Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19
MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2830/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maraglino
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariateresa Nasso e Antonio Andriulli
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2021 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, in qualità di figlia inabile, a conseguire la pensione di reversibilità con riferimento alla prestazione attribuita al padre deceduto in data 30.4.2020 e, Persona 1 '
conseguentemente, condannare l'CP_1 alla corresponsione di quanto dovuto, oltre accessori di legge e spese.
I'CP 1 rigettava in quanto non riconosciuta inabile al momento della morte del familiare.
Si costituiva l'CP 1 il quale chiedeva rigettarsi la domanda sul presupposto che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Recita l'art 13 comma 6 del R.D.L 636/39 “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".
Alla luce del dettato normativo appena richiamato, quindi, l'accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente questa sede era subordinata alla prova in giudizio, da parte della stessa, della cumulativa sussistenza di entrambi i requisiti indicati dalla legge, id est da una parte la condizione di inabile al lavoro dell'istante e, dall'altra, la sua "vivenza a carico" del padre al momento della morte di quest'ultimo.
All'esito del giudizio, si ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il possesso di tutti i requisiti appena enunciati.
Per quanto concerne infatti la verificazione circa la condizione di inabilità lavorativa prospettata dalla ricorrente, è stata disposta in corso di causa una consulenza tecnica di tipo medico legale proprio al fine di verificare il riscontro della suddetta circostanza.
All'esito della perizia effettuata sulla persona della ricorrente, valutata anche la documentazione sanitaria versata agli atti, il C.T.U. nominato, confermando gli assunti attorei, ha rilevato che la ricorrente sia effettivamente affetta da "insufficienza mentale grave", e che tale risultasse prima dei diciotto anni e comunque alla data del decesso del padre (30.04.2020). E tanto viene altresì confermato dalla documentazione prodotta dall'CP 1 (cfr estratto contributivo), da cui si evince che la ricorrente, già a far data dal 1988, veniva riconosciuta dalla Commissione medica CP_1 invalida in misura dell'80% per insufficienza mentale di medio alto grado, e pertanto titolare di pensione categoria
INVCIV.
Tale patologia è stata altresì accertata in data 24.9.2020 dall'Asl competente e in data
23.11.2020, dalla Commissione che, all'esito della visita per l'accertamento dei requisiti sanitari per la pensione di invalidità, la riconosceva invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.
Pertanto non può che ritenersi che le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, suffragati da ulteriore documentazione presente in atti, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). manchino contrarieTanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30
APRILE 2009 N° 10123).
Ne deriva, pertanto, l'oggettivo riscontro all'esito del giudizio circa la sussistenza del primo requisito richiesto dal R.D.L. n. 636/1939, ossia la condizione di inabile al lavoro del richiedente alla morte del genitore pensionato.
Quanto al requisito della vivenza a carico, questo è da intendersi come contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e,
comunque, prevalente al sostentamento del discendente (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
22/10/2020, n. 23058).
Di guida che, in ordine all'asserita vivenza a carico dell'istante rispetto a quest'ultimo, tale circostanza risulta deduttivamente ricavabile da una serie di elementi indizianti e documentalmente riscontrati all'esito del contenzioso. Più in particolare, che fosse il padre deceduto a occuparsi economicamente, in via continuativa e prevalente, dell'odierna ricorrente si può evincere in primis dal fatto che l'istante non risulta aver mai svolto attività lavorativa (cfr. estratto contributivo del
9.11.2020, versato telematicamente da parte resistente), percependo poi un trattamento di invalido civile a partire dal settembre 1988 a dimostrazione delle limitatissime entrate percepite dal ricorrente, da sole insufficienti a soddisfare anche le mere esigenze primarie del richiedente nel tempo, da ritenersi invece prevalentemente soddisfatte dagli introiti del familiare deceduto.
Ed ancora si ritiene dirimente il serio quadro patologico riscontrato in capo alla ricorrente, caratterizzato da un "deficit mentale grave" ben prima di compiere la maggiore età, come tale escludente appunto la sua di mantenersi in modo autonomo
(cfr. documentazione sanitaria in atti, nonché la relazione del Ctu già citata).
Peraltro sul punto si è espressa la Suprema Corte ritenendo che la presenza di un figlio totalmente inabile al lavoro a causa di una grave disabilità mentale, sia condizione di per se stessa sufficiente a dimostrare la sua non autosufficienza, dato che tale tipologia di inabilità implica una impossibilità fisica e psichica di lavorare e di procurarsi sostentamento in modo autonomo. (cfr. Cass. Civ nr 13945/2010).
In tali casi invero appare operare una presunzione di bisogno, atteso che una così grave inabilità dovuta a deficit mentale fa presupporre che il figlio sia abitualmente mantenuto dal genitore anche senza necessità di ulteriori prove specifiche di mantenimento, o di mancato reddito o sostegno economico. (cfr. Cass nr 2534/2014)
Alla luce di quanto innanzi, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità con riferimento alla prestazione già attribuita al padre (già titolare di pensione diretta cat. VO n. 10061618 e deceduto il 30 aprile 20020) e l'CP_1 va condannato al pagamento in suo favore delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del soccombente.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia dell'attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
In virtù del medesimo principio di cui all'art. 91 c.p.c. sono poste a carico dell' CP_1 le spese per i compensi del Ctu, dott. già liquidati con separatoPersona 2
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda della sig.ra Parte 1
così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, condanna l'CP_1 al pagamento delle somme dovute per tale titolo, con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda;
2. condanna, altresì, l'CP 1 convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Luca Maraglino
dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell'CP_1 le spese di C.T.U. già liquidate.
Taranto, lì 24 marzo 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)