Decreto cautelare 30 aprile 2022
Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Decreto presidenziale 18 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 4 maggio 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Sentenza 6 luglio 2023
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 28 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 25 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. Con la sentenza non definitiva 29 ottobre 2024, n. 15 (a cui si rinvia per la descrizione dei fatti di causa e per lo svolgimento del processo), questa Adunanza plenaria, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe, ha dichiarato inammissibili gli interventi della s.p.a. Acquedotto Pugliese, ha respinto una eccezione di giudicato ed ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, ad integrazione di quella precedentemente disposta dalla Sezione Seconda (ed eseguita dal Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza) nel giudizio di appello n. 537 del 2023. 2. Dopo il deposito della perizia (redatta da un collegio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2025REG.PROV.COLL.
N. 06838/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6838 del 2023, proposto da
Societa' Agricola La Stalla S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Mastrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Cioffi, Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Antonio La Cortiglia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 00407/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Davide Ponte e udita per la Regione l’avvocato Rosanna Panariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la società odierna parte appellante, impugnava la sentenza n. 407 del 2023 del Tar Campania, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società per l’annullamento degli atti che hanno comportato l’esclusione della domanda di sostegno ID 84250146721 presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA LA STALLA S.R.L.S., dall'elenco delle domande ammissibili e finanziabili ed il passaggio all'elenco delle domande non ammissibili, rispetto alla procedura di cui al Bando Progetto Integrato Giovani (Tipologia di Intervento 4.1.2. e 6.1.1), nell’ambito dei Bandi pubblici del Programma di Sviluppo Rurale --- PSR CAMPANIA 2014-2020, con cui era prevista la concessione di un premio di insediamento e di aiuti finanziari per la realizzazione di investimenti necessari per l’attuazione di un Piano di Sviluppo Aziendale ed al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica, al risparmio energetico.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- error in judicando ed in procedendo, travisamento, illogicità, violazione della lex specialis, dell’art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14 della Commissione, dei principi di favor admissionis, adeguatezza, proporzionalità, conservazione, non aggravamento delle procedure selettive di attribuzione di benefici pubblici nonché di tassatività delle cause di esclusione dalle stesse.
La Regione intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
4. Oggetto controverso è la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso la determinazione di non ammissione al Bando Progetto Integrato Giovani predetto, della domanda presentata dalla società agricola, odierna appellante, per l’ammodernamento strutturale della propria azienda. In particolare, l’esclusione era stata disposta in quanto allegato alla domanda era un business plan con una relazione esplicativa attinente ad altra ditta.
4.1 In particolare, il documento mancante - la relazione tecnica esplicativa del business plan - era richiesto espressamente dall’art. 12 del bando in oggetto, a mente del quale: “ La documentazione, in formato Pdf-A firmato digitalmente, da allegare alla domanda di sostegno è … Business Plan predisposto utilizzando l’applicativo “Business Plan On Line” (BPOLPSR) realizzato da ISMEA nell’ambito della Rete Rurale Nazionale e accessibile dal portale SIAN. Il tecnico dovrà compilare le maschere di interesse nell’ambito dell’applicativo, inserire la relazione tecnico-economica redatta utilizzando il format specifico scaricabile dall’area di assistenza del BPOL, confermare il Business Plan e scaricare il file finale in PDF contenente il codice univoco (CBP). Il Progetto di Sviluppo Aziendale (Business Plan on line - PSR e relazione tecnico-economica) unitamente alla scheda di autovalutazione deve essere redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato e sottoscritto dal richiedente ”.
4.2 Il successivo paragrafo 13.2.1 (rubricato "Documentazione incompleta"), stabiliva che: " La documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando deve essere presentata all'atto della Domanda; qualora sia verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei documenti previsti, la Domanda è considerata non ammissibile al sostegno ".
5. A fronte di tale chiara indicazione, la pacifica mancanza – nella domanda della odierna appellante - del documento richiesto, impone l’applicazione del principio consolidato a mente del quale, nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VII , 02/09/2024 , n. 7334).
5.1 In proposito, per procedimenti selettivi si intendono le procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, nelle quali il soccorso istruttorio non può essere invocato, nei termini estensivi ammessi nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, stante la necessità di garantire la par condicio fra i concorrenti, attraverso il rispetto delle regole predeterminate.
5.2 Nel caso di specie il documento in questione, se da un canto era una relazione riguardante una impresa, da un altro e decisivo canto riguardava un soggetto diverso, con la conseguenza che risulta corretta la qualifica in termini di documento mancante e non semplicemente da integrare, con la conseguenza di non potersi invocare neppure il soccorso istruttorio più circoscritto di cui all’art. 6 della legge 241/1990. Peraltro, nella specie non assume rilievo solo l’elemento soggettivo della diversità del soggetto indicato, ma anche quello oggettivo della rilevanza primaria del documento, in relazione alla sostanza della procedura, in quanto concernente il business plan oggetto di valutazione.
6. La successiva correzione della domanda, attraverso l’inserimento della relazione riguardante l’istante, avrebbe comportato un riesame della domanda di contributo, con rinnovazione dell'esercizio del potere, sicché non sarebbe stata ammissibile, stante la violazione della par condicio competitorum, l’attivazione del soccorso istruttorio.
Infatti, consentire una rivalutazione di domande incomplete rischierebbe di alterare la posizione in graduatoria di alcuni candidati che potrebbero risultare superati da chi non ha formulato una domanda nei termini previsti dalle regole che governano la ‘competizione' (cfr. ad es. Cons. Stato, n. 1802 del 2022 e n. 7471 del 2024). L'inserimento della ricorrente nella graduatoria avrebbe potuto incidere sulla posizione degli ammessi, potendo derivare a questi ultimi un pregiudizio in caso di incapienza della provvista finanziaria del progetto, sia in termini di esclusione che di possibile riduzione dell'ammontare del beneficio cui avrebbero avuto diritto.
7. L'applicazione del soccorso istruttorio nella versione prevista dalla disciplina del codice dei contratti non può essere generalizzata, ma va esclusa nei procedimenti selettivi preordinati al riconoscimento di aiuti pubblici, caratterizzati non soltanto da esigenze di celerità, ma anche dalla necessità di preservare gli altri partecipanti sia da possibili ritardi che deriverebbero dall'attivazione, sia dall'alterazione della competizione che potrebbe ingenerarsi con l'ammissione postuma di domande non completate con la medesima cura che è ragionevole attendersi da soggetti che partecipano a procedura di assegnazione di fondi pubblici (Cons. Stato n. 1232 del 2023; Cons. Stato n. 2401 del 2020).
Infatti, la giurisprudenza di settore, in più occasioni, ha chiarito che, nell'ambito di una procedura per la concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, ‘dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda)' (Cons. Stato, n. 2401 del 2020).
8. Il carattere escludente della carenza accertata assume rilievo assorbente, quanto alla domanda di annullamento. Il cui rigetto, peraltro, precludendo qualunque accertamento in ordine all’illegittimità dell’azione amministrativa e dunque alla ingiustizia di ogni ipotetico danno sofferto, determina l’infondatezza anche della domanda risarcitoria riproposta in via subordinata con l’atto di appello.
La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO