Articolo 15 della Legge 12 aprile 1943, n. 455
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 giugno 1943
Art. 15.

Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano gia' ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtu' di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

Gli indennizzi comunque gia' percetti sono detratti dalla maggiore indennita' da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.


Entrata in vigore il 29 giugno 1943