TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2303/24 R.G., avente ad oggetto responsabilita' contrattuale, riservata per la decisione all' udienza del 17/1/25, vertente tra:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , anche in Parte_1 Parte_2 proprio, rappresentate e difese in giudizio dall' avv. R. Catapano per mandato in atti
ATTRICI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa in giudizio dall' avv. A. Cavallo per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_2 giudizio dall' avv. A. Lorusso per mandati in atti
ALTRA CONVENUTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la ed il legale rappresentante, amministratore Parte_1 delegato, traevano in lite le dette societa' innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentirle Parte_2 dichiarare responsabili dei danni subiti a causa dell' inadempimento contrattuale, da queste perpetrato, e', per l' effetto, condannarle alla relativa rifusione, quantificato il nocumento in €
20143,52, salva la somma di giustizia, oltre accessori e vittoria di spese con distrazione.
A sostegno causale della pretesa, la societa' attrice, assumendo di essere titolare di conto corrente (n.
7793), intrattenuto presso la banca convenuta, in relazione al quale ebbe a scoprire di essere stata iscritta al CAI e che le fosse stato revocata l' autorizzazione all' emissione di assegni, lamentava l' ingiustizia dell' iniziativa, in quanto l' avviso di revoca ex art. 9, L. 386/90 (che la banca affermava di aver regolarmente recapitato il 21/9/23) non fosse mai stata consegnata alla destinataria, contestando di falso l' accertamento compiuto dall' incaricato di , che aveva, invero, attestato CP_2 infondatamente l' irreperibilita' della notizianda presso l' indirizzo indicato, avendo essa sede legale presso il negozio HO VY di (secondo dato ricavabile dalla visura Camerale offerta Parte_1 in visione), peraltro con insegna ben visibile.
Rappresentava di aver domandato alla banca la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, giusta p.e.c. del 14/12/23, che la convenuta riscontrava con messaggio p.e.c. il successivo 19/12/23, con la quale, riconosciuto l' errore, comunicava di ave provveduto a domandare alla Banca d' Italia la revoca della sanzione, avvenuta il 22/12/23, sicche' il blocco del conto sarebbe durato dal 6/12/23 sino a tale ultima data.
Assunto di aver subito gravi danni a causa dell' altrui illecito, sia personali in proprio della Parte_2
(attacchi di panico e stress), mentre la societa' rimaneva inadempiente, causa il blocco del conto, di pagamenti dovuti a terzi fornitori, oltre a dover rimandare acquisiti (perdendo un guadagno di €
11000,00 circa) e, infine, di essersi esposta a procedura esecutiva per € 1906,09, egualmente non tempestivamente onorati per mancanza del mezzo di pagamento, sostenuta la responsabilita' da illecito contrattuale di entrambi i convenuti, formulava conclusioni petitorie in conformita'.
La pretesa veniva avversata dalla banca convenuta, che rivendicava, in limine, l' incensurabilita' del contegno tenuto nella vicenda, sostenendo, in effetti, di essersi attenuta ai regolamenti normativi che disciplinano la materia, inviando, a seguito di una accertata mancanza di fondi che determinava il rifiuto del pagamento di un assegno presentato dal portatore del titolo, il preavviso di revoca presso il domicilio eletto dalla correntista, che, tuttavia, non veniva consegnato dall' incaricato postale per dichiarata irreperibilita', da ritenersi validamente recapitato, giusta previsione ex comma 4, art. 9 bis,
L. 386/90 (che tanto prevede ove la raccomandata non possa essere consegnata per impossibilita' di eseguirla presso il domicilio eletto).
Resistita la pretesa anche sotto il profilo probatorio, negando recisamente il nesso eziologico tra l' assunto inadempimento ed il nocumento lamentato (soffermandosi, in particolare, sulla estraneita' dell' attrice alla vicenda, trattandosi di rapporto intercorrente con la sola correntista), concludeva per il rigetto dell' infondata/indimostrata pretesa, vinte le spese.
Resisteva anche , che, egualmente, sosteneva la mancanza di ogni profilo di illecito a proprio CP_2 carico, avendo seguito nel processo di consegna i protocolli previsti dai regolamenti e dalle norme vigenti, negando le rappresentazioni causali attoree vertenti su una presunta incuria dell' incaricato postale, che, diversamente, avrebbe provveduto ad eseguire fedelmente il servizio, precisando che la mancata consegna non sarebbe dovuta a fatto imputabile, quanto alla mancanza dei presupposti per eseguirla, stante l' assenza sul loco del recapito di elementi certi per ritenere che il destinatario fosse effettivamente presente presso l' indirizzo indicato.
Per altro profilo, sosteneva l' inammissibilita' della pretesa risarcitoria, esclusa dalla norme (speciali, quindi prevalenti su quelle codicistiche), che sanzionano l' eventuale disservizio imputabile solo con la corresponsione di una indennita'.
Ripercorrendo lo stesso excursus argomentativo dell' altra convenuta sulle carenze probatorie del danno e del nesso di causalita' tra inadempimento e danno, esclusa la rivevibilita' della domanda per quanto avanzata dall' attrice in proprio, concludeva per l' accertamento di infondatezza dei profili di illiceita' ascritti, in ogni caso per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, .
MOTIVI Come chiaramente evincibile dai contenuti del libello introduttivo, la pretesa risarcitoria promossa dalla societa' attrice presuppone un contegno illecito asseritamente osservato delle due convenute, ognuna per le rispettive ragioni, riconducibile, per la banca, nello schema risarcitorio predisposto dall' art. 1218 c.c., che fa insorgere l' obbligo risarcitorio in capo al debitore, se egli non esegue esattamente la prestazione dovuta, in favore del creditore rimasto danneggiato da tale evenienza, mentre per la responsabilita' viene fondata sulle previsioni di cui all' art. 2049 c.c. CP_2
(responsabilita' del preponente per il fatto del preposto).
Il riferimento a tale fonte normativa, pur tenendo correttamente conto della estraneita' dell' operatore postale ad ogni vincolo contrattuale di consegna (intercorso, in effetti, con la sola banca), non puo' essere condiviso, apparendo piu' adeguata al caso in oggetto la fattispecie generale di cui all' art. 2043 c.c., rilevando il fatto illecito degli ausliari o preposti solo ove si riversi il danno da questi prodotto sul preponente, laddove e chiaro che, nel caso che occupa, l' attrice abbia domandato l' accertamento di responsabilita' per fatto proprio, anche delle , “imputandola” di falso. CP_2
Ne', per altro aspetto, pare attendibile la tesi della preposizione pare attendibile, richiedendo la norma in commento una relazione di “immedesimazione organica” tra il preponente d il preposto, qui del tutto assente, agendo l' Ufficio Postale quale societa' autonoma in virtu' di un rapporto di spedizione, non certo' quale dipendente della mittente.
In ogni caso, vertendosi in una chiara ipotesi di responsabilita' di indole non contrattuale, nei rapporti tra attori e la domanda va indagata secondo le regole proprie di tale istituto. CP_2
Diversamente va argomentato per l' altra attrice (la legale rappresentante della societa' (costituitasi in proprio, lamentando lesione non patrimoniale legata al compromesso stato di salute derivante dall' altrui inadempimento), per cui, in effetti, non puo' ritenersi plausibile la via contrattuale, trattandosi, come avvedutamente sostenuto dalle difese resistenti, di soggetto del tutto estraneo alla vicenda, sia nei confronti della banca (intercorrendo il conto corrente con la sola societa') che di CP_2
[...
, intercorrendo, egualmente, i profili di interesse nello svolgimento dell' attivita' di consegna della raccomandata di preavviso di blocco tra la banca stessa (mittente), l' incaricata del servizio (la posta)
e la societa' stessa (destinataria).
Ne' la persona fisica/legale rappresentante della societa' puo' trovare tutela nel diverso assetto risarcitorio extra contrattuale, rilevato che non e' configurabile la sussistenza del contegno antigiuridico (indefettibile presupposto dell' actio aquiliana) delle convenute nei confronti dell' attrice, estranea, in effetti, all' attivita' asseritamente illecita, che vede quali uniche parti coinvolte nel rapporto giuridico presupposto le convenute stesse e la societa' istante, sicche', pare chiaro, il danno non patrimoniale asseritamente patito attiene ad un fattore deterministico solo accidentalmente collegato alla vicenda, senza che possa prospettarsi un collegamento causale tra comportamento
(azione), e danno (evento), integrandosi, in tal modo, la mera occasionalita' della lesione fisica rispetto al fatto, che, secondo il dogma della causalita' efficiente (adeguata), non assume rilevanza sul piano eziologico.
Mancherebbe, peraltro, il nesso giuridico, rientrando nello schema risarcitorio solo i danni direttamente ed immediatamente collegati all' azione illecita, qui, invero, presupposto non ravvisabile.
Potendosi, dunque, esaminare la sola pretesa di illecito (contrattuale) avanzata dalla societa', va attinto alle regole proprie dello schema dell' inadempimento di cui al citato art. 1218 c.c., che, secondo i piu' autorevoli orientamenti che compongono il panorama giurisprudenziale interessatosi alla materia, richiede, a carico della parte assuntasi danneggiata, l' allegazione della fonte obbligazionaria e dei fatti costitutivi dell' inadempimento, operando la presunzione di colpa a carico dell' inadempiente, che, per andare esente da responsabilita', deve provare il cosiddetto fattore fortuito, ovvero l' inimputabilita' dell' inadempimento, fermo l' onere, incombente in ogni caso sul pretendente, di dimostrare il danno nella sua ontologica esistenza, ed anche il collegamento eziologico tra l' inadempimento ed il danno.
Nondimeno, nel caso in cui, come qui avvenuto, il convenuto contesti i fatti costitutivi allegati a sostegno causale della domanda, si ripristinano gli oneri dimostrativi anche sotto tale profilo, reintegrandosi in tal modo il regolamento ordinario dell' onus probandi.
Cio' doverosamente chiarito, parrebbe plausibile la tesi attorea nella parte in cui afferma che le convenute si siano rese responsabili di erroneo adempimento, non avendo, in effetti, eseguito la prestazione oggetto di convenzione secondo i dettami della buona fede e massima diligenza, richieste dal codice civile in tema di adempimento delle obbligazioni.
Per quanto interessi la banca, va osservato che la stessa avesse imprudentemente iscritto alla Centrale
Rischi il nominativo della societa' in seguito ad una (pur accertata) scopertura di conto, senza tuttavia aver eseguito secondo i canoni della buona fede e con l' adozione della massima diligenza il preavviso di blocco previsto dalla normativa di riferimento, che impone alla trattaria di avvisare il correntista, prima di ogni iniziativa, appurato in atti che l' avviso non fosse stato recapitato, quanto restituito per irreperibilita'.
Buona fede avrebbe voluto che la banca avrebbe dovuto quanto meno accertarsi della ragione per cui la missiva non era stata recapitata, prima di procedere ad un atto di rilevante gravita' per le ragioni commerciali della societa', che, peraltro, aveva eletto domicilio proprio presso l' indirizzo di recapito, coincidente con la sua sede legale.
Che la banca non sia stata sufficientemente scrupolosa pare dato acquisito all' esame delle regole in tema di atti ricettizi, che, in effetti, ai fini della loro valenza vanno ricevuti dal destinatario, a nulla rilevando che la normativa di settore preveda una sorta di tutela virtuale in favore del mittente (ove considera per ricevuti atti inviati preso il domicilio eletto anche per il caso di impossibilita' della consegna), non potendosi considerare sic et simpliciter l' irreperibilita' integrare tal ipotesi di conoscenza virtuale, in difetto di dimostrazione, da parte di chi eccepisce, che vi fossero presupposti fattuali che ordinariamente ne materializzano la ricorrenza.
In tal senso pare orientare lo stesso art. 9 bis della richiamata disposizione normativa, invocato dalla banca a sostegno delle proprie ragioni impeditive, nella parte in cui enuncia che la comunicazione di blocco deve risultare con certezza la data di spedizione e quella di ricevimento, che costituisce regola inderogabile e non suscettibile di essere superata se non dalla “constatazione” di impossibilita' della consegna, qui non ravvisata, richiedendosi un accertamento dell' evento per l' appunto, una costatazione che non puo' risiedere sulla mera affermazione di parte.
In favore della versione attrice depone, inoltre, l' evenienza che la banca ebbe in tempi brevissimi, una volta accortasi della problematica comunicativa, a chiedere la revoca del provvedimento afflittivo.
Lo stesso va argomentato nei confronti di , per cui la dichiarata irreperibilita' e' rimasta tale CP_2
(ovvero solo enunciata nel purtroppo scarno prospetto informativo della cartolina di ricevimento), mentre la presa di posizione impeditiva avrebbe dovuto essere dimostrata con elementi piu' convincenti, sempre in ossequio ai principi di bona fede, correttezza e massima diligenza professionale, non risultando acquisito che l' operatore incaricato avesse, nell ' occasione, prestato la dovuta attenzione all' insegna presente presso l' indirizzo di recapito (comprovata dalla foto riproduzione offerta in visione nel fascicolo attoreo, rimasta incontestata) ed in ogni caso, buona condotta esige che egli avrebbe dovuto, seppur sommariamente, accertarsi dell' effettiva mancanza in loco della societa' notizianda, aspetti nemmeno presi in considerazione nell' excursus difensivo resistente.
Ne discende che sia che la Banca non abbiano offerto elementi sufficienti per provare l' CP_2 assenza di colpa nell' esercizio del proprio incarico la prima (riconducibile nell' ipotesi di negligenza) e di esatto adempimento degli incombenti contrattuali la seconda (integrandosi, in tal modo, l' ipotesi colposa da imprudenza).
Nondimeno, la domanda risarcitoria, nei termini domandati, non pare condivisibile, mandando in ogni caso, gli altri elementi – indefettibili - che caratterizzano la fattispecie risarcitoria da illecito, sia contrattuale che aquiliana, risultando carente, per la precisone, sotto il profilo dimostrativo del danno e del nesso eziologico che deve intercorrere tra danno conseguenziale e fatto lesivo.
Emerge dall' impostazione difensiva elaborata da parte attrice che la societa' abbia sofferto nocumento conseguenziale per le seguenti evenienze:
1) impossibilita' di pagamento della fornitura a per via dell' acclamato blocco degli Controparte_3 assegni, ricevendo per tale ragione richiesta di pagamento stragiudiziale da parte della venditrice;
2) differimento di acquisto merce da cui avrebbe introitato un guadagno di € 11000,00;
3) mancato pagamento in termini di un decreto ingiuntivo per l' importo a saldo di circa € 1900,00, rimasto non onorato sempre a causa del blocco degli assegni, nei confronti della Parte_3
Risulta, altresi', che l' istante abbia affidato le proprie ragioni probatorie del nocumento lamentato al punto primo alla produzione di una diffida stragiudiziale inviatagli dal legale incaricato dalla ditta che, tuttavia non pare elemento idoneo a provare il danno, anzi del tutto irrilevante in CP_3 tal ottica, in quanto come facilmente intuibile, non configurante nemmeno astrattamente nocumento, non costituendo l' obbligo di pagamento una “diminutio” patrimoniale (che carratterizza il danno emergente), trattandosi, in effetti, di importi che la societa' doveva comunque pagare, ne' e' stato lamentato alchunche' in ordine all' eventuale maggiorazione per l' insorgenza di obbligo accessorio moratorio o legale, o di spese di difesa, uniche evenienza che, in tale vicenda, avrebbero potuto trovare collocazione in chiave rifusoria.
Il secondo punto di doglianza risulta, invece, privo di dimostrazione, non essendo offerto alcun elemento di convincimento al fine di ritenere la sussistenza del mancato guadagno, qui rimasto solo enunciato, ne' essendo sufficiente la missiva del fornitore con cui si revocava la fornitura, che integra solo uno degli elementi costitutivi per accertare l' asserita perdita, acquisibile mediante una concreta dimostrazione anche del prezzo applicabile alla futura vendita del prodotto, che avrebbe consentito il raffronto tra l' importo di acquisto e quello di vendita (tale da misurare la componente “guadagno”).
In ordine al punto 3 delle voci rifusorie, va argomentato eguale rigetto, analogamente a quanto osservato con riferimento alla prima voce.
Convince a discapito delle ragioni attoree anche la digressione difensiva delle resistenti, nella parte in cui alludono all' inverosimiglianza della somma domandata in rifusione, stante la constatata immediatezza della revoca della sanzione, avvenuta appena 14 giorni dopo l' iscrizione, lasso che non parrebbe, in effetti, giustificare l' apodittica cifra di oltre 20000,00 euro.
Difettando, in definitiva, la prova del danno asseritamente sofferto (per cui la parte pretendente non ha nemmeno inteso avanzare istanze istruttorie), la domanda va disattesa, ne ' puo' aderirsi alle ragioni avanzate con la gradata formulazione equitativa, noto che l' istituto soccorra nel solo caso in cui il danno sia stato gia' provato nella sua ontologica esistenza, ma ne' sia impossibile la sua esatta quantificazione, ipotesi qui non in rilevo, che rende la domanda infondata anche sotto tale alternativo aspetto.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, tenedosi conto dell' effettiva attivita' difensiva svolta, con compensazione, tuttavia, del 50%, giustificata dagli effettivi risvolti della vicenda, come ricostruiti in motivazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara l' inammissibilita' della domanda per quanto avanzata dalla parte attrice persona fisica, e la rigetta per quanto domandato dalla societa', condannando la medesima parte attrice alla rifusione del
50% delle spese di lite in favore delle parti convenute, che, liquida, gia' ridotte in frazione, in € 1800,00 per ognuna, oltre RSG al 15%, nonche' IVA e CAP, se dovute, come per legge, compensando la residuale quota tra le parti in causa.
Cosi, deciso, Taranto, 6/2/25, si deposita in termini ex art. 281 quinquies cpc.
IL GO A. TAURINO