TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1458/2020
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 29.05.2025
Nell'interesse dell'opponente compare l'avv. Rossella Oppo, la quale conferma le conclusioni in atti, richiamando quanto già dedotto nelle precedenti udienze: infatti, l'opposta non ha prodotto l'atto di cessione del credito e non ha fornito la prova della titolarità del diritto mediante documenti comprovanti l'inclusione del credito fra quelli effettivamente ceduti. Per il resto, insiste e conferma le conclusioni.
Nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'avv. Alaimo, compare l'avv. Antonio Bardi, il quale contesta le deduzioni di parte avversa, facendo pieno e integrale rifermento agli atti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta a sentenza.
Il Giudice sentita la discussione orale delle parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ R.G. n. 1458/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1458 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Oristano nello studio degli avvocati Rossella Oppo e Gianbattista Ledda, che la difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti,
opponente contro
(c.f. ), a mezzo della mandataria con rappresentanza Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ), a sua volta in giudizio a mezzo della Controparte_2 P.IVA_2
mandataria con rappresentanza (c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari nello studio dell'avv. Giampietro
Perisi, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Calogero Alaimo, opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, preliminarmente e qualora lo ritenga opportuno per i motivi sopra esposti, autorizzare la chiamata in causa della società
[...]
, con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR), Via Campore 3BIS, in Controparte_4
persona del legale rappresentante, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo
termine per la citazione del terzo, in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione:
1. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
del decreto ingiuntivo opposto n. 389/2020 del 16.11.2020, iscritto al R.G. n° 1036/2020 o in subordine la sua revoca, con tutte le conseguenze di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE 2. accertare
e dichiarare, ai sensi dell'art. 1455 del cod. civ., l'inadempimento della e, per Controparte_4
l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 125 - quinquies del TUB, la risoluzione del contratto di
~ 2 ~ finanziamento oggetto di causa;
3. condannare la alla restituzione delle somme Controparte_1
pagate a dalla opponente a titolo di rate ed a titolo di qualsiasi altro onere Parte_2
connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali;
IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE 4. per i motivi indicati nella parte espositiva, previa qualificazione, ai sensi degli artt. 1322 - 1325 - da 1362 a 1371 del cod. civ., del contratto di finanziamento in oggetto come
mutuo di scopo funzionalmente collegato al contratto di compravendita dell'impianto minieolico, accertare e dichiarare l'inadempimento della e, per l'effetto dichiarare la Controparte_4
risoluzione del contratto di finanziamento oggetto di causa;
5. condannare la alla Controparte_1
restituzione delle somme pagate a dalla opponente a titolo di rate ed a titolo Parte_2
di qualsiasi altro onere connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE 6. per i motivi indicati nella parte espositiva, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1427 – 1428 – 1429 – 1439 del cod. civ. del cod. civ., l'annullamento dei contratti oggetto di causa e per l'effetto condannare la CP_1
alla restituzione delle somme pagate a dalla opponente a titolo di rate ed
[...] Parte_2
a titolo di qualsiasi altro onere connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali;
IN
VIA DI ULTERIORE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE 7. previa dichiarazione di nullità delle clausole relative alla previsione degli interessi in esubero ai limiti di cui alla legge 108/96, indicare le somme eventualmente ancora dovute;
IN OGNI CASO 8. con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
Nell'interesse dell'opposta: “- confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 389/2020, emesso in data 16.11.2020 dal Tribunale di Oristano, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra con l'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio, perché infondate in fatto come in diritto;
- in subordine, senza recesso alcuno,
nella non temuta ipotesi che il Decidente dovesse ritenere fondate anche in parte le eccezioni sollevate dalla SI.ra , ritenere e dichiarare comunque fondato il diritto di Parte_1
credito azionato con il Decreto Ingiuntivo n. 389/2020, per i motivi esposti in narrativa, e, per
l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento di quella minore somma che Parte_1
verrà accertata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria;
- condannare la SI.ra
[...]
al pagamento di spese e compensi professionali anche del presente giudizio.”. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 389/2020 del 16.11.2020, con cui questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla – che agiva in giudizio, a mezzo di mandatari, in qualità Controparte_1
~ 3 ~ di cessionaria di un credito restitutorio, nell'originaria titolarità della derivante Parte_2 da un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto e all'installazione di un impianto microeolico
– la somma di euro 17.139,97, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione – orientata a ottenere, fra l'altro, in via riconvenzionale, la risoluzione, ai sensi dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 del finanziamento concluso con la
[...]
(previo accertamento incidentale del grave inadempimento delle obbligazioni scaturenti Parte_2 dal collegato contratto di vendita o dell'impiego di artifici e raggiri finalizzati alla dolosa captazione del consenso negoziale) –, l'attrice ha esposto che, nel luglio 2017, , referente Controparte_5
della (società operante nel settore delle energie rinnovabili), le aveva proposto Controparte_4
l'acquisto, al prezzo di euro 16.900,00, di un impianto microeolico (presentato come “a costo zero”) con capacità produttiva di 7000/7500 KW/h annui, garantendole che l'operazione, il cui costo sarebbe stato ammortizzato in dieci anni attraverso gli incentivi statali del I Conto Energia Minieolico di cui al D.M. 23.07.2016, avrebbe comportato l'azzeramento delle bollette elettriche e un guadagno netto di euro 17.500,00 circa nel successivo decennio;
la proposta includeva, poi, la gestione completa dell'iter burocratico per ottenere gli incentivi statali e uno scaldacqua in omaggio.
In seguito alla conclusione dei contratti di vendita e finanziamento – peraltro, non accompagnata dalla consegna della documentazione tecnica dei beni acquistati e della polizza assicurativa inclusa nel prezzo –, l'impianto, installato non a regola d'arte e messo in funzione, si era però rivelato del tutto carente delle qualità promesse: infatti, oltre a produrre solo euro 1,02 mensili di incentivi e a non determinare alcun risparmio sul costo dell'energia elettrica (addirittura aumentato), era risultato difettoso e costruito con materiali così scadenti che nel gennaio 2019 si era rotto, danneggiato dal vento;
inoltre, poiché la non aveva inoltrato al GSE, nei termini stabiliti dalla Controparte_4
normativa di riferimento, la richiesta per ottenere la tariffa incentivante, non era stato possibile accedere agli incentivi del I Conto Energia.
Con specifico riguardo al contratto di finanziamento, l'opponente si è, infine, doluta dell'applicazione di interessi anatocistici, vietata dall'art. 1283 cod. civ., e dell'illegittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
2. Nell'interesse della la ha resistito all'opposizione eccependo, Controparte_1 Controparte_3
per quanto di rilievo: che non fossero opponibili al soggetto avente titolo per la restituzione del finanziamento le eventuali violazioni contrattuali, comunque non dimostrate, perpetrate dalla
[...] ai danni dell'opponente; che non fossero stati applicati e richiesti interessi anatocistici;
che CP_4 la segnalazione alla Centrale dei Rischi del nominativo dell'opponente fosse stata effettuata, del tutto
~ 4 ~ legittimamente, in quanto l'obbligazione restitutoria traente origine dal contratto di finanziamento era rimasta in larga parte inadempiuta.
3. La causa, istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Prima di passare all'esame dei motivi di opposizione, giova premettere che è inammissibile, in quanto attinente a un profilo di merito – il cui rilievo, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo,
è precluso all'opponente se non formulato nell'atto di citazione –, l'eccezione di difetto di titolarità
(definito difetto di legittimazione attiva) in capo alla del credito fatto valere in via Controparte_1
monitoria, che la difesa di ha sollevato per la prima volta – e, dunque, Parte_1
tardivamente – all'udienza del 18.11.2022 (quando era già esaurita la fase di istruzione del processo) sull'assunto che non fosse stata data prova dell'inclusione, fra quelli che la aveva Controparte_1
acquistato dalla on contratto di cessione del 16.10.2019, dello specifico diritto Parte_2
in contesa.
Priva di fondamento è poi l'eccezione, sempre formulata all'udienza del 18.11.2022, di “difetto di legittimazione attiva della mandataria per evanescenza della procura, in quanto CP_6 quest'ultima non ha fornito la prova di essere mandataria processuale della , in relazione CP_1 al credito oggetto di causa” dacché “Nelle procure notarili, (…), non sono indicati i singoli crediti o tipologie di crediti affidati alla mandataria, né sono identificabili in base all'importo del debito, al titolo o al debitore”, con la conseguenza che si configurerebbe “la violazione dell'art. 1346 cod. civ., in quanto la procura è diretta anche ai terzi che entrano in contatto con il rappresentante e non è rispettato il principio di determinabilità dell'oggetto, posto a pena di nullità dei negozi giuridici.”.
In proposito, infatti, è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, in materia di procure rilasciate per il recupero di crediti ceduti in blocco ai sensi della L. n. 130/1999, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto la procura generale che, pur non recando la partita indicazione dei singoli crediti da recuperare, con i relativi importi e i nominativi dei debitori, contenga riferimenti sufficientemente specifici circa l'ambito applicativo, le finalità del conferimento e il contenuto dei poteri di rappresentanza attribuiti al mandatario (cfr. Cass. civ. n. 2164/2014).
Orbene, nel caso di specie, deve, dunque, escludersi che siano nulle ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. le procure, allegate alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciate dalla alla Controparte_1
e da quest'ultima alla (in giudizio in nome e per conto Controparte_2 Controparte_3 della cessionaria del credito): i due atti, invero, recano l'indicazione sia dell'ambito applicativo del mandato – le operazioni attuate ai sensi della L. n. 130/1999 con contratti del 16.04.2014 e del
~ 5 ~ 17.11.2014 o altre “successive operazioni di cartolarizzazione” (come quella, che qui interessa, fondata su un contratto di cessione concluso con la il 16.10.2019) “che la Parte_2
Società potrà svolgere ai sensi della Legge 130”, rendendosi così titolare, “anche da diversi cedenti, di ulteriori crediti omogenei a quelli ceduti nell'ambito della Prima Operazione” (quella del
16.04.2014) “e/o della Seconda Operazione” (quella del 17.11.2014) –, sia delle finalità del conferimento (il recupero dei crediti acquistati dalla cessionaria ai sensi della L. n. 130/1999), sia, infine, dei poteri di rappresentanza assegnati alle mandatarie, fra cui preme evidenziare, rimandando per il dettaglio all'esame dei due documenti, l'attribuzione delle facoltà di predisporre e sottoscrivere gli atti processuali finalizzati a recuperare i crediti con apposite azioni giudiziarie, nonché di rappresentanza in giudizio con le più ampie prerogative di legge.
5. Quanto al merito della lite, va in primo luogo rilevata, quale circostanza pacifica e comprovata da documenti, la conclusione, da parte di TT in qualità di consumatrice, di Parte_1
due contratti: il primo di vendita di un impianto minieolico da installarsi presso la casa d'abitazione, stipulato con la il 03.08.2017 (doc. 3 allegato all'atto di citazione) e il secondo di Controparte_4 finanziamento, concluso con la il 04.08.2017 (doc. 4 allegato all'atto di Parte_2
citazione).
La sussistenza di un collegamento fra i due accordi è innegabile.
Difatti, l'art. 121, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 385/1993 definisce il “contratto di credito collegato” come quello “finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici” quando, in via alternativa, “il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” o “il bene
o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”; in specie, la ricorrenza di entrambi i presupposti emerge, indirettamente o direttamente: a) dalle modalità del pagamento indicate nel contratto di vendita – ossia, il “finanziamento totale” di euro 16.900,00 da restituire in
120 rate mensili di euro 197,00 cadauna –, del tutto coincidenti con le condizione economiche del prestito concluso con la b) dalla stipulazione dei due accordi a distanza di un Parte_2 giorno l'uno dall'altro; c) dalla denominazione del contratto di finanziamento come “prestito finalizzato”; d) dal riferimento, contenuto nel contratto di credito, alla (soggetto Controparte_4 formalmente terzo rispetto a quell'accordo) come “venditore convenzionato” e fornitore del “servizio finanziato”.
Sempre con riguardo agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla creditrice (attrice in senso sostanziale), incontroverso è pure il parziale inadempimento dell'obbligazione contratta nei confronti dall'opponente, la quale, del resto, neppure ha contestato l'avversa pretesa nel Parte_2
~ 6 ~ quantum, se non per il profilo concernente l'asserito addebito di interessi in violazione dell'art. 1283 cod. civ.; d'altra parte, la titolarità in capo alla del diritto azionato in via monitoria, Controparte_1
contestata tardivamente, si ricava dal contenuto dell'avviso di cessione pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n. 132/2019 del 09.11.2019 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il cui tenore è sufficientemente preciso da consentire di ritenere inclusa la posizione creditoria in contesa in quelle trasferite (cfr. Cass. civ. n. 17944/2023).
6. Passando all'esame dei motivi di opposizione, l'obbligazione restitutoria è contestata dall'opponente nell'an in quanto, in ragione del collegamento esistente fra il contratto di vendita e quello di finanziamento, il grave inadempimento del primo da parte del venditore comporterebbe, secondo il dettato dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 (operante ratione temporis), anche la “risoluzione del contratto di credito”, e, per l'effetto, sia “l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate”, sia l'estinzione dell'obbligazione, gravante sul consumatore, di restituire al finanziatore gli importi da quest'ultimo versati al fornitore inadempiente a titolo di pagamento del prezzo di vendita.
6.1. La pronuncia risolutiva fondata sul disposto dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 è, dunque, in primo luogo, condizionata alla verifica di un inadempimento, da parte del venditore, che sia di non scarsa importanza.
Il rilievo è d'obbligo, e va ribadito, in quanto, diversamente da quel che sostiene l'opposta – la quale ha eccepito che l'inadempimento della non le fosse opponibile –, non essendo il Controparte_4 contraddittorio stato esteso alla venditrice, l'unica statuizione preclusa in questa sede è quella di risoluzione della vendita;
nulla esclude, peraltro, sussistendo il collegamento negoziale fra la vendita e il contratto di credito, che l'inadempimento della venditrice sia accertato, in via incidentale e senza efficacia di giudicato (quantomeno nei riguardi della , al limitato fine di stabilire se Controparte_4
sussista il presupposto per pronunciare la risoluzione del contratto di finanziamento nei termini indicati dall'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993.
Del resto, lo stesso articolo 125 quinquies, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993 non subordina affatto la risoluzione del finanziamento alla preventiva risoluzione della vendita ma condiziona la pronuncia risolutiva del contratto di credito esclusivamente alla verifica di un inadempimento di non scarsa importanza e alla infruttuosa costituzione in mora del venditore.
D'altra parte, poiché in giurisprudenza è pacifica l'opponibilità al cessionario delle eccezioni che il ceduto avrebbe potuto sollevare contro il cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione, o anche posteriori purché precedenti l'accettazione della cessione o la sua notifica o la sua conoscenza di fatto da parte del
~ 7 ~ debitore (cfr. Cass. civ. n. 575/2001; App. Lecce n. 8/2020), non v'è dubbio che, per ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto azionato in via monitoria e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ben possa l'opponente opporre alla la violazione, da parte della Controparte_1
venditrice degli obblighi discendenti dalla vendita;
e ciò anche a voler ritenere, Controparte_4
muovendo dalla distinzione fra cessione del credito e cessione del contratto, che osti alla pronuncia risolutiva del finanziamento la cessione, da parte dell'originaria contraente Parte_2
(che non partecipa al presente processo), soltanto del credito (e non del contratto): difatti, la pretesa costitutiva dell'opponente ben può essere interpretata (anche) come eccezione riconvenzionale di risoluzione del contratto di credito, che, se accolta, è parimenti idonea a paralizzare l'azione monitoria promossa nell'interesse della Controparte_1
6.2. Fatte queste premesse, per quanto attiene al contenuto degli obblighi assunti nei confronti di dalla ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei Parte_1 Controparte_4 testimoni raccolte all'udienza del 20.05.2022 quanto affermato, nell'atto di citazione, in ordine alla promessa, da parte del referente della che aveva negoziato la vendita, di prestazioni Controparte_4 dell'impianto microeolico sensibilmente difformi da quelle effettive: i testi e Testimone_1 [...]
credibili poiché privi di personali interessi in causa e autori di dichiarazioni Tes_2 intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine, a conoscenza diretta dei fatti, hanno entrambi riferito – in particolare, rispondendo in senso affermativo alle domande di cui ai capi 7, 8 e 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente – che Controparte_5
(rappresentante della aveva assicurato all'opponente che in dieci anni, attraverso Controparte_4 un risparmio sul costo dell'energia elettrica e l'accesso agli incentivi del I Conto Energia Microeolico
(tuttavia, preclusi allorché fosse avvenuta oltre il 31.12.2017 la connessione al GSE, che la venditrice, come anche risultante dal modulo contenente le condizioni del contratto, si era impegnata a curare),
non solo il prezzo dell'operazione, concordato in euro 16.900,00, si sarebbe ripagato da sé ma il guadagno netto ulteriore sarebbe stato di almeno euro 17.500,00.
Con riguardo agli impegni assunti dalla società venditrice e alle qualità promesse dal suo referente, emerge, in primo luogo, l'inadempimento dell'obbligo di connessione entro il dicembre 2017 dell'impianto al GSE, indispensabile per ottenere gli incentivi stabiliti dal D.M. 23.06.2016 (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente): la relativa convenzione risulta, infatti, stipulata con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (doc. 6 allegato all'atto di citazione) soltanto nel luglio 2018 e non con l'intermediazione della ma, piuttosto, Controparte_4 da (marito dell'opponente), costretto ad attivarsi in prima persona in quanto, come Testimone_3 confermato dai testimoni e all'udienza del 20.05.2022, nell'aprile Testimone_2 Testimone_1
~ 8 ~ 2018, ossia a quattro mesi dall'installazione dell'impianto, egli aveva constatato, dolendosene poi con (legale rappresentante della venditrice), che nessun accredito era ancora Controparte_4
pervenuto dal GSE.
I testimoni e hanno, poi, riferito, dopo aver confermato che la turbina eolica produceva Pt_1 Tes_2 un rumore estremamente fastidioso, ai limiti dell'intollerabilità, che, sempre nella primavera del
2018, aveva appurato che l'impianto, pur girando velocemente, non Parte_1 produceva l'energia garantita;
tale ultima circostanza trova riscontro nella relazione tecnica allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente, a firma di Persona_1 imprenditore operante nel settore degli impianti elettrici, il quale, all'esito di un controllo effettuato nel dicembre 2018, ha constatato, dopo varie misurazioni, che “il mini eolico non (…) dava nessun valore di voltaggio”, ovverosia, in sostanza, che non produceva energia.
In definitiva, sulla base degli elementi acquisiti, l'impianto installato nell'abitazione dell'opponente, risultato del tutto improduttivo di energia almeno dal dicembre 2018, può presumersi inidoneo a garantire, fra risparmi sul costo dell'energia elettrica e accredito degli incentivi statali, la produzione in dieci anni di utili ammontanti a euro 34.400,00 (pari alla somma del prezzo dei beni acquistati, che, secondo le rassicurazioni del si sarebbero dovuti ripagare da sé, e degli ulteriori CP_5
ricavi netti, garantiti in non meno di euro 17.500,00).
Gli inadempimenti della venditrice, e in particolare la consegna di beni completamente carenti delle qualità promesse ai limiti dell'inidoneità all'uso pattuito, sono, senza dubbio, tanto gravi, avuto riguardo all'interesse dell'acquirente, da doversi considerare, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., di non scarsa importanza.
6.3. Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni a cui l'art. 125 quinquies, comma 1, del D. Lgs. n.
385/1993 subordina la risoluzione del contratto di finanziamento collegato alla vendita, atteso che, oltre alla non scarsa importanza dell'inadempimento, l'opponente ha dimostrato la costituzione in mora della venditrice, che ha, dapprima, con lettera raccomandata notificata il 23.03.2019 (doc. 8 allegato all'atto di citazione), invitato alla corretta esecuzione dei propri obblighi negoziali e, poi, con raccomandata notificata il 21.05.2019 (doc. 8 allegato all'atto di citazione), informato della risoluzione del contratto.
7. L'opposizione merita, pertanto, accoglimento, talché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
8. Non può, invece, essere accolta la pretesa dell'opponente di ottenere la restituzione, dalla
[...]
“delle somme pagate a ) a titolo di rate ed a titolo di qualsiasi CP_1 Parte_3 altro onere connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali” – peraltro, neppure
~ 9 ~ indicate nel loro ammontare –, in quanto, come già posto in rilievo, l'opposta non è succeduta nel contratto (e, dunque, in tutte le posizioni, attive e passive, dallo stesso traenti origine) ma,
esclusivamente, nel credito, cosicché – sia per l'operare delle regole generali in materia di ripetizione di indebito (art. 2033 e segg. cod. civ.), sia sulla base del testuale disposto dell'art. 125 quinquies, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993, secondo cui l'obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate grava sul finanziatore – degli obblighi restitutori discendenti dalla risoluzione del finanziamento può essere chiamata a rispondere soltanto l'originaria contraente, anche in qualità di soggetto che ha percepito dalla consumatrice i pagamenti non dovuti.
9. Secondo il principio della soccombenza – che, tenuto anche conto del rigetto della domanda di restituzione dell'indebito formulata contro l'opposta dall'opponente, è parziale e reciproca e giustifica la compensazione delle spese fra le parti in una misura che è congruo quantificare in un quarto, potendo individuarsi in la cui opposizione è stata accolta, la parte Parte_1
prevalentemente vittoriosa –,la in giudizio a mezzo delle mandatarie Controparte_1 Controparte_2
e deve essere condannata a rifondere all'opponente i tre quarti delle
[...] Controparte_3
spese processuali, che, liquidate nel dispositivo, sono quantificate, applicando i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 (quale è quello in oggetto), in misura pari ai medi tabellari per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 389/2020 del 16.11.2020;
2) rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei Parte_1
confronti della Controparte_1
3) dispone la compensazione delle spese processuali fra le parti nella misura di un quarto e, per l'effetto, condanna l'opposta a rifondere a i tre quarti delle spese di Parte_1
lite, che, tenuto già conto della compensazione, liquida in euro 109,13 per spese e in euro
3.307,75 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 29.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 10 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 29.05.2025
Nell'interesse dell'opponente compare l'avv. Rossella Oppo, la quale conferma le conclusioni in atti, richiamando quanto già dedotto nelle precedenti udienze: infatti, l'opposta non ha prodotto l'atto di cessione del credito e non ha fornito la prova della titolarità del diritto mediante documenti comprovanti l'inclusione del credito fra quelli effettivamente ceduti. Per il resto, insiste e conferma le conclusioni.
Nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'avv. Alaimo, compare l'avv. Antonio Bardi, il quale contesta le deduzioni di parte avversa, facendo pieno e integrale rifermento agli atti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta a sentenza.
Il Giudice sentita la discussione orale delle parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ R.G. n. 1458/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1458 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Oristano nello studio degli avvocati Rossella Oppo e Gianbattista Ledda, che la difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti,
opponente contro
(c.f. ), a mezzo della mandataria con rappresentanza Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ), a sua volta in giudizio a mezzo della Controparte_2 P.IVA_2
mandataria con rappresentanza (c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari nello studio dell'avv. Giampietro
Perisi, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Calogero Alaimo, opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, preliminarmente e qualora lo ritenga opportuno per i motivi sopra esposti, autorizzare la chiamata in causa della società
[...]
, con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR), Via Campore 3BIS, in Controparte_4
persona del legale rappresentante, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo
termine per la citazione del terzo, in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione:
1. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
del decreto ingiuntivo opposto n. 389/2020 del 16.11.2020, iscritto al R.G. n° 1036/2020 o in subordine la sua revoca, con tutte le conseguenze di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE 2. accertare
e dichiarare, ai sensi dell'art. 1455 del cod. civ., l'inadempimento della e, per Controparte_4
l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 125 - quinquies del TUB, la risoluzione del contratto di
~ 2 ~ finanziamento oggetto di causa;
3. condannare la alla restituzione delle somme Controparte_1
pagate a dalla opponente a titolo di rate ed a titolo di qualsiasi altro onere Parte_2
connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali;
IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE 4. per i motivi indicati nella parte espositiva, previa qualificazione, ai sensi degli artt. 1322 - 1325 - da 1362 a 1371 del cod. civ., del contratto di finanziamento in oggetto come
mutuo di scopo funzionalmente collegato al contratto di compravendita dell'impianto minieolico, accertare e dichiarare l'inadempimento della e, per l'effetto dichiarare la Controparte_4
risoluzione del contratto di finanziamento oggetto di causa;
5. condannare la alla Controparte_1
restituzione delle somme pagate a dalla opponente a titolo di rate ed a titolo Parte_2
di qualsiasi altro onere connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE 6. per i motivi indicati nella parte espositiva, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1427 – 1428 – 1429 – 1439 del cod. civ. del cod. civ., l'annullamento dei contratti oggetto di causa e per l'effetto condannare la CP_1
alla restituzione delle somme pagate a dalla opponente a titolo di rate ed
[...] Parte_2
a titolo di qualsiasi altro onere connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali;
IN
VIA DI ULTERIORE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE 7. previa dichiarazione di nullità delle clausole relative alla previsione degli interessi in esubero ai limiti di cui alla legge 108/96, indicare le somme eventualmente ancora dovute;
IN OGNI CASO 8. con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
Nell'interesse dell'opposta: “- confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 389/2020, emesso in data 16.11.2020 dal Tribunale di Oristano, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra con l'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio, perché infondate in fatto come in diritto;
- in subordine, senza recesso alcuno,
nella non temuta ipotesi che il Decidente dovesse ritenere fondate anche in parte le eccezioni sollevate dalla SI.ra , ritenere e dichiarare comunque fondato il diritto di Parte_1
credito azionato con il Decreto Ingiuntivo n. 389/2020, per i motivi esposti in narrativa, e, per
l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento di quella minore somma che Parte_1
verrà accertata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria;
- condannare la SI.ra
[...]
al pagamento di spese e compensi professionali anche del presente giudizio.”. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 389/2020 del 16.11.2020, con cui questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla – che agiva in giudizio, a mezzo di mandatari, in qualità Controparte_1
~ 3 ~ di cessionaria di un credito restitutorio, nell'originaria titolarità della derivante Parte_2 da un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto e all'installazione di un impianto microeolico
– la somma di euro 17.139,97, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione – orientata a ottenere, fra l'altro, in via riconvenzionale, la risoluzione, ai sensi dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 del finanziamento concluso con la
[...]
(previo accertamento incidentale del grave inadempimento delle obbligazioni scaturenti Parte_2 dal collegato contratto di vendita o dell'impiego di artifici e raggiri finalizzati alla dolosa captazione del consenso negoziale) –, l'attrice ha esposto che, nel luglio 2017, , referente Controparte_5
della (società operante nel settore delle energie rinnovabili), le aveva proposto Controparte_4
l'acquisto, al prezzo di euro 16.900,00, di un impianto microeolico (presentato come “a costo zero”) con capacità produttiva di 7000/7500 KW/h annui, garantendole che l'operazione, il cui costo sarebbe stato ammortizzato in dieci anni attraverso gli incentivi statali del I Conto Energia Minieolico di cui al D.M. 23.07.2016, avrebbe comportato l'azzeramento delle bollette elettriche e un guadagno netto di euro 17.500,00 circa nel successivo decennio;
la proposta includeva, poi, la gestione completa dell'iter burocratico per ottenere gli incentivi statali e uno scaldacqua in omaggio.
In seguito alla conclusione dei contratti di vendita e finanziamento – peraltro, non accompagnata dalla consegna della documentazione tecnica dei beni acquistati e della polizza assicurativa inclusa nel prezzo –, l'impianto, installato non a regola d'arte e messo in funzione, si era però rivelato del tutto carente delle qualità promesse: infatti, oltre a produrre solo euro 1,02 mensili di incentivi e a non determinare alcun risparmio sul costo dell'energia elettrica (addirittura aumentato), era risultato difettoso e costruito con materiali così scadenti che nel gennaio 2019 si era rotto, danneggiato dal vento;
inoltre, poiché la non aveva inoltrato al GSE, nei termini stabiliti dalla Controparte_4
normativa di riferimento, la richiesta per ottenere la tariffa incentivante, non era stato possibile accedere agli incentivi del I Conto Energia.
Con specifico riguardo al contratto di finanziamento, l'opponente si è, infine, doluta dell'applicazione di interessi anatocistici, vietata dall'art. 1283 cod. civ., e dell'illegittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
2. Nell'interesse della la ha resistito all'opposizione eccependo, Controparte_1 Controparte_3
per quanto di rilievo: che non fossero opponibili al soggetto avente titolo per la restituzione del finanziamento le eventuali violazioni contrattuali, comunque non dimostrate, perpetrate dalla
[...] ai danni dell'opponente; che non fossero stati applicati e richiesti interessi anatocistici;
che CP_4 la segnalazione alla Centrale dei Rischi del nominativo dell'opponente fosse stata effettuata, del tutto
~ 4 ~ legittimamente, in quanto l'obbligazione restitutoria traente origine dal contratto di finanziamento era rimasta in larga parte inadempiuta.
3. La causa, istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Prima di passare all'esame dei motivi di opposizione, giova premettere che è inammissibile, in quanto attinente a un profilo di merito – il cui rilievo, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo,
è precluso all'opponente se non formulato nell'atto di citazione –, l'eccezione di difetto di titolarità
(definito difetto di legittimazione attiva) in capo alla del credito fatto valere in via Controparte_1
monitoria, che la difesa di ha sollevato per la prima volta – e, dunque, Parte_1
tardivamente – all'udienza del 18.11.2022 (quando era già esaurita la fase di istruzione del processo) sull'assunto che non fosse stata data prova dell'inclusione, fra quelli che la aveva Controparte_1
acquistato dalla on contratto di cessione del 16.10.2019, dello specifico diritto Parte_2
in contesa.
Priva di fondamento è poi l'eccezione, sempre formulata all'udienza del 18.11.2022, di “difetto di legittimazione attiva della mandataria per evanescenza della procura, in quanto CP_6 quest'ultima non ha fornito la prova di essere mandataria processuale della , in relazione CP_1 al credito oggetto di causa” dacché “Nelle procure notarili, (…), non sono indicati i singoli crediti o tipologie di crediti affidati alla mandataria, né sono identificabili in base all'importo del debito, al titolo o al debitore”, con la conseguenza che si configurerebbe “la violazione dell'art. 1346 cod. civ., in quanto la procura è diretta anche ai terzi che entrano in contatto con il rappresentante e non è rispettato il principio di determinabilità dell'oggetto, posto a pena di nullità dei negozi giuridici.”.
In proposito, infatti, è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, in materia di procure rilasciate per il recupero di crediti ceduti in blocco ai sensi della L. n. 130/1999, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto la procura generale che, pur non recando la partita indicazione dei singoli crediti da recuperare, con i relativi importi e i nominativi dei debitori, contenga riferimenti sufficientemente specifici circa l'ambito applicativo, le finalità del conferimento e il contenuto dei poteri di rappresentanza attribuiti al mandatario (cfr. Cass. civ. n. 2164/2014).
Orbene, nel caso di specie, deve, dunque, escludersi che siano nulle ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. le procure, allegate alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciate dalla alla Controparte_1
e da quest'ultima alla (in giudizio in nome e per conto Controparte_2 Controparte_3 della cessionaria del credito): i due atti, invero, recano l'indicazione sia dell'ambito applicativo del mandato – le operazioni attuate ai sensi della L. n. 130/1999 con contratti del 16.04.2014 e del
~ 5 ~ 17.11.2014 o altre “successive operazioni di cartolarizzazione” (come quella, che qui interessa, fondata su un contratto di cessione concluso con la il 16.10.2019) “che la Parte_2
Società potrà svolgere ai sensi della Legge 130”, rendendosi così titolare, “anche da diversi cedenti, di ulteriori crediti omogenei a quelli ceduti nell'ambito della Prima Operazione” (quella del
16.04.2014) “e/o della Seconda Operazione” (quella del 17.11.2014) –, sia delle finalità del conferimento (il recupero dei crediti acquistati dalla cessionaria ai sensi della L. n. 130/1999), sia, infine, dei poteri di rappresentanza assegnati alle mandatarie, fra cui preme evidenziare, rimandando per il dettaglio all'esame dei due documenti, l'attribuzione delle facoltà di predisporre e sottoscrivere gli atti processuali finalizzati a recuperare i crediti con apposite azioni giudiziarie, nonché di rappresentanza in giudizio con le più ampie prerogative di legge.
5. Quanto al merito della lite, va in primo luogo rilevata, quale circostanza pacifica e comprovata da documenti, la conclusione, da parte di TT in qualità di consumatrice, di Parte_1
due contratti: il primo di vendita di un impianto minieolico da installarsi presso la casa d'abitazione, stipulato con la il 03.08.2017 (doc. 3 allegato all'atto di citazione) e il secondo di Controparte_4 finanziamento, concluso con la il 04.08.2017 (doc. 4 allegato all'atto di Parte_2
citazione).
La sussistenza di un collegamento fra i due accordi è innegabile.
Difatti, l'art. 121, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 385/1993 definisce il “contratto di credito collegato” come quello “finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici” quando, in via alternativa, “il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” o “il bene
o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”; in specie, la ricorrenza di entrambi i presupposti emerge, indirettamente o direttamente: a) dalle modalità del pagamento indicate nel contratto di vendita – ossia, il “finanziamento totale” di euro 16.900,00 da restituire in
120 rate mensili di euro 197,00 cadauna –, del tutto coincidenti con le condizione economiche del prestito concluso con la b) dalla stipulazione dei due accordi a distanza di un Parte_2 giorno l'uno dall'altro; c) dalla denominazione del contratto di finanziamento come “prestito finalizzato”; d) dal riferimento, contenuto nel contratto di credito, alla (soggetto Controparte_4 formalmente terzo rispetto a quell'accordo) come “venditore convenzionato” e fornitore del “servizio finanziato”.
Sempre con riguardo agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla creditrice (attrice in senso sostanziale), incontroverso è pure il parziale inadempimento dell'obbligazione contratta nei confronti dall'opponente, la quale, del resto, neppure ha contestato l'avversa pretesa nel Parte_2
~ 6 ~ quantum, se non per il profilo concernente l'asserito addebito di interessi in violazione dell'art. 1283 cod. civ.; d'altra parte, la titolarità in capo alla del diritto azionato in via monitoria, Controparte_1
contestata tardivamente, si ricava dal contenuto dell'avviso di cessione pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n. 132/2019 del 09.11.2019 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il cui tenore è sufficientemente preciso da consentire di ritenere inclusa la posizione creditoria in contesa in quelle trasferite (cfr. Cass. civ. n. 17944/2023).
6. Passando all'esame dei motivi di opposizione, l'obbligazione restitutoria è contestata dall'opponente nell'an in quanto, in ragione del collegamento esistente fra il contratto di vendita e quello di finanziamento, il grave inadempimento del primo da parte del venditore comporterebbe, secondo il dettato dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 (operante ratione temporis), anche la “risoluzione del contratto di credito”, e, per l'effetto, sia “l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate”, sia l'estinzione dell'obbligazione, gravante sul consumatore, di restituire al finanziatore gli importi da quest'ultimo versati al fornitore inadempiente a titolo di pagamento del prezzo di vendita.
6.1. La pronuncia risolutiva fondata sul disposto dell'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 è, dunque, in primo luogo, condizionata alla verifica di un inadempimento, da parte del venditore, che sia di non scarsa importanza.
Il rilievo è d'obbligo, e va ribadito, in quanto, diversamente da quel che sostiene l'opposta – la quale ha eccepito che l'inadempimento della non le fosse opponibile –, non essendo il Controparte_4 contraddittorio stato esteso alla venditrice, l'unica statuizione preclusa in questa sede è quella di risoluzione della vendita;
nulla esclude, peraltro, sussistendo il collegamento negoziale fra la vendita e il contratto di credito, che l'inadempimento della venditrice sia accertato, in via incidentale e senza efficacia di giudicato (quantomeno nei riguardi della , al limitato fine di stabilire se Controparte_4
sussista il presupposto per pronunciare la risoluzione del contratto di finanziamento nei termini indicati dall'art. 125 quinquies del D. Lgs. n. 385/1993.
Del resto, lo stesso articolo 125 quinquies, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993 non subordina affatto la risoluzione del finanziamento alla preventiva risoluzione della vendita ma condiziona la pronuncia risolutiva del contratto di credito esclusivamente alla verifica di un inadempimento di non scarsa importanza e alla infruttuosa costituzione in mora del venditore.
D'altra parte, poiché in giurisprudenza è pacifica l'opponibilità al cessionario delle eccezioni che il ceduto avrebbe potuto sollevare contro il cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione, o anche posteriori purché precedenti l'accettazione della cessione o la sua notifica o la sua conoscenza di fatto da parte del
~ 7 ~ debitore (cfr. Cass. civ. n. 575/2001; App. Lecce n. 8/2020), non v'è dubbio che, per ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto azionato in via monitoria e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ben possa l'opponente opporre alla la violazione, da parte della Controparte_1
venditrice degli obblighi discendenti dalla vendita;
e ciò anche a voler ritenere, Controparte_4
muovendo dalla distinzione fra cessione del credito e cessione del contratto, che osti alla pronuncia risolutiva del finanziamento la cessione, da parte dell'originaria contraente Parte_2
(che non partecipa al presente processo), soltanto del credito (e non del contratto): difatti, la pretesa costitutiva dell'opponente ben può essere interpretata (anche) come eccezione riconvenzionale di risoluzione del contratto di credito, che, se accolta, è parimenti idonea a paralizzare l'azione monitoria promossa nell'interesse della Controparte_1
6.2. Fatte queste premesse, per quanto attiene al contenuto degli obblighi assunti nei confronti di dalla ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei Parte_1 Controparte_4 testimoni raccolte all'udienza del 20.05.2022 quanto affermato, nell'atto di citazione, in ordine alla promessa, da parte del referente della che aveva negoziato la vendita, di prestazioni Controparte_4 dell'impianto microeolico sensibilmente difformi da quelle effettive: i testi e Testimone_1 [...]
credibili poiché privi di personali interessi in causa e autori di dichiarazioni Tes_2 intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine, a conoscenza diretta dei fatti, hanno entrambi riferito – in particolare, rispondendo in senso affermativo alle domande di cui ai capi 7, 8 e 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente – che Controparte_5
(rappresentante della aveva assicurato all'opponente che in dieci anni, attraverso Controparte_4 un risparmio sul costo dell'energia elettrica e l'accesso agli incentivi del I Conto Energia Microeolico
(tuttavia, preclusi allorché fosse avvenuta oltre il 31.12.2017 la connessione al GSE, che la venditrice, come anche risultante dal modulo contenente le condizioni del contratto, si era impegnata a curare),
non solo il prezzo dell'operazione, concordato in euro 16.900,00, si sarebbe ripagato da sé ma il guadagno netto ulteriore sarebbe stato di almeno euro 17.500,00.
Con riguardo agli impegni assunti dalla società venditrice e alle qualità promesse dal suo referente, emerge, in primo luogo, l'inadempimento dell'obbligo di connessione entro il dicembre 2017 dell'impianto al GSE, indispensabile per ottenere gli incentivi stabiliti dal D.M. 23.06.2016 (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente): la relativa convenzione risulta, infatti, stipulata con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (doc. 6 allegato all'atto di citazione) soltanto nel luglio 2018 e non con l'intermediazione della ma, piuttosto, Controparte_4 da (marito dell'opponente), costretto ad attivarsi in prima persona in quanto, come Testimone_3 confermato dai testimoni e all'udienza del 20.05.2022, nell'aprile Testimone_2 Testimone_1
~ 8 ~ 2018, ossia a quattro mesi dall'installazione dell'impianto, egli aveva constatato, dolendosene poi con (legale rappresentante della venditrice), che nessun accredito era ancora Controparte_4
pervenuto dal GSE.
I testimoni e hanno, poi, riferito, dopo aver confermato che la turbina eolica produceva Pt_1 Tes_2 un rumore estremamente fastidioso, ai limiti dell'intollerabilità, che, sempre nella primavera del
2018, aveva appurato che l'impianto, pur girando velocemente, non Parte_1 produceva l'energia garantita;
tale ultima circostanza trova riscontro nella relazione tecnica allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente, a firma di Persona_1 imprenditore operante nel settore degli impianti elettrici, il quale, all'esito di un controllo effettuato nel dicembre 2018, ha constatato, dopo varie misurazioni, che “il mini eolico non (…) dava nessun valore di voltaggio”, ovverosia, in sostanza, che non produceva energia.
In definitiva, sulla base degli elementi acquisiti, l'impianto installato nell'abitazione dell'opponente, risultato del tutto improduttivo di energia almeno dal dicembre 2018, può presumersi inidoneo a garantire, fra risparmi sul costo dell'energia elettrica e accredito degli incentivi statali, la produzione in dieci anni di utili ammontanti a euro 34.400,00 (pari alla somma del prezzo dei beni acquistati, che, secondo le rassicurazioni del si sarebbero dovuti ripagare da sé, e degli ulteriori CP_5
ricavi netti, garantiti in non meno di euro 17.500,00).
Gli inadempimenti della venditrice, e in particolare la consegna di beni completamente carenti delle qualità promesse ai limiti dell'inidoneità all'uso pattuito, sono, senza dubbio, tanto gravi, avuto riguardo all'interesse dell'acquirente, da doversi considerare, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., di non scarsa importanza.
6.3. Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni a cui l'art. 125 quinquies, comma 1, del D. Lgs. n.
385/1993 subordina la risoluzione del contratto di finanziamento collegato alla vendita, atteso che, oltre alla non scarsa importanza dell'inadempimento, l'opponente ha dimostrato la costituzione in mora della venditrice, che ha, dapprima, con lettera raccomandata notificata il 23.03.2019 (doc. 8 allegato all'atto di citazione), invitato alla corretta esecuzione dei propri obblighi negoziali e, poi, con raccomandata notificata il 21.05.2019 (doc. 8 allegato all'atto di citazione), informato della risoluzione del contratto.
7. L'opposizione merita, pertanto, accoglimento, talché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
8. Non può, invece, essere accolta la pretesa dell'opponente di ottenere la restituzione, dalla
[...]
“delle somme pagate a ) a titolo di rate ed a titolo di qualsiasi CP_1 Parte_3 altro onere connesso al contratto di finanziamento, oltre gli interessi legali” – peraltro, neppure
~ 9 ~ indicate nel loro ammontare –, in quanto, come già posto in rilievo, l'opposta non è succeduta nel contratto (e, dunque, in tutte le posizioni, attive e passive, dallo stesso traenti origine) ma,
esclusivamente, nel credito, cosicché – sia per l'operare delle regole generali in materia di ripetizione di indebito (art. 2033 e segg. cod. civ.), sia sulla base del testuale disposto dell'art. 125 quinquies, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993, secondo cui l'obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate grava sul finanziatore – degli obblighi restitutori discendenti dalla risoluzione del finanziamento può essere chiamata a rispondere soltanto l'originaria contraente, anche in qualità di soggetto che ha percepito dalla consumatrice i pagamenti non dovuti.
9. Secondo il principio della soccombenza – che, tenuto anche conto del rigetto della domanda di restituzione dell'indebito formulata contro l'opposta dall'opponente, è parziale e reciproca e giustifica la compensazione delle spese fra le parti in una misura che è congruo quantificare in un quarto, potendo individuarsi in la cui opposizione è stata accolta, la parte Parte_1
prevalentemente vittoriosa –,la in giudizio a mezzo delle mandatarie Controparte_1 Controparte_2
e deve essere condannata a rifondere all'opponente i tre quarti delle
[...] Controparte_3
spese processuali, che, liquidate nel dispositivo, sono quantificate, applicando i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 (quale è quello in oggetto), in misura pari ai medi tabellari per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 389/2020 del 16.11.2020;
2) rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei Parte_1
confronti della Controparte_1
3) dispone la compensazione delle spese processuali fra le parti nella misura di un quarto e, per l'effetto, condanna l'opposta a rifondere a i tre quarti delle spese di Parte_1
lite, che, tenuto già conto della compensazione, liquida in euro 109,13 per spese e in euro
3.307,75 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 29.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 10 ~