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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5670 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monia Marrocu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Ambrosio, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/04/2000 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di Pula, anno 2000, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Pula (CA) da
e in data 08.04.2000, trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile dello stesso Comune all'Atto n. 1, p. 1, anno 2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
Pag. 2 di 3 2) Stabilire che, poiché la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, ha stabilito il suo domicilio prevalente presso il padre, lo stesso provvederà direttamente al mantenimento della figlia.
3) Disporre che le spese straordinarie, che, ad esclusione di quelle urgenti e indifferibili, dovranno essere previamente concordate, siano ripartite al 50% tra i genitori.
4) Ai fini delle registrazioni, la figlia manterrà la sua residenza Per_1 anagrafica nella casa familiare sita in Pula (CA), via Dei Bouganville n. 30.
5) Per l'effetto del trasferimento della figlia presso il padre, revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Pula (CA), via Dei Bouganville n. 30, a . Parte_2
La signora potrà tuttavia continuare ad abitare nella casa familiare Pt_2 sita in Pula (CA), via Dei Bouganville n. 30, sino al 30/09/2027.
Alla scadenza del suddetto termine la sig.ra si impegna a rilasciare Pt_2
l'immobile e le parti si impegnano a sciogliere la comunione cedendo la propria quota al comproprietario che vi abbia interesse, o vendendo a terzi.
6) Confermare l'accordo in forza del quale le parti suddividono in parti uguali il pagamento della polizza della casa familiare.
7) Disporre che , versi in favore di , mediante Parte_1 Parte_2 bonifico bancario ed entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma di €. 300,00 a titolo di assegno divorzile disponendo che tale importo non sia soggetto ad aggiornamento ISTAT.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5670 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monia Marrocu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Ambrosio, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/04/2000 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di Pula, anno 2000, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Pula (CA) da
e in data 08.04.2000, trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile dello stesso Comune all'Atto n. 1, p. 1, anno 2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
Pag. 2 di 3 2) Stabilire che, poiché la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, ha stabilito il suo domicilio prevalente presso il padre, lo stesso provvederà direttamente al mantenimento della figlia.
3) Disporre che le spese straordinarie, che, ad esclusione di quelle urgenti e indifferibili, dovranno essere previamente concordate, siano ripartite al 50% tra i genitori.
4) Ai fini delle registrazioni, la figlia manterrà la sua residenza Per_1 anagrafica nella casa familiare sita in Pula (CA), via Dei Bouganville n. 30.
5) Per l'effetto del trasferimento della figlia presso il padre, revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Pula (CA), via Dei Bouganville n. 30, a . Parte_2
La signora potrà tuttavia continuare ad abitare nella casa familiare Pt_2 sita in Pula (CA), via Dei Bouganville n. 30, sino al 30/09/2027.
Alla scadenza del suddetto termine la sig.ra si impegna a rilasciare Pt_2
l'immobile e le parti si impegnano a sciogliere la comunione cedendo la propria quota al comproprietario che vi abbia interesse, o vendendo a terzi.
6) Confermare l'accordo in forza del quale le parti suddividono in parti uguali il pagamento della polizza della casa familiare.
7) Disporre che , versi in favore di , mediante Parte_1 Parte_2 bonifico bancario ed entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma di €. 300,00 a titolo di assegno divorzile disponendo che tale importo non sia soggetto ad aggiornamento ISTAT.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3