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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2024, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 30.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.8960/24 R.G. tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 13.4.24 la ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, esponendo: Controparte_1
- Di essere docente a tempo determinato con sede di servizio presso l'I.C. 3 –
Dorso di San Giorgio a Cremano, quale docente, a.s. 2023/2024;
- Che non aveva ricevuto, perché precario, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
- Che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del
28.11.2016;
- Che, quale precario, aveva svolto mansioni identiche a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
- Che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt.
3, 35 e 97 della Costituzione;
- Che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
- Che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 il Consiglio di
Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, , chiedeva che questo Giudice volesse:
A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024, e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in CP_1 tal senso con assegnazione della carta docente con importo nominale di € 500 per ogni anno scolastico, per un totale di € 500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.Il , Controparte_1 [...]
non si costituivano in giudizio e ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia, attesa la regolarità delle notifiche.
Alla udienza del 30.10.24 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Preliminarmente ribadire la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche
Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa
2 disapplicazione del d.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
Parte istante afferma di essere titolare di contratto a termine per l'a.s. 2023/2024 ma non prova di aver preso servizio dopo la firma del contratto a termine e non prova neppure la esistenza di un contratto a termine.
Infatti il contratto in atti non è firmato da parte ricorrente e la presa di servizio dell'istante è indicata dopo la firma da parte del dirigente scolastico e dunque la attestazione è priva di paternità perché non seguita da firma.
L'istante non ha inteso provare la presa di servizio neppure dopo apposito rinvio concesso allo scopo.
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3: La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre agli effetti economici dal giorno in cui prende servizio” ; Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Ne deriva che non vi è prova, oltre che della esistenza del contratto di assunzione, anche dello svolgimento del rapporto di lavoro per cui la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese di lite vista la contumacia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Nulla per le spese.
NAPOLI, lì 30.10.24
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
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