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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. R.G. n. 3619/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3619/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Sommario domiciliata come in atti;
RICORRENTE E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti dagli Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, domiciliato come in atti
RESISTENTE NONCHÈ
(P. I. e C. F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calarco domiciliato come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo e correlati avvisi di addebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.08.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio L' CP_1
e (d'ora in avanti per brevità proponendo Controparte_3 CP_4 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400011808000, notificatole in data 22/07/2024 e scaturito dall'omesso pagamento degli avvisi di addebito n. 334 20230001664753000, emesso dall' per recupero di indebito (per un totale di euro 2.764,05) CP_1 riferito all'anno 2011 (revoca disoccupazione agricola) e n. 334 2023 00001664854000, emesso dall' per recupero di indebito (per un totale di euro 1.868,70) riferito all'anno 2012 (revoca CP_1 disoccupazione agricola).
1 Ha dedotto: di non aver mai percepito quanto ritenuto indebito;
l'intervenuta decadenza;
la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, relativo alla cancellazione o modifica delle giornate di lavoro in agricoltura, per la mancata notifica della cancellazione dall'elenco dei lavoratori in agricoltura;
l'assenza di colpa;
la prescrizione del diritto dell' di chiedere la restituzione delle CP_1 somme indebitamente corrisposte. Ha chiesto pertanto di annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i relativi avvisi di addebito con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre Si è costituita tempestivamente l' che ha dedotto l'inammissibilità Controparte_3 della domanda nei propri confronti e la tardività dell'impugnazione, chiedendo, in via principale, di rigettare il ricorso poiché infondato e, in subordine, in caso di accoglimento, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite;
con vittoria di spese e competenze di lite. CP_ Si è altresì costituito tempestivamente l' contestando la fondatezza delle avverse pretese. Ha chiesto: il rigetto dell'istanza di sospensione;
di dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione e di rigettarla nel merito;
in via ulteriormente gradata, di condannare comunque parte ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
infine, per l'ipotesi di CP_ accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, di escludere ogni responsabilità di anche per eventuali spese di lite;
con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze di lite. Accolta dal precedente magistrato l'istanza di sospensione (vedi decreto di fissazione udienza del 18/09/2024), la causa è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono. CP_ Preliminarmente si rileva l'inammissibilità delle richieste di prova testimoniale articolate dall' in quanto superflue al fine del decidere e in ogni caso vertenti su circostanze documentali. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che la presenza in giudizio di è necessaria avverso CP_4 gli atti che la stessa pone in essere volti al recupero degli importi richiesti con gli avvisi. CP_ Orbene, l' ha provato la avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione CP_ preventiva di fermo amministrativo. Invero l' ha prodotto prova della regolare notifica: - dell'avviso di addebito n. 334 2023 00016647 53 000 (relativo a revoca disoccupazione agricola anno 2011), ritualmente notificato in data 13/09/2023; - dell'avviso di addebito n. 334 2023 00001664854000 (relativo a revoca disoccupazione agricola anno 2012), ritualmente notificato in CP_ data 13/09/2023. Oltre a ciò, l' ha fornito prova anche della precedente notifica delle comunicazioni di indebito, avvenute in data 20.03.2018. Ciò significa che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto sollevare le eccezioni qui proposte in sede di opposizione avverso i menzionati avvisi di addebito. Infatti, in tema di contributi previdenziali, la disciplina vigente (art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999) prevede la possibilità di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ora sostituita dall'avviso di addebito) In altri termini, la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente instaurare un giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo, essendole preclusa in questa sede la contestazione delle ragioni di credito poste a fondamento del medesimo avviso di addebito. L'omessa
2 opposizione avverso l'avviso di addebito, regolarmente notificato, ha dunque reso i crediti iscritti a ruolo irrevocabili e definitivi e in quanto tali non più suscettibili di contestazione (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 23397 del 17.11.2016) Ne consegue che, in sede di opposizione avverso il preavviso di fermo relativo a un avviso di addebito non opposto tempestivamente, è preclusa la possibilità di contestare anche nel merito tale titolo, che deve ritenersi definitivo e incontrovertibile per inutile decorso del termine di decadenza perentorio ex art. 24 d.lgs. 46/99; lo spirare di tale termine (che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio) preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni del debitore, quindi rende inammissibile anche l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente:
“In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 701 del 15/01/2014). Le stesse considerazioni valgono in riferimento alla eccepita prescrizione dovendosi rilevare che, come evincibile dal tenore del ricorso, parte ricorrente non ha mai eccepito la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito. Del resto nella fattispecie, come pure evincibile dal tenore del ricorso, parte ricorrente non pone nessuna censura inerente al preavviso di fermo. Ad abundantiam, si osserva che le doglianze della ricorrente relative al manato incameramento delle somme oltre che contraddittorie con le sue ulteriori CP_ difese sono state sconfessate dalla produzione documentale dell' che ha fornito prova del versamento delle somme poi chieste in ripetizione (documentazione in nessun modo contestata dalla ricorrente). Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'opposizione va rigettata ogni altra questione restando assorbita. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri vigenti, non trovando applicazione nella presente controversia l'art. 152 disp. att. c.p.c., che è disposizione operante nei soli giudizi volti al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, e non in tutti i procedimenti in materia previdenziale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: a) RIGETTA il ricorso;
b) CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e Controparte_3 CP_ dell' delle spese di lite, che liquida in euro 886,00 in favore di ciascun resistente, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari 28.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3619/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Sommario domiciliata come in atti;
RICORRENTE E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti dagli Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, domiciliato come in atti
RESISTENTE NONCHÈ
(P. I. e C. F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calarco domiciliato come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo e correlati avvisi di addebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.08.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio L' CP_1
e (d'ora in avanti per brevità proponendo Controparte_3 CP_4 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400011808000, notificatole in data 22/07/2024 e scaturito dall'omesso pagamento degli avvisi di addebito n. 334 20230001664753000, emesso dall' per recupero di indebito (per un totale di euro 2.764,05) CP_1 riferito all'anno 2011 (revoca disoccupazione agricola) e n. 334 2023 00001664854000, emesso dall' per recupero di indebito (per un totale di euro 1.868,70) riferito all'anno 2012 (revoca CP_1 disoccupazione agricola).
1 Ha dedotto: di non aver mai percepito quanto ritenuto indebito;
l'intervenuta decadenza;
la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, relativo alla cancellazione o modifica delle giornate di lavoro in agricoltura, per la mancata notifica della cancellazione dall'elenco dei lavoratori in agricoltura;
l'assenza di colpa;
la prescrizione del diritto dell' di chiedere la restituzione delle CP_1 somme indebitamente corrisposte. Ha chiesto pertanto di annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i relativi avvisi di addebito con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre Si è costituita tempestivamente l' che ha dedotto l'inammissibilità Controparte_3 della domanda nei propri confronti e la tardività dell'impugnazione, chiedendo, in via principale, di rigettare il ricorso poiché infondato e, in subordine, in caso di accoglimento, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite;
con vittoria di spese e competenze di lite. CP_ Si è altresì costituito tempestivamente l' contestando la fondatezza delle avverse pretese. Ha chiesto: il rigetto dell'istanza di sospensione;
di dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione e di rigettarla nel merito;
in via ulteriormente gradata, di condannare comunque parte ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
infine, per l'ipotesi di CP_ accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, di escludere ogni responsabilità di anche per eventuali spese di lite;
con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze di lite. Accolta dal precedente magistrato l'istanza di sospensione (vedi decreto di fissazione udienza del 18/09/2024), la causa è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono. CP_ Preliminarmente si rileva l'inammissibilità delle richieste di prova testimoniale articolate dall' in quanto superflue al fine del decidere e in ogni caso vertenti su circostanze documentali. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che la presenza in giudizio di è necessaria avverso CP_4 gli atti che la stessa pone in essere volti al recupero degli importi richiesti con gli avvisi. CP_ Orbene, l' ha provato la avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione CP_ preventiva di fermo amministrativo. Invero l' ha prodotto prova della regolare notifica: - dell'avviso di addebito n. 334 2023 00016647 53 000 (relativo a revoca disoccupazione agricola anno 2011), ritualmente notificato in data 13/09/2023; - dell'avviso di addebito n. 334 2023 00001664854000 (relativo a revoca disoccupazione agricola anno 2012), ritualmente notificato in CP_ data 13/09/2023. Oltre a ciò, l' ha fornito prova anche della precedente notifica delle comunicazioni di indebito, avvenute in data 20.03.2018. Ciò significa che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto sollevare le eccezioni qui proposte in sede di opposizione avverso i menzionati avvisi di addebito. Infatti, in tema di contributi previdenziali, la disciplina vigente (art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999) prevede la possibilità di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ora sostituita dall'avviso di addebito) In altri termini, la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente instaurare un giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo, essendole preclusa in questa sede la contestazione delle ragioni di credito poste a fondamento del medesimo avviso di addebito. L'omessa
2 opposizione avverso l'avviso di addebito, regolarmente notificato, ha dunque reso i crediti iscritti a ruolo irrevocabili e definitivi e in quanto tali non più suscettibili di contestazione (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 23397 del 17.11.2016) Ne consegue che, in sede di opposizione avverso il preavviso di fermo relativo a un avviso di addebito non opposto tempestivamente, è preclusa la possibilità di contestare anche nel merito tale titolo, che deve ritenersi definitivo e incontrovertibile per inutile decorso del termine di decadenza perentorio ex art. 24 d.lgs. 46/99; lo spirare di tale termine (che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio) preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni del debitore, quindi rende inammissibile anche l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente:
“In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 701 del 15/01/2014). Le stesse considerazioni valgono in riferimento alla eccepita prescrizione dovendosi rilevare che, come evincibile dal tenore del ricorso, parte ricorrente non ha mai eccepito la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito. Del resto nella fattispecie, come pure evincibile dal tenore del ricorso, parte ricorrente non pone nessuna censura inerente al preavviso di fermo. Ad abundantiam, si osserva che le doglianze della ricorrente relative al manato incameramento delle somme oltre che contraddittorie con le sue ulteriori CP_ difese sono state sconfessate dalla produzione documentale dell' che ha fornito prova del versamento delle somme poi chieste in ripetizione (documentazione in nessun modo contestata dalla ricorrente). Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'opposizione va rigettata ogni altra questione restando assorbita. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri vigenti, non trovando applicazione nella presente controversia l'art. 152 disp. att. c.p.c., che è disposizione operante nei soli giudizi volti al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, e non in tutti i procedimenti in materia previdenziale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: a) RIGETTA il ricorso;
b) CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e Controparte_3 CP_ dell' delle spese di lite, che liquida in euro 886,00 in favore di ciascun resistente, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari 28.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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