Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo. Pertanto, deve ritenersi corretta e incensurabile in cassazione, ove adeguatamente motivata, la scelta di attribuire ad una minore inferiore di cinque anni il solo cognome del padre, benché quest'ultimo l'abbia riconosciuto in epoca successiva alla madre, non avendo ancora la minore acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 12640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12640 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A IRITT 180/03 D OLLI E vo 12640/15 B L TE si applica l'art. 52 D SEN -E E REGISTRAZION caso di difusione ESENTE In REPU BBLICA I TALIANA Filiazione fuori del Matrimonio. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Art. 262 cc Cognome Diritto del genitore al rimborso. Equità LA CORTE SUPRE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fabrizio FORTE - Presidente DOGLIOTTI - Consigliere Dott. Massimo Cron. 12640 Dott. M. Cristina GIANCOLA - Consigliere Rep. CAMPANILE - Cons. Rel. Dott. Pietro Reg.G. 8104/201 Dott. Giacinto BISOGNI - Consigliere ha pronunciato la seguente: Ud. 27.1.2015 SENTENZA In caso di difusion sul ricorso proposto da: presente provvedim omettere le genera N.L. gli altri dati identifi a norma dell'art digs. 196/03 in qu Elettivamente domiciliata in Roma, via della Panet- ✓ disposto d'uffici teria, n. 15, nello studio dell'avv. Maristella ⑮a richiesta di pa ☐ imposto dalla le Russo;
rappresentata e difesa dall'avv. Federigo Valori, giusta procura speciale in calce al ricor- so. ricorrente contro 144 2015 1 O S C U R A T A V.L. intimato avverso la sentenza della Corte di appello di Anco- depositata in data 27 dicembre 2013;na n. 1013, sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 27 gennaio 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l'avv. Valori;
sentito per il Viozzi l'avv. Cerquetti;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott.ssa Antonietta Care- stia, che ha concluso per l'accoglimento del ri- corso con riferimento al secondo motivo. Svolgimento del processo 1 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'appello propo- sto da N.L. a nei confronti di V.L. avverso la sentenza depositata in data 19 aprile 2013, con la quale il Tribunale di Macerata auto- stante il dissenso al riguardorizzava il V. - manifestato dalla predetta, madre di N.A. la quale per prima lo aveva effettuato a procede- riconoscimento di detta minore, disponendo re al che la stessa assumesse il solo cognome paterno. 2 O S C U R A T A 1.1 Per quanto in questa sede maggiormente rile- va, la Corte territoriale ha osservato che la scel- ta del Tribunale, contestata dalla madre, di attri- buire alla predetta minore il solo cognome paterno non risultava condizionata dal "favor" per il pa- tronimico, essendo stata adottata nell'interesse della minore stessa, con riferimento all'insussistente attitudine identificatrice del cognome materno, tenuto anche conto dell'ancora te- nera età della bambina, nonché della "implausibili- tà sociale del doppio cognome", a fronte della "maggiore plausibilità del solo patronimico".
1.2 E' stata altresì confermata la statuizione relativa al rigetto della domanda della madre di rimborso pro quota della spese sostenute per il mantenimento della minore. In proposito si è ri- levato che il V. aveva stipulato una polizza assicurativa, versando mensilmente la somma di euro 200,00, con indicazione della minore come benefi- ciaria, aggiungendosi che la N. non aveva prov- veduto а indicare l'ammontare di tali esborsi, né aveva richiesto che la liquidazione fosse effettua- ta in via equitativa. 1.3 - Per la cassazione di tale decisione la N. propone ricorso, affidato a due motivi. دیا3 $ O S C U R A T A Nell'interesse del V. che non si è difeso con controricorso, è stata depositata procura speciale in favore dell'avv. Romano Cerquetti, il quale ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciandosi violazione 2 1 dell'art. 262 cod. civ. in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si sostiene, da un lato, che la scelta del solo pa- tronimico sarebbe avvenuta in via ufficiosa, avendo richiesto che al cognome materno venisseil aggiunto il proprio, e, dall'altro, che l'imposizione del cognome paterno, oltre a collide- re con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna, integrerebbe una disparità di trattamento, come di recente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
2.1 La censura è per certi versi inammissibile, per altri infondata.
2.2 La prospettazione principale, attiene, e in- vero, alla natura officiosa della scelta operata dal giudice del merito, in sé considerata, vale a dire senza alcuna adeguata critica circa la corri- 4 O S C U R A T A spondenza o meno della scelta stessa all'interesse della minore. Questa Corte, invero, ha affermato che poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno al- la sua identità personale, intesa anche come proie- zione della sua personalità sociale, e poiché l'art. 262 cod. civ. disciplina autonomamente e compiutamente la materia, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal "favor" per il pa- tronimico, né dall'esigenza di equiparare almeno risultato a quello derivante il tendenzialmente dalle diverse regole, non richiamate dal citato ar- ticolo, che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo o legittimato (del D. P. R. n. 396 del 2000, art. 33), delle quali, peraltro, sono stati già evidenziati profili di non aderenza al dettato costituzionale ed alle norme sovranazionali (cfr. Corte Cost. 2006 n. 61; Cass., ord., 2008 23934). Tanto premesso, deve rilevarsi che la que- 2.3 - stione dell'attribuzione del cognome nell'ipotesi del secondo riconoscimento ad opera del padre non ha subito, nell'evoluzione del quadro normativo, 15 O S C U R A T A pure invocata dai ricorrenti, una sostanziale modi- fica, in quanto con il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 è stato previsto, in conformità a una linea in- terpretativa già proposta in relazione alla prece- dente formulazione della norma, che il figlio "può assumere il cognome del padre aggiungendolo, ante- ponendolo o sostituendolo a quello della madre".
2.4 In linea generale, la tendenziale abolizione del solo patronimico, da sostituirsi, secondo pro- poste che trovano riferimento in vari ordinamenti e che - de iure condendo - stanno affermandosi anche nel nostro, si colloca in un ambito culturale e giuridico del tutto differente dal denunciato "fa- vor" per il solo patronimico, che costituisce il dato fondante, ma non pertinente nella specie, delle doglianze della ricorrente. Ed invero, premesso che la pur invocata pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 7 gennaio 2014 non attiene alla fattispecie in esame, la questione, nei termini astratti proposti nel ri- corso, può trovare adeguata risposta nella giuri- sprudenza di questa Corte, laddove si è affermato che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costi- tuzionale assoluta, quale strumento identificativo 6 O S C U R A T A di ogni individuo. È stato poi precisato che la ra- tio della norma non va individuata nell'esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori del ma- trimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, ma in quella di garan- tire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una de- terminata comunità. L'organo giurisdizionale deve pertanto aver riguar- di individuare do al modo più conveniente l'interesse del minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento ! da parte del padre, ed è chiamato ad emettere, pre- scindendo da qualsiasi meccanismo di automatica at- tribuzione del cognome dell'uno o dell'altro geni- tore (nonché, contrariamente a quanto sostenuto del ricorso, dalle richieste delle parti), un provvedi- mento contrassegnato da ampio margine di discrezio- nalità e frutto di libero e prudente apprezzamento, nell'ambito del quale assume rilievo centrale non tanto l'interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito. 7 O S C U R A T A Ne consegue che, oltre che nei casi in cui ne possa derivare un diretto pregiudizio al minore in ragio- ne della cattiva reputazione del padre, l'assunzio- ne del patronimico con esclusione del cognome ma- terno non può essere disposta quando l'esclusione di detto cognome, ormai naturalmente associato al minore nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolva in una ingiusta privazione di un elemento distintivo della sua personalità (Cass., 1 agosto 2007, 16989; Cass., 26 maggio 2006, n. n. 12641). Deve pertanto considerarsi che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, la minore, nata il [...], non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e for- mata identità, in ipotesi suscettibile di sconsi- gliare la scelta о l'aggiunta del patronimico (Cass., 5 febbraio 2008, n. 2751). 2.5 - Chiarito che, in linea di principio, la sta- tuizione impugnata non si colloca su un versante difforme dagli orientamenti di questa Corte (v. an- che Cass., 3 febbraio 2011, n. 2644), deve ribadir- si, per altro verso, che l'ampia discrezionalità attribuita, nei termini sopra indicati, al giudice 0 08 O S C U R A T A del merito, comporta che tale decisione da matu- rare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al CO- gnome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. è in- - censurabile in cassazione, se adeguatamente motiva- 15953).ta (Cass., 17 luglio 2007, n. Sotto tale profilo deve rilevarsi che non risulta denunciato alcun vizio motivazionale, per altro avuto riguardo alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis" virtualmente soggetto alle limitazioni - introdotte dalla nuova disciplina. Con il secondo mezzo si deduce violazione degli 3 - art. 147, 148 e 316-bis cod. civ : la Corte di ap- pello, anche attraverso l'inconferente rilievo at- tribuito a una polizza assicurativa stipulata dal padre, avrebbe escluso il diritto della madre al rimborso delle spese sostenute anteriormente al pe- riodo di vigenza del contributo stabilito in sede giudiziale, avrebbe erroneamente sostenuto la ne- cessità di una prova rigorosa circa la loro entità, in una materia in cui il ricorso al criterio equi- S tativo è generalmente riconosciuto.
3.1 La censura è fondata. 9 O S C U R A T A Infatti l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il so- lo fatto di averli generati e persiste fino al mo- mento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale ab- bia assunto l'onere esclusivo del mantenimento an- che per la parte dell'altro genitore, egli ha di- ritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole det- tate dagli artt. 148 e 261 C.C., (v. oggi l'art. 316 bis C.C., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 C. C. (v. Cass. n. 22506/2010, n. 5652/2012). Questa corte ha anche precisato che il rim- 3.2 - borso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla na- scita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione le- gale di mantenimento imputabile anche all'altro ge- nitore, ha natura in senso lato indennitaria, es- sendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti 10 O S C U R A T A da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio l'art. 379 c.c., comma 2, artt. 2054 e 2047 c. c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma an- che con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge (v. Cass., 1° ottobre 1999, 10861; Cass., 17 giugno 2004, n. 11351; Cass., n. 19 febbraio 2010, n. 3991; Cass., 22 luglio 2014, n. 16657). 3.3 - Pertanto, la corte del merito, a prescindere dall'incongruo riferimento a una polizza assicura- tiva stipulata dal V. illegittimamente ha escluso il ricorso al criterio equitativo per de- terminare l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, dovuto a titolo di rim- borso in favore della N. a, la quale ha provveduto al mantenimento della figlia fin dalla nascita. T in parte quaL'impugnata decisione deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, applicherà i principi testé richiamati, provvedendo, altresì, al regola- 11 O S C U RA TA mento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, acco- glie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli al- tri dati significativi. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 27 gennaio 2015. ཅན་ཤིན་་ ་ བསྟ Presidente dizel CASSAZION 1 0 RE SIMO Depositato in Cancelleria 18 GIU 2015 11 Funzionario Giudiziario Amaldo CASANO tete (arouлои 12