazione dottrinale accolta, la tesi opposta è inconciliabile con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, dovendosi qualificare la relativa eccezione come eccezione in senso lato e non in senso proprio (cfr., in tema di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, ex multis, Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 18195 del 24.10.2012; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8086 del 18.04.2005).
Ancora, “deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni
caso in cui risulta acquisito agli atti del giudizio che non esiste più contestazione tra le parti
sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare
la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. Civ., sez. II, Ord. n. 19845/2019).
Orbene, l'intervenuto riconoscimento (evidenziato sopra) da parte dei ricorrenti e del resistente dell'avvenuta rimozione del misuratore e della conduttura idrica per cui è causa, unitamente all'affermazione dei ricorrenti sopra riportata, secondo cui è venuto meno il loro interesse “alla pronuncia sulle domande formulate nel ricorso e precisate nel corso del giudizio” nonché alla dichiarazione di cui sopra del resistente secondo cui “la conduttura dell'acqua, oggetto dell'azione possessoria, è stata ri-posta sotto traccia, come era in
passato, prima che parte ricorrente la asportasse dolosamente, esattamente come aveva
sempre proposto/richiesto il Dott. ”, hanno determinato oggettivante il Parte_1
venir meno della necessità dei provvedimenti originariamente invocati nel presente giudizio da tutte le parti in causa.
In corso di causa, quindi, è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo alla pretesa azionata con il ricorso, intendendo, in particolare, per “interesse ad agire” la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice, che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al
4 momento della decisione.
Pertanto, come sopra anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, il Tribunale, pur dovendo dichiarare cessata la materia del contendere, deve pronunciarsi sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie la richiesta congiunta di compensazione delle spese non è
riscontrabile, alla luce di quanto già evidenziato sopra.
Dunque, in virtù del principio della soccombenza virtuale, il giudice deve fondare la propria pronuncia sulle spese sulla valutazione delle probabilità di accoglimento della domanda,
basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su un'apposita indagine sommaria.
Ciò posto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve concludersi che appare sussistere, all'esito di una valutazione condotta secondo i criteri di cui sopra, la probabilità
che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, le domande attoree sarebbero state integralmente rigettate.
Carattere dirimente ed assorbente, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, riveste, in primo luogo, la circostanza che, come, d'altronde, riconosciuto da questo Tribunale in diversa composizione nella succitata ordinanza conclusiva della fase sommaria del presente giudizio, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate,
inducono a ritenere una situazione di compossesso, in capo alle parti, del collettore idrico posto a piano terra, essendo pacifico, tra le parti, che le unità immobiliari per cui è causa costituivano originariamente un unico immobile appartenente ad un unico proprietario,
dante causa delle odierne parti.
Inoltre, è, almeno, presumibile che nell'appartamento al piano superiore, anche prima dei fatti per cui è causa fosse presente un bagno e che l'appartamento, pertanto, fosse fornito di acqua.
5 A sostegno di tale conclusione, come evidenziato nella suindicata ordinanza, depone il contratto di locazione ad uso abitativo registrato il 05.02.2010, nel quale l'appartamento posto al primo piano, dotato di bagno, venne concesso in locazione a dal Parte_4
05.02.2010 al 05.02.2014, nonché la deposizione dell'informatore , Tes_1
utilizzabile nella presente fase, avendo quest'ultimo prestato la rituale formula di impegno
(si veda l'allegato al verbale dell'udienza del 17.07.2018).
Ebbene, ha dichiarato che “il bagno esistente nell'appartamento di Tes_1 Parte_1
è un bagno vecchio” e, quindi, di non recente costruzione.
[...]
Ciò senza dimenticare che, che ai sensi dell'art. 1117 n. 3) c.c., gli impianti idrici si presumono comuni ai proprietari delle singole unità immobiliari di un edificio.
Tali elementi – così come pure osservato nella suindicata ordinanza – avvalorano la tesi del resistente, secondo il quale l'immobile situato al piano superiore è stato allacciato da epoca remota al collettore idrico posto a piano terra, sia pure con tubature idriche poste all'interno dello stabile, per destinazione dell'originario unico proprietario dello stabile stesso.
Di conseguenza, l'allaccio da parte del resistente attraverso una nuova tubatura – a seguito della rimozione di quella prima apposta internamente – al collettore idrico posto a piano terra, pure senza il previo coinvolgimento dell'originaria ricorrente, appare, dunque, un legittimo esercizio del suo compossesso, perché non muta la funzione propria della tubatura già esistente (si veda sempre la suindicata ordinanza).
Tutto quanto sinora evidenziato induce il Tribunale a ritenere probabile che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, la domanda di reintegrazione nel possesso esclusivo del collettore idrico posto a piano terra proposta dall'originaria ricorrente sarebbe stata rigettata perché infondata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'azione di manutenzione
6 proposta avverso il resistente, per aver collocato la tubatura idrica lungo la facciata dello stabile, alterando, asseritamente, l'aspetto della stessa.
Orbene, come ancora una volta rilevato dal Tribunale nella summenzionata ordinanza dell'agosto del 2018, la facciata dello stabile si presume comune ex art. 1117 n. 1) c.c. e tale presunzione non può reputarsi vinta nel caso di specie, non avendo le parti prodotto titoli dai quali possa evincersi il contrario ex art. 1117 comma 1 c.c.
Inoltre, la condotta denunciata dall'originaria ricorrente integra una turbativa del suo compossesso della facciata comune e non un vero e proprio impedimento radicale all'esercizio di tale compossesso. Infatti, la modifica della facciata, implicando un'interferenza nel godimento medesimo, può determinare un'indebita molestia,
suscettibile di salvaguardia possessoria (cfr. Cass. n. 7069/1995, Cass. n. 4109/1985).
Ciò chiarito preliminarmente, va osservato che il decoro architettonico dell'edificio integra l'estetica, data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico e l'indagine volta a determinare se, in concreto,
un'innovazione causi o meno un danno a tale decoro è demandata al giudice del merito (si veda sempre l'ordinanza di questo Tribunale in diversa composizione depositata in data
04.08.2018).
Inoltre, in confronto ad un aspetto consolidato delle facciate dello stabile,
indipendentemente dalla natura dell'intervento che lo ha generato, si traduce in un'alterazione del decoro qualsiasi realizzazione di opere che mutino tale aspetto, anche limitatamente a singoli elementi o punti del fabbricato, tutte le volte in cui tale cambiamento sia idoneo a riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile (cfr., ex multis,
Cass. 29.07.1995, n. 8381).
7 Tanto premesso, il Tribunale, pur non ignorando l'opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, reputa anche in questa sede necessario presupposto della tutela azionata dagli odierni ricorrenti ed ora in esame un preesistente decoro architettonico, che nel caso di specie non risulta sussistere.
Infatti, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti, emerge una facciata il cui decoro architettonico è stato già gravemente compromesso dalla presenza di numerose altre tubature, fili e cavi esistenti lungo la facciata dell'immobile, con la conseguenza che l'apposizione della conduttura per cui è causa non è idonea a creare una disarmonia nell'insieme, poiché il deterioramento del carattere estetico del fabbricato è già avvenuto ad opera degli altri cavi, fili e tubature preesistenti lungo la facciata.
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve concludersi che appare sussistere, all'esito di una valutazione condotta secondo i criteri di cui sopra, la probabilità
che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, anche questa seconda domanda attorea sarebbe stata rigettata perché infondata.
Sulla base di tutte le osservazioni svolte, come sopra anticipato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e le spese di lite devono seguire la regola della soccombenza virtuale.
Pertanto, in considerazione della probabilità che tutte le domande proposte dall'originaria ricorrente sarebbero state rigettate se non fosse cessata la materia del contendere, le spese di lite, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi processuali effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, con riferimento alla scaglione corrispondente al valore della causa (valore indeterminabile – complessità media)
e in applicazione dei parametri medi, vanno poste interamente a carico dei ricorrenti, che dovranno pagare al resistente le spese di lite dal medesimo sostenute, con attribuzione al
8 procuratore anticipatario, Avv. Nicola Annunziata.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) al pagamento, in solido tra loro, in Parte_2
favore di (nato a [...] il [...]), delle spese Parte_1
di lite, liquidate in € 7.122,00, per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Nicola Annunziata.
Così deciso in Nola, il 04.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4429/2018 Ruolo Generale, avente ad
Oggetto: azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), quali eredi dell'originaria ricorrente, Pt_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi, in virtù della procura allegata alla comparsa Parte_3
di costituzione in seguito a riassunzione del processo, dall'Avv. Antonio De Luca ed elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI
E
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso, Parte_1
in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.
Nicola Annunziata ed elettivamente domiciliato come in atti
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 e 1170 c.c. sulla base delle Parte_3
argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
Il resistente si è costituito in giudizio, difendendosi con le argomentazioni in atti.
Rigettata la domanda ex artt. 1168 e 1170 c.c. di da questo Parte_3
Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 01.08.2018 e depositata in data
04.08.2018, non reclamata, fissata l'udienza per la richiesta prosecuzione del giudizio di merito e fissata, poi, l'udienza per la precisazione delle conclusioni previo rigetto delle proposte istanze istruttorie da questo Tribunale in diversa composizione, il processo è stato dichiarato interrotto in data 15.09.2022 per il decesso di Parte_3
Riassunto il processo dal resistente, si sono costituiti in giudizio gli eredi di Parte_3
, (nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_1 [...]
Pt_2
All'ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, gli attuali attori, nella loro comparsa conclusionale, hanno domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, deducendo l'avvenuta rimozione del misuratore e della conduttura idrica installati dal convenuto a servizio del suo appartamento e che i luoghi di causa sono stati riportati al pristino stato.
I ricorrenti, “atteso lo spontaneo adempimento” hanno rilevato, quindi, “la sopravvenuta
perdita di interesse alla pronuncia sulle domande formulate nel ricorso e precisate nel
2 corso del giudizio”.
Nella sua memoria di replica, il resistente ha in proposito controdedotto: “Le immagini fotografiche depositate da controparte” – deposito del quale la summenzionata parte ha, comunque, eccepito l'inammissibilità e l'irritualità – “ritraggono semplicemente una necessaria e opportuna ristrutturazione che ha interessato l'intero edificio, dunque, entrambi gli immobili, e la conduttura dell'acqua, oggetto dell'azione possessoria, è stata
ri-posta sotto traccia, come era in passato, prima che parte ricorrente la asportasse
dolosamente, esattamente come aveva sempre proposto/richiesto il Dott. ”. Parte_1
Ora, alla luce delle suesposte affermazioni, al di là della diversa imputazione del mutamento dello stato dei luoghi come sopra descritto ad una o ad entrambe le parti (così come sopra precisato), sia i ricorrenti che il resistente hanno riconosciuto l'avvenuta rimozione del misuratore e della conduttura idrica per cui è causa.
Ciascuna parte ha, poi, chiesto la condanna dell'altra al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (il resistente, peraltro, in subordine,
nell'ipotesi in cui la cessazione della materia del contendere dovesse essere riconosciuta dal
Tribunale).
Orbene, ritiene il Tribunale che debba effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, anche indipendentemente dal riconoscimento della sussistenza della causa della cessazione della materia del contendere da tutte le parti in causa.
Questo Giudice, invero, aderisce all'orientamento dottrinale secondo cui l'autorità
giudiziaria può dichiarare la cessazione della materia del contendere indipendentemente dal
3 consenso di tutte le parti in causa.
Infatti, alla luce dell'impostazione dottrinale accolta, la tesi opposta è inconciliabile con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, dovendosi qualificare la relativa eccezione come eccezione in senso lato e non in senso proprio (cfr., in tema di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, ex multis, Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 18195 del 24.10.2012; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8086 del 18.04.2005).
Ancora, “deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni
caso in cui risulta acquisito agli atti del giudizio che non esiste più contestazione tra le parti
sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare
la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. Civ., sez. II, Ord. n. 19845/2019).
Orbene, l'intervenuto riconoscimento (evidenziato sopra) da parte dei ricorrenti e del resistente dell'avvenuta rimozione del misuratore e della conduttura idrica per cui è causa, unitamente all'affermazione dei ricorrenti sopra riportata, secondo cui è venuto meno il loro interesse “alla pronuncia sulle domande formulate nel ricorso e precisate nel corso del giudizio” nonché alla dichiarazione di cui sopra del resistente secondo cui “la conduttura dell'acqua, oggetto dell'azione possessoria, è stata ri-posta sotto traccia, come era in
passato, prima che parte ricorrente la asportasse dolosamente, esattamente come aveva
sempre proposto/richiesto il Dott. ”, hanno determinato oggettivante il Parte_1
venir meno della necessità dei provvedimenti originariamente invocati nel presente giudizio da tutte le parti in causa.
In corso di causa, quindi, è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo alla pretesa azionata con il ricorso, intendendo, in particolare, per “interesse ad agire” la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice, che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al
4 momento della decisione.
Pertanto, come sopra anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, il Tribunale, pur dovendo dichiarare cessata la materia del contendere, deve pronunciarsi sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie la richiesta congiunta di compensazione delle spese non è
riscontrabile, alla luce di quanto già evidenziato sopra.
Dunque, in virtù del principio della soccombenza virtuale, il giudice deve fondare la propria pronuncia sulle spese sulla valutazione delle probabilità di accoglimento della domanda,
basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su un'apposita indagine sommaria.
Ciò posto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve concludersi che appare sussistere, all'esito di una valutazione condotta secondo i criteri di cui sopra, la probabilità
che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, le domande attoree sarebbero state integralmente rigettate.
Carattere dirimente ed assorbente, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, riveste, in primo luogo, la circostanza che, come, d'altronde, riconosciuto da questo Tribunale in diversa composizione nella succitata ordinanza conclusiva della fase sommaria del presente giudizio, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate,
inducono a ritenere una situazione di compossesso, in capo alle parti, del collettore idrico posto a piano terra, essendo pacifico, tra le parti, che le unità immobiliari per cui è causa costituivano originariamente un unico immobile appartenente ad un unico proprietario,
dante causa delle odierne parti.
Inoltre, è, almeno, presumibile che nell'appartamento al piano superiore, anche prima dei fatti per cui è causa fosse presente un bagno e che l'appartamento, pertanto, fosse fornito di acqua.
5 A sostegno di tale conclusione, come evidenziato nella suindicata ordinanza, depone il contratto di locazione ad uso abitativo registrato il 05.02.2010, nel quale l'appartamento posto al primo piano, dotato di bagno, venne concesso in locazione a dal Parte_4
05.02.2010 al 05.02.2014, nonché la deposizione dell'informatore , Tes_1
utilizzabile nella presente fase, avendo quest'ultimo prestato la rituale formula di impegno
(si veda l'allegato al verbale dell'udienza del 17.07.2018).
Ebbene, ha dichiarato che “il bagno esistente nell'appartamento di Tes_1 Parte_1
è un bagno vecchio” e, quindi, di non recente costruzione.
[...]
Ciò senza dimenticare che, che ai sensi dell'art. 1117 n. 3) c.c., gli impianti idrici si presumono comuni ai proprietari delle singole unità immobiliari di un edificio.
Tali elementi – così come pure osservato nella suindicata ordinanza – avvalorano la tesi del resistente, secondo il quale l'immobile situato al piano superiore è stato allacciato da epoca remota al collettore idrico posto a piano terra, sia pure con tubature idriche poste all'interno dello stabile, per destinazione dell'originario unico proprietario dello stabile stesso.
Di conseguenza, l'allaccio da parte del resistente attraverso una nuova tubatura – a seguito della rimozione di quella prima apposta internamente – al collettore idrico posto a piano terra, pure senza il previo coinvolgimento dell'originaria ricorrente, appare, dunque, un legittimo esercizio del suo compossesso, perché non muta la funzione propria della tubatura già esistente (si veda sempre la suindicata ordinanza).
Tutto quanto sinora evidenziato induce il Tribunale a ritenere probabile che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, la domanda di reintegrazione nel possesso esclusivo del collettore idrico posto a piano terra proposta dall'originaria ricorrente sarebbe stata rigettata perché infondata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'azione di manutenzione
6 proposta avverso il resistente, per aver collocato la tubatura idrica lungo la facciata dello stabile, alterando, asseritamente, l'aspetto della stessa.
Orbene, come ancora una volta rilevato dal Tribunale nella summenzionata ordinanza dell'agosto del 2018, la facciata dello stabile si presume comune ex art. 1117 n. 1) c.c. e tale presunzione non può reputarsi vinta nel caso di specie, non avendo le parti prodotto titoli dai quali possa evincersi il contrario ex art. 1117 comma 1 c.c.
Inoltre, la condotta denunciata dall'originaria ricorrente integra una turbativa del suo compossesso della facciata comune e non un vero e proprio impedimento radicale all'esercizio di tale compossesso. Infatti, la modifica della facciata, implicando un'interferenza nel godimento medesimo, può determinare un'indebita molestia,
suscettibile di salvaguardia possessoria (cfr. Cass. n. 7069/1995, Cass. n. 4109/1985).
Ciò chiarito preliminarmente, va osservato che il decoro architettonico dell'edificio integra l'estetica, data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico e l'indagine volta a determinare se, in concreto,
un'innovazione causi o meno un danno a tale decoro è demandata al giudice del merito (si veda sempre l'ordinanza di questo Tribunale in diversa composizione depositata in data
04.08.2018).
Inoltre, in confronto ad un aspetto consolidato delle facciate dello stabile,
indipendentemente dalla natura dell'intervento che lo ha generato, si traduce in un'alterazione del decoro qualsiasi realizzazione di opere che mutino tale aspetto, anche limitatamente a singoli elementi o punti del fabbricato, tutte le volte in cui tale cambiamento sia idoneo a riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile (cfr., ex multis,
Cass. 29.07.1995, n. 8381).
7 Tanto premesso, il Tribunale, pur non ignorando l'opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, reputa anche in questa sede necessario presupposto della tutela azionata dagli odierni ricorrenti ed ora in esame un preesistente decoro architettonico, che nel caso di specie non risulta sussistere.
Infatti, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti, emerge una facciata il cui decoro architettonico è stato già gravemente compromesso dalla presenza di numerose altre tubature, fili e cavi esistenti lungo la facciata dell'immobile, con la conseguenza che l'apposizione della conduttura per cui è causa non è idonea a creare una disarmonia nell'insieme, poiché il deterioramento del carattere estetico del fabbricato è già avvenuto ad opera degli altri cavi, fili e tubature preesistenti lungo la facciata.
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve concludersi che appare sussistere, all'esito di una valutazione condotta secondo i criteri di cui sopra, la probabilità
che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, anche questa seconda domanda attorea sarebbe stata rigettata perché infondata.
Sulla base di tutte le osservazioni svolte, come sopra anticipato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e le spese di lite devono seguire la regola della soccombenza virtuale.
Pertanto, in considerazione della probabilità che tutte le domande proposte dall'originaria ricorrente sarebbero state rigettate se non fosse cessata la materia del contendere, le spese di lite, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi processuali effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, con riferimento alla scaglione corrispondente al valore della causa (valore indeterminabile – complessità media)
e in applicazione dei parametri medi, vanno poste interamente a carico dei ricorrenti, che dovranno pagare al resistente le spese di lite dal medesimo sostenute, con attribuzione al
8 procuratore anticipatario, Avv. Nicola Annunziata.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) al pagamento, in solido tra loro, in Parte_2
favore di (nato a [...] il [...]), delle spese Parte_1
di lite, liquidate in € 7.122,00, per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Nicola Annunziata.
Così deciso in Nola, il 04.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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