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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8802 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.7.2024 da
1) Parte_1 nato a [...], in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Debora Francesca Lambertini (c.f. – . C.F._2 Email_1
, del Foro di Milano, con Studio in Milano – Corso Venezia n. 35, Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Paolini (c.f. – , del Foro C.F._4 Email_3 di Milano, con Studio in Milano – Corso di Porta Vittoria n. 10, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GG (MI)
(anno 2016, atto N. 17, Parte 2, Serie A) pagina 1 di 6 In regime patrimoniale di separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nato a [...] in data [...], cittadino Persona_1 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1- il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
paritario e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La comunicazione al bambino in merito alla separazione dei genitori dovrà essere effettuata dai genitori insieme. I genitori si impegnano a realizzare un calendario cartaceo per il bambino da avere nelle due case, possibilmente con la stessa grafica dove sono ben definiti i giorni di competenza materna e paterna questo per dare al bambino la certezza di una routine e con chi sarà. I genitori si impegnano a crescere il bambino nel pieno rispetto dell'altra figura genitoriale, cercando sempre di stimolare il rapporto con l'altro genitore nelle varie fasi della sua vita, mettendo sempre al centro il benessere e la serenità del bambino. I genitori si impegnano, pertanto, a rendere il passaggio da una casa all'altra il meno traumatico possibile e ad essere sempre fonte di sicurezza per il bambino. I genitori si impegnano, a tali scopi, a supportare il bambino psicologicamente e moralmente in caso di necessità tramite momenti strutturati eventualmente avvalendosi di professionisti che li possano aiutare in tal senso, ovviamente concordando la scelta del professionista. Ciascun genitore informerà l'altro in merito ad eventi che riguardano la salute, l'andamento scolastico e la serenità del bambino. Da ultimo, i genitori si impegnano a non pubblicare su tutti i tipi di social network foto del bimbo con il volto che sia riconoscibile, e dunque il bimbo dovrà essere ritratto di spalle;
2- i genitori concordano i seguenti tempi paritetici di permanenza del minore presso ciascuno di loro: weekend alternati dal venerdì pomeriggio (dall'uscita da scuola) sino al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola); nella settimana successiva al weekend di competenza paterna: dal lunedì pomeriggio (dall'uscita da scuola) sino al mercoledì mattina (con accompagnamento a scuola) con la madre, dal mercoledì pomeriggio (dall'uscita da scuola) sino al venerdì mattina (con accompagnamento a scuola) con il padre;
nella settimana successiva al weekend di competenza materna: dal lunedì pomeriggio (dall'uscita da scuola) sino al mercoledì mattina (con accompagnamento a scuola) con il padre, dal mercoledì pomeriggio (dall'uscita da scuola) sino al pagina 2 di 6 venerdì mattina (con accompagnamento a scuola) con la madre. trascorrerà i ponti scolastici Per_1
con ciascun genitore, in via alternata di anno in anno. Quanto alle vacanze estive, due settimane consecutive saranno di competenza materna e due settimane di competenza paterna, oltre una settimana
- facoltativa, se i genitori potranno prenderla di ferie e compatibilmente con gli impegni scolastici di
- durante il resto dell'anno. Le vacanze estive dovranno essere concordate tra i genitori entro Per_1
il 31 maggio di ogni anno. Per le festività di Natale, i genitori concordano che, salvo diversa intesa da raggiungere di volta in volta tra loro, il 24 e il 25 dicembre verranno alternati di anno in anno, in modo che possa festeggiare Natale con entrambi i genitori e i rispettivi parenti;
poi trascorrerà metà Per_1
delle vacanze scolastiche dal 24 dicembre sera al 30 dicembre sera con uno dei due e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con l'altro, alternando i periodi di anno in anno tra i genitori, sempre salva la alternanza della vigilia di Natale e del giorno di Natale. Le vacanze di Pasqua, dal venerdì al lunedì dell'Angelo sera, saranno trascorse da con ciascun genitore, in via alternata di anno in anno. Per_1
Entrambi i genitori, sia quando saranno in vacanza con il bimbo che durante la normale alternanza, si impegnano a fare in modo che abbia un contato telefonico quotidiano con il bimbo, Per_1
indicativamente verso le ore 20/20,30. La Festa della mamma verrà trascorsa da con la Per_1
mamma e quella del papà con il papà. Il compleanno del bambino verrà trascorso ad anni alterni, sempre che non vi sia l'occasione, quale ad esempio durante la festa con gli amichetti ed i genitori, di trascorrerlo in parte assieme. Potranno essere richiesti dei recuperi di giorni in caso di malattia del bambino, sempre se lo stesso non dovesse essere trasportabile dall'altro genitore senza disagio. In caso di trasferte di uno dei due genitori, l'altro genitore sarà sempre da preferire nella scelta di trascorrere il tempo con rispetto a nonni/zii, che staranno con il bimbo, solo in caso di impossibilità Per_1 dell'altro genitore. Con precisazione che ciascun genitore informerà l'altro circa la località ove condurrà il minore durante i periodi di vacanza o le eventuali gite effettuate nel weekend e con impegno reciproco a fare in modo che il bambino contatti telefonicamente una volta al giorno l'altro genitore;
3- la casa familiare, sita in VI (MI) – Via Conte di Cavour n. 19, cointestata tra i coniugi al 50%, rimane assegnata in esclusivo godimento alla moglie, che continuerà a viverci col figlio. Il marito, entro il 10/09/2024, si trasferirà a vivere altrove, asportando i propri beni ed effetti personali, da casa e locali box e cantina. Le copie delle chiavi della casa dovranno essere restituite alla moglie al termine del trasferimento. Con la precisazione che le spese di ordinaria manutenzione e le utenze relative all'immobile saranno ad esclusivo carico dell'assegnataria;
4- i genitori provvederanno al mantenimento diretto del minore e divideranno al 50% le spese di abbigliamento (incluse le calzature), la mensa scolastica e tutte le spese ordinarie relative al minore.
pagina 3 di 6 Per il pagamento di queste ultime, esclusi i giocattoli, i genitori utilizzeranno una carta cointestata ricaricabile, alimentata mensilmente da entrambi con la somma di € 75,00 (settantacinque/00) ciascuno, con la precisazione che non sarà necessario il preventivo accordo per quelle spese di importo pari o inferiori a € 20,00 (venti/00) e con la precisazione che, qualora sulla carta risulti accreditata una somma di € 400,00, non sarà necessario effettuare il versamento mensile. L'importo di Euro 75,00 euro mensili
è stato ipotizzato, ritenendolo essere congruo rispetto alle necessità del bimbo e alle spese mensili da sostenere, analizzato l'andamento degli ultimi anni. I genitori, inoltre, divideranno al 50% tutte le spese straordinarie relative al minore, come da seguente schema (di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano), dando per già convenuti un'attività sportiva (attualmente nuoto) oltre a una seconda attività ludico-ricreativa- sportiva settimanale, da concordarsi preventivamente, assecondando l'inclinazione e la natura del bambino: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività 7 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus, organizzate da scuole pubbliche e da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e pagina 4 di 6 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy –scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5- i genitori divideranno al 50% l'assegno unico percepito dall'Inps per il figlio;
Per_1
6- i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento;
7- ciascun coniuge verserà mensilmente sul conto corrente cointestato presso Banca Intesa SanPaolo
Spa il 50% delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, le rispettive quote dell'assicurazione inerente il medesimo immobile e la somma di € 25,00 ciascuno per alimentare il conto corrente intestato al figlio , all'uopo mantenuto e sul quale i genitori seguiteranno ad accantonare i Per_1
risparmi per il minore;
8- i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico diverso da quelli qui indicati e regolamentati, per cui dichiarano di non avere ulteriori pretese l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo o ragione;
9- i genitori convengono che eventuali nuova/o compagna/o verranno presentati al bambino solo in caso di rapporto consolidato e stabile e, in modo graduale e seguendo le necessità del bambino, per non turbarlo;
10- i coniugi manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse del minore, che risulta munito di autonomo documento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 5 di 6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in GG (MI), in data 15/10/2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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