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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4437/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori - Corso Reginna 84010 Maiori SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_SOL25 - 1964 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_SOL25 - 1964 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_SOL25 - 1964 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: dà atto che l'atto impugnato è stato annullato come da nota nelle memorie di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 22 settembre 2025, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] l'
Data_Nascita_1 , residente a [...]in Indirizzo_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, codice fiscale CF_Difensore_1, con studio in Maiori,
Indirizzo_2 , PEC Email_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per parziale/omesso pagamento IMU n. IMU_SOL25-1964 del 27 agosto 2025, notificato il 4 settembre 2025, emesso dal Comune di Maiori per le annualità 2021, 2022 e 2023, per l'importo complessivo di euro 2.834,00.
L'atto impugnato riguardava l'immobile sito in Maiori, Indirizzo_3 , identificato catastalmente al
Foglio Dati_Catastali_1 , di proprietà del ricorrente. Il ricorrente deduceva nullità dell'avviso per infondatezza della pretesa tributaria, atteso che l'immobile era stato assegnato con decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Salerno in data 2 aprile 2019, R.G. n. 2469/2019, all'ex coniuge Sig.ra Nominativo_1 , codice fiscale CF_1 , quale abitazione familiare con collocamento prevalente del figlio minore Nominativo_2. Eccepiva inoltre violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, entrato in vigore il 30 aprile
2024.Il ricorrente evidenziava di aver regolarmente presentato al Comune in data 5 dicembre 2019 la dichiarazione IMU-TARI comunicando l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge con allegazione del provvedimento giudiziale, richiedendo altresì la cessazione della TARI a proprio carico e l'intestazione alla
Sig.ra Nominativo_1. Si costituiva in giudizio il Comune di Maiori, con delibera di Giunta n. 198 del 7 ottobre
2025, per il tramite della Società I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_3, contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In corso di causa, con provvedimento del 26 settembre 2025, il Comune di Maiori ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo espressamente che "l'immobile foglio Dati_Catastali_1 è stato assegnato in via esclusiva all'ex coniuge, a seguito della pronuncia sul procedimento di separazione R.G. 2469/2019". Con memorie illustrative depositate il 24 dicembre 2025, il ricorrente ha evidenziato che il ricorso non era divenuto privo di oggetto, permanendo l'interesse al riconoscimento della responsabilità processuale dell'Ente per aver emesso un atto illegittimo nonostante la documentazione già in suo possesso, e ha chiesto la condanna del
Comune al rimborso delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel corso del giudizio, il Comune di Maiori ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato con provvedimento del Responsabile dell'Area Tributi, Dott.ssa Nominativo_4, in data 26 settembre 2025, riconoscendo espressamente l'infondatezza della pretesa tributaria. Tale annullamento, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, conferma l'illegittimità dell'atto impugnato già eccepita dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, il ricorso non può considerarsi privo di oggetto, permanendo l'interesse del ricorrente al riconoscimento della responsabilità processuale dell'Ente per aver emesso un atto manifestamente illegittimo. Nel merito, la pretesa tributaria si fondava sull'erronea considerazione dell'immobile di Indirizzo_3 come soggetto a IMU a carico del sig.
Ricorrente_1, omettendo di valutare l'effetto dell'assegnazione giudiziale della casa coniugale disposta con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Salerno del 2 aprile 2019. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione giudiziale della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies del Codice Civile, attribuisce al coniuge assegnatario il diritto di abitazione esclusivo, escludendo di fatto l'altro coniuge dal possesso e dall'utilizzo dell'immobile. La Cassazione civile con ordinanza n. 16260 del 11 giugno 2024 ha precisato che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Nel caso di specie, l'immobile di Indirizzo_3 è stato assegnato con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Salerno del 2 aprile 2019 alla Sig.ra Nominativo_1 quale abitazione familiare con collocamento prevalente del figlio minore. Il certificato storico di residenza anagrafica rilasciato dal Comune di Maiori in data 12 settembre 2025 attesta la residenza della Sig.ra Nominativo_1 presso l'immobile dal 26 marzo 2009 al 22 luglio 2025, confermando che l'immobile costituisce la sua abitazione principale. Come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata con sentenza n. 287 del 4 dicembre 2023, "il coniuge non assegnatario, pur rimanendo titolare della nuda proprietà o della comproprietà dell'immobile, risulta completamente privato del diritto di godimento dello stesso e pertanto nulla deve a titolo di IMU, non potendo essere considerato soggetto passivo dell'imposta in assenza del possesso materiale e del diritto di utilizzazione del bene". Sotto il profilo procedurale, l'avviso di accertamento risulta viziato per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, entrato in vigore il 30 aprile 2024. L'accertamento in esame, relativo agli anni 2021,
2022 e 2023, non può essere qualificato come atto "automatizzato" o di "pronta liquidazione", poiché la sua emissione presuppone una valutazione complessa e discrezionale della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esenzione "abitazione principale", in particolare la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente, alla luce di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale. Come affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania con sentenza n. 23 del 18 aprile 2025, "l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce violazione formale che comporta l'annullabilità dell'atto impugnato, a prescindere dalla prova di resistenza, configurandosi come vizio in sé della procedura amministrativa tributaria". Il Comune di Maiori era obbligato a notificare al ricorrente un invito al contraddittorio preventivo, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base dell'accertamento e consentendogli di presentare osservazioni e documentazione prima dell'emissione dell'atto definitivo. La mancata attivazione di tale procedura, a fronte di una situazione giuridica complessa e già documentata mediante la dichiarazione IMU-
TARI del 5 dicembre 2019, rende l'avviso di accertamento affetto da nullità assoluta. La condotta del Comune di Maiori risulta inoltre censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione. Ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della L. 241/1990, l'amministrazione ha il dovere di agire in modo imparziale, efficiente e non vessatorio. Il Comune ha omesso di tener conto di una dichiarazione formale e regolarmente presentata dal contribuente nel 2019, ha emesso un atto esecutivo anziché attivare il contraddittorio preventivo e ha generato un contenzioso inutile e prevedibile, costringendo il ricorrente a sostenere oneri difensivi ingiustificati. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere accolto integralmente, con conseguente soccombenza della parte resistente. Per quanto attiene alle spese processuali, trovando applicazione il principio generale di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, così decide: A) accoglie il ricorso;
B) condanna il Comune di Maiori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti;
Così deciso in Salerno, il
16/01/2026. Il Giudice monocratico dott. Vincenzo Teora
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4437/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori - Corso Reginna 84010 Maiori SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_SOL25 - 1964 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_SOL25 - 1964 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU_SOL25 - 1964 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: dà atto che l'atto impugnato è stato annullato come da nota nelle memorie di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 22 settembre 2025, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] l'
Data_Nascita_1 , residente a [...]in Indirizzo_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, codice fiscale CF_Difensore_1, con studio in Maiori,
Indirizzo_2 , PEC Email_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per parziale/omesso pagamento IMU n. IMU_SOL25-1964 del 27 agosto 2025, notificato il 4 settembre 2025, emesso dal Comune di Maiori per le annualità 2021, 2022 e 2023, per l'importo complessivo di euro 2.834,00.
L'atto impugnato riguardava l'immobile sito in Maiori, Indirizzo_3 , identificato catastalmente al
Foglio Dati_Catastali_1 , di proprietà del ricorrente. Il ricorrente deduceva nullità dell'avviso per infondatezza della pretesa tributaria, atteso che l'immobile era stato assegnato con decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Salerno in data 2 aprile 2019, R.G. n. 2469/2019, all'ex coniuge Sig.ra Nominativo_1 , codice fiscale CF_1 , quale abitazione familiare con collocamento prevalente del figlio minore Nominativo_2. Eccepiva inoltre violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, entrato in vigore il 30 aprile
2024.Il ricorrente evidenziava di aver regolarmente presentato al Comune in data 5 dicembre 2019 la dichiarazione IMU-TARI comunicando l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge con allegazione del provvedimento giudiziale, richiedendo altresì la cessazione della TARI a proprio carico e l'intestazione alla
Sig.ra Nominativo_1. Si costituiva in giudizio il Comune di Maiori, con delibera di Giunta n. 198 del 7 ottobre
2025, per il tramite della Società I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_3, contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In corso di causa, con provvedimento del 26 settembre 2025, il Comune di Maiori ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo espressamente che "l'immobile foglio Dati_Catastali_1 è stato assegnato in via esclusiva all'ex coniuge, a seguito della pronuncia sul procedimento di separazione R.G. 2469/2019". Con memorie illustrative depositate il 24 dicembre 2025, il ricorrente ha evidenziato che il ricorso non era divenuto privo di oggetto, permanendo l'interesse al riconoscimento della responsabilità processuale dell'Ente per aver emesso un atto illegittimo nonostante la documentazione già in suo possesso, e ha chiesto la condanna del
Comune al rimborso delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel corso del giudizio, il Comune di Maiori ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato con provvedimento del Responsabile dell'Area Tributi, Dott.ssa Nominativo_4, in data 26 settembre 2025, riconoscendo espressamente l'infondatezza della pretesa tributaria. Tale annullamento, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, conferma l'illegittimità dell'atto impugnato già eccepita dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, il ricorso non può considerarsi privo di oggetto, permanendo l'interesse del ricorrente al riconoscimento della responsabilità processuale dell'Ente per aver emesso un atto manifestamente illegittimo. Nel merito, la pretesa tributaria si fondava sull'erronea considerazione dell'immobile di Indirizzo_3 come soggetto a IMU a carico del sig.
Ricorrente_1, omettendo di valutare l'effetto dell'assegnazione giudiziale della casa coniugale disposta con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Salerno del 2 aprile 2019. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione giudiziale della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies del Codice Civile, attribuisce al coniuge assegnatario il diritto di abitazione esclusivo, escludendo di fatto l'altro coniuge dal possesso e dall'utilizzo dell'immobile. La Cassazione civile con ordinanza n. 16260 del 11 giugno 2024 ha precisato che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Nel caso di specie, l'immobile di Indirizzo_3 è stato assegnato con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Salerno del 2 aprile 2019 alla Sig.ra Nominativo_1 quale abitazione familiare con collocamento prevalente del figlio minore. Il certificato storico di residenza anagrafica rilasciato dal Comune di Maiori in data 12 settembre 2025 attesta la residenza della Sig.ra Nominativo_1 presso l'immobile dal 26 marzo 2009 al 22 luglio 2025, confermando che l'immobile costituisce la sua abitazione principale. Come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata con sentenza n. 287 del 4 dicembre 2023, "il coniuge non assegnatario, pur rimanendo titolare della nuda proprietà o della comproprietà dell'immobile, risulta completamente privato del diritto di godimento dello stesso e pertanto nulla deve a titolo di IMU, non potendo essere considerato soggetto passivo dell'imposta in assenza del possesso materiale e del diritto di utilizzazione del bene". Sotto il profilo procedurale, l'avviso di accertamento risulta viziato per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, entrato in vigore il 30 aprile 2024. L'accertamento in esame, relativo agli anni 2021,
2022 e 2023, non può essere qualificato come atto "automatizzato" o di "pronta liquidazione", poiché la sua emissione presuppone una valutazione complessa e discrezionale della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esenzione "abitazione principale", in particolare la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente, alla luce di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale. Come affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania con sentenza n. 23 del 18 aprile 2025, "l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce violazione formale che comporta l'annullabilità dell'atto impugnato, a prescindere dalla prova di resistenza, configurandosi come vizio in sé della procedura amministrativa tributaria". Il Comune di Maiori era obbligato a notificare al ricorrente un invito al contraddittorio preventivo, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base dell'accertamento e consentendogli di presentare osservazioni e documentazione prima dell'emissione dell'atto definitivo. La mancata attivazione di tale procedura, a fronte di una situazione giuridica complessa e già documentata mediante la dichiarazione IMU-
TARI del 5 dicembre 2019, rende l'avviso di accertamento affetto da nullità assoluta. La condotta del Comune di Maiori risulta inoltre censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione. Ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della L. 241/1990, l'amministrazione ha il dovere di agire in modo imparziale, efficiente e non vessatorio. Il Comune ha omesso di tener conto di una dichiarazione formale e regolarmente presentata dal contribuente nel 2019, ha emesso un atto esecutivo anziché attivare il contraddittorio preventivo e ha generato un contenzioso inutile e prevedibile, costringendo il ricorrente a sostenere oneri difensivi ingiustificati. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere accolto integralmente, con conseguente soccombenza della parte resistente. Per quanto attiene alle spese processuali, trovando applicazione il principio generale di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, così decide: A) accoglie il ricorso;
B) condanna il Comune di Maiori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti;
Così deciso in Salerno, il
16/01/2026. Il Giudice monocratico dott. Vincenzo Teora