Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 587
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento

    L'annullamento in autotutela ha confermato l'illegittimità dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa tributaria per assegnazione giudiziale casa coniugale

    L'assegnazione giudiziale della casa familiare attribuisce al coniuge assegnatario il diritto di abitazione esclusivo, escludendo l'altro coniuge dal possesso e utilizzo dell'immobile, pertanto il coniuge non assegnatario non è soggetto passivo IMU.

  • Accolto
    Violazione obbligo contraddittorio preventivo

    L'omissione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce violazione formale che comporta l'annullabilità dell'atto impugnato, configurandosi come vizio della procedura amministrativa tributaria.

  • Accolto
    Soccombenza del Comune di Maiori

    Trovando applicazione il principio generale di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le spese vanno poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 587
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 587
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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