TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ET La
AN, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 15158 / 2021 R.G. vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. GIANFRANCO BAVASTRELLI, Parte_1
giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. MARCO ZUMMO giusta Controparte_1
procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del Giudice Monocratico ET La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :
1 1) accoglie l'opposizione della sig.ra e per l'effetto il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 3304/2021, emesso in suo danno su istanza dell'architetto
[...]
, va revocato CP_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege
69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 3304/2021, emesso in suo danno su istanza
[...]
dell'architetto , per l'asserito mancato pagamento della somma di Controparte_1
€ 11.671,30 relativa a delle attività svolte in favore della sig.ra e meglio Pt_1
specificate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, contestava l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, anche in ordine al quantum, ed in relazione all'assunta attività di progettista e direttore dei lavori eccepiva a sua volta l'inadempimento o comunque l'inesatto adempimento del professionista convenuto,
avanzando domanda riconvenzionale per degli asseriti conseguenti danni, che quantificava in € 65.108,81.
Si costituiva ritualmente in giudizio la signora la quale, CP_1
contestava le avverse censure, chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta ed instava per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in danno della sig.ra Pt_1
In diritto si ricorda, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio,
2 ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica,
un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore, con i relativi oneri probatori,
spetta sempre al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente il quale, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, è tenuto a fornirne la dimostrazione (cfr.
ex plurimis Cass 00/6528).
Ciò posto, va detto che si è oramai delineato l'orientamento giurisprudenziale
(cfr., per tutte, Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) secondo cui – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, come avviene, in parte, nel caso di specie.
In tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
3 Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e considerato che parte opponente ha negato l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto nel procedimento monitorio, sarebbe stato onere di parte convenuta fornire prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata anche in punto di quantum.
Considerato che la detta prova, per gran parte delle attività svolte non è stata raggiunta, il decreto ingiuntivo azionato va revocato.
Alla luce della documentazione versata in atti, dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, e dell'attività istruttoria espletata, si ritiene invece dimostrata l'attività di progettista e direttore dei lavori dell'arch.
. Pur tuttavia, in assenza di accordo tra le parti in merito al compenso CP_1
dovuto all'arch. per la detta attività, in assenza di una richiesta di C.T.U. CP_1
e di parere di congruità dell'Ordine di appartenenza dell'architetto , era CP_1
stata formulata da questo giudice una proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento da parte della sig.ra in favore dell'architetto della Pt_1 CP_1
somma di € 2.000,00. Detta somma era stata determinata avendo riguardo anche all'eccezione di inesatto adempimento sollevata da parte opponete, ma in ogni caso la porposta conciliativa formulata da questo giudice non è stata accettata da nessuna delle parti.
A fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla sig.ra CP_2
sarebbe stato onere del professionista, fornire prova del suo esatto assunto adempimento.
Considerato che
anche tale prova non può ritenersi raggiunta,
l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo emesso in danno della sig.ra va revocato. Pt_1
Benchè dalle prove testimoniali escusse, sia emerso lo svolgimento di una qualche attività professionale da parte dell'arch. , a causa dell'eccessiva CP_1
genericità delle dichiarazioni dei testi, che peraltro nulla hanno saputo riferire circa
4 eventuali accordi tra le parti in merito all'incarico da svolgere ed al corrispettivo pattuito, non è possibile quantificare, neanche in misura ridotta rispetto al credito ingiunto, l'attività svolta dall'arch. , la quale tra l'altro non ha avanzato CP_1
richiesta di C.T.U. per dimostrare il suo esatto adempimento ed il compenso ad essa spettante per l'attività comunque svolta.
Non può trovare accoglimento neanche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, non essendo stata fornita prova alcuna, da parte della sig.ra circa il quantum del danno asseritamente patito e derivante dall'assunto Pt_1
inadempimento e/o inesatto adempimento dell'architetto.
Conclusivamente, l'opposizione proposta dalla sig.ra va accolta;
e Pt_1
per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo danno.
Non può trovare accoglimento invece la domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra e ciò alla luce delle carenze probatorie sopra evidenziate. Ed Pt_1
invero facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, con particolare riferimento all'art. 2697 c.c., sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare la fondatezza della propria pretesa risarcitoria anche in punto di quantum debeatur.
Atteso l'esito del giudizio, rigetto della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo azionato e rigetto della domanda riconvenzionale, le spese del giudizio vanno compensate.
❖
Così deciso in Palermo in data 23/12/2025
Il G.O.T
ET La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice ET La
AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
5 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
6