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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4120/2021 R.G
PROMOSSA DA
(C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'avv. Gaspare Isaia (P.E.C.
che la rappresenta e difende giusta procura che si allega Email_1 con atto separato
attrice
CONTRO
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], codice fiscale, e Controparte_2
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
342, codice fiscale, difesi e rappresentati dall'Avv. Marco Passalacqua
(pec: e presso il cui studio sito in Palermo in via Email_2
Giotto 78 sono elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento, giusta procura in atti
convenuti
MOTIVI DELA DECISIONE
1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1 in giudizio e affinché Controparte_1 Controparte_2
l'intestato Tribunale accogliesse le seguenti domande proposte in via principale:
“A) accertare che lo Giudice e odierni convenuti, si sono resi CP_1 Controparte_2 inadempienti all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico assunto dal de cuius sig. con il contratto preliminare del 20/11/2004, emettere sentenza costitutiva ex CP_3 art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente al fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio indicato in Catasto al N.C.E.U. del Comune di
Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq;
B) condannare in solido e a corrispondere in favore della Controparte_1 Controparte_2 parte attrice il risarcimento del danno patito seconda la somma ritenuta di giustizia;
C) in via subordinata: pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare concluso il 20/11/2004 tra i sig.ri e condannando in solido, i sig.ri Parte_1 CP_3 [...]
e , odierni convenuti, alla restituzione dell'immobile nonché Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che il giudice vorrà liquidare a seguito di espletando C.T.U.
D) in ogni caso, Condannare i convenuti in solido tra loro al rimborso delle somme sostenute dall'attrice in virtù della formale intestazione dell'immobile”.
A fondamento delle domande proposte in giudizio parte attrice ha dedotto: (i) di avere stipulato con (nato a [...] il [...] e deceduto il CP_3
26/08/2008) un contratto preliminare di compravendita con il quale l'attrice si è obbligata a vendere al secondo, che si è obbligato ad acquistare, la piena proprietà del fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio indicato in Catasto al N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla
1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq, pattuendo come termine per la conclusione del contratto definitivo di compravendita la data del 30/09/2007;
(ii) che contestualmente alla stipula del contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente è stato immesso nella disponibilità materiale dell'immobile;
(iii) che a seguito del decesso del promissario acquirente nella titolarità CP_3 dei rapporti obbligatori ad egli facenti capo in dipendenza del citato contratto, gli sono succeduti e suoi eredi universali Controparte_1 Controparte_2 giusta testamento olografo pubblicato a verbale del Notaio Dott. di Per_1
2 Palermo del 24 novembre 2008, Rep. 11399, registrato il 10 novembre 2008 al n.
9686; (iv) che, nonostante i numerosi solleciti della promittente venditrice, i predetti convenuti non si sono resi disponibili alla stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile; (v) che nelle more, l'attrice in qualità di proprietaria, ancorchè, privata del godimento dell'immobile, aveva ingiustamente sostenuto gli oneri connessi alla titolarità dominicale sul cespite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali hanno eccepito il difetto Controparte_1 Controparte_2 di commerciabilità dell'immobile promesso in vendita, per mancata definizione della pratica di concessione in sanatoria, espressamente menzionata in contratto con riferimento a taluni corpi accessori al fabbricato principale, ultimati nel 2002, in assenza di preventivo titolo abilitativo;
lamentando l'imputabilità alla odierna attrice della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita e chiedendo, conseguente il rigetto delle domande proposte in giudizio da parte attrice.
Assegnati alle parti termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., sollevata, ex art.101 c.p.c. la questione – rilevabile d'ufficio – attinente alla commerciabilità del cespite promosso in vendita, inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa è stata rinviata per la decisione, senza termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia alla loro concessione di entrambe le parti, stante la precedente assegnazione di termini per note conclusionali, depositate da entrambe le parti.
*°*°*
Così sintetizzati i termini della controversia, la domanda proposta in via principale da parte attrice è fondata per le ragioni di seguito spiegate.
L'attrice ha assolto all'onere sulla stessa gravante di provare il titolo della pretesa vantata in giudizio, consistente nel contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio indicato in
Catasto al N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita Fg 7, P.IVA_1
P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq, stipulato in data
20.11.2004, tra la stessa e CP_3
Risulta del pari documentalmente, e non è contestato, che gli odierni convenuti, sono succeduti nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo al promissario
3 acquirente in forza dal predetto contratto, giusta testamento olografo CP_3 pubblicato a verbale del Notaio Dott. di Palermo del 24 novembre 2008, Per_1
Rep. 11399, registrato il 10 novembre 2008 al n. 9686, che espressamente menziona il rapporto obbligatorio predetto tra quelli alla cui successione mortis causa del de cuius sono stati chiamati gli odierni convenuti, i quali, costituendosi in giudizio, senza contestare la propria legittimazione passiva, hanno manifestato tacitamente la volontà di accettare l'eredità di a costoro così devoluta. CP_3
È parimenti provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché incontestato, ed anzi ammesso dalla parte convenuta, il rifiuto dei promissari acquirenti alla stipula del contratto di compravendita di trasferimento della proprietà del cespite sopra indicato, rifiuto peraltro reiterato espressamente in sede di costituzione nel presente giudizio, e giustificato a motivo del mancato perfezionamento del procedimento di concessione in sanatoria degli abusi relativi ai corpi dif abbrica accessori espressamente menzionati nel contratto preliminare sottoscritto dalle parti, e depositato in giudizio.
Ciò che costituisce oggetto di contestazione, è la circostanza posta dai convenuti a fondamento dell'eccepita non imputabilità dell'inadempimento lamentato da controparte, consistente nell'incommerciabilità dell'immobile stante il mancato perfezionamento della procedura di sanatoria relative alle opere eseguite successivamente all'edificazione del corpo di fabbrica principale (risalente al 1967), in assenza di permesso di costruire;
e pertanto imputabile a parte promissaria acquirente, che non avrebbe coltivato il procedimento di sanatoria.
Occorre premettere al riguardo che la legge impone limiti alla circolazione degli immobili nelle compravendite e atti di trasferimento tra vivi, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 40 L. 47/85, come integrati o sostituiti dall'articolo 39 L.
724/94, articolo 2 L. 662/1996 e articolo 46 DPR 380/01.
L'art. 17 della L. n. 47 del 1985, applicabile agli atti traslativi stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, disponeva che "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della
4 concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13, tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
Il predetto art. 17, L. 47/1985 è stato poi sostituito e riprodotto dall'art. 46 d.PR
380/2001, che prevede che: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Il successivo art. 40, sia al comma 1 che al comma 2, in relazione agli atti aventi per oggetto diritti reali (esclusi diritti di garanzia e servitù) riferiti a costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ha previsto quali titoli abilitativi oggetto di dichiarazione dell'alienante la licenza o la concessione in sanatoria (che la legge introduceva), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera era stata iniziata prima del 2 settembre 1967; ovvero in alternativa la domanda di concessione di sanatoria prevista dal precedente art. 31, che prevede procedura di condono per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, corredata dalla prova della presentazione della relativa istanza nel termine perentorio previsto dal medesimo articolo e del versamento delle prime due rate dell'oblazione; (Cass. n. 15587/2022).
Pertanto, per gli atti di compravendita relativi ad immobili costruiti precedentemente l'anno 1985, è ancora vigente l'art. 40 comma 2 della L. n. 47/1985, non abrogato dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001.
L'ambito temporale di applicazione della citata disposizione l'art. 40 comma 2 della L. n. 47/1985, non abrogato dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, è stato poi esteso dall' 39 della legge 724/1994 ha prorogato l'efficacia delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal medesimo articolo, alle opere realizzate in assenza di preventivo titolo abilitativo successivamente al 1985, purchè ultimate entro il 31 dicembre 1993, nei limiti relativi alle caratteristiche degli abusi ed ai requisiti ivi previsti prorogando i termini di presentazione delle domande di condono relative a dette opere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente l gge.
5 Infine, l'ultimo provvedimento di sanatoria edilizia straordinaria è intervenuto con
D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, che richiamando la disciplina ritenuta utile e già dettata per i precedenti due condoni
(anche con progressive modificazioni), nel quadro delle ulteriori peculiari condizioni fissate nello stesso decreto per la nuova disciplina, ha operato una riedizione delle disposizioni nazionali sul condono edilizio L. 47/85, nella versione coordinata con le modifiche precedentemente approvate dalla L. 724/94, applicabile alle opere edilizie realizzate in assenza di preventivo titolo abilitativo, ultimate nel termine del 31 marzo 2003.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve sottolinearsi che la Corte di Cassazione ha ribadito che la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2
(richiamato dalle citate normative che hanno previsto i condoni straordinari) espressamente richiede, al fine di escludere la nullità degli atti di trasferimento della proprietà tra vivi, l'allegazione all'atto della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, senza richiedere l'allegazione anche della concessione in sanatoria: affermando che, in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, è esclusivamente la mancanza di allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, a impedire la pronuncia ex art. 2932 c.c. (Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n.
1505, Cass. Sez. 2 8-2-1997 n. 1199).
In relazione alla rilevanza dei profili attinenti alla regolarità urbanistica, ai fini della validità della compravendita immobiliare, è infatti a dirsi, che le Sezioni
Unite (Cass. SSUU n. 8230/2019) della Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnatagli dall'Ordinamento, hanno ricondotto la nullità comminata dagli articoli sopra citati nell'alveo dell'art. 1418, comma 3 di tipo testuale vale a dire un tipo di nullità volta a sanzionare il mancato inserimento, negli atti tra vivi ad effetti reali, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile.
In presenza, invece, della dichiarazione rilasciata dall'alienante circa gli estremi del titolo abilitativo, ovvero, dell'istanza di sanatoria comprensiva del pagamento dell'oblazione richiesta, ovvero ancora della dichiarazione di edificazione antecedentemente al 1967, il contratto si reputa valido a prescindere dalla conformità dell'immobile al titolo menzionato ed alla normativa edilizia vigente.
6 Secondo il vigente quadro normativo, pertanto, l'effettivo perfezionamento della istanza di concessione edilizia in sanatoria non incide sulla validità dell'atto negoziale di compravendita;
e, corrispondentemente, non impedisce l'emissione di pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. che tenga luogo al contratto definito di compravendita non concluso.
Pertanto, in presenza degli estremi del titolo richiesto dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, a pena di nullità degli atti di trasferimento della proprietà - nella fattispecie consistente nella domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle rate di oblazione, equiparata dall'art. 40, comma 2, alla dichiarazione dell'alienante relativa agli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o alla dichiarazione che la costruzione sia avvenuta prima del 1967 - il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato, essendo sufficiente che il titolo dichiarato sia esistente e riferibile all'immobile.
Invece, le doglianze dei convenuti, non recependo la concezione testuale della nullità posta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8230/2019 ma presupponendo un generale divieto di stipulazione di atti aventi a oggetto immobili con abusi edilizi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, si fondano su una concezione virtuale, ovvero sostanziale, della nullità, non più sostenibile a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite.
Orbene, nel caso di specie, il contratto preliminare di compravendita stipulato tra e contiene la dichiarazione espressa dalle parti Parte_1 CP_3 concernente l'edificazione del fabbricato principale in epoca antecedente al 1967, costituente menzione urbanistica espressamente richiesta, ai fini della commerciabilità del cespite, ai sensi del citato art. 40 Legge n. 47/1985; nonché in relazione ai corpi di fabbrica accessori espressamente elencati all'art.2) del medesimo contratto, contiene gli estremi dell'istanza di condono presentata dalla promittente venditrice, ai sensi della citata Legge n. n. 326/2003, al Comune di
Altavilla IA al n. prot. 5224 del giorno 23 marzo 2004, contenente autoliquidazione dell'oblazione oltre che degli oneri accessori.
Orbene, nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. con ordinanza riservata del 19 febbraio 2024, parte attrice, ha depositato (in data 27 maggio 2024) copia (sia pure parziale) della suddetta istanza munita di protocollo, nonché copia
7 delle ricevute di pagamento di tutte e tre le rate di oblazione, per un valore complessivo di euro 6.332,00 (corrispondente a quello indicato nell'istanza di condono suddetta), al pari delle ricevute di pagamento degli oneri accessori per una complessiva somma di euro 2.210,08 (euro 663,02 + euro 1.547,06), corrispondente a quella complessiva a tale titolo autoliquidata in seno alla suddetta istanza.
Ricorrono pertanto i presupposti testuali richiesti ai sensi degli art. 40, comma 2 della Legge n. 47/1985, per il valido trasferimento dei diritti immobiliari oggetto del contratto preliminare per cui è causa.
Ne consegue che nella fattispecie non vi è alcun impedimento giuridico alla produzione dell'effetto traslativo mediante esecuzione in forma specifica, non avendo invece rilievo, al fine della commerciabilità del cespite, le ipotetiche difformità dell'immobile rispetto al titolo richiesto L. n. 47 del 1985, ex art. 40, comma 2 (Cass. Sez. 2 20-1-2023 n. 1821, Cass. Sez. 2 5-3-2021 n. 6191, con specifico riferimento all'azione ex art. 2932 c.c.) comunque affatto dedotte da parte convenuta, che risulta immessa nella disponibilità materiale del cespite sin dalla stipula del contratto preliminare.
*°*°*
Escluso un impedimento giudico all'esecuzione del preliminare, ed all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice in via principale, come già detto, ricorre l'ulteriore requisito richiesto dal disposto di cui all'art. 2932 c.c. consistente nell'inadempimento della parte convenuta promittente acquirente all'obbligazione assunta dal proprio dante causa consistente nella stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile oggetto del preliminare.
L'espresso rifiuto manifestato dalla parte convenuta alla stipula del contratto definitivo, argomentato esclusivamente sull'asserito mancato perfezionamento dell'istanza in sanatoria espressamente richiamata in seno al preliminare medesimo, è infatti ingiustificato alla luce del quadro normativo vigente come sopra ricostruito.
Sono parimenti infondate in diritto, alla luce del regolamento contrattuale liberamente divisato dalle parti, le ulteriori argomentazioni spese dalla parte convenuta concernenti l'inadempimento della parte promittente venditrice
8 all'obbligo di curare il completamento del procedimento di sanatoria, e di trasferire pertanto un immobile certamente conforme alla normativa urbanistica.
Vero è che in linea generale il trasferimento di diritti reali relativi ad un immobile non conforme dal punto di vista sostanziale alla normativa urbanistica può costituire aliud pro alio, ma ciò avviene soltanto nell'eventualità in cui venga in considerazione una difformità non sanabile o emendabile, e sempre che il compratore non abbia espressamente esonerato il venditore dall'obbligo di curare il conseguimento dei titoli (così in materia di regolarità urbanistica del cespite, compravenduto, con particolare riguardo al conseguimento dell'abitabilità, si veda ex multis Cass. iv., Sez. II, 25/02/02, n. 2729).
Nel caso di specie, a fronte della ricorrenza delle menzioni richieste dalla legge parte convenuta, nella disponibilità materiale dell'immobile dal 2004, e dunque avente piena conoscenza delle condizioni dello stesso, anche se eventualmente mutate nel corso del tempo ad opera sua, non ha neanche allegato alcuna difformità
o vizio urbanistico insanabile impeditivo dell'accoglimento della procedura di condono avviata dalla promittente venditrice;
né ha tantomeno fornito alcun principio di prova al riguardo;
limitandosi viceversa a lamentare il mancato conseguimento da parte della promittente venditrice della concessione in sanatoria, in accoglimento dell'istanza dalla stessa presentata deducendo altresì che secondo il contratto preliminare, il trasferimento definitivo della proprietà del compendio immobiliare promesso in vendita, sarebbe avvenuto solo al perfezionamento della procedura di condono suddetto.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta in seno al contratto preliminare di compravendita, non soltanto è espressamente menzionata l'istanza di condono presentata da parte promittente venditrice con riferimento a specifici corpi di fabbrica accessori ultimati a febbraio 2002, e dunque la pendenza del relativo procedimento amministrativo;
vieppiù, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, per le suddette opere realizzate nel 2002 in adiacenza al corpo di fabbrica principale, espressamente indicate in contratto, al successivo art. 9) le parti così hanno pattuito: “parte promittente acquirente dichiara espressamente di accollarsi tutti i rischi afferenti la regolarizzazione delle opere abusive meglio descritte al precedente art. 2) ed in particolare dichiara di accettare senza riserva alcuna, come in effetti accetta, il rischio che le stesse risultino eventualmente non sanabili, manlevando sin d'ora parte
9 alienante di ogni onere e responsabilità. Parte promittente acquirente dichiara espressamente, altresì, di rifiutare la proposta di demolizione delle opere abusive avanzata da parte promittente alienante accollandosi sin d'ora di sostenere le eventuali spese di demolizione delle opere medesime”. Inoltre, al precedente art. 5, le parti hanno fissato il termine di stipula del contratto definitivo di compravendita entro la data del 30.09.2007, in modo del tutto autonomo e svincolato rispetto degli accordi raggiunti in relazione alla pendente istanza di condono dei citati corpi di fabbrica aggiuntivi all'art. 9.
Risulta, documentalmente che secondo il regolamento negoziale che disciplina il rapporto dedotto in giudizio, la parte promissaria acquirente si è assunta gli oneri ed i rischi connessi alla pendenza ed al perfezionamento del procedimento relativo all'istanza di condono delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio.
Il combinato disposto degli articoli con i quali i termini ampi fissati per la stipula del contratto definitivo di compravendita, sono stati i determinati in modo del tutto svincolato rispetto alla dettagliata disciplina convenuta - in un diverso e distante articolato del contratto in ordine alla pendente procedura di condono delle opere realizzate in assenza di preventivo rilascio del necessario titolo edilizio, destituisce di fondamento giuridico le difese rassegnate da parte promittente venditrice, rendendo ingiustificato il protratto, e reiterato anche in sede processuale, rifiuto alla stipula del contratto definitivo di compravendita in esecuzione del contratto preliminare di compravendita stipulato il 20 novembre
2004tra la promittente venditrice ed il loro dante causa CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della dichiarazione contrattuale resa dalle parti concernente l'edificazione del corpo di fabbrica principale in epoca antecedente al 1967, e vista l'avvenuta presentazione di istanza di condono ex Legge n. 326/2003 (espressamente menzionata in seno al contratto preliminare) con avvenuto pagamento dell'intera somma autoliquidata a titolo di oblazione e oneri accessori in relazione ai corpi di fabbrica accessori ultimati nel
2002; in accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice ai sensi dell'art. 2932 c.c., deve essere pronunciata sentenza che tenga luogo al contratto non concluso in esecuzione del preliminare di compravendita stipulato in data 20 novembre 2004 tra parte attrice e con conseguente CP_3 trasferimento in favore di e Controparte_1 Controparte_2 della piena proprietà del fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte
10 Vecchio indicato in Catasto al N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq.
Si evidenzia al riguardo che dal testo contratto preliminare risulta che il prezzo convenuto sia stato interamente corrisposto dal promissario acquirente, ed espressamente quietanzato dalla promittente venditrice, che invero non ha contestualmente chiesto la condanna delle parti convenute al suo pagamento.
*°*°*
L'accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice ai sensi dell'art. 2932 c.c., determina l'assorbimento delle domande proposte da parte attrice in via subordinata.
*°*°*
Deve essere invece disattesa, poiché del tutto genericamente formulata, in assenza di alcun indice di prova in ordine al quantum dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda proposta da parte attrice intesa alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa asseritamente patito per effetto della condotta inadempiente dei promissari acquirenti;
*°*°*°
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico dei convenuti in solido tra loro. Detti oneri si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate, e dell'attività concretamente posta in essere dai procuratori delle parti, secondo valori compresi tra i parametri medi (fase di studio ed introduttiva) ed i parametri minimi (fase istruttoria e decisoria, in considerazione della natura documentale della controversia) recati per lo scaglione di riferimento (determinato in euro 100.000,00 secondo il valore della rapporto negoziale risultante dal contratto preliminare), dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
1. in accoglimento della domanda attrice intesa ad ottenere sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto non concluso, trasferisce a
[...]
e la piena proprietà del Controparte_1 Controparte_2
11 fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio, indicato in Catasto al
N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq;
2. DICHIARA per l'effetto assorbite le domande proposte da parte attrice in via subordinata rispetto alla domanda di cui al capo che precede;
3. RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
4. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
5. CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite da quest'ultima sostenute, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4120/2021 R.G
PROMOSSA DA
(C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'avv. Gaspare Isaia (P.E.C.
che la rappresenta e difende giusta procura che si allega Email_1 con atto separato
attrice
CONTRO
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], codice fiscale, e Controparte_2
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
342, codice fiscale, difesi e rappresentati dall'Avv. Marco Passalacqua
(pec: e presso il cui studio sito in Palermo in via Email_2
Giotto 78 sono elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento, giusta procura in atti
convenuti
MOTIVI DELA DECISIONE
1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1 in giudizio e affinché Controparte_1 Controparte_2
l'intestato Tribunale accogliesse le seguenti domande proposte in via principale:
“A) accertare che lo Giudice e odierni convenuti, si sono resi CP_1 Controparte_2 inadempienti all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico assunto dal de cuius sig. con il contratto preliminare del 20/11/2004, emettere sentenza costitutiva ex CP_3 art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente al fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio indicato in Catasto al N.C.E.U. del Comune di
Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq;
B) condannare in solido e a corrispondere in favore della Controparte_1 Controparte_2 parte attrice il risarcimento del danno patito seconda la somma ritenuta di giustizia;
C) in via subordinata: pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare concluso il 20/11/2004 tra i sig.ri e condannando in solido, i sig.ri Parte_1 CP_3 [...]
e , odierni convenuti, alla restituzione dell'immobile nonché Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che il giudice vorrà liquidare a seguito di espletando C.T.U.
D) in ogni caso, Condannare i convenuti in solido tra loro al rimborso delle somme sostenute dall'attrice in virtù della formale intestazione dell'immobile”.
A fondamento delle domande proposte in giudizio parte attrice ha dedotto: (i) di avere stipulato con (nato a [...] il [...] e deceduto il CP_3
26/08/2008) un contratto preliminare di compravendita con il quale l'attrice si è obbligata a vendere al secondo, che si è obbligato ad acquistare, la piena proprietà del fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio indicato in Catasto al N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla
1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq, pattuendo come termine per la conclusione del contratto definitivo di compravendita la data del 30/09/2007;
(ii) che contestualmente alla stipula del contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente è stato immesso nella disponibilità materiale dell'immobile;
(iii) che a seguito del decesso del promissario acquirente nella titolarità CP_3 dei rapporti obbligatori ad egli facenti capo in dipendenza del citato contratto, gli sono succeduti e suoi eredi universali Controparte_1 Controparte_2 giusta testamento olografo pubblicato a verbale del Notaio Dott. di Per_1
2 Palermo del 24 novembre 2008, Rep. 11399, registrato il 10 novembre 2008 al n.
9686; (iv) che, nonostante i numerosi solleciti della promittente venditrice, i predetti convenuti non si sono resi disponibili alla stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile; (v) che nelle more, l'attrice in qualità di proprietaria, ancorchè, privata del godimento dell'immobile, aveva ingiustamente sostenuto gli oneri connessi alla titolarità dominicale sul cespite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali hanno eccepito il difetto Controparte_1 Controparte_2 di commerciabilità dell'immobile promesso in vendita, per mancata definizione della pratica di concessione in sanatoria, espressamente menzionata in contratto con riferimento a taluni corpi accessori al fabbricato principale, ultimati nel 2002, in assenza di preventivo titolo abilitativo;
lamentando l'imputabilità alla odierna attrice della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita e chiedendo, conseguente il rigetto delle domande proposte in giudizio da parte attrice.
Assegnati alle parti termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., sollevata, ex art.101 c.p.c. la questione – rilevabile d'ufficio – attinente alla commerciabilità del cespite promosso in vendita, inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa è stata rinviata per la decisione, senza termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia alla loro concessione di entrambe le parti, stante la precedente assegnazione di termini per note conclusionali, depositate da entrambe le parti.
*°*°*
Così sintetizzati i termini della controversia, la domanda proposta in via principale da parte attrice è fondata per le ragioni di seguito spiegate.
L'attrice ha assolto all'onere sulla stessa gravante di provare il titolo della pretesa vantata in giudizio, consistente nel contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio indicato in
Catasto al N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita Fg 7, P.IVA_1
P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq, stipulato in data
20.11.2004, tra la stessa e CP_3
Risulta del pari documentalmente, e non è contestato, che gli odierni convenuti, sono succeduti nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo al promissario
3 acquirente in forza dal predetto contratto, giusta testamento olografo CP_3 pubblicato a verbale del Notaio Dott. di Palermo del 24 novembre 2008, Per_1
Rep. 11399, registrato il 10 novembre 2008 al n. 9686, che espressamente menziona il rapporto obbligatorio predetto tra quelli alla cui successione mortis causa del de cuius sono stati chiamati gli odierni convenuti, i quali, costituendosi in giudizio, senza contestare la propria legittimazione passiva, hanno manifestato tacitamente la volontà di accettare l'eredità di a costoro così devoluta. CP_3
È parimenti provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché incontestato, ed anzi ammesso dalla parte convenuta, il rifiuto dei promissari acquirenti alla stipula del contratto di compravendita di trasferimento della proprietà del cespite sopra indicato, rifiuto peraltro reiterato espressamente in sede di costituzione nel presente giudizio, e giustificato a motivo del mancato perfezionamento del procedimento di concessione in sanatoria degli abusi relativi ai corpi dif abbrica accessori espressamente menzionati nel contratto preliminare sottoscritto dalle parti, e depositato in giudizio.
Ciò che costituisce oggetto di contestazione, è la circostanza posta dai convenuti a fondamento dell'eccepita non imputabilità dell'inadempimento lamentato da controparte, consistente nell'incommerciabilità dell'immobile stante il mancato perfezionamento della procedura di sanatoria relative alle opere eseguite successivamente all'edificazione del corpo di fabbrica principale (risalente al 1967), in assenza di permesso di costruire;
e pertanto imputabile a parte promissaria acquirente, che non avrebbe coltivato il procedimento di sanatoria.
Occorre premettere al riguardo che la legge impone limiti alla circolazione degli immobili nelle compravendite e atti di trasferimento tra vivi, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 40 L. 47/85, come integrati o sostituiti dall'articolo 39 L.
724/94, articolo 2 L. 662/1996 e articolo 46 DPR 380/01.
L'art. 17 della L. n. 47 del 1985, applicabile agli atti traslativi stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, disponeva che "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della
4 concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13, tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
Il predetto art. 17, L. 47/1985 è stato poi sostituito e riprodotto dall'art. 46 d.PR
380/2001, che prevede che: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Il successivo art. 40, sia al comma 1 che al comma 2, in relazione agli atti aventi per oggetto diritti reali (esclusi diritti di garanzia e servitù) riferiti a costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ha previsto quali titoli abilitativi oggetto di dichiarazione dell'alienante la licenza o la concessione in sanatoria (che la legge introduceva), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera era stata iniziata prima del 2 settembre 1967; ovvero in alternativa la domanda di concessione di sanatoria prevista dal precedente art. 31, che prevede procedura di condono per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, corredata dalla prova della presentazione della relativa istanza nel termine perentorio previsto dal medesimo articolo e del versamento delle prime due rate dell'oblazione; (Cass. n. 15587/2022).
Pertanto, per gli atti di compravendita relativi ad immobili costruiti precedentemente l'anno 1985, è ancora vigente l'art. 40 comma 2 della L. n. 47/1985, non abrogato dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001.
L'ambito temporale di applicazione della citata disposizione l'art. 40 comma 2 della L. n. 47/1985, non abrogato dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, è stato poi esteso dall' 39 della legge 724/1994 ha prorogato l'efficacia delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal medesimo articolo, alle opere realizzate in assenza di preventivo titolo abilitativo successivamente al 1985, purchè ultimate entro il 31 dicembre 1993, nei limiti relativi alle caratteristiche degli abusi ed ai requisiti ivi previsti prorogando i termini di presentazione delle domande di condono relative a dette opere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente l gge.
5 Infine, l'ultimo provvedimento di sanatoria edilizia straordinaria è intervenuto con
D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, che richiamando la disciplina ritenuta utile e già dettata per i precedenti due condoni
(anche con progressive modificazioni), nel quadro delle ulteriori peculiari condizioni fissate nello stesso decreto per la nuova disciplina, ha operato una riedizione delle disposizioni nazionali sul condono edilizio L. 47/85, nella versione coordinata con le modifiche precedentemente approvate dalla L. 724/94, applicabile alle opere edilizie realizzate in assenza di preventivo titolo abilitativo, ultimate nel termine del 31 marzo 2003.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve sottolinearsi che la Corte di Cassazione ha ribadito che la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2
(richiamato dalle citate normative che hanno previsto i condoni straordinari) espressamente richiede, al fine di escludere la nullità degli atti di trasferimento della proprietà tra vivi, l'allegazione all'atto della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, senza richiedere l'allegazione anche della concessione in sanatoria: affermando che, in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, è esclusivamente la mancanza di allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, a impedire la pronuncia ex art. 2932 c.c. (Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n.
1505, Cass. Sez. 2 8-2-1997 n. 1199).
In relazione alla rilevanza dei profili attinenti alla regolarità urbanistica, ai fini della validità della compravendita immobiliare, è infatti a dirsi, che le Sezioni
Unite (Cass. SSUU n. 8230/2019) della Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnatagli dall'Ordinamento, hanno ricondotto la nullità comminata dagli articoli sopra citati nell'alveo dell'art. 1418, comma 3 di tipo testuale vale a dire un tipo di nullità volta a sanzionare il mancato inserimento, negli atti tra vivi ad effetti reali, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile.
In presenza, invece, della dichiarazione rilasciata dall'alienante circa gli estremi del titolo abilitativo, ovvero, dell'istanza di sanatoria comprensiva del pagamento dell'oblazione richiesta, ovvero ancora della dichiarazione di edificazione antecedentemente al 1967, il contratto si reputa valido a prescindere dalla conformità dell'immobile al titolo menzionato ed alla normativa edilizia vigente.
6 Secondo il vigente quadro normativo, pertanto, l'effettivo perfezionamento della istanza di concessione edilizia in sanatoria non incide sulla validità dell'atto negoziale di compravendita;
e, corrispondentemente, non impedisce l'emissione di pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. che tenga luogo al contratto definito di compravendita non concluso.
Pertanto, in presenza degli estremi del titolo richiesto dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, a pena di nullità degli atti di trasferimento della proprietà - nella fattispecie consistente nella domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle rate di oblazione, equiparata dall'art. 40, comma 2, alla dichiarazione dell'alienante relativa agli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o alla dichiarazione che la costruzione sia avvenuta prima del 1967 - il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato, essendo sufficiente che il titolo dichiarato sia esistente e riferibile all'immobile.
Invece, le doglianze dei convenuti, non recependo la concezione testuale della nullità posta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8230/2019 ma presupponendo un generale divieto di stipulazione di atti aventi a oggetto immobili con abusi edilizi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, si fondano su una concezione virtuale, ovvero sostanziale, della nullità, non più sostenibile a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite.
Orbene, nel caso di specie, il contratto preliminare di compravendita stipulato tra e contiene la dichiarazione espressa dalle parti Parte_1 CP_3 concernente l'edificazione del fabbricato principale in epoca antecedente al 1967, costituente menzione urbanistica espressamente richiesta, ai fini della commerciabilità del cespite, ai sensi del citato art. 40 Legge n. 47/1985; nonché in relazione ai corpi di fabbrica accessori espressamente elencati all'art.2) del medesimo contratto, contiene gli estremi dell'istanza di condono presentata dalla promittente venditrice, ai sensi della citata Legge n. n. 326/2003, al Comune di
Altavilla IA al n. prot. 5224 del giorno 23 marzo 2004, contenente autoliquidazione dell'oblazione oltre che degli oneri accessori.
Orbene, nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. con ordinanza riservata del 19 febbraio 2024, parte attrice, ha depositato (in data 27 maggio 2024) copia (sia pure parziale) della suddetta istanza munita di protocollo, nonché copia
7 delle ricevute di pagamento di tutte e tre le rate di oblazione, per un valore complessivo di euro 6.332,00 (corrispondente a quello indicato nell'istanza di condono suddetta), al pari delle ricevute di pagamento degli oneri accessori per una complessiva somma di euro 2.210,08 (euro 663,02 + euro 1.547,06), corrispondente a quella complessiva a tale titolo autoliquidata in seno alla suddetta istanza.
Ricorrono pertanto i presupposti testuali richiesti ai sensi degli art. 40, comma 2 della Legge n. 47/1985, per il valido trasferimento dei diritti immobiliari oggetto del contratto preliminare per cui è causa.
Ne consegue che nella fattispecie non vi è alcun impedimento giuridico alla produzione dell'effetto traslativo mediante esecuzione in forma specifica, non avendo invece rilievo, al fine della commerciabilità del cespite, le ipotetiche difformità dell'immobile rispetto al titolo richiesto L. n. 47 del 1985, ex art. 40, comma 2 (Cass. Sez. 2 20-1-2023 n. 1821, Cass. Sez. 2 5-3-2021 n. 6191, con specifico riferimento all'azione ex art. 2932 c.c.) comunque affatto dedotte da parte convenuta, che risulta immessa nella disponibilità materiale del cespite sin dalla stipula del contratto preliminare.
*°*°*
Escluso un impedimento giudico all'esecuzione del preliminare, ed all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice in via principale, come già detto, ricorre l'ulteriore requisito richiesto dal disposto di cui all'art. 2932 c.c. consistente nell'inadempimento della parte convenuta promittente acquirente all'obbligazione assunta dal proprio dante causa consistente nella stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile oggetto del preliminare.
L'espresso rifiuto manifestato dalla parte convenuta alla stipula del contratto definitivo, argomentato esclusivamente sull'asserito mancato perfezionamento dell'istanza in sanatoria espressamente richiamata in seno al preliminare medesimo, è infatti ingiustificato alla luce del quadro normativo vigente come sopra ricostruito.
Sono parimenti infondate in diritto, alla luce del regolamento contrattuale liberamente divisato dalle parti, le ulteriori argomentazioni spese dalla parte convenuta concernenti l'inadempimento della parte promittente venditrice
8 all'obbligo di curare il completamento del procedimento di sanatoria, e di trasferire pertanto un immobile certamente conforme alla normativa urbanistica.
Vero è che in linea generale il trasferimento di diritti reali relativi ad un immobile non conforme dal punto di vista sostanziale alla normativa urbanistica può costituire aliud pro alio, ma ciò avviene soltanto nell'eventualità in cui venga in considerazione una difformità non sanabile o emendabile, e sempre che il compratore non abbia espressamente esonerato il venditore dall'obbligo di curare il conseguimento dei titoli (così in materia di regolarità urbanistica del cespite, compravenduto, con particolare riguardo al conseguimento dell'abitabilità, si veda ex multis Cass. iv., Sez. II, 25/02/02, n. 2729).
Nel caso di specie, a fronte della ricorrenza delle menzioni richieste dalla legge parte convenuta, nella disponibilità materiale dell'immobile dal 2004, e dunque avente piena conoscenza delle condizioni dello stesso, anche se eventualmente mutate nel corso del tempo ad opera sua, non ha neanche allegato alcuna difformità
o vizio urbanistico insanabile impeditivo dell'accoglimento della procedura di condono avviata dalla promittente venditrice;
né ha tantomeno fornito alcun principio di prova al riguardo;
limitandosi viceversa a lamentare il mancato conseguimento da parte della promittente venditrice della concessione in sanatoria, in accoglimento dell'istanza dalla stessa presentata deducendo altresì che secondo il contratto preliminare, il trasferimento definitivo della proprietà del compendio immobiliare promesso in vendita, sarebbe avvenuto solo al perfezionamento della procedura di condono suddetto.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta in seno al contratto preliminare di compravendita, non soltanto è espressamente menzionata l'istanza di condono presentata da parte promittente venditrice con riferimento a specifici corpi di fabbrica accessori ultimati a febbraio 2002, e dunque la pendenza del relativo procedimento amministrativo;
vieppiù, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, per le suddette opere realizzate nel 2002 in adiacenza al corpo di fabbrica principale, espressamente indicate in contratto, al successivo art. 9) le parti così hanno pattuito: “parte promittente acquirente dichiara espressamente di accollarsi tutti i rischi afferenti la regolarizzazione delle opere abusive meglio descritte al precedente art. 2) ed in particolare dichiara di accettare senza riserva alcuna, come in effetti accetta, il rischio che le stesse risultino eventualmente non sanabili, manlevando sin d'ora parte
9 alienante di ogni onere e responsabilità. Parte promittente acquirente dichiara espressamente, altresì, di rifiutare la proposta di demolizione delle opere abusive avanzata da parte promittente alienante accollandosi sin d'ora di sostenere le eventuali spese di demolizione delle opere medesime”. Inoltre, al precedente art. 5, le parti hanno fissato il termine di stipula del contratto definitivo di compravendita entro la data del 30.09.2007, in modo del tutto autonomo e svincolato rispetto degli accordi raggiunti in relazione alla pendente istanza di condono dei citati corpi di fabbrica aggiuntivi all'art. 9.
Risulta, documentalmente che secondo il regolamento negoziale che disciplina il rapporto dedotto in giudizio, la parte promissaria acquirente si è assunta gli oneri ed i rischi connessi alla pendenza ed al perfezionamento del procedimento relativo all'istanza di condono delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio.
Il combinato disposto degli articoli con i quali i termini ampi fissati per la stipula del contratto definitivo di compravendita, sono stati i determinati in modo del tutto svincolato rispetto alla dettagliata disciplina convenuta - in un diverso e distante articolato del contratto in ordine alla pendente procedura di condono delle opere realizzate in assenza di preventivo rilascio del necessario titolo edilizio, destituisce di fondamento giuridico le difese rassegnate da parte promittente venditrice, rendendo ingiustificato il protratto, e reiterato anche in sede processuale, rifiuto alla stipula del contratto definitivo di compravendita in esecuzione del contratto preliminare di compravendita stipulato il 20 novembre
2004tra la promittente venditrice ed il loro dante causa CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della dichiarazione contrattuale resa dalle parti concernente l'edificazione del corpo di fabbrica principale in epoca antecedente al 1967, e vista l'avvenuta presentazione di istanza di condono ex Legge n. 326/2003 (espressamente menzionata in seno al contratto preliminare) con avvenuto pagamento dell'intera somma autoliquidata a titolo di oblazione e oneri accessori in relazione ai corpi di fabbrica accessori ultimati nel
2002; in accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice ai sensi dell'art. 2932 c.c., deve essere pronunciata sentenza che tenga luogo al contratto non concluso in esecuzione del preliminare di compravendita stipulato in data 20 novembre 2004 tra parte attrice e con conseguente CP_3 trasferimento in favore di e Controparte_1 Controparte_2 della piena proprietà del fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte
10 Vecchio indicato in Catasto al N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq.
Si evidenzia al riguardo che dal testo contratto preliminare risulta che il prezzo convenuto sia stato interamente corrisposto dal promissario acquirente, ed espressamente quietanzato dalla promittente venditrice, che invero non ha contestualmente chiesto la condanna delle parti convenute al suo pagamento.
*°*°*
L'accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice ai sensi dell'art. 2932 c.c., determina l'assorbimento delle domande proposte da parte attrice in via subordinata.
*°*°*
Deve essere invece disattesa, poiché del tutto genericamente formulata, in assenza di alcun indice di prova in ordine al quantum dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda proposta da parte attrice intesa alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa asseritamente patito per effetto della condotta inadempiente dei promissari acquirenti;
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Le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico dei convenuti in solido tra loro. Detti oneri si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate, e dell'attività concretamente posta in essere dai procuratori delle parti, secondo valori compresi tra i parametri medi (fase di studio ed introduttiva) ed i parametri minimi (fase istruttoria e decisoria, in considerazione della natura documentale della controversia) recati per lo scaglione di riferimento (determinato in euro 100.000,00 secondo il valore della rapporto negoziale risultante dal contratto preliminare), dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
1. in accoglimento della domanda attrice intesa ad ottenere sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto non concluso, trasferisce a
[...]
e la piena proprietà del Controparte_1 Controparte_2
11 fabbricato sito in Altavilla IA (PA) C.da Ponte Vecchio, indicato in Catasto al
N.C.E.U. del Comune di Altavilla IA (PA) alla partita 1002347, Fg 7, P.lla 1602, con annesso terreno circostante di circa 600 mq;
2. DICHIARA per l'effetto assorbite le domande proposte da parte attrice in via subordinata rispetto alla domanda di cui al capo che precede;
3. RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
4. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
5. CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite da quest'ultima sostenute, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
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