Art. 15.
Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano gia' ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtu' di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.
Gli indennizzi comunque gia' percetti sono detratti dalla maggiore indennita' da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.
Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano gia' ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtu' di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.
Gli indennizzi comunque gia' percetti sono detratti dalla maggiore indennita' da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.