Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
; Parte_1
E
Controparte_1
Per entrambi avv. Paolo Giuliani
NONCHE' con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate.
Nelle more della fissazione dell'udienza, decedeva la moglie, come da certificato di morte in atti, e la difesa chiedeva la pronuncia di cessata materia del contendere.
In vista del decesso di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato, in caso di separazione, che “La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce emesse nel corso del
Medesime considerazione devono essere svolte con riferimento al giudizio di divorzio, visto anche quanto dedotto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20.2.2018 n.
4042: “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce.”, anche valutato quanto indicato dalla recente sentenza a SS.UU. del 24.6.2022, n. 20494.
Nessuna pronuncia deve essere adottata con riferimento alle spese di lite, visto il ricorso congiunto presentato dall'unico difensore delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, 17.12.2024
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi