Art. 1.
La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.
Tale autorizzazione e' richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.
Il rilascio dell'autorizzazione e' condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 dicembre 1990, n.428 ha disposto (con l'art. 52) che "Le autorizzazioni di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 , sono soppresse"
La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.
Tale autorizzazione e' richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.
Il rilascio dell'autorizzazione e' condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 dicembre 1990, n.428 ha disposto (con l'art. 52) che "Le autorizzazioni di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 , sono soppresse"