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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1384/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANI R
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FIUMALBI RENATO, dell'avv. BORGHI DEBORAH e dell'avv. PICARIELLO GIUSEPPE;
APPELLATA e contro
, con il patrocinio dell'avv. CAMPISI OP MJRIAM;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL CARLO TE P.IVA_3
APPELLATE APPELLANTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Lucca emessa il 30/05/2023 e pubblicata il
05/06/2023;
pagina 1 di 28 con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 1°agosto 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante principale: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito (premesso che ai sensi del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato da corrispondere ammonta a € 777,00 [€
518,00 dato il valore, con la maggiorazione del 50% visto il grado]): • nel merito dichiarare (nullo [e/o annullabile e/o ingiusto] il giudizio di primo grado e) nulla (e/o annullabile e/o ingiusta) la sentenza di primo grado citata in epigrafe (caducandola), trattenendo la causa in decisione per giudicarla nel merito, accogliendo l'appello e quindi accertando (anche a titolo di riforma della sentenza appellata) la legittimità e la correttezza delle istanze proposte dal in primo grado;
per Parte_1
l'effetto condannare i convenuti: a) al pagamento di ogni danno provocato all'attore
(secondo le indicazioni offerte nella narrativa dell'atto di citazione) o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
più precisamente condannare i convenuti al risarcimento dei danni non riconosciuti in primo grado: 1. € 538.034,26, pari alla parte di investimenti inutilmente effettuati nei progetti Helicopter e DFA;
2. €
438.870,00, pari alla perdita dell'utile di impresa;
3. € 500.000,00 per la perdita di immagine subita;
4. € 500.000,00 per il danno morale conseguenza del reato;
b) al pagamento delle spese di lite del grado. • in via istruttoria: accogliere si opus (in quanto trattasi di circostanze non contestate e tra l'altro emergenti dai documenti, come meglio indicato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado) le richieste istruttorie presentate con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (e ricapitolate con la memoria del 2/5/22) e non ammesse. In particolare si chiede l'ammissione della prova per testi con i Sig.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, e il Notaio Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Per_1
sui capitoli da 1 a 69 esposti nella propria seconda memoria istruttoria e
[...] ricopiati in nota Si insiste altresì (si opus per gli stessi motivi sopra esposti) per
l'ammissione della richiesta CTU sui bilanci depositati dal alla Camera di Parte_1
Commercio e sui documenti depositati, volta a comprovare le affermazioni sopra esposte in tema di investimenti, liquidità e esposizioni. Si chiede infine sin da ora la reiezione
pagina 2 di 28 della prova per testi eventualmente reiterata dalla controparti viste le argomentazioni esposte nella propria terza memoria ex art. 183 c.p.c.”;
Per la parte appellata ( :Voglia la Corte d'Appello - Controparte_1 respingere l'appello avversario, rigettando le domande svolte da , Parte_1 in quanto inammissibili e/o infondate per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
- in via istruttoria: • rigettare la richiesta di CTU sui bilanci di
e l'istanza di prova testimoniale ex adverso formulate;
• in Parte_1 subordine, ammettere CTI alla prova contraria sulle circostanze oggetto dei capitoli di prova dedotti da CTI con il teste Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre Tes_9 al rimborso spese generali, per entrambi i gradi del giudizio”;
Per la parte appellante incidentale ( ): “insiste per OP
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e quindi: IN VIA PREGIUDIZIALE: - la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano;
NEL MERITO: - il rigetto dell'appello principale;
- l'accoglimento dell'appello incidentale e per l'effetto la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della ex art. CP_2
2043 c.c.; In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado”;
Per la parte appellante incidentale ( ): “Voglia l'On.le Corte d'Appello CP_3 adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata rigettare ogni domanda proposta dall'appellante nei confronti di perché infondata in fatto e in TE diritto e conseguentemente dichiarare che alcuna responsabilità può essere imputata alla società in merito ai fatti lamentati. Con vittoria di spese e competenze TE tutte di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, solo ), (d'ora innanzi, CP_1 OP per brevità, solo ) e proponendo gravame avverso la OP TE sentenza n. 631/2023, emessa il 30/05/2023 e pubblicata il 05/06/2023, con cui il
Tribunale di Lucca, respinta la domanda contro , Controparte_4 aveva condannato in solido le altre convenute, , Controparte_1 [...]
e a risarcirle il danno patrimoniale, quantificato nella OP TE somma di € 66.019,75, oltre interessi e rivalutazione, nonché anche a TE restituirle la somma di euro 3.760,00. pagina 3 di 28 Il giudice di prime cure premetteva quanto segue in merito alla complessa vicenda esposta dall'attrice a fondamento della domanda:
“Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche soltanto Parte_1
”) – premettendo: che con e l , tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4 risultati vincitori del bando del Programma Europeo AAL con scadenza 31/5/2012, chiedevano al
un finanziamento a valere sul Fondo per le Controparte_5
Agevolazioni alla Ricerca, ai sensi dell'art.7 del DM n.593 del 8/8/2000, per lo sviluppo del progetto di ricerca nel campo della cooperazione internazionale nel settore della domotica, denominato AAL HELICOPTER;
che il , con decreto prot. n.170 del 21/1/14, ammetteva il CP_5
Progetto alle agevolazioni finanziarie, con la facoltà di poter richiedere un'anticipazione di importo pari al 30% del contributo, dietro presentazione di una polizza di garanzia fideiussoria bancaria;
che nel contratto di finanziamento del 16/2/15 veniva precisato che il criterio per la richiesta di erogazione di ogni singolo Sal (tranne l'erogazione a saldo), era il rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato, che doveva risultare inferiore all'8%; che avendo superato tale parametro, il avrebbe dovuto richiedere una fidejussione a garanzia, a norma degli Parte_1 artt. 4 lettera C ed art. 11; che nel contratto di finanziamento veniva previsto che la produzione di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri avrebbe comportato la revoca delle agevolazioni finanziarie e la risoluzione del contratto;
che il Laboratorio si rivolgeva alla per TE ottenere la fideiussione, a garanzia di un importo di € 115.000,00; che il 4 agosto 2015
[...]
inviava al Laboratorio l'elenco della documentazione necessaria per l'avvio della pratica;
CP_3 che inviava uno schema di garanzia proponendo la compagnia assicuratrice CP_3 [...]
con sede in Danimarca;
che il responsabile della pratica incaricato da CP_6 CP_7
rilevava l'inidoneità della polizza, ove sottoscritta dal procuratore in , anziché dal
[...] CP_4 direttore generale della società straniera;
che la necessità della sottoscrizione della polizza ad opera del direttore generale veniva rappresentata alla , la quale, in data 30 settembre CP_3
2015, proponeva al una polizza della società con sede Parte_1 Controparte_1
a RA (di seguito anche soltanto ”); che il responsabile di CP_1 Controparte_7 indicava la necessità che la polizza fosse sottoscritta da persona dotata dei necessari poteri, che il
Notaio di RA verificasse l'identità e i poteri del firmatario e che la sua autentica fosse fornita di apostille e munita di traduzione giurata;
che comunicava che la firma del CP_3 rappresentante della sarebbe stata apposta digitalmente;
che , CP_1 Controparte_7 di ciò informato, comunicava che non era possibile accettare garanzie firmate digitalmente;
che il
27 novembre 2015 confermava la possibilità di avere la garanzia deliberata, con CP_3 firma olografa e autentica notarile corredata di apostille;
che per poter avviare le procedure necessarie veniva chiesta la liquidazione, oltre al compenso già pattuito, dell'ulteriore cifra di €
300,00 onde onorare la parcella del notaio londinese;
che il versava ad la Parte_1 CP_3 CP_ somma totale pattuita (€ 4.150,00), comprensiva della maggiorazione sopra indicata;
che
pagina 4 di 28 inviava al la polizza fideiussoria richiesta, sottoscritta in data 11 gennaio CP_3 Parte_1
2016, nella quale il Notaio di Napoli aveva autenticato la sottoscrizione del Sig. PE
, legale rappresentante di , con sede a RA, Persona_2 OP intermediaria europea autorizzata IVASS per conto della;
che, con l'occasione CP_1 [...]
comunicava al che era riuscita ad ottenere uno sconto di € 1.000,00 sulla CP_3 Parte_1 polizza, denaro mai stato restituito;
che in data 17 febbraio 2016 il Controparte_5 comunicava al la decadenza dalle agevolazioni per avere, l'Istituto convenzionato, Parte_1 appurato che la firma e il sigillo del Notaio autenticante la firma del garante, risultavano contraffatti, ciò comportando la decadenza dalle agevolazioni;
che , ricusando ogni CP_3 addebito, comunicava per la prima volta di aver affidato l'incarico ad che Controparte_4 [...]
, tramite , comunicava di aver emesso in data 22 dicembre 2015 la CP_1 OP polizza N. CTIT1503807 e di averla inviata tramite Pec, in formato p7m, al Notaio PE di Napoli, aggiungendo che la firma di ed alcuni elementi del contratto erano stati Persona_2 contraffatti e che l'autentica notarile del contratto firmato digitalmente era stata abusivamente allegata al contratto contraffatto;
che il notaio confermava di aver presentato querela ai
Carabinieri di Napoli in data 3/2/2016; che analoga denuncia veniva sporta dal;
che in Parte_1 data 4 aprile 2016 veniva pubblicato dall'IVASS un comunicato in cui la denunciava CP_1 di aver rilevato la presenza sul mercato italiano di proprie polizze contraffatte;
che in data 2/5/16 il , confermandone l'estraneità alla truffa commessa, riammetteva il alla CP_8 Parte_1 possibilità di ottenere le agevolazioni dietro presentazione di polizza fideiussoria;
che il 18 maggio
2016 la polizza N. CTIT1503807, con sottoscrizione digitale di , CP_1 Persona_2 veniva autenticata dal notaio di Roma e inviata a;
che il Persona_3 Controparte_7
segnalava che le date di scadenza risultavano diverse da quelle indicate all'art.3 e che la CP_8 polizza risultava emessa con la stessa data e numero di protocollo della precedente;
che il
Laboratorio comunicava ad che il progetto aveva ottenuto una CP_3 CP_9 proroga di 3 mesi e che il termine delle attività era fissato per il 30/11/2016 anziché 31/8/16; che il 25 luglio 2016 l'IVASS pubblicava un nuovo comunicato in cui la dichiarava di non CP_1 sottoscrivere più polizze fideiussorie per l'Italia tramite la;
che OP CP_3 proponeva dunque al la polizza n.201610031603073004 con la Gable Parte_1
Insurance A.G. (Liechtenstein), versando il Laboratorio e per tale attività, a , l'importo CP_3 di € 2.500,00; che la nuova polizza Gable veniva inviata a , ma il segnalava CP_7 CP_8 plurime incongruenze rispetto allo schema fornito dal;
che l'IVASS frattanto pubblicava CP_5 un comunicato in cui veniva vietato alla Gable di stipulare nuove polizze;
che il Laboratorio richiedeva di sbloccare le problematiche relative alla polizza N. CTIT1503807 con CP_1
l'inserimento di una appendice 01 in cui fossero indicare le nuove date di scadenza del progetto;
che soltanto il 16 novembre 2016 , inviava al una bozza della OP Parte_1 suddetta appendice 01; che il segnalava che a seguito dei comunicati IVASS del 4 aprile CP_8
pagina 5 di 28 2016 e 25 luglio 2016 in cui la dichiarava di non sottoscrivere più contratti in Italia CP_1
e di non servirsi più della , quest'ultima non avrebbe potuto più sottoscrivere OP nuovi contratti o rinnovi per conto della;
che inviava al CP_1 OP
Laboratorio una nota della del 1° agosto 2016 con cui veniva autorizzata da CP_1 quest'ultima a continuare a riscuotere tutti i premi relativi alle polizze rinnovate o prorogate;
che
, inviava al l'appendice 01 in formato p7m con firma digitale;
che OP Parte_1
, in data 23/1/2017, rappresentava al , che l'appendice non poteva Controparte_7 CP_8 essere sottoscritta dal rappresentante della , in quanto dal 25/7/16 la società OP non era più autorizzata a sottoscrivere nuovi contratti o rinnovi per conto della;
che CP_1
provvedeva a correggere ulteriori errori e in data 30 marzo 2017 inviata al OP
l'appendice corretta e autenticata dinanzi al Notaio chiedendo al il CP_8 Persona_4 Parte_1 pagamento della somma di € 265,20, producendo al contempo la nota della del 1° CP_1 agosto 2016 con cui veniva autorizzata a continuare a riscuotere tutti i premi OP relativi alle polizze rinnovate o prorogate;
che il 31 ottobre 2017 INVITALIA forniva parere negativo all'ammissibilità dell'Appendice n.1 del contratto n.CTIT1503807, risultando perfezionata in Italia, per il tramite dell'intermediario in vigenza di una sospensione delle OP attività di sottoscrizione delle polizze da parte della;
che, ciò nonostante, il CP_1 CP_8 erogava il finanziamento in due tranches, per euro 38.273,03 ed euro 69.905,66, per un totale di euro 108.178,69; che le somme accantonate e non stanziate erano andate in perenzione;
che il
28/9/2017 è stato rinviato a giudizio il Sig. (il legale rappresentante della Parte_5 CP_4
avanti al Tribunale Penale di Napoli per i reati di cui agli artt. 640, 468 e 61 n. 2 c.p.; che,
[...] alla luce delle vicende sopra descritte era dunque responsabile per il ritardo con cui CP_3 aveva procurato la polizza fideiussoria richiesta dal , nonché per aver procurato una Parte_1 polizza con firma e sigillo notarile falsificati, nonché per le false informazioni fornite all'attrice; che
era parimenti responsabile degli illeciti commessi da ai sensi dell'art. CP_3 CP_4
2049 c.c. e, quest'ultima, era allo stesso modo responsabile dei fatti commessi dai propri dipendenti o preposti;
che, in particolare, era responsabile per i fatti commessi dal CP_4 proprio legale rappresentante, , imputato nel p.p. r.g.n.r. n. 13924/17 per il delitto di Parte_5 truffa aggravata;
che, al contempo, la responsabilità doveva essere addebitata anche a
[...]
, la quale aveva affidato a l'incarico di predisporre l'autentica notarile CP_2 Parte_6 della polizza, del cui operato doveva rispondere ex art. 2049 c.c., a tale responsabilità cumulandosi quella per essere incorsi nell'ulteriore errore con la polizza del 18.5.2016, errore consistito nella difformità tra le date di scadenza riportate nel frontespizio e quelle, corrette, di cui all'art. 3 della polizza;
che, infine, era altresì responsabile , la quale rispondeva CP_1 dell'operato di ai sensi dell'art. 2049 c.c., non soltanto con riguardo alla OP falsificazione della sottoscrizione della polizza, bensì anche delle successive inesattezze riscontrate nella polizza del 18.5.2016; che, a causa delle condotte sopra descritte, il aveva Parte_1
pagina 6 di 28 sofferto ingenti danni, consistiti (i) negli investimenti inutilmente effettuati nei progetti Helicopter
e DFA, che non sono stati ristorati dai contributi a fondo perduto, per euro € 538.034,26
(l'investimento è stato di € 877.740,29 e i contributi a fondo perduto conferiti o da conferire ammontano a € 339.706,03); (i) nella perdita dell'utile di impresa, prudenzialmente stimato in ragione del 10% per almeno 5 anni dell'investimento complessivo (pari a € 877.740,29) e dunque in ragione di € 438.870,00; (iii) nel danno patrimoniale conseguente alla perdita di immagine e dunque agli utili che sarebbero derivati dalle partecipazioni ad altri progetti futuri, per alcuni dei quali i primi contatti erano già in corso, per un ammontare di € 500.000,00; (iv) nel danno morale per il reato subito, pari ad € 500.000,00 (o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia); (vi) nei costi diretti per ore lavoro sostenute per far fronte alla gestione della pratica (€
66.019,75) e alla conseguente perdita di remuneratività, da stimarsi equitativamente;
(vii) nel denaro inutilmente versato per avere la polizza fideiussoria (€ 2.500,00 per la polizza Gable
Insurance, al rimborso dello sconto ottenuto per la polizza e mai rimborsato (€ CP_1
1.260,00) e ai costi aggiuntivi dell'autentica dell'Appendice 1) (€ 260,00) – ha convenuto in giudizio , TE Controparte_10 Controparte_1
, ( ) onde sentirle condannare al risarcimento
[...] CP_2 OP OP dei danni subiti per i fatti di cui in narrativa, con vittoria delle spese legali”.
Indi, dopo aver respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale sollevate da , nonché l'eccezione di incompetenza OP territoriale dedotta da , sul merito della controversia, accertava: 1) CP_1
l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del broker assicurativo
[...]
; 2) la responsabilità dell'impresa di assicurazione, Controparte_4 [...]
, sia diretta, a titolo contrattuale, per aver fornito polizze difformi dal paradigma CP_1 richiesto dall'assicurata e a titolo precontrattuale, per aver sottoscritto plurime polizze fideiussorie inefficaci, sia indiretta, ex artt. 1228 e 2049 c.c., per essersi avvalsa di per la sottoscrizione dei contratti;
3) la responsabilità OP extracontrattuale di per aver occasionato l'altrui inadempimento con OP la stipula di polizze difformi da quanto richiesto, nonché per aver concorso nella lesione dell'altrui libertà negoziale, attraverso la sottoscrizione di polizze inefficaci, per la temporanea sospensione del potere rappresentativo di;
4) la responsabilità CP_1 contrattuale del broker assicurativo cui l'attrice si era rivolta per TE ottenere la polizza fideiussoria richiesta.
Infine, riteneva che l'unico danno risarcibile fosse quello relativo alle spese per il personale che il aveva dovuto destinare in via esclusiva alla Parte_1 risoluzione delle problematiche collegate alla stipula della polizza fideiussoria e liquidava pagina 7 di 28 a tale titolo la somma di € 66.019,75, oltre interessi e rivalutazione, mentre respingeva per il resto la domanda di risarcimento.
Avverso la suddetta decisione, interponeva tempestiva impugnazione il Parte_1 sulla base di cinque motivi di gravame, con i quali deduceva l'illegittimità e
[...]
l'erroneità della sentenza di prime cure: 1) nella parte in cui, per travisamento dei fatti e violazione del disposto dell'art. 2043 c.c. nonché del disposto dell'art. 115 c.p.c., le era stato ingiustamente negato il risarcimento per le spese inutilmente affrontate per il progetto;
2) nella parte in cui, per violazione dell'art. 1226 c.c., era stata respinta la sua domanda di risarcimento del danno per la mancata commercializzazione del prodotto;
3) nella parte in cui, per travisamento dei fatti e violazione di legge (artt. 1226 c.c. e 115
c.p.c.), si era ritenuta non dimostrata l'esistenza di contatti con altre società del settore informatico e la possibilità di sviluppare altri e successivi progetti e quindi il suo conseguente danno per la mancata partecipazione ad ulteriori progetti;
4) nella parte in cui, per travisamento dei fatti e violazione di legge (artt. 2043 c.c., 115 c.p.c. nonché combinato disposto degli artt. 2735, 2733, 2728 c.c.), si era omesso di riconoscere l'esistenza dei reati posti in essere dagli ausiliari della ai suoi danni, ai fini CP_3 della liquidazione del danno morale;
5) nella parte in cui erano state respinte le sue richieste istruttorie (prova per testi e CTU sui bilanci e sui documenti depositati) che sarebbero servite a dimostrare quegli aspetti che il Tribunale aveva, contraddittoriamente e immotivatamente, ritenuto non provati.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti appellate, con distinte comparse.
proponeva appello incidentale con il quale confutava gli addebiti di TE responsabilità a lei mossi e instava per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto.
, dal suo canto, contestava in fatto e in diritto le censure mosse da parte CP_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata e chiedeva il rigetto dell'appello.
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello principale ai OP sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, ne contestava i motivi chiedendone il rigetto;
inoltre, proponeva, a sua volta, appello incidentale con il quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto esistente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di Lucca
pagina 8 di 28 nonché aveva accertato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in difetto di prova, riconosciuto il danno relativo alle spese per il personale.
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 9/10.3.2025), all'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento dell'1.8.2025 sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere Istruttore.
1. Sulla rituale instaurazione del contraddittorio.
Occorre preliminarmente verificare la rituale instaurazione del giudizio da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Il giudizio di primo grado, infatti, si è svolto anche nei confronti di
[...]
, che nel presente grado di appello non è stata citata dall'appellante Controparte_4 principale e non ha avuto la notifica degli appelli incidentali proposti da TE
e da . OP
Il Collegio osserva che tali situazioni non impediscono di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio.
Invero, la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido - come nel caso di specie - dà luogo ad un cumulo di cause scindibili, nelle quali la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, viceversa, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020).
In tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327
c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione pagina 9 di 28 a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 9080 del
15/04/2013).
Nel caso di specie, la mancata notificazione dei gravami, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., all'altra parte del giudizio, , non produce alcun effetto essendo per questa già CP_4 decorsi i termini per proporre impugnazione.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale.
Sempre in via preliminare, è da rilevare che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale formulata da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – OP disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato: in concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado;
inoltre, le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale di
[...]
CP_2
L'appellante principale ha dedotto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in quanto tardivo. OP
L'eccezione è fondata.
Preliminarmente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, è destituito di fondamento il rilievo difensivo dell'appellante incidentale, secondo cui l'eccezione sarebbe tardiva perché formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata dal il 2.5.2025. Parte_1
pagina 10 di 28 Nel merito, si osserva che ha proposto appello incidentale con la OP comparsa di costituzione depositata il 28.9.2024.
Si tratta di appello incidentale tardivo in quanto la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pubblicata il 5.6.2023; di conseguenza, il termine lungo per impugnare, previsto dall'art. 327 c.p.c. (5.1.2024), era già scaduto al momento del deposito della comparsa di costituzione.
Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del
05/09/2022).
Nel caso di specie, l'impugnazione principale proposta dal Parte_1 mette in discussione il generale assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata, per cui esiste l'interesse della parte appellata ad impugnare la decisione alla quale aveva prestato inizialmente acquiescenza.
Tuttavia, è decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione OP incidentale dal momento che si è costituita in giudizio oltre il termine previsto l'art. 343
c.p.c.
Tale norma, nella sua attuale formulazione, applicabile al presente giudizio di appello proposto successivamente al 28 febbraio 2023, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”.
Secondo pacifica esegesi, formatasi sotto il vigore dell'art. 343 c.p.c. nella sua precedente formulazione, ma applicabile anche al caso in esame stante la eadem ratio, in tale ultimo caso il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente pagina 11 di 28 indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011;
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per l'1.12.2013, venne differita con decreto ex art. 349 bis al 16.7.2024 e che, successivamente, fu ulteriormente differita al
17.10.2024 (decreto del 18/19.10.2023).
Orbene, rispetto a tale ultimo differimento, la costituzione di OP avvenuta con la comparsa depositata il 28.9.2024 per l'udienza del 17.10.2024 (cfr. intestazione dell'atto di costituzione è tardiva dal momento che tra tale ultima Pt_7 data ed il 17.10.2024 intercorrono soltanto diciannove giorni.
Né può aversi riguardo agli ulteriori differimenti disposti successivamente al decreto del
18/19 ottobre 2023.
Quanto a quello disposto in data 30.11.2023, risulta che lo stesso non fu mai comunicato alle parti e che venne superato dal successivo differimento disposto in data 2.10.2024, allorché era già abbondantemente decorsa la data di comparizione indicata in citazione (1.12.2023), il che impedisce di ritenere tempestiva la costituzione della convenuta/appellata rispetto alla nuova data del 5.11.2024.
Invero, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. (così come, per analogia, il differimento disposto ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.) intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2394 del 03/02/2020; da ultimo, Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4411 del 19/02/2025).
Donde, l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da . OP
4. Sull'eccezione di tardività della costituzione di . CP_1
Il ha eccepito la tardività della costituzione dell'appellata, Parte_1
. CP_1
Si tratta di eccezione destituita di fondamento.
pagina 12 di 28 Invero, a norma dell'art. 171 c.p.c. (nuova formulazione), richiamato dall'art. 347 c.p.c., se una delle parti si è costituita tempestivamente, l'altra parte può costituirsi successivamente, ma restano ferme le decadenze maturate.
Nel caso di specie, essendosi l'appellante costituita tempestivamente e non avendo
[...]
proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, il fatto che la CP_1 costituzione della stessa sia avvenuta il 26.3.2025 non assume alcuna rilevanza, essendo senz'altro ammissibili le deduzioni svolte dall'appellata, integranti mere difese e non eccezioni in senso stretto.
5. Sull'an debeatur
Motivi di ordine logico impongono di trattare con priorità l'appello incidentale proposto da con cui viene messo in discussione l'an della pretesa risarcitoria. TE
L'appellante incidentale deduce, a fondamento del gravame, che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare la responsabilità contrattuale di “per aver TE ritardato nella fornitura della polizza”, omettendo di considerare la complessità della richiesta avanzata e, in ogni caso, il fatto che la polizza fideiussoria era stata emessa in data 22 dicembre 2015 e non dopo tre anni, come asserito in sentenza.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha correttamente ravvisato, nella fattispecie in esame, la responsabilità contrattuale di TE
Dai fatti di causa emerge che l'attrice/odierna appellante si era rivolta a CP_3
quale broker assicurativo, per la stipula di una polizza fideiussoria.
[...]
Come già opportunamente evidenziato dal giudice di prime cure, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (cfr. pagina 13 di 28 Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25167 del 11/10/2018; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
12973 del 27/05/2010).
Ed è appunto su tale ruolo del broker - di assistenza e consulenza dell'assicurando - ed in considerazione dell'inesatto adempimento delle obbligazioni ad esso connesse, in rapporto al metro di diligenza professionale desumibile dall'art. 1176, secondo comma,
c.c., che il giudice a quo ha fondato l'affermazione di responsabilità di TE
Ciò premesso, nessuna delle censure mosse dall'appellante coglie nel segno.
Con riferimento alla prima, si osserva che la qualità di operatore professionale del broker e la specificità delle competenze allo stesso richieste implicava che TE dovesse svolgere tutte le verifiche di natura tecnico-giuridica occorrenti per l'adeguato svolgimento dei compiti di assistenza e consulenza ad essa demandati, correlativamente assolvendo in maniera diligente all'obbligo di procurare la formula di copertura assicurativa richiesta, nei modi più convenienti per l'assicurando.
Nel caso di specie, per contro, è emerso che non ha operato secondo TE lo standard minimo di diligenza (art. 1176, 2° comma, c.c.) richiesto in base all'attività professionale esercitata in quanto, dopo essersi a sua volta avvalsa di altro broker (
[...]
, ha procurato polizze difformi dal paradigma richiesto. E ciò sia perché la CP_4 polizza inizialmente proposta mancava della firma autografa del legale rappresentante dalla società , sia perché quella successivamente inviata alla cliente per il CP_1 suo tramite, sottoscritta in data 11 gennaio 2016, era contraffatta nella firma del garante e nel sigillo del Notaio autenticante, sia perché la polizza con sottoscrizione digitale di
, autenticata dal notaio presentava nel frontespizio date Persona_2 Persona_3 di scadenza diverse da quelle indicate nell'art. 3 della polizza e risultava emessa con la stessa data e numero di protocollo di quella contraffatta e avrebbe dovuto essere sottoscritta, una volta apportate le necessarie correzioni, dal rappresentante della
[...]
in vigenza di una sospensione delle attività di sottoscrizione delle polizze da CP_2 parte di , sia infine perché l'altra polizza Gable Insurance A.G. proposta da CP_1 al presentava plurime incongruenze rispetto allo TE Parte_1 schema fornito dal . CP_5
Quanto alla dedotta assenza di ritardo, basti considerare che, dalla prima proposta di del 30.9.2015, provvide a correggere gli errori e ad CP_3 OP inviare al l'appendice corretta e autenticata dal Notaio soltanto in data CP_8 Persona_4
30 marzo 2017 (cfr. doc. 41 all. fascicolo attoreo). pagina 14 di 28 L'appello incidentale proposto da va pertanto disatteso. TE
5. Sul quantum debeatur
Di seguito, si esamineranno i cinque motivi di gravame proposti con l'appello principale.
5.1. Il primo motivo.
Con il primo motivo di appello, il lamenta che il giudice di Parte_1 prime cure non le abbia riconosciuto il danno “pari a quella parte degli investimenti inutilmente effettuati nei progetti Helicopter e DFA che non sono stati ristorati dai contributi a fondo perduto”, per un ammontare di € 538.034,26 (la differenza tra €
877.740,29 di investimenti e € 339.706,03 di contributi a fondo perduto conferiti o da conferire).
Il Tribunale ha respinto sul punto la domanda attorea osservando: “l'attrice non ha affatto dimostrato né che gli investimenti effettuati nel progetto dovessero essere integralmente coperti da contribuzioni a fondo perduto, né che i minori contributi percepiti siano derivati dal ritardo nel rilascio della polizza fideiussoria, non avendo il
prodotto alcun documento proveniente dalle autorità competenti attestanti la Parte_1 decadenza dalle provvidenze elargibili”.
L'appellante ha impugnato tale iter decisionale rilevando di non aver mai detto che gli investimenti effettuati nel progetto dovessero essere integralmente coperti da contribuzioni a fondo perduto, né che i minori contributi percepiti fossero derivati dal ritardo nel rilascio della polizza fideiussoria, ma di avere per contro detto che i contributi sarebbero stati prima o poi erogati e che la loro ritardata erogazione (più di tre anni dopo la conclusione del progetto e più di sei anni dopo il suo avvio) aveva impedito lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto, con la conseguenza che sarebbe andato perso tutto il denaro investito nell'operazione con i propri fondi, detratti i finanziamenti erogati a fondo perduto.
Il motivo non coglie nel segno.
L'attrice, in primo grado, a fondamento della pretesa risarcitoria, ha dedotto: “la mancanza di detto finanziamento ha impedito la implementazione del progetto e il suo sviluppo (la mancanza di liquidità derivante dalla mancata riscossione del contributo ha reso in questo periodo impossibile la commercializzazione del prodotto)” (pag. 23 dell'atto di citazione); e ancora: “Le somme che man mano sono state erogate dal
Ministero per il progetto Helicopter sono servite per pagare gli stipendi arretrati e gli pagina 15 di 28 interessi sui mutui accesi. Quando finalmente i progetti saranno stati integralmente finanziati, il progetto (nato sei anni fa8), già oggi obsolescente, sarà oramai irrealizzabile. Le altre ditte che hanno concorso lo avranno già sfruttato e il Laboratorio sarà rimasto irrimediabilmente escluso (pag. 23-24 dell'atto di citazione); e infine “La mancata erogazione del finanziamento, l'impossibilità di commercializzare il progetto
Helicopter e dunque di iniziare a produrre reddito, la perdita dell'investimento e i mancati introiti, insieme all'esposizione bancaria (che impediva un ulteriore ricorso al credito) insieme al discredito generatosi nell'ambiente che ha impedito di continuare a lavorare con i propri partner storici, ha provocato il fallimento degli investimenti” (pag. 24 dell'atto di citazione).
Ora, se è vero che nel rappresentare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla ritardata erogazione dei contributi, il risulta aver messo in evidenza anche Parte_1
l'aspetto legato al presunto fallimento degli investimenti effettuati nel progetto, nondimeno dalla complessiva prospettazione compiuta con l'atto introduttivo emerge pure l'aspetto connesso al mancato sviluppo del progetto per la mancata riscossione dei contributi, rispetto al quale l'iter motivazionale della sentenza impugnata non appare né inconferente né travisante laddove ha escluso che vi fosse prova del fatto che tutti gli investimenti effettuati nel progetto dovessero essere integralmente coperti da contribuzioni a fondo perduto.
Passando ad analizzare l'ulteriore profilo, non esaminato dal primo giudice, rispetto al quale necessita integrare la motivazione di prime cure, si osserva quanto segue.
L'appellante afferma che tutti gli elementi della pretesa risarcitoria sarebbe provati.
Tale affermazione non può essere condivisa.
Invero, non vi è alcuna prova in atti del fatto che l'attrice, come affermato, avrebbe effettuato nel progetto di cui si discute investimenti pari a € 877.740,29.
Parimenti privo di riscontro è il dato secondo cui i contributi a fondo perduto “conferiti o da conferire” sarebbero stati pari a € 339.706,03.
Inoltre, l'attrice/odierna appellante ha affermato, che una volta ricevuti i finanziamenti integrali, il progetto sarebbe risultato obsolescente, essendo stato sfruttato da altre imprese, ma anche di ciò non ha fornito alcuna prova.
pagina 16 di 28 Infine, del tutto generica e non assistita da idonea prova è la dedotta impossibilità di commercializzare il progetto in quanto le somme che man mano erano state erogate dal
Ministero sarebbero servite a pagare gli stipendi arretrati e gli interessi sui mutui accesi.
In proposito, parte appellante ha evidenziato che, trattandosi di circostanza negativa, essa non andava provata.
L'assunto non può essere condiviso.
Si osserva che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Sez. L, Sentenza n. 9385 del 14/07/2000; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 14854 del 13/06/2013).
Allo stesso modo, non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui si tratterebbe di circostanze incontestate e da ritenere, pertanto, provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Come noto, infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14652 del 18/07/2016; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) e dei quali la parte non abbia neppure dedotto la conoscenza della controparte (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Né, infine, possono ritenersi ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'appellante, come si vedrà meglio infra, nel paragrafo dedicato al quinto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in ordine alla loro mancata ammissione.
5.2. Il secondo motivo.
Con tale motivo, ci si duole che nella sentenza impugnata si sarebbe ritenuto indimostrato il danno pari all'utile netto ricavabile dal progetto, indicato nella misura percentuale del 10% per 5 anni.
pagina 17 di 28 L'appellante sostiene che, se è vero che essa attrice non aveva provato quale fosse l'utile netto ricavabile dal progetto e non aveva spiegato il motivo per il quale non aveva indicato la percentuale del 10%, altrettanto vero è che la determinazione del margine di profitto ricavabile da un progetto sarebbe di fatto impossibile secondo una valutazione ex ante, trattandosi di un evento futuro variabile per una serie indefinita di incognite.
Orbene – nella prospettazione della parte – a fronte di tale impossibilità l'esito del giudizio non poteva essere la mancata liquidazione del danno, bensì l'applicazione dell'art. 1126 c.c. con conseguente liquidazione equitativa da parte del primo giudice, che poteva essere effettuata d'ufficio facendo ricorso al margine di profitto medio del 10%, tale essendo di regola nell'ambito informatico il margine di guadagno medio e in tale percentuale dell'ammontare di base d'asta come ribassata dall'offerta presentata dal ricorrente venendo quantificato il danno c.d. da perdita di "chance" nel diritto amministrativo quando si verifica l'illegittima esclusione da una gara per l'aggiudicazione di un appalto.
La doglianza dell'appellante non merita accoglimento.
La Corte osserva che il giudice può procedere ad una valutazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., sopperendo all'impossibilità dell'attore di dimostrare l'ammontare preciso del pregiudizio lamentato, solo a condizione che l'evento lesivo e l'esistenza di un danno risarcibile ad esso riconducibile siano provati da parte del danneggiato (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018)
Nel caso di specie, come già precedentemente osservato in relazione al primo motivo di gravame, è affermazione del tutto generica e non supportata da alcun riscontro sul piano probatorio che la ritardata erogazione dei contributi avrebbe determinato l'impossibilità di commercializzare il progetto, dovendosi in tale senso integrare la motivazione adottata dal primo giudice.
Inoltre, il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025).
Nella specie, mentre è da registrare la totale carenza di elementi di prova dai quali possa inferirsi la reale esistenza del pregiudizio lamentato, si rileva che è lo stesso Parte_1
ad ammettere pacificamente di non aver dimostrato quale fosse l'utile
[...]
pagina 18 di 28 ricavabile dal progetto e ad aver ancorato l'apodittica percentuale del 10% a parametri riconducibili a fattispecie astratte, del tutto avulse dal caso concreto.
Né possono ritenersi ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'appellante, come si vedrà meglio infra, nel paragrafo dedicato al quinto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in ordine alla loro mancata ammissione.
5.3. Il terzo motivo.
Con il terzo motivo, la società appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria in relazione all'asserito danno derivante dalla mancata partecipazione del ad altri progetti. Parte_1
Il Tribunale ha affermato in proposito che l'attrice non aveva dimostrato il pregiudizio legato alla possibilità di acquisire ulteriori progetti per i quali, al tempo dell'illecito, vi sarebbero stati già contatti, dei quali, tuttavia, alcun sostegno dimostrativo era stato offerto.
Per contro, a detta dell'appellante, avrebbe pienamente dimostrato Parte_1
l'esistenza di contatti con altre società del settore informatico, sicché la contraria affermazione del giudice di prime cure rappresenterebbe non solo un palese travisamento delle circostanze emerse dal procedimento ma anche una manifesta violazione dell'art. 115 c.p.c.
La censura non coglie nel segno.
Partendo dalla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., il Collegio non può che ribadire che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del
04/01/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023).
Sicché, è destituita di fondamento la deduzione dell'appellante secondo cui i fatti interni alla sfera di conoscenza del , da cui si pretenderebbe far discendere Parte_1 la dimostrazione del pregiudizio subito e dei quali neppure si è allegata la conoscenza da parte delle convenute, costituirebbero circostanze “pacifiche” in causa, già di per sé idonee a fondare la pretesa risarcitoria.
pagina 19 di 28 Se poi si esaminano nel loro contenuto gli stessi fatti richiamati dall'appellante, si comprende pure come alcun travisamento delle circostanze di fatto sia stato compiuto da parte del primo giudice nel ritenere che nessun sostegno probatorio era stato offerto da parte attrice in ordine al pregiudizio da essa lamentato.
Ed invero, non v'è chi non veda come il fatto che il progetto e il finanziamento erano nati da una collaborazione tra il e l Parte_1 Parte_3 [...]
e che il progetto europeo di domotica era stato sviluppato dal Parte_4
in collaborazione con ulteriori partners, di livello nazionale e internazionale, Parte_1 rappresentino circostanze che - quand'anche valutabili come provate – non sono affatto idonee a dimostrare che dal ritardo con cui erano stati erogati i contributi sarebbe derivata la perdita della possibilità di acquisire ulteriori progetti.
Né in senso contrario, può affermarsi – come fa l'attrice – che una tale prova dovrebbe discendere per presunzione dal fatto che il , per il ritardo Parte_1 nell'erogazione dei contributi, non era riuscita ad assolvere nei tempi stabiliti a tutti gli adempimenti con i propri partners e dal fatto che questi ultimi erano al corrente che il non era riuscito per tre anni a trovare una polizza fideiussoria per centomila Parte_1 euro e che, addirittura, ne aveva anche presentata al Ministero una contraffatta, finendo per guadagnarsi la non commendevole nomea di un imprenditore che non aveva denaro, incapace di ricorrere al credito, incapace di pagare i propri debiti e possibile compartecipe della falsificazione di una polizza fideiussoria.
Una tale ricostruzione, invero, si basa su un ragionamento i cui elementi fondanti non solo non risultano certamente tutti provati (non consta, ad esempio, che tutti i partners fossero al corrente della vicenda per cui è causa) ma neppure presentano i requisiti della gravità, precisione e concordanza rispetto al fatto ignoto da dimostrare rappresentato dal mancato coinvolgimento dell'attrice in altri progetti, tenuto conto che non consta – ed anzi, non è stato neppure allegato - che nel periodo di interesse siano state avviate altre iniziative per progetti di domotica, dalle quali il sarebbe stato Parte_1 escluso.
Né possono ritenersi ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'appellante, come si vedrà meglio infra, nel paragrafo dedicato al quinto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in ordine alla loro mancata ammissione.
5.4. Il quarto motivo. pagina 20 di 28 Con il quarto motivo, il insta per la riforma della sentenza “al fine Parte_1 far accertare il reato commesso e la necessaria liquidazione del danno morale”.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere indimostrata l'esistenza di un reato imputabile a taluno dei convenuti e nell'affermare che CP_3 risponderebbe solo a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale, in tal guisa rendendo impossibile la liquidazione del danno morale.
In proposito ha dedotto, in particolare, che, se è vero che il non Parte_1 era stato in grado di accertare quale persona fisica avesse falsificato la firma del legale rappresentante di e del Notaio di Napoli, altresì vera e OP Per_1 pacifica sarebbe la circostanza che la polizza fideiussoria era stata respinta dal CP_5 in quanto le predette firme erano state falsificate e che dunque qualcuno aveva falsificato la polizza.
Da qui, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del primo giudice e l'accertata commissione del reato di falsificazione e/o di truffa ai danni del , a nulla Parte_1 rilevando la mancata individuazione della persona fisica che ne era stata autrice.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da dal momento che anche nei confronti delle persone giuridiche, CP_1 ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che pur non coincidendo con la "pecunia doloris", ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 29185 del 12/12/2008; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 20345 del 14/07/2023).
Ciò premesso, le doglianze poste a fondamento del motivo debbono essere disattese.
L'appellante deduce che nel caso di specie, a far ritenere fondata la propria pretesa risarcitoria sarebbe sufficiente che un reato sia stato provato nella sua oggettività materiale, indipendentemente dalla prova che esso sia stato commesso da una delle parti convenute.
Si tratta di prospettazione che non può essere condivisa.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., si osserva che il motivo di doglianza non coglie nel segno dal momento che il giudice di prime cure ha correttamente escluso pagina 21 di 28 che gli elementi acquisiti in causa fornissero prova della commissione del reato da parte di taluno dei convenuti.
Tale conclusione non solo non è stata adeguatamente sconfessata dall'appellante, ma è implicitamente confermata dalla stessa parte quando afferma che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non rileverebbe il fatto che nel caso di specie non sarebbe stato individuato l'autore della falsificazione.
Ora, una tale affermazione non considera che, per poter attribuire alle parti convenute le conseguenze derivanti dal preteso reato commesso ai danni dell'attrice, presupposto indefettibile risulta essere l'accertamento positivo che la condotta illecita, fonte del pregiudizio lamentato, sia da ascrivere a tutte o a talune di esse.
Del che tuttavia non vi è prova in atti dal momento che, sulla base degli elementi acquisiti in causa, non emerge affatto chi sia stato l'autore della falsificazione della polizza fideiussoria.
Al riguardo, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, va all'evidenza negato qualunque valore confessorio alla dichiarazione stragiudiziale di avente il CP_1 seguente tenore: “Abbiamo compreso che in seguito la firma di ed alcuni Persona_2 elementi del contratto sono stati contraffatti e che la autentica notarile del contratto firmato digitalmente è stata abusivamente allegata al contratto così contraffatto”, posto che in essa non è ravvisabile alcuna ammissione di fatti a sé sfavorevoli.
Allo stesso modo, il fatto che il Notaio di Napoli, abbia confermato l'avvenuta Per_1 falsificazione della propria firma, non ha rilievo sotto il profilo dell'individuazione dell'autore della contraffazione.
Parte appellante ha inoltre invocato la responsabilità di quale società TE preponente, chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei fatti commessi dalle preposte, e . OP CP_4
In proposito, occorre osservare che è senz'altro vero che l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso, ciò, tuttavia, sempre che questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in pagina 22 di 28 virtù di rapporto organico (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29260 del
28/12/2011), del che non vi è prova nel caso di specie.
A quest'ultimo riguardo, va disattesa l'argomentazione dell'appellante secondo cui sarebbe certo che si tratti dell'operato di una persona che lavorava per conto o della o della . Invero, tale assunto non ha ricevuto alcuna conferma, OP CP_4 men che mai può ritenersi provato sulla base delle apodittiche attribuzioni di responsabilità compiute da nei confronti del legale rappresentante di TE
. Per contro, occorre evidenziare come, non avendo l'appellante impugnato il CP_4 relativo capo ed anzi non avendo neppure citato in giudizio , sia divenuta in parte CP_4 qua definitiva la sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti di quest'ultima società affermando che “parte attrice nulla ha dimostrato in ordine a specifiche condotte imputabili alla società convenuta, se non il fatto incontroverso del rinvio a giudizio del legale rappresentante, , per i reati di Parte_5 cui agli artt. 640, 468 e 61 n. 2 c.p., occorrenza quest'ultima, che non integra un'aprioristica affermazione di responsabilità, né equivale ad una sentenza di condanna pronunciata all'esito del dibattimento. Peraltro, neppure la richiesta di rinvio a giudizio è stata prodotta e, in tal guisa, in assenza di ulteriori evidenze processuali idonee ad imputare il fatto ad un soggetto identificato, restandone ignoto l'autore, neppure quello stesso fatto può costituire fonte di responsabilità civile, a titolo diretto o indiretto, per taluno dei convenuti”.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
5.5. Il quinto motivo.
Con il quinto motivo, parte appellante premette di aver chiesto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. prova per testi sulle circostanze ivi capitolate nonché consulenza tecnica d'ufficio volta a comprovare le sue allegazioni in tema di investimenti, liquidità ed esposizioni.
Rileva, quindi, che il Tribunale con l'ordinanza emessa il 16/6/2022 aveva respinto la sua richiesta di prova testimoniale in quanto “i capitoli articolati dall'attrice attengono a circostanze non contestate, ovvero già risultanti da documenti”, senza nulla dire in merito alla richiesta di CTU.
pagina 23 di 28 Infine, deduce di aver ribadito con le note scritte depositate l'1/2/23 le proprie istanze istruttorie, evidenziando che le stesse sarebbero servite a confermare tutti i fatti indicati in citazione e, dunque, anche gli aspetti che il primo giudice aveva ritenuto non provati.
Da qui, la denuncia di omessa motivazione e di contraddittorietà della decisione impugnata e la richiesta di ammettere in questa sede le istanze già formulate, laddove la prova degli illeciti e del danno subito fosse ritenuta insufficiente.
Il motivo non coglie nel segno anche se la motivazione adottata dal Tribunale risulta in parte qua carente e deve essere pertanto integrata.
Infatti, i capitoli dal 50 in poi, attinenti ai profili di danno non riconosciuti dal primo giudice, ineriscono a fatti ignoti alle controparti per i quali, come già in precedenza osservato, non opera il principio di non contestazione.
Per essi, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, il Collegio ritiene di formulare una valutazione di inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva, in particolare, che i capitoli n. 50 [“vero è che lei nel 2019 su richiesta del lrpt del Laboratorio ha esaminato la contabilità del estrapolando le Parte_1 spese sostenute nel quadriennio 2013/2016 per la redazione dei due Progetti Europei di cui al punto precedente e che dal suo calcolo l'importo speso dal laboratorio ammontava
a circa novecentomila euro?”] e n. 51 [“vero è che il nel 2018 ha chiesto un Parte_1 finanziamento alla BEI (Banca Europea Investimenti) di 200.000,00 euro con causale
“sviluppo e ricerca prodotti tecnologici e domotica”] riguardano circostanze dedotte in modo assolutamente generico e/o la cui effettiva esistenza sarebbe dovuta emergere non da dichiarazioni valutative del teste bensì da documentazione specifica attestante l'effettiva entità delle risorse investite nei progetti.
Considerazioni non dissimili s'impongono per i capitoli n. 54b [“vero è che lei tra l'inizio del 2016 e la fine del 2017 si è lamentata con il legale rappresentante del Parte_1 sostenendo che non riusciva più a svolgere la sua attività ordinaria per colpa del tempo che veniva dedicato a cercare di risolvere il mancato arrivo dei finanziamenti”] e n. 55
[“vero è che il legale rappresentante del in quel periodo le ha più volte detto Parte_1 che se il finanziamento non fosse arrivato subito tutto il lavoro svolto coi progetti sopra descritti sarebbe andato perso”], relativi, il primo, a fatti implicanti giudizi e, il secondo, a circostanze che, oltre che riferite de relato ex parte actoris, risultano generiche e valutative.
pagina 24 di 28 Nondimeno inammissibili, per la loro estrema genericità e/o per l'irrilevanza delle circostanze in essi capitolate ovvero per il carattere negativo dei fatti dedotti, si rivelano i capitoli n. 59 [“vero è che lei nel 2018 è stato contattato dal per Parte_1 cercare dei finanziamenti;
], n. 60 [“vero è che le banche a cui si è rivolto non hanno erogato detti finanziamenti?], n. 61 [“vero è che nel 2018 il Laboratorio ha fatto ricorso alla cassa integrazione;], n. 62 [“che nel 2018 il Laboratorio non ha pagato per alcuni mesi lo stipendio ai dipendenti;], n. 63 [“vero è che nel 2018 5 dipendenti si sono licenziati?”], n. 64 [“vero è che il nel 2018 ha omesso di corrispondere la Parte_1 retribuzione ai soci per alcuni mesi?”], n. 65 [“vero è che lei è stato chiamato dal legale rappresentante del laboratorio delle nel 2018 per esaminare la contabilità della Pt_1 società e cercare dei finanziamenti”], n. 66 [“vero è che lei parlava spesso con il legale rappresentante del Laboratorio e coi soci”;] n. 67 [“vero che lei nel 2019 ha dedicato più tempo a consolare e incoraggiare i predetti che a svolgere il proprio lavoro?”]
Infine, del pari non sono da ammettere i capitoli n. 68 [“vero è che dall'esame della contabilità gli investimenti effettuati per i progetti Helicopter e DFA ammontano a €
877.740,29 e che i contributi a fondo perduto conferiti o da conferire ammontano a €
339.706,03?”] e n. 69 [“vero è che lei ha esaminato il programma economico finanziario del e che in esso l'utile di impresa del era stato stimato Parte_1 Parte_1 prudenzialmente in ragione del 10% per almeno 5 anni dell'investimento complessivo
(pari a € 877.740,29) e dunque in ragione di € 438.870,00”], in quanto tesi ad acquisire valutazioni da parte del teste.
In ordine alla mancata ammissione della CTU, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).
Nel caso di specie, tale diniego ben si giustifica in considerazione del contenuto palesemente esplorativo dell'indagine tecnica (“sui bilanci depositati dal Laboratorio alla
Camera di Commercio e sui documenti depositati, volta a comprovare le affermazioni
pagina 25 di 28 sopra esposte in tema di investimenti, liquidità e esposizioni”), con finalità chiaramente suppletive dell'onere della prova gravante sulla parte.
6. L'esito del giudizio
Logico corollario delle superiori premesse è che sia l'appello principale proposto dal che l'appello incidentale proposto da Parte_1 TE debbono essere respinti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico del nel rapporto Parte_1 processuale con , atteso il totale rigetto dell'appello proposto CP_1 dall'appellante principale.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore indeterminabile-complessità media) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 8.470,00 per compensi (di cui: € 2.518,00 per la fase di studio;
€
1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Per contro, stante la reciproca soccombenza derivante dal rigetto dell'appello incidentale proposto da e dall'inammissibilità di quello proposto da TE [...]
, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del grado CP_2 tra le suddette parti appellate e l'appellante principale.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta così come è stata respinta l'impugnazione incidentale proposta da ed è stata dichiarata inammissibile quella proposta CP_3 da sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 OP dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile. pagina 26 di 28
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 TE
contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. n. OP
631/2023 del Tribunale di Lucca emessa il 30/05/2023 e pubblicata il 05/06/2023, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da OP
;
[...]
2) respinge l'appello incidentale proposto da TE
3) respinge l'appello principale proposto dal Parte_1
4) condanna l'appellante principale, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 8.470,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma
D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara integralmente compensate le spese del grado tra Parte_1
e nonché tra e
[...] TE Parte_1 [...]
. OP
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 20/9/2025 su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 27 di 28 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1384/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANI R
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FIUMALBI RENATO, dell'avv. BORGHI DEBORAH e dell'avv. PICARIELLO GIUSEPPE;
APPELLATA e contro
, con il patrocinio dell'avv. CAMPISI OP MJRIAM;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL CARLO TE P.IVA_3
APPELLATE APPELLANTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Lucca emessa il 30/05/2023 e pubblicata il
05/06/2023;
pagina 1 di 28 con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 1°agosto 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante principale: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito (premesso che ai sensi del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato da corrispondere ammonta a € 777,00 [€
518,00 dato il valore, con la maggiorazione del 50% visto il grado]): • nel merito dichiarare (nullo [e/o annullabile e/o ingiusto] il giudizio di primo grado e) nulla (e/o annullabile e/o ingiusta) la sentenza di primo grado citata in epigrafe (caducandola), trattenendo la causa in decisione per giudicarla nel merito, accogliendo l'appello e quindi accertando (anche a titolo di riforma della sentenza appellata) la legittimità e la correttezza delle istanze proposte dal in primo grado;
per Parte_1
l'effetto condannare i convenuti: a) al pagamento di ogni danno provocato all'attore
(secondo le indicazioni offerte nella narrativa dell'atto di citazione) o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
più precisamente condannare i convenuti al risarcimento dei danni non riconosciuti in primo grado: 1. € 538.034,26, pari alla parte di investimenti inutilmente effettuati nei progetti Helicopter e DFA;
2. €
438.870,00, pari alla perdita dell'utile di impresa;
3. € 500.000,00 per la perdita di immagine subita;
4. € 500.000,00 per il danno morale conseguenza del reato;
b) al pagamento delle spese di lite del grado. • in via istruttoria: accogliere si opus (in quanto trattasi di circostanze non contestate e tra l'altro emergenti dai documenti, come meglio indicato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado) le richieste istruttorie presentate con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (e ricapitolate con la memoria del 2/5/22) e non ammesse. In particolare si chiede l'ammissione della prova per testi con i Sig.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, e il Notaio Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Per_1
sui capitoli da 1 a 69 esposti nella propria seconda memoria istruttoria e
[...] ricopiati in nota Si insiste altresì (si opus per gli stessi motivi sopra esposti) per
l'ammissione della richiesta CTU sui bilanci depositati dal alla Camera di Parte_1
Commercio e sui documenti depositati, volta a comprovare le affermazioni sopra esposte in tema di investimenti, liquidità e esposizioni. Si chiede infine sin da ora la reiezione
pagina 2 di 28 della prova per testi eventualmente reiterata dalla controparti viste le argomentazioni esposte nella propria terza memoria ex art. 183 c.p.c.”;
Per la parte appellata ( :Voglia la Corte d'Appello - Controparte_1 respingere l'appello avversario, rigettando le domande svolte da , Parte_1 in quanto inammissibili e/o infondate per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
- in via istruttoria: • rigettare la richiesta di CTU sui bilanci di
e l'istanza di prova testimoniale ex adverso formulate;
• in Parte_1 subordine, ammettere CTI alla prova contraria sulle circostanze oggetto dei capitoli di prova dedotti da CTI con il teste Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre Tes_9 al rimborso spese generali, per entrambi i gradi del giudizio”;
Per la parte appellante incidentale ( ): “insiste per OP
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e quindi: IN VIA PREGIUDIZIALE: - la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano;
NEL MERITO: - il rigetto dell'appello principale;
- l'accoglimento dell'appello incidentale e per l'effetto la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della ex art. CP_2
2043 c.c.; In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado”;
Per la parte appellante incidentale ( ): “Voglia l'On.le Corte d'Appello CP_3 adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata rigettare ogni domanda proposta dall'appellante nei confronti di perché infondata in fatto e in TE diritto e conseguentemente dichiarare che alcuna responsabilità può essere imputata alla società in merito ai fatti lamentati. Con vittoria di spese e competenze TE tutte di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, solo ), (d'ora innanzi, CP_1 OP per brevità, solo ) e proponendo gravame avverso la OP TE sentenza n. 631/2023, emessa il 30/05/2023 e pubblicata il 05/06/2023, con cui il
Tribunale di Lucca, respinta la domanda contro , Controparte_4 aveva condannato in solido le altre convenute, , Controparte_1 [...]
e a risarcirle il danno patrimoniale, quantificato nella OP TE somma di € 66.019,75, oltre interessi e rivalutazione, nonché anche a TE restituirle la somma di euro 3.760,00. pagina 3 di 28 Il giudice di prime cure premetteva quanto segue in merito alla complessa vicenda esposta dall'attrice a fondamento della domanda:
“Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche soltanto Parte_1
”) – premettendo: che con e l , tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4 risultati vincitori del bando del Programma Europeo AAL con scadenza 31/5/2012, chiedevano al
un finanziamento a valere sul Fondo per le Controparte_5
Agevolazioni alla Ricerca, ai sensi dell'art.7 del DM n.593 del 8/8/2000, per lo sviluppo del progetto di ricerca nel campo della cooperazione internazionale nel settore della domotica, denominato AAL HELICOPTER;
che il , con decreto prot. n.170 del 21/1/14, ammetteva il CP_5
Progetto alle agevolazioni finanziarie, con la facoltà di poter richiedere un'anticipazione di importo pari al 30% del contributo, dietro presentazione di una polizza di garanzia fideiussoria bancaria;
che nel contratto di finanziamento del 16/2/15 veniva precisato che il criterio per la richiesta di erogazione di ogni singolo Sal (tranne l'erogazione a saldo), era il rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato, che doveva risultare inferiore all'8%; che avendo superato tale parametro, il avrebbe dovuto richiedere una fidejussione a garanzia, a norma degli Parte_1 artt. 4 lettera C ed art. 11; che nel contratto di finanziamento veniva previsto che la produzione di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri avrebbe comportato la revoca delle agevolazioni finanziarie e la risoluzione del contratto;
che il Laboratorio si rivolgeva alla per TE ottenere la fideiussione, a garanzia di un importo di € 115.000,00; che il 4 agosto 2015
[...]
inviava al Laboratorio l'elenco della documentazione necessaria per l'avvio della pratica;
CP_3 che inviava uno schema di garanzia proponendo la compagnia assicuratrice CP_3 [...]
con sede in Danimarca;
che il responsabile della pratica incaricato da CP_6 CP_7
rilevava l'inidoneità della polizza, ove sottoscritta dal procuratore in , anziché dal
[...] CP_4 direttore generale della società straniera;
che la necessità della sottoscrizione della polizza ad opera del direttore generale veniva rappresentata alla , la quale, in data 30 settembre CP_3
2015, proponeva al una polizza della società con sede Parte_1 Controparte_1
a RA (di seguito anche soltanto ”); che il responsabile di CP_1 Controparte_7 indicava la necessità che la polizza fosse sottoscritta da persona dotata dei necessari poteri, che il
Notaio di RA verificasse l'identità e i poteri del firmatario e che la sua autentica fosse fornita di apostille e munita di traduzione giurata;
che comunicava che la firma del CP_3 rappresentante della sarebbe stata apposta digitalmente;
che , CP_1 Controparte_7 di ciò informato, comunicava che non era possibile accettare garanzie firmate digitalmente;
che il
27 novembre 2015 confermava la possibilità di avere la garanzia deliberata, con CP_3 firma olografa e autentica notarile corredata di apostille;
che per poter avviare le procedure necessarie veniva chiesta la liquidazione, oltre al compenso già pattuito, dell'ulteriore cifra di €
300,00 onde onorare la parcella del notaio londinese;
che il versava ad la Parte_1 CP_3 CP_ somma totale pattuita (€ 4.150,00), comprensiva della maggiorazione sopra indicata;
che
pagina 4 di 28 inviava al la polizza fideiussoria richiesta, sottoscritta in data 11 gennaio CP_3 Parte_1
2016, nella quale il Notaio di Napoli aveva autenticato la sottoscrizione del Sig. PE
, legale rappresentante di , con sede a RA, Persona_2 OP intermediaria europea autorizzata IVASS per conto della;
che, con l'occasione CP_1 [...]
comunicava al che era riuscita ad ottenere uno sconto di € 1.000,00 sulla CP_3 Parte_1 polizza, denaro mai stato restituito;
che in data 17 febbraio 2016 il Controparte_5 comunicava al la decadenza dalle agevolazioni per avere, l'Istituto convenzionato, Parte_1 appurato che la firma e il sigillo del Notaio autenticante la firma del garante, risultavano contraffatti, ciò comportando la decadenza dalle agevolazioni;
che , ricusando ogni CP_3 addebito, comunicava per la prima volta di aver affidato l'incarico ad che Controparte_4 [...]
, tramite , comunicava di aver emesso in data 22 dicembre 2015 la CP_1 OP polizza N. CTIT1503807 e di averla inviata tramite Pec, in formato p7m, al Notaio PE di Napoli, aggiungendo che la firma di ed alcuni elementi del contratto erano stati Persona_2 contraffatti e che l'autentica notarile del contratto firmato digitalmente era stata abusivamente allegata al contratto contraffatto;
che il notaio confermava di aver presentato querela ai
Carabinieri di Napoli in data 3/2/2016; che analoga denuncia veniva sporta dal;
che in Parte_1 data 4 aprile 2016 veniva pubblicato dall'IVASS un comunicato in cui la denunciava CP_1 di aver rilevato la presenza sul mercato italiano di proprie polizze contraffatte;
che in data 2/5/16 il , confermandone l'estraneità alla truffa commessa, riammetteva il alla CP_8 Parte_1 possibilità di ottenere le agevolazioni dietro presentazione di polizza fideiussoria;
che il 18 maggio
2016 la polizza N. CTIT1503807, con sottoscrizione digitale di , CP_1 Persona_2 veniva autenticata dal notaio di Roma e inviata a;
che il Persona_3 Controparte_7
segnalava che le date di scadenza risultavano diverse da quelle indicate all'art.3 e che la CP_8 polizza risultava emessa con la stessa data e numero di protocollo della precedente;
che il
Laboratorio comunicava ad che il progetto aveva ottenuto una CP_3 CP_9 proroga di 3 mesi e che il termine delle attività era fissato per il 30/11/2016 anziché 31/8/16; che il 25 luglio 2016 l'IVASS pubblicava un nuovo comunicato in cui la dichiarava di non CP_1 sottoscrivere più polizze fideiussorie per l'Italia tramite la;
che OP CP_3 proponeva dunque al la polizza n.201610031603073004 con la Gable Parte_1
Insurance A.G. (Liechtenstein), versando il Laboratorio e per tale attività, a , l'importo CP_3 di € 2.500,00; che la nuova polizza Gable veniva inviata a , ma il segnalava CP_7 CP_8 plurime incongruenze rispetto allo schema fornito dal;
che l'IVASS frattanto pubblicava CP_5 un comunicato in cui veniva vietato alla Gable di stipulare nuove polizze;
che il Laboratorio richiedeva di sbloccare le problematiche relative alla polizza N. CTIT1503807 con CP_1
l'inserimento di una appendice 01 in cui fossero indicare le nuove date di scadenza del progetto;
che soltanto il 16 novembre 2016 , inviava al una bozza della OP Parte_1 suddetta appendice 01; che il segnalava che a seguito dei comunicati IVASS del 4 aprile CP_8
pagina 5 di 28 2016 e 25 luglio 2016 in cui la dichiarava di non sottoscrivere più contratti in Italia CP_1
e di non servirsi più della , quest'ultima non avrebbe potuto più sottoscrivere OP nuovi contratti o rinnovi per conto della;
che inviava al CP_1 OP
Laboratorio una nota della del 1° agosto 2016 con cui veniva autorizzata da CP_1 quest'ultima a continuare a riscuotere tutti i premi relativi alle polizze rinnovate o prorogate;
che
, inviava al l'appendice 01 in formato p7m con firma digitale;
che OP Parte_1
, in data 23/1/2017, rappresentava al , che l'appendice non poteva Controparte_7 CP_8 essere sottoscritta dal rappresentante della , in quanto dal 25/7/16 la società OP non era più autorizzata a sottoscrivere nuovi contratti o rinnovi per conto della;
che CP_1
provvedeva a correggere ulteriori errori e in data 30 marzo 2017 inviata al OP
l'appendice corretta e autenticata dinanzi al Notaio chiedendo al il CP_8 Persona_4 Parte_1 pagamento della somma di € 265,20, producendo al contempo la nota della del 1° CP_1 agosto 2016 con cui veniva autorizzata a continuare a riscuotere tutti i premi OP relativi alle polizze rinnovate o prorogate;
che il 31 ottobre 2017 INVITALIA forniva parere negativo all'ammissibilità dell'Appendice n.1 del contratto n.CTIT1503807, risultando perfezionata in Italia, per il tramite dell'intermediario in vigenza di una sospensione delle OP attività di sottoscrizione delle polizze da parte della;
che, ciò nonostante, il CP_1 CP_8 erogava il finanziamento in due tranches, per euro 38.273,03 ed euro 69.905,66, per un totale di euro 108.178,69; che le somme accantonate e non stanziate erano andate in perenzione;
che il
28/9/2017 è stato rinviato a giudizio il Sig. (il legale rappresentante della Parte_5 CP_4
avanti al Tribunale Penale di Napoli per i reati di cui agli artt. 640, 468 e 61 n. 2 c.p.; che,
[...] alla luce delle vicende sopra descritte era dunque responsabile per il ritardo con cui CP_3 aveva procurato la polizza fideiussoria richiesta dal , nonché per aver procurato una Parte_1 polizza con firma e sigillo notarile falsificati, nonché per le false informazioni fornite all'attrice; che
era parimenti responsabile degli illeciti commessi da ai sensi dell'art. CP_3 CP_4
2049 c.c. e, quest'ultima, era allo stesso modo responsabile dei fatti commessi dai propri dipendenti o preposti;
che, in particolare, era responsabile per i fatti commessi dal CP_4 proprio legale rappresentante, , imputato nel p.p. r.g.n.r. n. 13924/17 per il delitto di Parte_5 truffa aggravata;
che, al contempo, la responsabilità doveva essere addebitata anche a
[...]
, la quale aveva affidato a l'incarico di predisporre l'autentica notarile CP_2 Parte_6 della polizza, del cui operato doveva rispondere ex art. 2049 c.c., a tale responsabilità cumulandosi quella per essere incorsi nell'ulteriore errore con la polizza del 18.5.2016, errore consistito nella difformità tra le date di scadenza riportate nel frontespizio e quelle, corrette, di cui all'art. 3 della polizza;
che, infine, era altresì responsabile , la quale rispondeva CP_1 dell'operato di ai sensi dell'art. 2049 c.c., non soltanto con riguardo alla OP falsificazione della sottoscrizione della polizza, bensì anche delle successive inesattezze riscontrate nella polizza del 18.5.2016; che, a causa delle condotte sopra descritte, il aveva Parte_1
pagina 6 di 28 sofferto ingenti danni, consistiti (i) negli investimenti inutilmente effettuati nei progetti Helicopter
e DFA, che non sono stati ristorati dai contributi a fondo perduto, per euro € 538.034,26
(l'investimento è stato di € 877.740,29 e i contributi a fondo perduto conferiti o da conferire ammontano a € 339.706,03); (i) nella perdita dell'utile di impresa, prudenzialmente stimato in ragione del 10% per almeno 5 anni dell'investimento complessivo (pari a € 877.740,29) e dunque in ragione di € 438.870,00; (iii) nel danno patrimoniale conseguente alla perdita di immagine e dunque agli utili che sarebbero derivati dalle partecipazioni ad altri progetti futuri, per alcuni dei quali i primi contatti erano già in corso, per un ammontare di € 500.000,00; (iv) nel danno morale per il reato subito, pari ad € 500.000,00 (o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia); (vi) nei costi diretti per ore lavoro sostenute per far fronte alla gestione della pratica (€
66.019,75) e alla conseguente perdita di remuneratività, da stimarsi equitativamente;
(vii) nel denaro inutilmente versato per avere la polizza fideiussoria (€ 2.500,00 per la polizza Gable
Insurance, al rimborso dello sconto ottenuto per la polizza e mai rimborsato (€ CP_1
1.260,00) e ai costi aggiuntivi dell'autentica dell'Appendice 1) (€ 260,00) – ha convenuto in giudizio , TE Controparte_10 Controparte_1
, ( ) onde sentirle condannare al risarcimento
[...] CP_2 OP OP dei danni subiti per i fatti di cui in narrativa, con vittoria delle spese legali”.
Indi, dopo aver respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale sollevate da , nonché l'eccezione di incompetenza OP territoriale dedotta da , sul merito della controversia, accertava: 1) CP_1
l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del broker assicurativo
[...]
; 2) la responsabilità dell'impresa di assicurazione, Controparte_4 [...]
, sia diretta, a titolo contrattuale, per aver fornito polizze difformi dal paradigma CP_1 richiesto dall'assicurata e a titolo precontrattuale, per aver sottoscritto plurime polizze fideiussorie inefficaci, sia indiretta, ex artt. 1228 e 2049 c.c., per essersi avvalsa di per la sottoscrizione dei contratti;
3) la responsabilità OP extracontrattuale di per aver occasionato l'altrui inadempimento con OP la stipula di polizze difformi da quanto richiesto, nonché per aver concorso nella lesione dell'altrui libertà negoziale, attraverso la sottoscrizione di polizze inefficaci, per la temporanea sospensione del potere rappresentativo di;
4) la responsabilità CP_1 contrattuale del broker assicurativo cui l'attrice si era rivolta per TE ottenere la polizza fideiussoria richiesta.
Infine, riteneva che l'unico danno risarcibile fosse quello relativo alle spese per il personale che il aveva dovuto destinare in via esclusiva alla Parte_1 risoluzione delle problematiche collegate alla stipula della polizza fideiussoria e liquidava pagina 7 di 28 a tale titolo la somma di € 66.019,75, oltre interessi e rivalutazione, mentre respingeva per il resto la domanda di risarcimento.
Avverso la suddetta decisione, interponeva tempestiva impugnazione il Parte_1 sulla base di cinque motivi di gravame, con i quali deduceva l'illegittimità e
[...]
l'erroneità della sentenza di prime cure: 1) nella parte in cui, per travisamento dei fatti e violazione del disposto dell'art. 2043 c.c. nonché del disposto dell'art. 115 c.p.c., le era stato ingiustamente negato il risarcimento per le spese inutilmente affrontate per il progetto;
2) nella parte in cui, per violazione dell'art. 1226 c.c., era stata respinta la sua domanda di risarcimento del danno per la mancata commercializzazione del prodotto;
3) nella parte in cui, per travisamento dei fatti e violazione di legge (artt. 1226 c.c. e 115
c.p.c.), si era ritenuta non dimostrata l'esistenza di contatti con altre società del settore informatico e la possibilità di sviluppare altri e successivi progetti e quindi il suo conseguente danno per la mancata partecipazione ad ulteriori progetti;
4) nella parte in cui, per travisamento dei fatti e violazione di legge (artt. 2043 c.c., 115 c.p.c. nonché combinato disposto degli artt. 2735, 2733, 2728 c.c.), si era omesso di riconoscere l'esistenza dei reati posti in essere dagli ausiliari della ai suoi danni, ai fini CP_3 della liquidazione del danno morale;
5) nella parte in cui erano state respinte le sue richieste istruttorie (prova per testi e CTU sui bilanci e sui documenti depositati) che sarebbero servite a dimostrare quegli aspetti che il Tribunale aveva, contraddittoriamente e immotivatamente, ritenuto non provati.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti appellate, con distinte comparse.
proponeva appello incidentale con il quale confutava gli addebiti di TE responsabilità a lei mossi e instava per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto.
, dal suo canto, contestava in fatto e in diritto le censure mosse da parte CP_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata e chiedeva il rigetto dell'appello.
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello principale ai OP sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, ne contestava i motivi chiedendone il rigetto;
inoltre, proponeva, a sua volta, appello incidentale con il quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto esistente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di Lucca
pagina 8 di 28 nonché aveva accertato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in difetto di prova, riconosciuto il danno relativo alle spese per il personale.
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 9/10.3.2025), all'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento dell'1.8.2025 sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere Istruttore.
1. Sulla rituale instaurazione del contraddittorio.
Occorre preliminarmente verificare la rituale instaurazione del giudizio da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Il giudizio di primo grado, infatti, si è svolto anche nei confronti di
[...]
, che nel presente grado di appello non è stata citata dall'appellante Controparte_4 principale e non ha avuto la notifica degli appelli incidentali proposti da TE
e da . OP
Il Collegio osserva che tali situazioni non impediscono di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio.
Invero, la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido - come nel caso di specie - dà luogo ad un cumulo di cause scindibili, nelle quali la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, viceversa, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020).
In tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327
c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione pagina 9 di 28 a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 9080 del
15/04/2013).
Nel caso di specie, la mancata notificazione dei gravami, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., all'altra parte del giudizio, , non produce alcun effetto essendo per questa già CP_4 decorsi i termini per proporre impugnazione.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale.
Sempre in via preliminare, è da rilevare che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale formulata da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – OP disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato: in concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado;
inoltre, le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale di
[...]
CP_2
L'appellante principale ha dedotto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in quanto tardivo. OP
L'eccezione è fondata.
Preliminarmente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, è destituito di fondamento il rilievo difensivo dell'appellante incidentale, secondo cui l'eccezione sarebbe tardiva perché formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata dal il 2.5.2025. Parte_1
pagina 10 di 28 Nel merito, si osserva che ha proposto appello incidentale con la OP comparsa di costituzione depositata il 28.9.2024.
Si tratta di appello incidentale tardivo in quanto la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pubblicata il 5.6.2023; di conseguenza, il termine lungo per impugnare, previsto dall'art. 327 c.p.c. (5.1.2024), era già scaduto al momento del deposito della comparsa di costituzione.
Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del
05/09/2022).
Nel caso di specie, l'impugnazione principale proposta dal Parte_1 mette in discussione il generale assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata, per cui esiste l'interesse della parte appellata ad impugnare la decisione alla quale aveva prestato inizialmente acquiescenza.
Tuttavia, è decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione OP incidentale dal momento che si è costituita in giudizio oltre il termine previsto l'art. 343
c.p.c.
Tale norma, nella sua attuale formulazione, applicabile al presente giudizio di appello proposto successivamente al 28 febbraio 2023, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”.
Secondo pacifica esegesi, formatasi sotto il vigore dell'art. 343 c.p.c. nella sua precedente formulazione, ma applicabile anche al caso in esame stante la eadem ratio, in tale ultimo caso il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente pagina 11 di 28 indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011;
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per l'1.12.2013, venne differita con decreto ex art. 349 bis al 16.7.2024 e che, successivamente, fu ulteriormente differita al
17.10.2024 (decreto del 18/19.10.2023).
Orbene, rispetto a tale ultimo differimento, la costituzione di OP avvenuta con la comparsa depositata il 28.9.2024 per l'udienza del 17.10.2024 (cfr. intestazione dell'atto di costituzione è tardiva dal momento che tra tale ultima Pt_7 data ed il 17.10.2024 intercorrono soltanto diciannove giorni.
Né può aversi riguardo agli ulteriori differimenti disposti successivamente al decreto del
18/19 ottobre 2023.
Quanto a quello disposto in data 30.11.2023, risulta che lo stesso non fu mai comunicato alle parti e che venne superato dal successivo differimento disposto in data 2.10.2024, allorché era già abbondantemente decorsa la data di comparizione indicata in citazione (1.12.2023), il che impedisce di ritenere tempestiva la costituzione della convenuta/appellata rispetto alla nuova data del 5.11.2024.
Invero, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. (così come, per analogia, il differimento disposto ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.) intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2394 del 03/02/2020; da ultimo, Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4411 del 19/02/2025).
Donde, l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da . OP
4. Sull'eccezione di tardività della costituzione di . CP_1
Il ha eccepito la tardività della costituzione dell'appellata, Parte_1
. CP_1
Si tratta di eccezione destituita di fondamento.
pagina 12 di 28 Invero, a norma dell'art. 171 c.p.c. (nuova formulazione), richiamato dall'art. 347 c.p.c., se una delle parti si è costituita tempestivamente, l'altra parte può costituirsi successivamente, ma restano ferme le decadenze maturate.
Nel caso di specie, essendosi l'appellante costituita tempestivamente e non avendo
[...]
proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, il fatto che la CP_1 costituzione della stessa sia avvenuta il 26.3.2025 non assume alcuna rilevanza, essendo senz'altro ammissibili le deduzioni svolte dall'appellata, integranti mere difese e non eccezioni in senso stretto.
5. Sull'an debeatur
Motivi di ordine logico impongono di trattare con priorità l'appello incidentale proposto da con cui viene messo in discussione l'an della pretesa risarcitoria. TE
L'appellante incidentale deduce, a fondamento del gravame, che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare la responsabilità contrattuale di “per aver TE ritardato nella fornitura della polizza”, omettendo di considerare la complessità della richiesta avanzata e, in ogni caso, il fatto che la polizza fideiussoria era stata emessa in data 22 dicembre 2015 e non dopo tre anni, come asserito in sentenza.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha correttamente ravvisato, nella fattispecie in esame, la responsabilità contrattuale di TE
Dai fatti di causa emerge che l'attrice/odierna appellante si era rivolta a CP_3
quale broker assicurativo, per la stipula di una polizza fideiussoria.
[...]
Come già opportunamente evidenziato dal giudice di prime cure, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (cfr. pagina 13 di 28 Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25167 del 11/10/2018; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
12973 del 27/05/2010).
Ed è appunto su tale ruolo del broker - di assistenza e consulenza dell'assicurando - ed in considerazione dell'inesatto adempimento delle obbligazioni ad esso connesse, in rapporto al metro di diligenza professionale desumibile dall'art. 1176, secondo comma,
c.c., che il giudice a quo ha fondato l'affermazione di responsabilità di TE
Ciò premesso, nessuna delle censure mosse dall'appellante coglie nel segno.
Con riferimento alla prima, si osserva che la qualità di operatore professionale del broker e la specificità delle competenze allo stesso richieste implicava che TE dovesse svolgere tutte le verifiche di natura tecnico-giuridica occorrenti per l'adeguato svolgimento dei compiti di assistenza e consulenza ad essa demandati, correlativamente assolvendo in maniera diligente all'obbligo di procurare la formula di copertura assicurativa richiesta, nei modi più convenienti per l'assicurando.
Nel caso di specie, per contro, è emerso che non ha operato secondo TE lo standard minimo di diligenza (art. 1176, 2° comma, c.c.) richiesto in base all'attività professionale esercitata in quanto, dopo essersi a sua volta avvalsa di altro broker (
[...]
, ha procurato polizze difformi dal paradigma richiesto. E ciò sia perché la CP_4 polizza inizialmente proposta mancava della firma autografa del legale rappresentante dalla società , sia perché quella successivamente inviata alla cliente per il CP_1 suo tramite, sottoscritta in data 11 gennaio 2016, era contraffatta nella firma del garante e nel sigillo del Notaio autenticante, sia perché la polizza con sottoscrizione digitale di
, autenticata dal notaio presentava nel frontespizio date Persona_2 Persona_3 di scadenza diverse da quelle indicate nell'art. 3 della polizza e risultava emessa con la stessa data e numero di protocollo di quella contraffatta e avrebbe dovuto essere sottoscritta, una volta apportate le necessarie correzioni, dal rappresentante della
[...]
in vigenza di una sospensione delle attività di sottoscrizione delle polizze da CP_2 parte di , sia infine perché l'altra polizza Gable Insurance A.G. proposta da CP_1 al presentava plurime incongruenze rispetto allo TE Parte_1 schema fornito dal . CP_5
Quanto alla dedotta assenza di ritardo, basti considerare che, dalla prima proposta di del 30.9.2015, provvide a correggere gli errori e ad CP_3 OP inviare al l'appendice corretta e autenticata dal Notaio soltanto in data CP_8 Persona_4
30 marzo 2017 (cfr. doc. 41 all. fascicolo attoreo). pagina 14 di 28 L'appello incidentale proposto da va pertanto disatteso. TE
5. Sul quantum debeatur
Di seguito, si esamineranno i cinque motivi di gravame proposti con l'appello principale.
5.1. Il primo motivo.
Con il primo motivo di appello, il lamenta che il giudice di Parte_1 prime cure non le abbia riconosciuto il danno “pari a quella parte degli investimenti inutilmente effettuati nei progetti Helicopter e DFA che non sono stati ristorati dai contributi a fondo perduto”, per un ammontare di € 538.034,26 (la differenza tra €
877.740,29 di investimenti e € 339.706,03 di contributi a fondo perduto conferiti o da conferire).
Il Tribunale ha respinto sul punto la domanda attorea osservando: “l'attrice non ha affatto dimostrato né che gli investimenti effettuati nel progetto dovessero essere integralmente coperti da contribuzioni a fondo perduto, né che i minori contributi percepiti siano derivati dal ritardo nel rilascio della polizza fideiussoria, non avendo il
prodotto alcun documento proveniente dalle autorità competenti attestanti la Parte_1 decadenza dalle provvidenze elargibili”.
L'appellante ha impugnato tale iter decisionale rilevando di non aver mai detto che gli investimenti effettuati nel progetto dovessero essere integralmente coperti da contribuzioni a fondo perduto, né che i minori contributi percepiti fossero derivati dal ritardo nel rilascio della polizza fideiussoria, ma di avere per contro detto che i contributi sarebbero stati prima o poi erogati e che la loro ritardata erogazione (più di tre anni dopo la conclusione del progetto e più di sei anni dopo il suo avvio) aveva impedito lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto, con la conseguenza che sarebbe andato perso tutto il denaro investito nell'operazione con i propri fondi, detratti i finanziamenti erogati a fondo perduto.
Il motivo non coglie nel segno.
L'attrice, in primo grado, a fondamento della pretesa risarcitoria, ha dedotto: “la mancanza di detto finanziamento ha impedito la implementazione del progetto e il suo sviluppo (la mancanza di liquidità derivante dalla mancata riscossione del contributo ha reso in questo periodo impossibile la commercializzazione del prodotto)” (pag. 23 dell'atto di citazione); e ancora: “Le somme che man mano sono state erogate dal
Ministero per il progetto Helicopter sono servite per pagare gli stipendi arretrati e gli pagina 15 di 28 interessi sui mutui accesi. Quando finalmente i progetti saranno stati integralmente finanziati, il progetto (nato sei anni fa8), già oggi obsolescente, sarà oramai irrealizzabile. Le altre ditte che hanno concorso lo avranno già sfruttato e il Laboratorio sarà rimasto irrimediabilmente escluso (pag. 23-24 dell'atto di citazione); e infine “La mancata erogazione del finanziamento, l'impossibilità di commercializzare il progetto
Helicopter e dunque di iniziare a produrre reddito, la perdita dell'investimento e i mancati introiti, insieme all'esposizione bancaria (che impediva un ulteriore ricorso al credito) insieme al discredito generatosi nell'ambiente che ha impedito di continuare a lavorare con i propri partner storici, ha provocato il fallimento degli investimenti” (pag. 24 dell'atto di citazione).
Ora, se è vero che nel rappresentare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla ritardata erogazione dei contributi, il risulta aver messo in evidenza anche Parte_1
l'aspetto legato al presunto fallimento degli investimenti effettuati nel progetto, nondimeno dalla complessiva prospettazione compiuta con l'atto introduttivo emerge pure l'aspetto connesso al mancato sviluppo del progetto per la mancata riscossione dei contributi, rispetto al quale l'iter motivazionale della sentenza impugnata non appare né inconferente né travisante laddove ha escluso che vi fosse prova del fatto che tutti gli investimenti effettuati nel progetto dovessero essere integralmente coperti da contribuzioni a fondo perduto.
Passando ad analizzare l'ulteriore profilo, non esaminato dal primo giudice, rispetto al quale necessita integrare la motivazione di prime cure, si osserva quanto segue.
L'appellante afferma che tutti gli elementi della pretesa risarcitoria sarebbe provati.
Tale affermazione non può essere condivisa.
Invero, non vi è alcuna prova in atti del fatto che l'attrice, come affermato, avrebbe effettuato nel progetto di cui si discute investimenti pari a € 877.740,29.
Parimenti privo di riscontro è il dato secondo cui i contributi a fondo perduto “conferiti o da conferire” sarebbero stati pari a € 339.706,03.
Inoltre, l'attrice/odierna appellante ha affermato, che una volta ricevuti i finanziamenti integrali, il progetto sarebbe risultato obsolescente, essendo stato sfruttato da altre imprese, ma anche di ciò non ha fornito alcuna prova.
pagina 16 di 28 Infine, del tutto generica e non assistita da idonea prova è la dedotta impossibilità di commercializzare il progetto in quanto le somme che man mano erano state erogate dal
Ministero sarebbero servite a pagare gli stipendi arretrati e gli interessi sui mutui accesi.
In proposito, parte appellante ha evidenziato che, trattandosi di circostanza negativa, essa non andava provata.
L'assunto non può essere condiviso.
Si osserva che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Sez. L, Sentenza n. 9385 del 14/07/2000; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 14854 del 13/06/2013).
Allo stesso modo, non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui si tratterebbe di circostanze incontestate e da ritenere, pertanto, provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Come noto, infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14652 del 18/07/2016; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) e dei quali la parte non abbia neppure dedotto la conoscenza della controparte (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Né, infine, possono ritenersi ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'appellante, come si vedrà meglio infra, nel paragrafo dedicato al quinto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in ordine alla loro mancata ammissione.
5.2. Il secondo motivo.
Con tale motivo, ci si duole che nella sentenza impugnata si sarebbe ritenuto indimostrato il danno pari all'utile netto ricavabile dal progetto, indicato nella misura percentuale del 10% per 5 anni.
pagina 17 di 28 L'appellante sostiene che, se è vero che essa attrice non aveva provato quale fosse l'utile netto ricavabile dal progetto e non aveva spiegato il motivo per il quale non aveva indicato la percentuale del 10%, altrettanto vero è che la determinazione del margine di profitto ricavabile da un progetto sarebbe di fatto impossibile secondo una valutazione ex ante, trattandosi di un evento futuro variabile per una serie indefinita di incognite.
Orbene – nella prospettazione della parte – a fronte di tale impossibilità l'esito del giudizio non poteva essere la mancata liquidazione del danno, bensì l'applicazione dell'art. 1126 c.c. con conseguente liquidazione equitativa da parte del primo giudice, che poteva essere effettuata d'ufficio facendo ricorso al margine di profitto medio del 10%, tale essendo di regola nell'ambito informatico il margine di guadagno medio e in tale percentuale dell'ammontare di base d'asta come ribassata dall'offerta presentata dal ricorrente venendo quantificato il danno c.d. da perdita di "chance" nel diritto amministrativo quando si verifica l'illegittima esclusione da una gara per l'aggiudicazione di un appalto.
La doglianza dell'appellante non merita accoglimento.
La Corte osserva che il giudice può procedere ad una valutazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., sopperendo all'impossibilità dell'attore di dimostrare l'ammontare preciso del pregiudizio lamentato, solo a condizione che l'evento lesivo e l'esistenza di un danno risarcibile ad esso riconducibile siano provati da parte del danneggiato (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018)
Nel caso di specie, come già precedentemente osservato in relazione al primo motivo di gravame, è affermazione del tutto generica e non supportata da alcun riscontro sul piano probatorio che la ritardata erogazione dei contributi avrebbe determinato l'impossibilità di commercializzare il progetto, dovendosi in tale senso integrare la motivazione adottata dal primo giudice.
Inoltre, il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025).
Nella specie, mentre è da registrare la totale carenza di elementi di prova dai quali possa inferirsi la reale esistenza del pregiudizio lamentato, si rileva che è lo stesso Parte_1
ad ammettere pacificamente di non aver dimostrato quale fosse l'utile
[...]
pagina 18 di 28 ricavabile dal progetto e ad aver ancorato l'apodittica percentuale del 10% a parametri riconducibili a fattispecie astratte, del tutto avulse dal caso concreto.
Né possono ritenersi ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'appellante, come si vedrà meglio infra, nel paragrafo dedicato al quinto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in ordine alla loro mancata ammissione.
5.3. Il terzo motivo.
Con il terzo motivo, la società appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria in relazione all'asserito danno derivante dalla mancata partecipazione del ad altri progetti. Parte_1
Il Tribunale ha affermato in proposito che l'attrice non aveva dimostrato il pregiudizio legato alla possibilità di acquisire ulteriori progetti per i quali, al tempo dell'illecito, vi sarebbero stati già contatti, dei quali, tuttavia, alcun sostegno dimostrativo era stato offerto.
Per contro, a detta dell'appellante, avrebbe pienamente dimostrato Parte_1
l'esistenza di contatti con altre società del settore informatico, sicché la contraria affermazione del giudice di prime cure rappresenterebbe non solo un palese travisamento delle circostanze emerse dal procedimento ma anche una manifesta violazione dell'art. 115 c.p.c.
La censura non coglie nel segno.
Partendo dalla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., il Collegio non può che ribadire che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del
04/01/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023).
Sicché, è destituita di fondamento la deduzione dell'appellante secondo cui i fatti interni alla sfera di conoscenza del , da cui si pretenderebbe far discendere Parte_1 la dimostrazione del pregiudizio subito e dei quali neppure si è allegata la conoscenza da parte delle convenute, costituirebbero circostanze “pacifiche” in causa, già di per sé idonee a fondare la pretesa risarcitoria.
pagina 19 di 28 Se poi si esaminano nel loro contenuto gli stessi fatti richiamati dall'appellante, si comprende pure come alcun travisamento delle circostanze di fatto sia stato compiuto da parte del primo giudice nel ritenere che nessun sostegno probatorio era stato offerto da parte attrice in ordine al pregiudizio da essa lamentato.
Ed invero, non v'è chi non veda come il fatto che il progetto e il finanziamento erano nati da una collaborazione tra il e l Parte_1 Parte_3 [...]
e che il progetto europeo di domotica era stato sviluppato dal Parte_4
in collaborazione con ulteriori partners, di livello nazionale e internazionale, Parte_1 rappresentino circostanze che - quand'anche valutabili come provate – non sono affatto idonee a dimostrare che dal ritardo con cui erano stati erogati i contributi sarebbe derivata la perdita della possibilità di acquisire ulteriori progetti.
Né in senso contrario, può affermarsi – come fa l'attrice – che una tale prova dovrebbe discendere per presunzione dal fatto che il , per il ritardo Parte_1 nell'erogazione dei contributi, non era riuscita ad assolvere nei tempi stabiliti a tutti gli adempimenti con i propri partners e dal fatto che questi ultimi erano al corrente che il non era riuscito per tre anni a trovare una polizza fideiussoria per centomila Parte_1 euro e che, addirittura, ne aveva anche presentata al Ministero una contraffatta, finendo per guadagnarsi la non commendevole nomea di un imprenditore che non aveva denaro, incapace di ricorrere al credito, incapace di pagare i propri debiti e possibile compartecipe della falsificazione di una polizza fideiussoria.
Una tale ricostruzione, invero, si basa su un ragionamento i cui elementi fondanti non solo non risultano certamente tutti provati (non consta, ad esempio, che tutti i partners fossero al corrente della vicenda per cui è causa) ma neppure presentano i requisiti della gravità, precisione e concordanza rispetto al fatto ignoto da dimostrare rappresentato dal mancato coinvolgimento dell'attrice in altri progetti, tenuto conto che non consta – ed anzi, non è stato neppure allegato - che nel periodo di interesse siano state avviate altre iniziative per progetti di domotica, dalle quali il sarebbe stato Parte_1 escluso.
Né possono ritenersi ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto dall'appellante, come si vedrà meglio infra, nel paragrafo dedicato al quinto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in ordine alla loro mancata ammissione.
5.4. Il quarto motivo. pagina 20 di 28 Con il quarto motivo, il insta per la riforma della sentenza “al fine Parte_1 far accertare il reato commesso e la necessaria liquidazione del danno morale”.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere indimostrata l'esistenza di un reato imputabile a taluno dei convenuti e nell'affermare che CP_3 risponderebbe solo a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale, in tal guisa rendendo impossibile la liquidazione del danno morale.
In proposito ha dedotto, in particolare, che, se è vero che il non Parte_1 era stato in grado di accertare quale persona fisica avesse falsificato la firma del legale rappresentante di e del Notaio di Napoli, altresì vera e OP Per_1 pacifica sarebbe la circostanza che la polizza fideiussoria era stata respinta dal CP_5 in quanto le predette firme erano state falsificate e che dunque qualcuno aveva falsificato la polizza.
Da qui, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del primo giudice e l'accertata commissione del reato di falsificazione e/o di truffa ai danni del , a nulla Parte_1 rilevando la mancata individuazione della persona fisica che ne era stata autrice.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da dal momento che anche nei confronti delle persone giuridiche, CP_1 ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che pur non coincidendo con la "pecunia doloris", ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 29185 del 12/12/2008; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 20345 del 14/07/2023).
Ciò premesso, le doglianze poste a fondamento del motivo debbono essere disattese.
L'appellante deduce che nel caso di specie, a far ritenere fondata la propria pretesa risarcitoria sarebbe sufficiente che un reato sia stato provato nella sua oggettività materiale, indipendentemente dalla prova che esso sia stato commesso da una delle parti convenute.
Si tratta di prospettazione che non può essere condivisa.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., si osserva che il motivo di doglianza non coglie nel segno dal momento che il giudice di prime cure ha correttamente escluso pagina 21 di 28 che gli elementi acquisiti in causa fornissero prova della commissione del reato da parte di taluno dei convenuti.
Tale conclusione non solo non è stata adeguatamente sconfessata dall'appellante, ma è implicitamente confermata dalla stessa parte quando afferma che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non rileverebbe il fatto che nel caso di specie non sarebbe stato individuato l'autore della falsificazione.
Ora, una tale affermazione non considera che, per poter attribuire alle parti convenute le conseguenze derivanti dal preteso reato commesso ai danni dell'attrice, presupposto indefettibile risulta essere l'accertamento positivo che la condotta illecita, fonte del pregiudizio lamentato, sia da ascrivere a tutte o a talune di esse.
Del che tuttavia non vi è prova in atti dal momento che, sulla base degli elementi acquisiti in causa, non emerge affatto chi sia stato l'autore della falsificazione della polizza fideiussoria.
Al riguardo, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, va all'evidenza negato qualunque valore confessorio alla dichiarazione stragiudiziale di avente il CP_1 seguente tenore: “Abbiamo compreso che in seguito la firma di ed alcuni Persona_2 elementi del contratto sono stati contraffatti e che la autentica notarile del contratto firmato digitalmente è stata abusivamente allegata al contratto così contraffatto”, posto che in essa non è ravvisabile alcuna ammissione di fatti a sé sfavorevoli.
Allo stesso modo, il fatto che il Notaio di Napoli, abbia confermato l'avvenuta Per_1 falsificazione della propria firma, non ha rilievo sotto il profilo dell'individuazione dell'autore della contraffazione.
Parte appellante ha inoltre invocato la responsabilità di quale società TE preponente, chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei fatti commessi dalle preposte, e . OP CP_4
In proposito, occorre osservare che è senz'altro vero che l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso, ciò, tuttavia, sempre che questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in pagina 22 di 28 virtù di rapporto organico (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29260 del
28/12/2011), del che non vi è prova nel caso di specie.
A quest'ultimo riguardo, va disattesa l'argomentazione dell'appellante secondo cui sarebbe certo che si tratti dell'operato di una persona che lavorava per conto o della o della . Invero, tale assunto non ha ricevuto alcuna conferma, OP CP_4 men che mai può ritenersi provato sulla base delle apodittiche attribuzioni di responsabilità compiute da nei confronti del legale rappresentante di TE
. Per contro, occorre evidenziare come, non avendo l'appellante impugnato il CP_4 relativo capo ed anzi non avendo neppure citato in giudizio , sia divenuta in parte CP_4 qua definitiva la sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti di quest'ultima società affermando che “parte attrice nulla ha dimostrato in ordine a specifiche condotte imputabili alla società convenuta, se non il fatto incontroverso del rinvio a giudizio del legale rappresentante, , per i reati di Parte_5 cui agli artt. 640, 468 e 61 n. 2 c.p., occorrenza quest'ultima, che non integra un'aprioristica affermazione di responsabilità, né equivale ad una sentenza di condanna pronunciata all'esito del dibattimento. Peraltro, neppure la richiesta di rinvio a giudizio è stata prodotta e, in tal guisa, in assenza di ulteriori evidenze processuali idonee ad imputare il fatto ad un soggetto identificato, restandone ignoto l'autore, neppure quello stesso fatto può costituire fonte di responsabilità civile, a titolo diretto o indiretto, per taluno dei convenuti”.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
5.5. Il quinto motivo.
Con il quinto motivo, parte appellante premette di aver chiesto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. prova per testi sulle circostanze ivi capitolate nonché consulenza tecnica d'ufficio volta a comprovare le sue allegazioni in tema di investimenti, liquidità ed esposizioni.
Rileva, quindi, che il Tribunale con l'ordinanza emessa il 16/6/2022 aveva respinto la sua richiesta di prova testimoniale in quanto “i capitoli articolati dall'attrice attengono a circostanze non contestate, ovvero già risultanti da documenti”, senza nulla dire in merito alla richiesta di CTU.
pagina 23 di 28 Infine, deduce di aver ribadito con le note scritte depositate l'1/2/23 le proprie istanze istruttorie, evidenziando che le stesse sarebbero servite a confermare tutti i fatti indicati in citazione e, dunque, anche gli aspetti che il primo giudice aveva ritenuto non provati.
Da qui, la denuncia di omessa motivazione e di contraddittorietà della decisione impugnata e la richiesta di ammettere in questa sede le istanze già formulate, laddove la prova degli illeciti e del danno subito fosse ritenuta insufficiente.
Il motivo non coglie nel segno anche se la motivazione adottata dal Tribunale risulta in parte qua carente e deve essere pertanto integrata.
Infatti, i capitoli dal 50 in poi, attinenti ai profili di danno non riconosciuti dal primo giudice, ineriscono a fatti ignoti alle controparti per i quali, come già in precedenza osservato, non opera il principio di non contestazione.
Per essi, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, il Collegio ritiene di formulare una valutazione di inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva, in particolare, che i capitoli n. 50 [“vero è che lei nel 2019 su richiesta del lrpt del Laboratorio ha esaminato la contabilità del estrapolando le Parte_1 spese sostenute nel quadriennio 2013/2016 per la redazione dei due Progetti Europei di cui al punto precedente e che dal suo calcolo l'importo speso dal laboratorio ammontava
a circa novecentomila euro?”] e n. 51 [“vero è che il nel 2018 ha chiesto un Parte_1 finanziamento alla BEI (Banca Europea Investimenti) di 200.000,00 euro con causale
“sviluppo e ricerca prodotti tecnologici e domotica”] riguardano circostanze dedotte in modo assolutamente generico e/o la cui effettiva esistenza sarebbe dovuta emergere non da dichiarazioni valutative del teste bensì da documentazione specifica attestante l'effettiva entità delle risorse investite nei progetti.
Considerazioni non dissimili s'impongono per i capitoli n. 54b [“vero è che lei tra l'inizio del 2016 e la fine del 2017 si è lamentata con il legale rappresentante del Parte_1 sostenendo che non riusciva più a svolgere la sua attività ordinaria per colpa del tempo che veniva dedicato a cercare di risolvere il mancato arrivo dei finanziamenti”] e n. 55
[“vero è che il legale rappresentante del in quel periodo le ha più volte detto Parte_1 che se il finanziamento non fosse arrivato subito tutto il lavoro svolto coi progetti sopra descritti sarebbe andato perso”], relativi, il primo, a fatti implicanti giudizi e, il secondo, a circostanze che, oltre che riferite de relato ex parte actoris, risultano generiche e valutative.
pagina 24 di 28 Nondimeno inammissibili, per la loro estrema genericità e/o per l'irrilevanza delle circostanze in essi capitolate ovvero per il carattere negativo dei fatti dedotti, si rivelano i capitoli n. 59 [“vero è che lei nel 2018 è stato contattato dal per Parte_1 cercare dei finanziamenti;
], n. 60 [“vero è che le banche a cui si è rivolto non hanno erogato detti finanziamenti?], n. 61 [“vero è che nel 2018 il Laboratorio ha fatto ricorso alla cassa integrazione;], n. 62 [“che nel 2018 il Laboratorio non ha pagato per alcuni mesi lo stipendio ai dipendenti;], n. 63 [“vero è che nel 2018 5 dipendenti si sono licenziati?”], n. 64 [“vero è che il nel 2018 ha omesso di corrispondere la Parte_1 retribuzione ai soci per alcuni mesi?”], n. 65 [“vero è che lei è stato chiamato dal legale rappresentante del laboratorio delle nel 2018 per esaminare la contabilità della Pt_1 società e cercare dei finanziamenti”], n. 66 [“vero è che lei parlava spesso con il legale rappresentante del Laboratorio e coi soci”;] n. 67 [“vero che lei nel 2019 ha dedicato più tempo a consolare e incoraggiare i predetti che a svolgere il proprio lavoro?”]
Infine, del pari non sono da ammettere i capitoli n. 68 [“vero è che dall'esame della contabilità gli investimenti effettuati per i progetti Helicopter e DFA ammontano a €
877.740,29 e che i contributi a fondo perduto conferiti o da conferire ammontano a €
339.706,03?”] e n. 69 [“vero è che lei ha esaminato il programma economico finanziario del e che in esso l'utile di impresa del era stato stimato Parte_1 Parte_1 prudenzialmente in ragione del 10% per almeno 5 anni dell'investimento complessivo
(pari a € 877.740,29) e dunque in ragione di € 438.870,00”], in quanto tesi ad acquisire valutazioni da parte del teste.
In ordine alla mancata ammissione della CTU, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).
Nel caso di specie, tale diniego ben si giustifica in considerazione del contenuto palesemente esplorativo dell'indagine tecnica (“sui bilanci depositati dal Laboratorio alla
Camera di Commercio e sui documenti depositati, volta a comprovare le affermazioni
pagina 25 di 28 sopra esposte in tema di investimenti, liquidità e esposizioni”), con finalità chiaramente suppletive dell'onere della prova gravante sulla parte.
6. L'esito del giudizio
Logico corollario delle superiori premesse è che sia l'appello principale proposto dal che l'appello incidentale proposto da Parte_1 TE debbono essere respinti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico del nel rapporto Parte_1 processuale con , atteso il totale rigetto dell'appello proposto CP_1 dall'appellante principale.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore indeterminabile-complessità media) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 8.470,00 per compensi (di cui: € 2.518,00 per la fase di studio;
€
1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Per contro, stante la reciproca soccombenza derivante dal rigetto dell'appello incidentale proposto da e dall'inammissibilità di quello proposto da TE [...]
, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del grado CP_2 tra le suddette parti appellate e l'appellante principale.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta così come è stata respinta l'impugnazione incidentale proposta da ed è stata dichiarata inammissibile quella proposta CP_3 da sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 OP dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile. pagina 26 di 28
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 TE
contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. n. OP
631/2023 del Tribunale di Lucca emessa il 30/05/2023 e pubblicata il 05/06/2023, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da OP
;
[...]
2) respinge l'appello incidentale proposto da TE
3) respinge l'appello principale proposto dal Parte_1
4) condanna l'appellante principale, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 8.470,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma
D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara integralmente compensate le spese del grado tra Parte_1
e nonché tra e
[...] TE Parte_1 [...]
. OP
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 20/9/2025 su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 27 di 28 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 28 di 28