Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1022
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che la locazione transitoria di durata non superiore a sei mesi, secondo la legge e il regolamento comunale, esonera il conduttore dal pagamento della Tari, che rimane a carico del proprietario. L'errore del giudice di primo grado è stato quello di applicare l'articolo del regolamento relativo al periodo di applicazione del tributo anziché quello relativo alla soggettività passiva.

  • Accolto
    Restituzione dell'importo pagato in pendenza di giudizio

    L'annullamento dell'avviso di accertamento comporta l'obbligo per la SO.GE.T. S.p.a. di rimborsare le somme pagate dalla contribuente, maggiorate degli interessi legali.

  • Accolto
    Soccombenza della controparte

    La soccombenza della SO.GE.T. S.p.a. nel giudizio comporta la sua condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1022
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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