Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 03.05.2024
DA
, comparsa in causa a mezzo degli avv. Roberto Tosetto, Parte_1
Rossana Bembo, Giovanni Pettoello e Massimo Cortina per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via dei Montecchi, n. 9
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, comparso in causa a mezzo degli avv. Bruno Piacci, Anna
Claudia Piacci e Micaela Caloja per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio Piacci – Petrarca in Napoli, Via Giacomo Puccini, n. 27
OGGETTO: Impugnazione licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 06.02.2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
1. Accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con comunicazione datata 02 novembre 2023.
2. Accertato che l'ultima retribuzione mensile globale di fatto della ricorrente ammonta ad euro 3.853,97, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, condannare il convenuto , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a rispristinare il rapporto di lavoro della ricorrente medesima ed a risarcirle il danno, commisurato alle retribuzioni perdute dal licenziamento al rispristino del rapporto, ovvero da determinarsi secondo i criteri ritenuti di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa.
3. In subordine, accertato che l'ultima retribuzione mensile globale di fatto della ricorrente ammonta ad euro 3.853,97, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, condannare il convenuto Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi
[...]
1
12442/1998).
4. Il tutto, in ogni caso, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione del credito al saldo, ovvero con applicazione degli interessi moratori ex art. 1284, c. 4, c.c..
5. Con rimborso delle spese, compreso il contributo unificato e del compenso per l'attività professionale difensiva, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Cpa ed Iva.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: per il rigetto di tutte le domande comunque formulate nei confronti del convenuto , ed in ogni caso dei dott.ri Controparte_2 CP_3
e , con ogni conseguenza in ordine alle spese.
[...] Parte_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la SI conveniva in Parte_1
giudizio lo , formalizzando le domande di Controparte_2
accertamento e di condanna, integralmente riportate nell'epigrafe della presente sentenza, e riassumibili nella domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di condanna in via principale alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, nonché in via subordinata nella condanna ex art. 8 della legge 604/1966 al risarcimento del danno nella misura di 6 mensilità globali di fatto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
In fatto, parte ricorrente allegava che:
-è l'impiegata “storica” dello studio dentistico del dott. Persona_1
presso il quale ha lavorato dal 1990;
-in vista della cessazione della sua attività professionale, il dott. ha CP_2
dapprima costituito con il dott. un'associazione professionale e CP_2
tutto il personale dipendente è transitato nel nuovo studio e poi, alla fine
2 del 2021, ha terminato la sua cogestione e lo studio professionale è
proseguito con il dott. e sua figlia. CP_2
-si occupava della gestione amministrativa e contabile dello studio ed in particolare curava la tenuta delle scritture contabili, monitorava le scadenze di pagamenti fiscali e amministrativi, teneva i rapporti con i fornitori, gestiva i pagamenti a dipendenti, fornitori e collaboratori,
supervisionava l'attività della segreteria, degli altri dipendenti e collaboratori, ponendosi anche come interlocutore per richieste particolari dei pazienti o loro reclami;
-dopo la fuoriuscita del dott. dallo studio medico, i rapporti si sono CP_2
deteriorati, probabilmente perché veniva percepita come persona di fiducia dell'ex associato, con il quale pendeva un contenzioso, legato proprio agli accordi di cessazione dell'attività nello studio;
-in considerazione della sfiducia dimostratale si dichiarò disponibile a rassegnare le dimissioni, previa corresponsione di un incentivo all'esodo;
-messo di fronte a tale richiesta il sig. reagì bruscamente e il giorno CP_2
dopo, presentatasi al lavoro, le fu mostrata la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del seguente tenore letterale: “Il presente licenziamento trova motivo e fondamento a seguito di riorganizzazione aziendale connessa all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro,
economia dei costi di produzione e non essendo possibile avvalersi della
Sua opera in altro settore aziendale”;
-che le sue mansioni sono state e sono attualmente svolte dalla , Pt_3
anche lei impiegata storica, formalmente in pensione;
In diritto, parte ricorrente esponeva:
-la motivazione del licenziamento è apparente, si compone di una sequenza di frasi contenutisticamente vuote e rappresenta una reazione
3 scomposta e repentina alla richiesta di incentivo all'esodo della ricorrente nel corso delle trattative volte alla cessazione amichevole del rapporto di lavoro;
-al licenziamento inefficace per vizio della motivazione deve essere applicato l'art. 8 legge 604/1966 (Cass. 17589/2016);
-l'indennità risarcitoria deve essere quantificata nel massimo, anche se formalmente il rapporto di lavoro con lo studio convenuto prese l'avvio nel
2008, dal momento che di fatto la ricorrente cominciò a lavorare già dal
1990 per il dott. CP_2
-la retribuzione globale di fatto deve essere calcolata in base all'articolazione all'80% dell'orario di lavoro e computando gli istituti differiti
(compreso il t.f.r.); così operando, è determinata nell'importo di €
3.853,97.
Ritualmente costituita, parte convenuta, ha esposto nei termini che segue la sua linea difensiva:
-con riguardo all'essere stata sfiduciata, che i comportamenti che rivelerebbero tale sfiducia (es. l'aver avocato a sé il pagamento dei fornitori e l'averle imposto le ferie dal 28 luglio al 1° settembre)
rientravano nei poteri datoriali di tipo organizzativo;
-con riguardo al deterioramento dei rapporti, che la ricorrente era
“continua fonte di contrasti”, mostrava “un progressivo atteggiamento di disimpegno”, era coinvolta in vari dissidi che “producevano un clima incompatibile con una serena attività e che avevano determinato le dimissioni di molte valide risorse, che il fatto di essere “no vax” (con conseguente scelta di operare da remoto) aveva creato disservizi e contrasti con il personale;
4 -con riguardo alle mansioni della ricorrente, la presenza della Pt_3
sarebbe del tutto sporadica e dovuta al fatto che avendo lavorato per moltissimi anni, ella rappresenta una sorta di memoria storica, alla quale del tutto occasionalmente la convenuta fa affidamento;
ed invero le mansioni da ultimo svolte dalla ricorrente sono state eliminate quale singola posizione lavorativa e redistribuite tra le sigg. e Pt_4 Parte_5
operanti in Roma (quelle di carattere gestionale, avendo lo studio una sede in Roma, attraverso cui centralizzare gli aspetti gestionali), la SI
(quanto alle mansioni operative), il dottor (per i CP_4 Persona_2
pagamenti ai fornitori) e la SI (per gli altri aspetti Persona_3
contabili);
-non vi sarebbero altre mansioni assegnabili alla ricorrente, poiché le altre figure professionali hanno la veste di assistenti alla poltrona;
-la retribuzione globale di fatto deve essere calcolata computando unicamente le mensilità aggiuntive, e senza comprendere il rateo del t.f.r..
La causa non è stata istruita, risultando assorbente il difetto di motivazione per le ragioni qui di seguito esposte.
***
Nella lettera di licenziamento, la parte convenuta motiva nei termini che seguono la decisione di licenziare la ricorrente per giustificato motivo oggettivo: “Il presente licenziamento trova motivo e fondamento a seguito di riorganizzazione aziendale connessa all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, economia dei costi di produzione e non essendo possibile avvalersi della Sua opera in altro settore aziendale”.
Tale motivazione, prescindendo per ora dal rilievo di genericità, rimanda evidentemente a ragioni oggettive, di tipo organizzativo e riferibili al datore di lavoro.
5 L'iniziale impostazione, compendiata nella lettera di licenziamento, risulta però contraddetta dalle successive allegazioni contenute nella comparsa di riposta;
ivi, infatti, sono esplicitate nuove ragioni della decisione espulsiva, non coerenti con l'iniziale posizione assunta dalla parte convenuta.
Ed, infatti, mentre nella lettera di licenziamento parte convenuta si pone come il soggetto che ha deliberato il recesso, nella comparsa di risposta è
dedotto che l'iniziativa è invece riconducibile alla ricorrente, resasi dimissionaria:“….ribadiva la propria volontà e confermava l'irrevocabile decisione di dimettersi…”, pag. 9 della comparsa).
Ulteriore ricostruzione delle ragioni che condussero alla cessazione è poi contenuta in altre parti della comparsa ove è dato leggere che la sua
“gestione” era “..continua fonte di contrasti” con il personale, che era la stessa “…a maturare un progressivo atteggiamento di disimpegno,
evidentemente prodromo delle successive determinazioni di risoluzione del rapporto..”, che “…è bene precisare che i dissidi della con il Pt_1
personale e con i collaoratori, che producevano un clima incompatibile con una serena e produttiva attività e che avevano determinato le dimissioni di molte valide risorse, risalivano, come già detto al periodo antecedente all'ingresso, nel gennaio 2021, del dott. , che la CP_2
stessa con il suo atteggiamento “no vax” creava “..disservizi nella gestione delle attività quotidiane dello Studio, ma anche ulteriori contrasti con il rimanente personale..”.
Dunque, la ricorrente -stando alle allegazioni della comparsa- assumeva un atteggiamento tale da rendere incompatibile la sua presenza con la serena organizzazione dell'ufficio.
6 Nonostante ciò, in comparsa è ripreso anche il motivo oggettivo genericamente indicato nella lettera di licenziamento, nel senso che “con la centralizzazione degli acquisti e l'utilizzo di un unico gestionale” si andava delineando un diverso modulo organizzativo (pag. 8 della comparsa), così da rendere inutili le sue mansioni impiegatizie.
La prima questione che si pone è dunque l'esistenza di una motivazione che superi il vaglio della sua logicità e correttezza formale.
Cominciando dall'esame della prima motivazione addotta, se ne deve rilevare l'estrema genericità; il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è, ontologicamente, un licenziamento giustificato da ragioni produttive e organizzative e la lettera di licenziamento nulla aggiunge rispetto a tali esigenze, così da vanificare completamente la funzione che
è assegnata alla motivazione della decisione espulsiva, ossia quella di porre il suo destinatario nella condizione di assumere una posizione difensiva.
La comparsa di costituzione lascia intendere chiaramente che il comportamento delle ricorrente era non solo sgradito, ma a tal punto foriero di contrasti e disservizi, da ledere il vincolo fiduciario;
dunque, la motivazione parrebbe diversa da quella prima facie esposta e significativamente divergente, perché un conto è eliminare una risorsa per ragioni organizzative (con innegabili ricadute sull'obbligo di repechage),
altro è eliminare una risorsa perché divenuta incompatibile con la serena gestione aziendale (ed allora la decisione si paleserebbe come sanzionatoria). Altra cosa ancora, è dedurre che la ricorrente aveva deciso irrevocabilmente di cessare l'attività lavorativa (e quindi l'indagine dovrebbe dirigersi verso la sussistenza del recesso e sulla sua validità).
7 A latere di tali allegazioni, parte convenuta ha chiarito che si era imposta anche la necessità di una riorganizzazione dovuta alla centralizzazione dei costi, peraltro senza negare che vi sia stata la collaborazione della
(gratuita) anche dopo la fuoriuscita della ricorrente dall'assetto Pt_3
aziendale.
Ora, tornando al caso specifico, le molteplici e contraddittorie ragioni addotte non consentono il vaglio delle condizioni che devono sussistere affinché il licenziamento, qualificato come gmo, sia legittimo.
A tal fine, si deve sondare: a) l'effettività e la sussistenza delle esigenze aziendali richiamate nella motivazione della lettera di licenziamento;
b) un preciso nesso eziologico tra le suddette esigenze aziendali e la soppressione della specifica posizione lavorativa;
c) l'impossibilità di ricollocare proficuamente il dipendente all'interno dell'organizzazione aziendale, attribuendogli mansioni diverse, quand'anche appartenenti a un livello contrattuale inferiore a quello ricoperto (cd. obbligo di repechage);
Il primo requisito è ancorato a motivazioni fra loro contraddittorie perché
da un lato è dedotta la necessità di riorganizzare gli uffici, a seguito della centralizzazione dei costi, dall'altro la ricorrente è descritta come una dipendente non più compatibile con la prosecuzione serena dell'attività
aziendale e comunque dimissionaria.
In sintesi, esaminate nel complesso le varie ragioni addotte, non si coglie una esplicitazione nitida e logica dei motivi che hanno condotto al licenziamento, tale da poter consequenzialmente fondare una riflessione sulla sua legittimità e sui mezzi istruttori esperibili.
La giurisprudenza di legittimità (cass. Sez. 9544/2025) con orientamento qui condiviso rimarca la necessità, richiamando l'art. 2 comma 2 della legge 604/1966, che il licenziamento contenga i motivi specifici per cui
8 viene intimato, equiparando il caso della genericità della motivazione al licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto.
Anche con specifico riferimento alle imprese con meno di quindici dipendenti e al regime di applicazione della legge 604/1966, l'obbligo di formulare in modo specifico la motivazione del licenziamento è inteso nella prospettiva di consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione le effettive ragioni produttive e organizzative del provvedimento espulsivo (Cass. 15877/2017; Cass. 21282/2006: “..il lavoratore ha quindi il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-
organizzativo…e che dimostri inoltre l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni..)
Quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'illegittimità del licenziamento corretta è la ricostruzione di entrambe le parti ed il richiamo alla sent.
17589/2016, secondo cui antecedentemente ala tutela di cui alla legge
92/2012, al licenziamento intimato nei rapporti rientranti nel capo della tutela obbligatorio e inefficace per difetto di valida motivazione deve essere applicata la tutela di cui all'art. 8 della legge 604/1966.
Nella quantificazione del licenziamento, è rilevante la considerazione della anzianità di servizio, in ragione della quale sono liquidate cinque mensilità
globali di fatto;
il calcolo va eseguito inserendo nella base di calcolo anche il t.f.r., atteso che nel regime della tutela obbligatoria (in cui non avviene la ricostituzione del rapporto di lavoro e quindi l'ulteriore maturazione del t.f.r. con la prospettiva di una sua futura liquidazione) la retribuzione complessivamente percepita comprende anche il rateo del t.f.r..
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1.Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla SI
in data 2 novembre 2023; Parte_1
2.Condanna lo al risarcimento del danno Controparte_2
quantificato in € 19.269,85 oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
3.Condanna la suindicata società alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 3.397,00 oltre IVA, CPA, rimb sp. forf..
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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