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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1022/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3519/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trapani - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per A - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007672840 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello - contro il Comune di Trapani, e contro la SO.GE.T. S.p.a. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tari per conto del Comune di Trapani) - per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani n.65/2024, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento Tari n.407292220007672840 del 16/12/2022, notificato il
05/01/2023 e relativo all'anno 2018.
La ricorrente deduceva, anzitutto, in fatto che:
- in data 23/06/2018 ella stipulava, quale conduttrice, un contratto di locazione abitativa di natura transitoria avente per oggetto l'unità immobiliare sita in Trapani, Indirizzo_2 , iscritta in Catasto al Dati_Catastali_1;
- all'art.1 di tale contratto si stabiliva che lo stesso “è stipulato per la durata di sei mesi, dal 23 giugno 2018 al 22 dicembre 2018”;
- trattandosi di una detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, ella non presentava alcuna dichiarazione ai fini della Tari per l'immobile condotto in locazione in virtù del contratto di cui sopra;
- tale dichiarazione non era da lei dovuta poichè la normativa di riferimento (art.1, comma 643, della Legge
n.147/2013 e l'art.4, comma 2, del Regolamento Comunale sulla tassa dei rifiuti) stabilisce espressamente che “in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tari
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”;
- senonché, in data 05/01/2023 la SO.GE.T. S.p.a., nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tari per conto del Comune di Trapani, le notificava l'avviso di accertamento n.407292220007672840, con il quale contestava l'omessa presentazione della dichiarazione Tari per il periodo compreso tra il 23/06/2018 ed il 22/12/2018 in relazione all'immobile in Indirizzo_2
(oggetto del contratto di locazione del 23/06/2018) e chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.166,00, comprensivo della tassa dovuta per 183 giorni, della sanzione e degli interessi.
Tanto premesso, Ricorrente_1:
- formulava due motivi d'impugnazione: 1) Carenza di legittimazione passiva in violazione dell'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013 e dell'art.4, comma 2, del Regolamento Tari del Comune di Trapani;
2) Difetto di motivazione in violazione dell'art.7 dello Statuto del Contribuente;
- chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento e la condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi degli artt.91
e 96, ultimo comma, c.p.c.
La SO.GE.T. S.p.a. controdeduceva in relazione ad ognuno dei due motivi dell'impugnazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, quanto al primo motivo, la resistente replicava che:
- l'art.11 del vigente Regolamento Comunale I.U.C. (periodo di applicazione del tributo) dispone al punto 1 che “il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree”;
- il contratto di affitto in oggetto è stato stipulato dalla controparte dal 23/06/2018 al 22/12/2018, cioè per una durata di 183 giorni;
- il 2018 era composto da 365 giorni, in quanto non bisestile;
- poiché l'occupazione si è protratta, non fino al 182 giorno, bensì per 183, nel corso di un anno solare composto da 365 giorni, la fattispecie non rientra nell'ambito della cornice normativa di cui all'art.1, comma
643, della Legge n.147/2013 e dell'art.4, comma 2, del Regolamento Tari del Comune di Trapani;
- se l'anno 2018 fosse stato bisestile, quindi di 366 giorni, l'occupazione protrattasi per un massimo di sei mesi (183 giorni) avrebbe configurato la soggettività passiva del tributo in capo al proprietario dell'immobile.
La C.G.T. di Primo Grado di Trapani ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato: “….. così come rilevato dalla resistente, la locazione ha avuto una durata di 183 giorni e quindi superiore, seppur di un giorno, a quella prevista dalla legge e dal regolamento comunale.
Infatti l'Art. 11 del vigente regolamento IUC del Comune di Trapani (Periodi di applicazione del tributo) al punto 1 recita: “il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree”.
Orbene in base al predetto art. 11, essendo la Tari dovuta su base giornaliera ed essendo il totale dei giorni di occupazione dell'immobile, come da contratto, di 183 e quindi superiore a mesi sei, l'imposta risulta dovuta.
Spese compensate”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- insistito per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
- censurato la motivazione della sentenza di primo grado;
- riproposto i due motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso;
- chiesto la restituzione delle somme da lei versate in data 08/03/2024, oltre interessi legali. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante ha depositato, tra l'altro, l'attestazione di un pagamento da lei effettuato in favore della SO.GE.T. S.p.a. l'08/03/2024 per € 1.330,66, oltre € 1,50 a titolo di commissione.
La SO.GE.T. S.p.a. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Il Comune di Trapani non si è costituito in giudizio.
Ricorrente_1 ha documentato la rituale instaurazione del contraddittorio processuale producendo la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di Trapani, effettuata mediante p.e.c. ai due seguenti indirizzi: Email_4 ; Email_2
La controversia è stata trattata all'udienza del 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio c.d. della “ragione più liquida” deve essere prioritariamente esaminato il primo motivo d'impugnazione contenuto nell'originario ricorso ed espressamente riproposto nell'appello.
Tale motivo, afferente alla carenza di soggettività passiva in capo alla ricorrente, è fondato ed è idoneo, per sé solo, a definire il giudizio in senso integralmente favorevole alla stessa.
L'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013 stabilisce: “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”.
E' pacifico tra le parti che il vigente Regolamento Comunale in materia di I.U.C. dispone:
- all'art.4, comma 2, che “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”;
- all'art.11, che “Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree”.
Le norme di riferimento che disciplinano la soggettività passiva ai fini della Tari sono, quindi, esclusivamente,
l'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013, e l'art.4, comma 2, del richiamato Regolamento Comunale, mentre il successivo art.11 dello stesso Regolamento si limita a disciplinare il periodo di applicazione del tributo in capo ai soggetti passivi.
E', allora, evidente l'errore commesso dalla SO.GE.T. S.p.a. e dal giudice di primo grado, i quali hanno ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione del soggetto passivo della Tari l'art.11 del Regolamento Comunale.
Senonché, quest'ultima norma è del tutto inconferente rispetto al caso di specie, atteso che se (in base all'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013, ed all'art.4, comma 2, del Regolamento Comunale) una persona non è soggetto passivo, non sussiste alcun tributo di cui determinare il periodo di applicazione nei suoi confronti.
Tanto premesso, la Corte osserva che l'art.155 c.p.c. (computo dei termini) stabilisce al secondo comma: “Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha da tempo precisato che:
- osservare il calendario comune significa fare riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente,
a ciascun mese e giorno (Cass. n.16485/2014), e quindi seguire il sistema del computo non ex numeratione, ma ex nominatione dierum (Cass. n.5607/1987);
- la scadenza del termine si verifica nel giorno del mese o dell'anno iniziale (ancorché bisestile, Cass.
n.9911/1992) indipendentemente dall'effettivo numero di giorni compresi nel rispettivo periodo.
Questa Corte ritiene che tali principi, di carattere generale, siano pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame.
Ebbene, il contratto di affitto avente per oggetto l'immobile in Trapani, Indirizzo_1, è stato stipulato da Ricorrente_1 per il periodo compreso tra il 23/06/2018 ed il 22/12/2018.
Si tratta inequivocabilmente di una locazione abitativa di natura transitoria che ha comportato una detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, per cui – in base alla norma di legge (art.1, comma 643, della Legge n.147/2013) ed alla norma regolamentare (art.4, comma 2) – la Tari è dovuta esclusivamente dal proprietario, non dalla conduttrice.
Per le suesposte considerazioni, assorbito il secondo motivo dell'impugnazione:
- la sentenza di primo grado deve essere riformata;
- l'originario ricorso deve essere accolto;
- l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato.
Ciò comporta, a carico della SO.GE.T. S.p.a., l'integrale rimborso dell'importo di € 1.332,16 che, nel corso del giudizio, Ricorrente_1 ha dovuto pagare in base all'impugnato avviso di accertamento.
L'effettuazione di tale pagamento, in data 08/03/2024, è provata, nell'an e nel quantum, dalla documentazione depositata dall'appellante e non contestata dalla SO.GE.T. S.p.a., la quale non ne ha contestato neppure la riconducibilità all'avviso di accertamento in contestazione.
Sull'importo di € 1.332,16 sono dovuti dalla SO.GE.T. S.p.a. gli interessi dalla data dell'08/03/2024 fino al soddisfo.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano:
- per il primo, in € 552,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese
(nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
- per il secondo, in € 568,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese
(nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato.
Tali importi debbono essere posti a carico della SO.GE.T. S.p.a., cioè della parte che: ha emesso l'avviso di accertamento;
si è costituita nei due gradi del giudizio per resistere al ricorso di Ricorrente_1; ha preteso, e ricevuto, il pagamento effettuato dalla ricorrente in pendenza del giudizio. Non è, invece, necessaria alcuna statuizione quanto ai rapporti processuali tra il Comune di Trapani ed ognuna delle altre due parti, poiché l'Amministrazione Comunale non ha emesso l'impugnato avviso di accertamento e non si è costituita nei due gradi del giudizio.
Infine, deve ritenersi rinunciata (ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. n.546/1992) poiché non specificamente riproposta in appello, la domanda accessoria con la quale, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.91 e 96, ultimo comma, c.p.c.
Invero, tale condanna può essere pronunciata anche d'ufficio, ma questa Corte non ritiene che ne sussistano i presupposti (Cass. n.22405/2018) poiché nel comportamento della SO.GE.T. S.p.a. – che ha emesso l'avviso di accertamento (e poi impostato la propria difesa in giudizio) sulla base di un'errata applicazione
(ritenuta, però, fondata dal giudice di primo grado) di una pur esistente norma regolamentare – non si ravvisano né pretestuosità, né malafede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda), né colpa grave
(carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Trapani n.65/2024, appellata da Ricorrente_1
, accoglie l'originario ricorso e per l'effetto:
- annulla l'impugnato avviso di accertamento;
- condanna la SO.GE.T. S.p.a. a rimborsare a Ricorrente_1 la somma di € 1.332,16 (da lei pagata in pendenza del giudizio), oltre interessi dall'08/03/2024 fino al soddisfo.
Condanna la SO.GE.T. S.p.a. al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese dei due gradi del giudizio, liquidate:
- per il primo, in € 552,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese
(nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
- per il secondo, in € 568,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato.
Nulla per le spese dei due gradi del giudizio quanto ai rapporti processuali tra il Comune di Trapani ed ognuna delle altre due parti.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
RN AT
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3519/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trapani - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per A - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007672840 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello - contro il Comune di Trapani, e contro la SO.GE.T. S.p.a. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tari per conto del Comune di Trapani) - per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani n.65/2024, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento Tari n.407292220007672840 del 16/12/2022, notificato il
05/01/2023 e relativo all'anno 2018.
La ricorrente deduceva, anzitutto, in fatto che:
- in data 23/06/2018 ella stipulava, quale conduttrice, un contratto di locazione abitativa di natura transitoria avente per oggetto l'unità immobiliare sita in Trapani, Indirizzo_2 , iscritta in Catasto al Dati_Catastali_1;
- all'art.1 di tale contratto si stabiliva che lo stesso “è stipulato per la durata di sei mesi, dal 23 giugno 2018 al 22 dicembre 2018”;
- trattandosi di una detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, ella non presentava alcuna dichiarazione ai fini della Tari per l'immobile condotto in locazione in virtù del contratto di cui sopra;
- tale dichiarazione non era da lei dovuta poichè la normativa di riferimento (art.1, comma 643, della Legge
n.147/2013 e l'art.4, comma 2, del Regolamento Comunale sulla tassa dei rifiuti) stabilisce espressamente che “in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tari
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”;
- senonché, in data 05/01/2023 la SO.GE.T. S.p.a., nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tari per conto del Comune di Trapani, le notificava l'avviso di accertamento n.407292220007672840, con il quale contestava l'omessa presentazione della dichiarazione Tari per il periodo compreso tra il 23/06/2018 ed il 22/12/2018 in relazione all'immobile in Indirizzo_2
(oggetto del contratto di locazione del 23/06/2018) e chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.166,00, comprensivo della tassa dovuta per 183 giorni, della sanzione e degli interessi.
Tanto premesso, Ricorrente_1:
- formulava due motivi d'impugnazione: 1) Carenza di legittimazione passiva in violazione dell'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013 e dell'art.4, comma 2, del Regolamento Tari del Comune di Trapani;
2) Difetto di motivazione in violazione dell'art.7 dello Statuto del Contribuente;
- chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento e la condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi degli artt.91
e 96, ultimo comma, c.p.c.
La SO.GE.T. S.p.a. controdeduceva in relazione ad ognuno dei due motivi dell'impugnazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, quanto al primo motivo, la resistente replicava che:
- l'art.11 del vigente Regolamento Comunale I.U.C. (periodo di applicazione del tributo) dispone al punto 1 che “il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree”;
- il contratto di affitto in oggetto è stato stipulato dalla controparte dal 23/06/2018 al 22/12/2018, cioè per una durata di 183 giorni;
- il 2018 era composto da 365 giorni, in quanto non bisestile;
- poiché l'occupazione si è protratta, non fino al 182 giorno, bensì per 183, nel corso di un anno solare composto da 365 giorni, la fattispecie non rientra nell'ambito della cornice normativa di cui all'art.1, comma
643, della Legge n.147/2013 e dell'art.4, comma 2, del Regolamento Tari del Comune di Trapani;
- se l'anno 2018 fosse stato bisestile, quindi di 366 giorni, l'occupazione protrattasi per un massimo di sei mesi (183 giorni) avrebbe configurato la soggettività passiva del tributo in capo al proprietario dell'immobile.
La C.G.T. di Primo Grado di Trapani ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato: “….. così come rilevato dalla resistente, la locazione ha avuto una durata di 183 giorni e quindi superiore, seppur di un giorno, a quella prevista dalla legge e dal regolamento comunale.
Infatti l'Art. 11 del vigente regolamento IUC del Comune di Trapani (Periodi di applicazione del tributo) al punto 1 recita: “il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree”.
Orbene in base al predetto art. 11, essendo la Tari dovuta su base giornaliera ed essendo il totale dei giorni di occupazione dell'immobile, come da contratto, di 183 e quindi superiore a mesi sei, l'imposta risulta dovuta.
Spese compensate”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- insistito per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
- censurato la motivazione della sentenza di primo grado;
- riproposto i due motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso;
- chiesto la restituzione delle somme da lei versate in data 08/03/2024, oltre interessi legali. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante ha depositato, tra l'altro, l'attestazione di un pagamento da lei effettuato in favore della SO.GE.T. S.p.a. l'08/03/2024 per € 1.330,66, oltre € 1,50 a titolo di commissione.
La SO.GE.T. S.p.a. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Il Comune di Trapani non si è costituito in giudizio.
Ricorrente_1 ha documentato la rituale instaurazione del contraddittorio processuale producendo la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di Trapani, effettuata mediante p.e.c. ai due seguenti indirizzi: Email_4 ; Email_2
La controversia è stata trattata all'udienza del 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio c.d. della “ragione più liquida” deve essere prioritariamente esaminato il primo motivo d'impugnazione contenuto nell'originario ricorso ed espressamente riproposto nell'appello.
Tale motivo, afferente alla carenza di soggettività passiva in capo alla ricorrente, è fondato ed è idoneo, per sé solo, a definire il giudizio in senso integralmente favorevole alla stessa.
L'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013 stabilisce: “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”.
E' pacifico tra le parti che il vigente Regolamento Comunale in materia di I.U.C. dispone:
- all'art.4, comma 2, che “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”;
- all'art.11, che “Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree”.
Le norme di riferimento che disciplinano la soggettività passiva ai fini della Tari sono, quindi, esclusivamente,
l'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013, e l'art.4, comma 2, del richiamato Regolamento Comunale, mentre il successivo art.11 dello stesso Regolamento si limita a disciplinare il periodo di applicazione del tributo in capo ai soggetti passivi.
E', allora, evidente l'errore commesso dalla SO.GE.T. S.p.a. e dal giudice di primo grado, i quali hanno ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione del soggetto passivo della Tari l'art.11 del Regolamento Comunale.
Senonché, quest'ultima norma è del tutto inconferente rispetto al caso di specie, atteso che se (in base all'art.1, comma 643, della Legge n.147/2013, ed all'art.4, comma 2, del Regolamento Comunale) una persona non è soggetto passivo, non sussiste alcun tributo di cui determinare il periodo di applicazione nei suoi confronti.
Tanto premesso, la Corte osserva che l'art.155 c.p.c. (computo dei termini) stabilisce al secondo comma: “Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha da tempo precisato che:
- osservare il calendario comune significa fare riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente,
a ciascun mese e giorno (Cass. n.16485/2014), e quindi seguire il sistema del computo non ex numeratione, ma ex nominatione dierum (Cass. n.5607/1987);
- la scadenza del termine si verifica nel giorno del mese o dell'anno iniziale (ancorché bisestile, Cass.
n.9911/1992) indipendentemente dall'effettivo numero di giorni compresi nel rispettivo periodo.
Questa Corte ritiene che tali principi, di carattere generale, siano pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame.
Ebbene, il contratto di affitto avente per oggetto l'immobile in Trapani, Indirizzo_1, è stato stipulato da Ricorrente_1 per il periodo compreso tra il 23/06/2018 ed il 22/12/2018.
Si tratta inequivocabilmente di una locazione abitativa di natura transitoria che ha comportato una detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, per cui – in base alla norma di legge (art.1, comma 643, della Legge n.147/2013) ed alla norma regolamentare (art.4, comma 2) – la Tari è dovuta esclusivamente dal proprietario, non dalla conduttrice.
Per le suesposte considerazioni, assorbito il secondo motivo dell'impugnazione:
- la sentenza di primo grado deve essere riformata;
- l'originario ricorso deve essere accolto;
- l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato.
Ciò comporta, a carico della SO.GE.T. S.p.a., l'integrale rimborso dell'importo di € 1.332,16 che, nel corso del giudizio, Ricorrente_1 ha dovuto pagare in base all'impugnato avviso di accertamento.
L'effettuazione di tale pagamento, in data 08/03/2024, è provata, nell'an e nel quantum, dalla documentazione depositata dall'appellante e non contestata dalla SO.GE.T. S.p.a., la quale non ne ha contestato neppure la riconducibilità all'avviso di accertamento in contestazione.
Sull'importo di € 1.332,16 sono dovuti dalla SO.GE.T. S.p.a. gli interessi dalla data dell'08/03/2024 fino al soddisfo.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano:
- per il primo, in € 552,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese
(nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
- per il secondo, in € 568,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese
(nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato.
Tali importi debbono essere posti a carico della SO.GE.T. S.p.a., cioè della parte che: ha emesso l'avviso di accertamento;
si è costituita nei due gradi del giudizio per resistere al ricorso di Ricorrente_1; ha preteso, e ricevuto, il pagamento effettuato dalla ricorrente in pendenza del giudizio. Non è, invece, necessaria alcuna statuizione quanto ai rapporti processuali tra il Comune di Trapani ed ognuna delle altre due parti, poiché l'Amministrazione Comunale non ha emesso l'impugnato avviso di accertamento e non si è costituita nei due gradi del giudizio.
Infine, deve ritenersi rinunciata (ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. n.546/1992) poiché non specificamente riproposta in appello, la domanda accessoria con la quale, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.91 e 96, ultimo comma, c.p.c.
Invero, tale condanna può essere pronunciata anche d'ufficio, ma questa Corte non ritiene che ne sussistano i presupposti (Cass. n.22405/2018) poiché nel comportamento della SO.GE.T. S.p.a. – che ha emesso l'avviso di accertamento (e poi impostato la propria difesa in giudizio) sulla base di un'errata applicazione
(ritenuta, però, fondata dal giudice di primo grado) di una pur esistente norma regolamentare – non si ravvisano né pretestuosità, né malafede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda), né colpa grave
(carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Trapani n.65/2024, appellata da Ricorrente_1
, accoglie l'originario ricorso e per l'effetto:
- annulla l'impugnato avviso di accertamento;
- condanna la SO.GE.T. S.p.a. a rimborsare a Ricorrente_1 la somma di € 1.332,16 (da lei pagata in pendenza del giudizio), oltre interessi dall'08/03/2024 fino al soddisfo.
Condanna la SO.GE.T. S.p.a. al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese dei due gradi del giudizio, liquidate:
- per il primo, in € 552,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese
(nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
- per il secondo, in € 568,00, a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (contributo previdenziale ed Iva), con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato.
Nulla per le spese dei due gradi del giudizio quanto ai rapporti processuali tra il Comune di Trapani ed ognuna delle altre due parti.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
RN AT