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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
in composizione collegiale nella persona dei giudici: dr. Alessandra CANULLLO Presidente dr. Anna WEGHER giudice rel. dr. Silvia GRASSELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1102/2022 del registro degli affari contenziosi civili promossa da:
C.F. ),residente a [...] CodiceFiscale_1
Abbondanza n. 23, rappresentato e difeso giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Maria Giammusso del Foro di
Macerata( ), con studio in Corridonia(MC), viale Dell'Industria n. 70/a, CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore,
PEC Email_1
contro
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, C.F. , Fax n. 071-5029148 - p.e.c. P.IVA_1
presso i cui Uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 Email_2
domicilia
All'udienza del 30 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come segue:
pagina 1 di 5 parte attrice:
“Il difensore del sig. ad integrazione della querela di falso proposta con l'atto di Controparte_1
citazione, ai sensi degli art. 221 e seguenti c.p.c., propone querela di falso avverso il documento prodotto da controparte identificato con il n. 4, denominato:
“Estratto informatico della CAD con sottoscrizione originale del destinatario” in copia informatica, identificato con il n. 628818906742”.
Indica quali prove della falsità i documenti già prodotti nel corso del giudizio e in particolare, la procura alle liti di cui al presente atto, copia del PVC già in possesso dell , ogni Controparte_2
altro documento certo reperibile presso i pubblici uffici, copia della patente di guida. Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare la falsità della sottoscrizione contenuta nel documento, anche mediante comparazione di altri documenti di provenienza certa.
Insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già indicati nell'atto di citazione e nella II memoria ex art.
183 c.p.c.
Allega al presente atto specifica procura speciale per la proposizione della querela”
parte convenuta coma da comparsa di costituzione e risposta:
“voglia l'ill.mo Tribunale adito:
- dichiarare inammissibile la proposta querela di falso;
nel merito, rigettare la domanda poiché priva di fondamento in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese.
In via istruttoria: valuterà il Tribunale adito l'opportunità di ordinare l'integrazione del contraddittorio, estendendolo anche a oppure ordinare l'intervento di quest'ultima ai sensi dell'art. Controparte_3
107 c.p.c..
Ci si riserva di formulare istanza di prova per testi, non essendo noto, allo stato, il nominativo del portalettere che ebbe a consegnare gli avvisi di ricevimento.
In caso di espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla nomina di un proprio consulente di parte fino all'inizio delle operazioni peritali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L.
pagina 2 di 5 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
* * * * *
Da rigettare la domanda di querela di falso formulata da ed avente ad Controparte_1
oggetto il duplicato, rilasciato da in data 10.2.2022, attestante l'avvenuta consegna al CP_3
medesimo della raccomandata n. 628818906742 del 26.2.2020 con la quale veniva CP_1
notiziato della giacenza, presso l'ufficio postale di San IN CH, dell'avviso di accertamento n.
TQ7011I00016/2020, dell'importo di € 136.417,22, emesso nei suoi confronti da
[...]
. e disponibile, per il ritiro, a decorrere proprio da Controparte_2
quel 26.2.2020.
Non è controversa in atti la circostanza per la quale, in data 21 febbraio 2020, l'agente postale si recava in via Abbondanza n. 23 in San IN CH (MC), quale indirizzo indicato dallo stesso anche quale domicilio fiscale, e, non avendo rinvenuto soggetto alcuno, dava corso al CP_1
procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. immettendo, quale primo atto, l'avviso di giacenza in cassetta. Emerge, dagli atti, che la raccomandata con la quale veniva effettuata la notifica dell'atto era la n .787989528989, spedita in data 21.2.2020 (cfr. file sesto allegato alla cartella compressa della convenuta , e riprodotto sub doc. 4 di parte attrice, nonché doc. 5 di parte Controparte_2
attrice) mentre quella con la quale il veniva notiziato, come prescritto dall'art. 140 c.p.c., CP_1
della giacenza del plico presso l'ufficio postale di San IN CH è la n. 628818906742 spedita in data 25.2.2020 (cfr. file otto allegato alla cartella compressa della convenuta CP_2
[...]
Si duole l'attore che questa seconda raccomandata non sarebbe mai stata consegnata allo stesso e che il duplicato, attestante l'avvenuta consegna della stessa nelle sue mani in data 26.2.2020,
e rilasciato da poste italiane in data 18.2.2022 su istanza sempre dello stesso (doc. 8 di CP_1
parte attrice), sarebbe falso in quanto, quel giorno 26.2.2020, il on avrebbe ritirato alcuna CP_1
raccomandata.
L'assunto è infondato perché non sorretto da elementi probatori.
Va rilevato, preliminarmente, il carattere generico e non dirimente ai fini del decidere, del capitolato di prova dedotto in atto di citazione a fronte, invece, della consistenza delle argomentazioni difensive portate dall'ente convenuto. La circostanza per la quale il dagli CP_1
pagina 3 di 5 eventi sismici del 2016 e sino al 2021, si sarebbe servito, per accedere alla sua abitazione, dall'ingresso situato in Vicolo del Forno Vecchio, anziché in quello situato in via dell'Abbondanza, o la circostanza per la quale egli, a quell'epoca, avrebbe effettuato un controllo, solo saltuario, del contenuto della cassetta della posta sono del tutto irrilevanti ai fini di fondare la querela di falso in esame.
Per contro, vi è da valorizzare quanto emerge dall'undicesimo file allegato alla cartella compressa della convenuta già sopra menzionato, e consistente Controparte_2
nell'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 628818906742, spedita dall'ufficio postale, in ottemperanza al dettato dell'art 140 c.p.c., in data 25.2.2020 e recapitata a mani dello stesso n data 26.2.2020, o comunque ad un soggetto che, al cospetto dell'agente postale, CP_1
si è qualificato come Questo è quanto come si evince dalla firma autografa Controparte_1
apposta dallo stesso sulla comunicazione di avviso deposito del 26.2.2020. Il che basta per i fini che qui interessano
Osserva ancora il collegio che la detta firma autografa non è stata disconosciuta dal CP_1
che, pertanto, ne risulta l'autore con la conseguenza che deve concludersi che vi sia prova contraria all'assunto di parte attrice, e che è l'oggetto del presente giudizio, per il quale il duplicato del detto avviso, attesterebbe il falso.
Da condividere, per altro, sono le argomentazioni svolte da parte convenuta al foglio 5 della comparsa di risposta e per le quali, anche a volere ritenere che il soggetto, che risulta come essersi qualificato come quel 26.2.2020, non fosse tale, cosa che per altro non è, non vi Controparte_1
sarebbero i presupposti per fondare un accertamento di falsità del documento atteso che l'atto pubblico, quale è la relata di notifica, fa fede fino a querela di falso delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni - come la dichiarazione del consegnatario di essere il reale destinatario o addetto alla casa, dipendente o convivente col destinatario - che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri.
Inammissibile, infine, la querela di falso avverso il documento prodotto da controparte identificato con il n. 4, denominato “Estratto informatico della CAD con sottoscrizione originale del destinatario” in copia informatica, identificato con il n. 628818906742” costituendo essa domanda nuova per altro introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 5 Tutto ciò premesso la domanda va rigettata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. tenuto conto che parte convenuta non ha redatto comparsa conclusionale e memoria di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda agli atti, nel giudizio rubricato al numero 1102/2022 registro generale, nel contraddittorio delle parti così provvede:
- rigetta la domanda formulata da Controparte_1
- condanna a rifondere Controparte_1 Controparte_2
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00
[...]
- per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali oltre a oneri, accessori ed esborsi
- così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
il giudice est.
(Anna Wegher) Il Presidente
( Paolo Vadalà)
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