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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francescamaria Piruzza Presidente
Antonino Campanella Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
nel procedimento unitario iscritto al n. 1/2024 PU promosso da:
con sede in Marsala, via Stefano Bilardello n. 74, CF e P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Signorello;
P.IVA_1
a scioglimento della riserva precedentemente assunta;
esaminati gli atti e i documenti;
udita la relazione del Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Sintesi dello svolgimento della procedura. Esito delle operazioni di voto.
Con ricorso depositato il 5.1.2024 la domandava l'accesso alla Parte_1 procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, diretta o indiretta, ai sensi degli artt. 44 e 284 e ss. CCII, con contestuale istanza di conferma delle misure protettive c.d. tipiche e di concessione di ulteriori misure protettive e cautelari, riservando il deposito della proposta, del piano, degli accordi e della documentazione di cui all'art. 39 CCII.
Con decreto pronunciato il 29.1.2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti soggettivi e dello stato di crisi della ricorrente e verificato il deposito della documentazione prescritta dall'art. 39, co. 3, CCII, il Tribunale assegnava termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, e nominava contestualmente, quale Commissario giudiziale, il dott. , Persona_1 designando il Giudice relatore per la decisione in ordine alle misure protettive e cautelari.
Su istanza della parte ricorrente, il termine summenzionato veniva prorogato di sessanta giorni con decreto del 14.3.2024.
In data 6.5.2024 la società ricorrente depositava la proposta, il piano di concordato e la documentazione ex art. 39 CCII, avanzando in definitiva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta;
indi, alla luce della richiesta di integrazioni avanzata dal Tribunale, il ricorso veniva ulteriormente integrato in data 27.6.2024.
Assegnato un ulteriore termine affinché venisse documentata l'iscrizione nel registro delle imprese della determina ex art. 120-bis CCII, e acquisita all'esito detta documentazione, con decreto reso il 13.9.2024 veniva, per quel che rileva ai fini della decisione: - dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della - confermato quale Parte_1
Commissario giudiziale il dott. ; - stabilito per la manifestazione di voto da Persona_1 parte dei creditori la data iniziale del 10 gennaio 2024 e la data finale del 20 gennaio 2024; - assegnato al Commissario giudiziale un termine per il deposito della relazione particolareggiata ex art. 105 CCII (relazione che veniva regolarmente depositata in data 25.11.2024).
Con decreto reso il 30.12.2024, integrato e parzialmente modificato con successivo decreto del
2.1.2025, il Giudice delegato provvedeva ai sensi dell'art. 108 CCII in ordine alla provvisoria ammissione, ai fini del voto, dei crediti contestati.
Indi, rilevato che il piano di concordato non prevedeva una classe apposita in relazione al credito della per la parte ammessa provvisoriamente al voto in forza Parte_2 del provvedimento del Giudice relatore con il privilegio previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 504/1995, il
Tribunale, assegnato alla ricorrente un termine al fine di prendere posizione in ordine alla classificazione di detto creditore, stabiliva per la manifestazione di voto da parte dei creditori, a modifica del decreto reso il 13.9.2024, la nuova data iniziale del 27 gennaio 2025 e la nuova data finale del 7 febbraio 2025.
All'esito della votazione la proposta di concordato non risultava approvata dall'unanimità delle classi, avendo votato favorevolmente soltanto nove su diciotto classi votanti.
In particolare, la proposta: risulta approvata dalle seguenti classi:
- Classe 1 - Dipendenti cessati al 5.1.2024 (per retribuzioni, TFR e prev. Comple.);
- Classe 2 - Dipendenti (retribuzioni e prev. Comple.);
- Classe 3 - Cessionari V° dipendenti;
- Classe 4 – Professionisti;
pag. 2/14 - Classe 5 – Artigiani;
- Classe 7 - SRR TR;
- Classe 14 - Imprese minori chirografarie;
- Classe 15- Professionisti chirografari per perdita di privilegio;
è stata, invece, respinta dalle seguenti classi:
- Classe 6 - Banche garantite da privilegio statale;
- Classe 8 - ex art. 2753 e 2778 n.1 c.c.; CP_1
- Classe 9 - art. 2754 e 2778 n.1 c.c.; CP_1
- Classe 10 - ADE ex art. 2752 e 2778 n.18 c.c. (degradato);
- Classe 11 - Enti Locali e altri enti ex art. 2752 e 2778 n.20 c.c. (degradato);
- Classe 12 - e ADE chirografo ab-origine; CP_1
- Classe 13 - Società di leasing chirografarie;
- Classe 16- Banche chirografarie garantite da terzi;
- Classe 17 - Fornitori e Altri Enti pubblici e privati chirografari ab-origine.
Alla luce dell'esito della votazione, con istanza depositata il 17.2.2025 la
[...] ha domandato comunque l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112, co. 2, Parte_1
CCII.
Il Tribunale, dunque, con decreto pubblicato il 20.2.2025, disponeva la convocazione delle parti e del Commissario giudiziale, invitando, tra l'altro, il Commissario a formulare motivato parere in ordine alla richiesta di omologa. Indi, il Commissario depositava la relazione ex art. 48, co. 2, CCII, concludendo nei seguenti termini: “questo commissario giudiziale ritiene che, visto
l'andamento economico e finanziario della Proponente, la proposta non appare finanziariamente e operativamente sostenibile nei termini in essa contenuti e che allo stato non emergono concrete prospettive del piano a superare l'insolvenza. Si ritiene comunque che, in caso di omologa, l'attivazione delle misure correttive dovrebbe permettere ai creditori di essere soddisfatti in misura pari a quanto ottenibile in caso di liquidazione giudiziale”.
Con memoria depositata il 14.3.2025 l di Parte_3
TR proponeva opposizione avverso l'istanza di omologazione del concordato e chiedeva, nello specifico, di rigettare la richiesta di omologazione e di disporre la liquidazione giudiziale della società ricorrente.
Indi, dinanzi al Collegio le parti, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre il Commissario giudiziale si riportava alla relazione ex art. 48, co. 2, CCII già depositata in atti. pag. 3/14
2. Cause della crisi e sintesi del contenuto della proposta concordataria.
La crisi economico-finanziaria della società è riconducibile a una pluralità di fattori, sia esogeni che endogeni. Sul versante esterno, hanno inciso negativamente i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la formulazione non corretta di alcuni bandi di gara e il mancato rispetto delle clausole sociali da parte degli enti appaltanti, elementi che hanno compromesso la stabilità dei flussi di cassa e la sostenibilità dei contratti in essere. Internamente, la società ha sofferto di una gestione amministrativa e finanziaria non adeguatamente strutturata, di una marginalità operativa insufficiente nei settori di attività e di una crescente difficoltà nella riscossione dei crediti commerciali, che ha determinato un progressivo irrigidimento della liquidità aziendale. A ciò si è aggiunta una significativa esposizione verso fornitori e istituti finanziari, che ha reso sempre più complesso il rispetto delle scadenze correnti.
Per fronteggiare tale situazione, la società ha elaborato una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, fondata su un piano che prevede la prosecuzione dell'attività mediante l'affitto dei rami d'azienda – da sottoporre preventivamente a procedura competitiva ex art. 91, co. 1, CCII – in favore di due società di nuova costituzione, interamente partecipate dalla proponente.
Il ramo relativo alla gestione dei rifiuti urbani è destinato alla costituenda “NSS Gestione
Rifiuti”, mentre le attività di edilizia, pulizie e recupero inerti saranno affidate alla “NSS
Multiservizi”.
I contratti di affitto, della durata quinquennale, saranno preceduti da procedure competitive e, al termine del periodo, è prevista la cessione definitiva, sempre con modalità competitive, del ramo “rifiuti”, con ricavato stimato in euro 2.000.000,00.
Il piano contempla l'impegno delle società affittuarie al versamento di canoni mensili, alla realizzazione degli investimenti previsti, al mantenimento dei livelli occupazionali e al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato, ove dovuto.
Per i dipendenti in forza alla data del 5 gennaio 2024 è stato previsto un accantonamento dedicato pari a euro 150.637,00, da soddisfarsi entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le somme necessarie a tale scopo sono state allocate in un fondo specifico e detratte a monte dai flussi destinati al soddisfacimento delle altre classi di creditori.
Il soddisfacimento dei creditori è previsto mediante i flussi finanziari generati dalle attività delle società affittuarie (stimati in euro 3.424.345,80), la liquidità disponibile (che alla data del 5 gennaio 2024 ammontava a euro 194.284,48), il realizzo dei crediti commerciali ritenuti esigibili
(euro 1.580.074,72), la cessione di beni non strategici (euro 85.000,00) ed eventuali attivi derivanti pag. 4/14 da contenziosi pendenti (stimati in euro 1.000.000,00). Il valore dell'attivo in ipotesi di liquidazione giudiziale, di contro, è stato stimato in euro 3.490.721,06.
La proposta prevede la suddivisione dei creditori in diciotto classi, già dettagliatamente sopra indicate, distinte per natura giuridica del credito e grado di prelazione. È stata inoltre costituita una classe specifica per il credito da infortunio sul lavoro, relativo al sinistro occorso al lavoratore , per un importo di euro 400.000,00, assistito da privilegio ex art. Persona_2
2751-bis n. 1 c.c. Il credito da rivalsa è stato collocato tra i chirografari ab origine. CP_2
Il piano contempla infine la nomina di un liquidatore per la cessione dei rami d'azienda, da attivarsi in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi economici o alla scadenza del periodo di affitto.
In particolare, il piano contempla misure correttive da attivarsi in caso di scostamento rispetto ai flussi di cassa previsti o al mancato raggiungimento degli obiettivi economici. In tale eventualità, è prevista l'anticipazione della cessione del ramo “gestione rifiuti”, a condizione che il prezzo di cessione sia sufficiente a coprire l'esecuzione della proposta. Inoltre, qualora la vendita del ramo rifiuti e il ricavato dei contenziosi non risultassero sufficienti a garantire il rispetto degli impegni assunti, il piano prevede che si proceda alla cessione del ramo
“multiservizi”, il cui valore principale è costituito dal terreno su cui insiste l'impianto di recupero inerti, stimato in euro 1.000.000,00. Tale valore, secondo quanto indicato nel piano, è destinato ad aumentare nel tempo in ragione dei risultati positivi attesi dalla gestione. Le operazioni di cessione saranno condotte con modalità competitive e, in caso di attivazione, saranno affidate al liquidatore nominato.
Il Commissario giudiziale ha esaminato il piano sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria. Pur non rilevando irregolarità procedurali, né disparità di trattamento tra creditori all'interno delle classi, ha espresso perplessità circa la capacità della società di raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare, ha evidenziato:
- una contrazione dei ricavi nella seconda metà del 2024, una marginalità insufficiente nei settori operativi e una difficoltà crescente nella generazione di liquidità;
- che la società, secondo quanto accertato, non dispone delle risorse necessarie per effettuare l'immissione di capitale prevista dal piano a favore delle newco, pari a euro
270.000,00;
- che le ipotesi di miglioramento della redditività formulate nel piano non si sono concretizzate e la gestione finanziaria ha mostrato difficoltà nel far fronte alle scadenze correnti, con un peggioramento della posizione debitoria verso i fornitori.
pag. 5/14 Alla luce di tali elementi, il Commissario ha ritenuto che, nei termini in cui è formulata, la proposta non appaia finanziariamente e operativamente sostenibile, né emergano concrete prospettive di superamento dell'insolvenza. Nondimeno, ha osservato che, in caso di attivazione delle misure correttive previste dal piano, i creditori potrebbero essere soddisfatti in misura pari a quanto ottenibile in ipotesi di liquidazione giudiziale.
3. L'opposizione proposta dall' di Parte_3 Parte_3
TR.
L'unico creditore opponente ha chiesto il rigetto dell'istanza di omologazione deducendo:
a. che la manifesta insufficienza dei flussi di cassa renderebbe inevitabile il ricorso alle misure correttive previste nel piano, sì che esso si rivelerebbe sostanzialmente liquidatorio, con la conseguente inammissibilità della proposta in ragione del mancato raggiungimento delle percentuali previste all'art. 84, co. 4, CCII sotto i profili dell'attivo disponibile e della soddisfazione dei creditori chirografari;
b. l'inammissibilità della domanda correlata alla non fattibilità economica del piano, anche in correlazione all'inaffidabilità della società, evidenziando altresì come dall'omologa del concordato deriverebbe un'alterazione degli equilibri di mercato a svantaggio dei contribuenti che hanno condotto lecitamente la gestione aziendale onorando i propri debiti nei confronti dell'Erario;
c. la mancanza di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Esame e valutazione dell'istanza di omologazione del concordato in forza di quanto disposto dall'art. 112, co. 2, CCII.
Il Tribunale, premesso quanto esposto al paragrafo che precede, ritiene di dover confermare in questa sede, ai sensi dell'art. 112 CCII, il giudizio positivo, già espresso nel decreto di ammissione alla procedura, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura richieste dall' art. 47 CCII e della completezza e regolarità della documentazione depositata dalla società ricorrente.
Quanto alla fattibilità della proposta concordataria, deve precisarsi quanto segue.
A norma dell'art. 112, co. 1, lett. f), CCII occorre verificare che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”.
Il Commissario giudiziale, come sopra anticipato, ha posto in discussione la sostenibilità finanziaria e operativa del piano, ritenendo che allo stato non emergano concrete prospettive di superamento della crisi. E ciò in considerazione dell'andamento economico-finanziario della società registrato a consuntivo, sebbene il medesimo Commissario abbia altresì sottolineato che pag. 6/14 l'attivazione delle misure correttive previste nel piano dovrebbe permettere ai creditori di essere soddisfatti in misura pari a quanto ottenibile in caso di liquidazione giudiziale.
La società ricorrente ha replicato evidenziando come il Commissario giudiziale non abbia escluso del tutto ogni ragionevole prospettiva di superare l'insolvenza e sottolineando, sotto altro profilo, che al Tribunale debba intendersi rimessa una valutazione “non negativa”, sì che l'omologa possa essere negata soltanto là dove il piano sia del tutto privo di ragionevoli prospettive di impedimento o di superamento dell'insolvenza e non già a fronte del difetto di convenienza della proposta.
Ciò premesso, la prospettazione difensiva di parte ricorrente va condivisa.
Invero, non può revocarsi in dubbio – e alcuna specifica contestazione è stata sul punto avanzata dal creditore opponente – che, come affermato dalla difesa di parte ricorrente,
“durante l'anno trascorso in concordato preventivo, l'azienda è stata chiaramente fortemente limitata nello svolgere la propria attività d'impresa evitando, ad esempio, di partecipare a nuove e più remunerative gare
d'appalto per nuovi servizi che il Piano concordatario prevede di acquisire al fine di raggiungere gli obiettivi economici prefissati”.
Del pari, deve condividersi quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla declinazione concreta del giudizio demandato al Tribunale sotto il profilo della fattibilità economica del piano di concordato.
Difatti, l'art. 112, co. 1, lett. f), CCII deve essere interpretato in combinato con quanto disposto al terzo comma della medesima disposizione normativa, là dove si prevede che “se con
l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)”. La lettura sistematica delle due disposizioni induce, da un lato, ad escludere in ogni caso che il giudizio del Tribunale possa estendersi sino a una valutazione in ordine alle probabilità di raggiungimento degli obiettivi economici previsti nel piano, e, dall'altro, ad escludere che al Tribunale sia rimessa una valutazione di convenienza della proposta (che, di contro, spetta in ogni caso ai creditori), dovendo il Collegio, a fronte di una opposizione correlata a difetto di convenienza, verificare unicamente che il credito vantato dall'opponente riceva, in base al piano, un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ne discende che la domanda di concordato non può trovare accoglimento unicamente là dove sia priva di ragionevoli possibilità di superamento dell'insolvenza, mentre le concrete probabilità di raggiungimento di tale obiettivo devono intendersi rimesse all'apprezzamento dei creditori. pag. 7/14 Tanto premesso, non potendo nella fattispecie escludersi del tutto la possibilità di raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari indicati nel piano, la domanda di concordato appare, sotto questo profilo, ammissibile.
Al fine del giudizio di omologazione giova preliminarmente individuare quale sia la normativa applicabile al caso di specie, avuto riguardo al fatto che in data 28 settembre 2024 è entrato in vigore il d.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (c.d. Decreto correttivo-ter) che ha portato ad alcune modifiche del Codice della Crisi d'Impresa.
Le modifiche che vengono in rilievo nel presente caso sono quelle riguardanti l'art. 112 CCII.
In particolare, occorre chiarire se si applichino tout court le ultime modifiche normative al procedimento in questione, giacché pendente al momento dell'entrata in vigore del Decreto correttivo-ter.
Viene in considerazione l'art. 56 del citato Decreto, rubricato “entrata in vigore e disciplina transitoria” ove si prevede al comma 4 che, salva diversa disposizione, il Decreto correttivo-ter si applica agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata) pendenti alla data della sua entrata in vigore (e cioè al
28 settembre 2024) e a quelli instaurati o aperti successivamente;
tra gli strumenti di regolazione della crisi è da ricomprendere pacificamente il concordato preventivo.
Dal tenore della norma sopra richiamata si desume l'applicabilità al caso di specie del nuovo art. 112 CCII, per quanto qui rileva ai fini della domanda di omologa oggetto di esame.
Tanto premesso, è da osservare che il Decreto correttivo-ter ha introdotto (con una funzione chiarificatrice rispetto alla versione precedente della disposizione) il nuovo art. 112, co. 2, secondo il quale “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
pag. 8/14 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
Occorre verificare, ai fini dell'omologa forzosa, ai sensi del novellato art. 112, co. 2, CCII, se nel caso in esame ricorrano, congiuntamente, tutte le condizioni previste dal comma 2.
Quanto alla lettera a) (valore di liquidazione distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione), il requisito e le condizioni indicati sono stati evidenziati dalla società ricorrente e verificati positivamente dal Commissario giudiziale, ed è al riguardo emerso, a seguito della rettifica degli importi dei debiti della società nei confronti dell' e CP_1 dell' , che il valore di liquidazione – valore che, indicato in € 3.926.816,00, Parte_3 appare correttamente stimato, avuto riguardo alle relazioni dell'Attestatore che trattano il tema del raffronto tra l'alternativa liquidatoria e il concordato – è distribuito, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mediante il pagamento integrale dei creditori di cui alle classi sino alla n. 9 e, per il residuo di € 450.213,51, alla classe n. 10.
Con riferimento alla lettera B), si osserva che il valore eccedente quello di liquidazione, ricavato dai flussi generati dalla continuità aziendale, risulta attribuito nel rispetto del principio secondo cui tale valore deve essere distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, non assumendo rilievo alcuno la differenza – del resto, in concreto irrisoria – tra la percentuale di soddisfazione del 6,5% della classe n. 13 (società di leasing chirografarie), rispetto alle classi nn. 14, 15, 16 e 17, anch'esse chirografarie, per le quali il piano prevede il pagamento nella misura del 6%, e ciò in quanto l'ambito di operatività del disposto di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 112 CCII deve intendersi circoscritto con riguardo ai creditori privilegiati, poiché soltanto con riguardo a costoro può discutersi di “grado” del privilegio e non anche con riguardo ai creditori chirografari.
Quanto alla lettera c) il Commissario giudiziale ha riscontrato che nessun creditore percepisce un importo superiore al proprio credito, dovendosi peraltro sottolineare come già nelle relazioni depositate dal Commissario ai sensi degli artt. 105 e 107 CCII sia stato evidenziato un passivo inferiore rispetto a quanto rappresentato nella proposta di concordato di circa € 1.100.000,00 per debiti verso l'Erario e verso l' CP_1
Passando a valutare il requisito indicato dall'art. 112, co. 2, lett. d), prima parte, va ulteriormente evidenziato che nel caso in esame – in cui alcune classi hanno votato sfavorevolmente – non può trovare applicazione il criterio dell'unanimità delle classi. La società proponente ha sostenuto che sussistono le condizioni per l'omologa, ravvisandosi il pag. 9/14 criterio subordinato della maggioranza delle classi, in cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, e ciò effettuando due diverse modalità di conteggio delle classi: la prima mediante esclusione della classe n. 6 – e ciò a seguito dell'entrata in vigore del correttivo-ter, che ha introdotto all'art. 87, co. 1, la lettera p-bis), applicabile, per quanto detto, anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della norma –, la seconda mediante l'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 88, co. 4, CCII (c.d. “cram down”).
Ora, prescindendosi dalla prima ipotesi di conteggio, giacché più onerosa sotto il profilo degli adempimenti contabili, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per l'omologazione del concordato in applicazione del meccanismo del c.d. cram down fiscale, dovendosi ritenere che esso sia applicabile anche al concordato in continuità (richiamandosi, sul punto, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., Corte d'Appello di Milano, 8.5.2025, n. 757/2025 RG, secondo cui: “sia preferibile seguire la linea interpretativa in qualche modo chiarita dal legislatore del correttivo, che ha sciolto i dubbi indicando in modo espresso (art. 88 c. 4 CCII come modificato) che anche il concordato in continuità possa essere soggetto all'omologa forzosa attraverso il cram down, in presenza di dissenso del creditore fiscale, qualora ricorrano tutti i vari presupposti indicati dalla norma di cui all'art. 112 CCII, sia da condividere.
Invero, un'interpretazione sistematica delle norme rendeva difficile giustificare la ratio dell'esclusione del concordato in continuità dal meccanismo del cram down, in quanto tutta la normativa introdotta con il Codice della Crisi, sulla base della direttiva Insolvency, ha disciplinato la materia nel senso di introdurre strumenti per superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali a fronte di soluzioni di carattere transattivo non peggiorative rispetto all'alternativa liquidatoria e che consentano la salvaguardia dei valori aziendali.
A riprova di ciò, le pronunce che hanno escluso l'ammissibilità del cram down fiscale in ipotesi di concordato in continuità si sono attestate su un dato di interpretazione letterale (vedasi in tal senso Trib Vicenza, 29 ottobre
2024, secondo cui lo stesso non sarebbe ammissibile “in difetto di una norma specifica che lo preveda, considerato che il legislatore sul punto nulla ha stabilito quando con gli art. 109 c 5 CCII e 112 c. 2 CCII ha disciplinato specificatamente l'approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale”), senza nulla argomentare in ordine a un'ipotetica ratio di tale esclusione.
In ogni caso, anche partendo dal dato letterale, possono ritenersi convincenti le osservazioni del Tribunale di
Napoli espresse nella sentenza n. 83/2024, richiamate nella pronuncia reclamata, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 112 CCII devono intendersi in senso integrativo rispetto a quanto disposto dall'art. 88 CCII, e cioè nel senso per cui l'omologa del concordato – che, a causa dell'esito del voto, debba necessariamente passare anche per
l'applicazione del cram down – richiede comunque la sussistenza delle condizioni prescritte specificamente per quel tipo di concordato dall'articolo 112 CCII. Il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 112 c. 2, presente nell'art.
88, non avrebbe dunque una funzione escludente, ma indicherebbe un richiamo complessivo alla disciplina del pag. 10/14 concordato in continuità per tutti gli aspetti non disciplinati dall'art. 88, secondo uno schema che, infatti, è stato integralmente esplicitato nel correttivo, al comma 4 dell'art. 88 come modificato (“ nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 112 comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione…”).
Tale dato, richiama condivisibilmente il tribunale di Napoli, sarebbe confermato dal fatto che “lo stesso art.
88 c. 2 seconda parte prevede che l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto per il concordato rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”: evidentemente in tal modo facendo riferimento alla continuità aziendale, che è l'unica ipotesi che pone un problema di parametrazione con l'alternativa liquidatoria, come espressamente indicato dall'art. 84 c. 1 CCII, che definisce le tipologie di concordato preventivo che il debitore può proporre”).
Nella fattispecie, come già anticipato, la proposta è stata approvata da nove su diciotto classi votanti, sicché ricorrono entrambe le condizioni previste dalla seconda parte del quarto comma dell'art. 88 CCII: l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi, la quale risulta altresì raggiunta escludendo tali classi di creditori. E non è stata articolata alcuna contestazione in ordine al rispetto del requisito previsto dalla prima parte del quarto comma dell'art. 88 CCII, secondo cui la proposta di soddisfacimento di tali Enti deve risultare non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria, risultando per tabulas che le classi nn. 8 e 9 ricevono il medesimo grado di soddisfacimento tanto nell'ipotesi concordataria, quanto nell'alternativa liquidatoria, mentre per la classe n. 10 il piano prevede una percentuale di soddisfo superiore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Né colgono nel segno le contestazioni avanzate dall'opponente Parte_3
di TR, in quanto:
[...]
a. è indiscutibile che l'affitto d'azienda costituisca una modalità tipica in cui si realizza il concordato in continuità indiretta;
mentre le concrete probabilità di raggiungimento degli obiettivi economici del piano attiene a valutazioni di convenienza, rimesse all'apprezzamento dei creditori, che non possono di per sé incidere sulla qualificazione del piano, come liquidatorio o in continuità;
b. irrilevante appare all'evidenza ogni considerazione relativa all'asserita alterazione dei meccanismi concorrenziali in rapporto ai contribuenti che abbiano regolarmente onorato i propri debiti nei confronti dell'Erario;
pag. 11/14 c. irrilevante appare altresì ogni ulteriore considerazione relativa alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, dovendo diversamente, per le ragioni suesposte, verificarsi che il piano preveda un soddisfacimento del credito vantato da tutti gli Enti indicati al quarto comma dell'art. 88 CCII – nonché dell , quale creditore opponente ai Parte_3 sensi dell'art. 112, co. 3, CCII – non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;
ciò che, nella fattispecie, appare ampiamente provato.
5. Conclusioni.
Dalle considerazioni esposte, verificata positivamente la contemporanea ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere a, b, c e d, prima parte dell'art. 112, co. 2, CCII, previa applicazione del meccanismo previsto dall'art. 88, co. 4, CCII, discende che deve provvedersi all'omologa forzosa del concordato, attuando così la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il “cross class cram down” previsto dall'art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 2019/1023 c.d. Direttiva
Insolvency), disposta dal Tribunale in sostituzione della volontà dei creditori.
Ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 114-bis CCII, secondo cui “quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza”, deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, che nella specie si reputa opportuno individuare nel dott. , già nominato Commissario giudiziale, affinché curi Persona_1 lo svolgimento delle procedure competitive relative agli affitti e alle cessioni dei rami d'azienda previste nel piano di concordato.
Le spese del giudizio restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- omologa il concordato preventivo proposto da Parte_1
- nomina giudice delegato il dott. Giampaolo Bellofiore;
- conferma il dott. quale Commissario giudiziale;
Persona_1
- dispone che la società e gli organi della procedura dovranno attenersi alle seguenti disposizioni esecutive:
pag. 12/14 1. l'attività d'impresa sarà esercitata seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che è omologato in essa, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
2. trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo. Detto rapporto andrà trasmesso al Commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni. Copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del Commissario verrà da quest'ultimo depositato telematicamente nel fascicolo d'ufficio; altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, unitamente alle eventuali osservazioni del Commissario, all'ufficio del registro delle imprese;
3. il Commissario giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9, CCII e, al ricevimento del visto del Giudice delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo PEC;
4. il Commissario giudiziale informerà il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art.104 CCII di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119 e 120 CCII;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario giudiziale, che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato alla procedura;
7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice delegato previo parere favorevole del Commissario giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice delegato previo parere favorevole del Commissario giudiziale;
pag. 13/14 10. la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;
11. resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- nomina liquidatore giudiziale il dott. , che provvederà alle attività Persona_1 indicate in parte motiva, nei tempi e con le modalità previste nella proposta concordataria e a distribuire il relativo ricavato fra i creditori, secondo quanto previsto dalla proposta concordataria, nel rispetto dell'art. 114 CCII;
- pone a carico della ricorrente le spese di giudizio;
- ordina che ai sensi dell'art. 48, co. 5, CCII la presente sentenza sia notificata e iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale Ordinario di Marsala, in data 25.7.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francescamaria Piruzza Giampaolo Bellofiore
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