Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2022
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 2977/2022, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice mono- cratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e ad esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2977 del Ruolo Generale del 2022
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA CIRO SCIANNA N. 174 90011 , presso lo CP_1 studio dell'avv. DI SALVO NO GI che la rappresentata difende giusto mandato in atti
-attore-
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in VIA LEOPARDI 23 PALERMO presso lo studio dell'avv. TROVATO
CLAUDIO che lo rappresentata difende unitamente all'avv. ILARDO
UMBERTO, giusto mandato in atti
-convenuto -
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 c.c.
2 e/o 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro, accertati e quantificati in euro €
19.625,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
A fondamento delle domande così spiegate l'attore ha esposto che in data 28.05.2021, alle ore 10:30, uscendo dalla palestra “Body Power”, sita in via G. Bagneria n. 29, improvvisamente rovinava a terra a causa cattivo stato del marciapiede divelto dalle radici degli alberi circostanti.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, sottolineando che il contesto in cui si era verificato l'incidente e la sua dinamica inducevano ad escludere ogni connotazione di insidia, invisibilità, inevitabilità e pericolosità del marciapiede luogo del sinistro, sicché la caduta dell'attore sarebbe stata meramente accidentale ed ascrivibile ad una sua mera distrazione. Ha, quindi, concluso chiedendo che venisse rigettata la domanda attorea.
Con ordinanza del 20.04.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti dichiaravano di aderire ed alla quale la parte convenuta dava esecuzione, come attestato dall'attore in note scritte del 24.02.2025.
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la /necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
3 Dunque la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere.
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese il 04/03/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
4