Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1463/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA Parte_1
TARANTO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. FERRATO UMBERTO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: prestazioni assistenziali FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere l'accertamento Parte_1 dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui agli artt. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm e 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1 ricorso;
nel merito ha dedotto l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata, chiedendo, pertanto, una conferma dell'accertamento medico legale eseguito nella fase di ATPO.
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Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione 2 delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e notificato in data 11.02.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 06.03.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 02.04.2025. Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Nel caso di specie il CTU, dott. (nominato in sede di Persona_1
ATPO) con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “cerebrovasculopatia cronica (MMSE 27/30). Formazione cistica in sede temporale destra. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia bilaterale e rotoscoliosi destro convessa. Artrosi polidistrettuale con discopatie multiple cervicali e lombosacrale. Incontinenza urinaria stabilizzata”. Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità, tale da determinare una invalidità del 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, non danno, tuttavia, luogo ad una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente, al punto da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In particolare, l'Ausiliare, con valutazione sintetica ma esaustiva, ha rilevato che la ricorrente presenta “condizioni generali discrete”; è
“collaborante, vigile, orientata”; ha una “buona comprensione del linguaggio”; presenta una “limitazione del rachide e un lieve deficit di forza e di prensione alle mani”. Ha aggiunto che la deambulazione è possibile con bastone;
che la marcia è cauta e che cambi di postura sono autonomi. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di 3 essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Le conclusioni, inoltre, sono conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n. 15882/2015). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui la ricorrente è affetta, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione, non risultando che nelle more si sia verificato un aggravamento tale da rendere “impossibile” la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita. La ricorrente, inoltre, non deduce in quali termini e per quali ragioni le patologie da cui è affetta diano luogo ad una condizione di isolamento sociale. Si osserva, infatti, che secondo la definizione di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, “è portatore di handicap grave una persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. La domanda, pertanto, deve essere respinta. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 17/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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