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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR AL, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1674/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1524/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15973 TARSU/TIA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6087/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1524/2024, depositata il 9-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.15973/1, relativo alla
TARI dovuta al comune di Benevento per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, emesso dalla Andreani Tributi
S.r.l., notificato il 4/11/2023, eccependo il difetto di motivazione e nel merito chiedendo la riduzione della tassa richiesta in quanto l'immobile in oggetto era occupato da due persone e non da tre, come invece indicato nell'atto impugnato;
che si era costituita la parte resistente, Andreani Tributi, controdeducendo che la ricorrente aveva dichiarato una superficie inferiore a quella reale e che dagli atti dell'anagrafe comunale risultano tre occupanti l'immobile.
Il giudicante di primo grado aveva quindi osservato: a) che l'avviso di accertamento era stato notificato nell'osservanza del termine di decadenza quinquennale di cui all'art.1 co.161 L.296/06; b) che l'atto era adeguatamente motivato contenendo i dati per identificare l'immobile in oggetto (l'indirizzo, la superficie, la tariffa applicata), nonché il nome del responsabile del procedimento, i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto; c) che la ricorrente non aveva provato che l'immobile fosse occupato da due e non da tre persone come indicato nell'atto impugnato, conformemente alle risultanze anagrafiche. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 400,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1, eccependo, in rito, la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
e, nel merito lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva disposto la riduzione della tassa essendo il numero degli occupanti (2) inferiore a quello contestato (3). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata, Andreani Tributi s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellata che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato. Il motivo concernente il difetto di motivazione della sentenza impugnata oltre che inutile (l'eventuale motivazione carente può essere integrata dal giudice di appello) è palesemente privo di fondamento, ove si osservi che a fronte di un ricorso particolarmente scarno la sentenza -come si è sinteticamente detto in narrativa- aveva ampiamente motivato circa la tempestività e la completezza della motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla doglianza concernete il numero degli occupanti l'appellante non contesta l'assunto di parte resistente secondo cui dalle risultanze anagrafiche risultava che l'immobile era occupato da tre persone;
in caso di mutamento della situazione di fatto era onere della parte contribuente dichiararlo e, comunque, in giudizio documentarlo, fornendo almeno un inizio di prova a sostegno di quanto affermato.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze dl grado, liquidate complessivamente in Euro 980,00 oltre accessori
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR AL, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1674/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1524/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15973 TARSU/TIA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6087/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1524/2024, depositata il 9-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.15973/1, relativo alla
TARI dovuta al comune di Benevento per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, emesso dalla Andreani Tributi
S.r.l., notificato il 4/11/2023, eccependo il difetto di motivazione e nel merito chiedendo la riduzione della tassa richiesta in quanto l'immobile in oggetto era occupato da due persone e non da tre, come invece indicato nell'atto impugnato;
che si era costituita la parte resistente, Andreani Tributi, controdeducendo che la ricorrente aveva dichiarato una superficie inferiore a quella reale e che dagli atti dell'anagrafe comunale risultano tre occupanti l'immobile.
Il giudicante di primo grado aveva quindi osservato: a) che l'avviso di accertamento era stato notificato nell'osservanza del termine di decadenza quinquennale di cui all'art.1 co.161 L.296/06; b) che l'atto era adeguatamente motivato contenendo i dati per identificare l'immobile in oggetto (l'indirizzo, la superficie, la tariffa applicata), nonché il nome del responsabile del procedimento, i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto; c) che la ricorrente non aveva provato che l'immobile fosse occupato da due e non da tre persone come indicato nell'atto impugnato, conformemente alle risultanze anagrafiche. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 400,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1, eccependo, in rito, la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
e, nel merito lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva disposto la riduzione della tassa essendo il numero degli occupanti (2) inferiore a quello contestato (3). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata, Andreani Tributi s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellata che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato. Il motivo concernente il difetto di motivazione della sentenza impugnata oltre che inutile (l'eventuale motivazione carente può essere integrata dal giudice di appello) è palesemente privo di fondamento, ove si osservi che a fronte di un ricorso particolarmente scarno la sentenza -come si è sinteticamente detto in narrativa- aveva ampiamente motivato circa la tempestività e la completezza della motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla doglianza concernete il numero degli occupanti l'appellante non contesta l'assunto di parte resistente secondo cui dalle risultanze anagrafiche risultava che l'immobile era occupato da tre persone;
in caso di mutamento della situazione di fatto era onere della parte contribuente dichiararlo e, comunque, in giudizio documentarlo, fornendo almeno un inizio di prova a sostegno di quanto affermato.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze dl grado, liquidate complessivamente in Euro 980,00 oltre accessori