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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dottor Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4658 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistita dagli avvocati Piero Spirandelli e Parte_1
Sabrina Lembo
ATTRICE contro
, contumace CP_1
assistita dall'avv. Angelo Convertini CP_2
CONVENUTI
e dirittto CP_3
La società conveniva in giudizio e ed Pt_1 CP_1 CP_2 esponeva che , insieme a , aveva prestato fideiussione CP_1 Controparte_4 fino alla concorrenza di € 2.100.000,00 a favore della e Controparte_5 nell'interesse della che, in data 28.3.2008, la società aveva Parte_2 Pt_2 stipulato un contratto di mutuo con la;
che, in data Controparte_5
pagina 1 di 5 10.6.2008, detta società aveva stipulato un secondo contratto di mutuo con la che aveva incorporato CP_5 Controparte_6 Controparte_5
che, in data 1.10.2019, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il
[...] fallimento della società che , stante Pt_2 CP_5 Controparte_6
l'insolvenza della debitrice, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per €
1.282.865,41 nei confronti dei fideiussori;
che il decreto non era stato opposto;
che a far data dall'1.12.2020 si era scissa ed aveva trasferito ad Controparte_6 anche i crediti sopra indicati;
che , con atto trascritto in Pt_1 CP_1 data 16.4.2019, aveva ceduto alla figlia la piena proprietà di una CP_2 unità immobiliare, le quote di piena proprietà immobiliare di altri immobili e la quota di 2/3 di nuda proprietà della propria abitazione riservando il diritto di usufrutto a se stesso e alla di lui moglie;
che gli atti posti in essere erano revocabili ex art. 2901 c.c..
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. degli atti di compravendita posti in essere dal debitore in favore della figlia.
Quest'ultima si costituiva in giudizio e deduceva che su uno degli immobili acquistati era iscritta ipoteca a favore di;
che la convenuta aveva Controparte_7 finanziato il proprio acquisto stipulando un mutuo con e che la Controparte_7
non ravvisando alcuna criticità, aveva cancellato la precedente ipoteca e CP_5 iscritto nuova ipoteca;
che dalla vendita del compendio immobiliare parte attrice, in quanto creditrice chirografaria, non avrebbe ricavato alcuna utilità; che, pertanto non era sussistente l'eventus damni.
Parte convenuta negava di essere a conoscenza della posizione debitoria del padre e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda anche per assenza del requisito soggettivo.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
18.11.2025.
- - - - - -
Oggetto del presente giudizio è la domanda con cui l'attrice ha chiesto la revoca del contratto di vendita del 10.4.2019.
pagina 2 di 5 Trattandosi di atto a titolo oneroso, parte attrice doveva dimostrare che il credito fosse sorto prima della stipulazione dell'atto e che il debitore e il terzo fossero consapevoli del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso, potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali.
All'epoca della vendita per cui è causa il credito dell'attrice era già sorto, atteso che la società aveva stipulato i contratti di mutuo con Pt_2 Controparte_5 nel 2008 e che le fideiussioni erano già state concesse.
Per le ragioni esposte si deve ritenere raggiunta la prova del primo dei due presupposti sopra indicati.
Per quanto riguarda l'“eventus damni”, si deve ricordare che la Cassazione ritiene che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 5972/05).
Con il contratto per cui è causa, ha venduto a tutti gli CP_1 CP_2 immobili di sua proprietà.
ha negato la sussistenza del danno in quanto, a suo dire, l'ipoteca CP_2 iscritta sul bene sarebbe stata superiore al valore dello stesso.
Al riguardo, è stato affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pagina 3 di 5 pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” ( Cass. 5815/2023).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'atto oggetto del presente giudizio abbia pregiudicato le ragioni dei creditori, atteso che dopo la sua stipulazione la debitrice risultava del tutto priva di beni utilmente aggredibili in sede esecutiva.
In relazione alla conoscenza del pregiudizio, si deve rilevare che la giurisprudenza della Cassazione ritiene che, “nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 7507/2007).
D'altra parte sempre la Corte di Legittimità ha ritenuto che la prova della
“partecipatio fraudis” del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo (Cass.
1286/2019).
Nel caso in esame, la prova della conoscenza in capo al terzo dell'esistenza del danno risulta dimostrata sia dalla sussistenza del vincolo parentale sia dalla circostanza che il debitore avesse alienato alla propria figlia l'intero patrimonio immobiliare di sua proprietà.
Queste due circostanze costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti e sono, pertanto, prova della “partecipatio fraudis”.
Per le ragioni indicate, la domanda è accolta.
Le spese sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e sono liquidate in €
1.228,27 per spese e in € 10.860,00 per compensi, oltre rimorso spese forfettario del
15%, iva e cpa di legge. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara inefficace nei confronti di parte attrice la cessione di beni immobili intervenuta tra i Signori e con atto del Notaio CP_1 CP_2
Dott.ssa di Montichiari, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Persona_1
Brescia, in data 10/4/2019 (Rep. 2.525 – Racc. 1.500), trascritto presso la competente Conservatoria di Brescia in data 16/4/2019 ai numeri 17356 Reg. Gen.
e 10857 Reg. Part., nonché ai numeri 17357 Reg. Gen. e 10858 Reg. Part.; dispone che l'Agenzia del Territorio competente provveda ad annotare la presente sentenza;
condanna i convenuti, in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 18.9.2025
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dottor Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4658 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistita dagli avvocati Piero Spirandelli e Parte_1
Sabrina Lembo
ATTRICE contro
, contumace CP_1
assistita dall'avv. Angelo Convertini CP_2
CONVENUTI
e dirittto CP_3
La società conveniva in giudizio e ed Pt_1 CP_1 CP_2 esponeva che , insieme a , aveva prestato fideiussione CP_1 Controparte_4 fino alla concorrenza di € 2.100.000,00 a favore della e Controparte_5 nell'interesse della che, in data 28.3.2008, la società aveva Parte_2 Pt_2 stipulato un contratto di mutuo con la;
che, in data Controparte_5
pagina 1 di 5 10.6.2008, detta società aveva stipulato un secondo contratto di mutuo con la che aveva incorporato CP_5 Controparte_6 Controparte_5
che, in data 1.10.2019, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il
[...] fallimento della società che , stante Pt_2 CP_5 Controparte_6
l'insolvenza della debitrice, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per €
1.282.865,41 nei confronti dei fideiussori;
che il decreto non era stato opposto;
che a far data dall'1.12.2020 si era scissa ed aveva trasferito ad Controparte_6 anche i crediti sopra indicati;
che , con atto trascritto in Pt_1 CP_1 data 16.4.2019, aveva ceduto alla figlia la piena proprietà di una CP_2 unità immobiliare, le quote di piena proprietà immobiliare di altri immobili e la quota di 2/3 di nuda proprietà della propria abitazione riservando il diritto di usufrutto a se stesso e alla di lui moglie;
che gli atti posti in essere erano revocabili ex art. 2901 c.c..
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. degli atti di compravendita posti in essere dal debitore in favore della figlia.
Quest'ultima si costituiva in giudizio e deduceva che su uno degli immobili acquistati era iscritta ipoteca a favore di;
che la convenuta aveva Controparte_7 finanziato il proprio acquisto stipulando un mutuo con e che la Controparte_7
non ravvisando alcuna criticità, aveva cancellato la precedente ipoteca e CP_5 iscritto nuova ipoteca;
che dalla vendita del compendio immobiliare parte attrice, in quanto creditrice chirografaria, non avrebbe ricavato alcuna utilità; che, pertanto non era sussistente l'eventus damni.
Parte convenuta negava di essere a conoscenza della posizione debitoria del padre e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda anche per assenza del requisito soggettivo.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
18.11.2025.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda con cui l'attrice ha chiesto la revoca del contratto di vendita del 10.4.2019.
pagina 2 di 5 Trattandosi di atto a titolo oneroso, parte attrice doveva dimostrare che il credito fosse sorto prima della stipulazione dell'atto e che il debitore e il terzo fossero consapevoli del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso, potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali.
All'epoca della vendita per cui è causa il credito dell'attrice era già sorto, atteso che la società aveva stipulato i contratti di mutuo con Pt_2 Controparte_5 nel 2008 e che le fideiussioni erano già state concesse.
Per le ragioni esposte si deve ritenere raggiunta la prova del primo dei due presupposti sopra indicati.
Per quanto riguarda l'“eventus damni”, si deve ricordare che la Cassazione ritiene che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 5972/05).
Con il contratto per cui è causa, ha venduto a tutti gli CP_1 CP_2 immobili di sua proprietà.
ha negato la sussistenza del danno in quanto, a suo dire, l'ipoteca CP_2 iscritta sul bene sarebbe stata superiore al valore dello stesso.
Al riguardo, è stato affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pagina 3 di 5 pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” ( Cass. 5815/2023).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'atto oggetto del presente giudizio abbia pregiudicato le ragioni dei creditori, atteso che dopo la sua stipulazione la debitrice risultava del tutto priva di beni utilmente aggredibili in sede esecutiva.
In relazione alla conoscenza del pregiudizio, si deve rilevare che la giurisprudenza della Cassazione ritiene che, “nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 7507/2007).
D'altra parte sempre la Corte di Legittimità ha ritenuto che la prova della
“partecipatio fraudis” del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo (Cass.
1286/2019).
Nel caso in esame, la prova della conoscenza in capo al terzo dell'esistenza del danno risulta dimostrata sia dalla sussistenza del vincolo parentale sia dalla circostanza che il debitore avesse alienato alla propria figlia l'intero patrimonio immobiliare di sua proprietà.
Queste due circostanze costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti e sono, pertanto, prova della “partecipatio fraudis”.
Per le ragioni indicate, la domanda è accolta.
Le spese sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e sono liquidate in €
1.228,27 per spese e in € 10.860,00 per compensi, oltre rimorso spese forfettario del
15%, iva e cpa di legge. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara inefficace nei confronti di parte attrice la cessione di beni immobili intervenuta tra i Signori e con atto del Notaio CP_1 CP_2
Dott.ssa di Montichiari, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Persona_1
Brescia, in data 10/4/2019 (Rep. 2.525 – Racc. 1.500), trascritto presso la competente Conservatoria di Brescia in data 16/4/2019 ai numeri 17356 Reg. Gen.
e 10857 Reg. Part., nonché ai numeri 17357 Reg. Gen. e 10858 Reg. Part.; dispone che l'Agenzia del Territorio competente provveda ad annotare la presente sentenza;
condanna i convenuti, in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 18.9.2025
Il Giudice
Gianluigi Canali
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