Ordinanza collegiale 13 maggio 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/10/2025, n. 7826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7826 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07826/2025REG.PROV.COLL.
N. 03010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2025, proposto dalla Signora CE FF, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasqualino Reale, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Arpino, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione seconda, n. 627 dell’11 ottobre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Signora FF CE ha proposto l’appello in esame avverso la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione seconda, n. 627 del 2024, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’accertamento della illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 22 gennaio 2024 e del diritto della ricorrente di accedere agli atti e documenti richiesti e per la conseguente condanna del comune di Arpino alla loro esibizione, poiché non sarebbe stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, i signori EL NI, EL GI, EL CE e NE Orazia.
2. Con ordinanza n. 342/2024 il T.a.r. aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio entro 30 giorni a pena di improcedibilità. Non risultando avvenuta la detta integrazione nel termine assegnato, il primo giudice ritenendo il termine perentorio ha dichiarato il ricorso improcedibile essendovi stata la decadenza della ricorrente dall’azione.
Inoltre la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile e comunque irregolare anche la notifica al signor NI EL a cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec a un indirizzo che non è presente nei pubblici elenchi ai fini delle notificazioni processuali (domenico.colella1985@pec.libero.it). Inoltre la ricorrente non ha chiesto di essere rimesso in termini per errore scusabile.
3. Con l’appello in esame è proposto un unico articolato motivo con il quale è dedotto l’errore in fatto e in diritto del primo giudice:
1. Erroneità della Sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. e 49 e 35 c.p.a.. Eccesso di potere. 1) accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 22.01.2024 e annullare il silenzio-rigetto impugnato.
In particolare, l’appellante sostiene di avere consegnato il plico all’Ufficiale giudiziario di Cassino in data 28 maggio 2024 e quindi nei termini stabiliti dall’ordinanza. Mentre la notifica sarebbe stata effettuata a due cointeressati a mani in data 3 giugno 2024 e ad altri due cointeressati ex art. 143 c.p.c. in data 9 settembre 2024.
Per il signor NI EL, sarebbe stata ripetuta la notifica “per tuziorismo”, mentre per il signor GI EL il lasso di tempo intervenuto tra l’esito negativo del primo tentativo di notifica e la successiva notifica ex art. 143 c.p.c. sarebbe dovuta alla verifica che non si trattasse di allontanamento temporaneo ed alla ricerca di residenza e/o domicili alternativi, che ha avuto esito negativo, nonché al fine di evitare la notifica durante la sospensione dei termini giudiziali e/o comunque durante i mesi estivi e di ferie. In ogni caso gli impedimenti successivi alla consegna del plico non dovrebbero essere addebitati alla parte istante.
4. In assenza di costituzione delle parti intimate, il ricorso è stato introitato in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
4.1. Alla camera di consiglio del 22 settembre 2025 - appositamente riconvocata - la causa è stata spedita in decisione.
5. L’appello è fondato.
5.1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), del codice di rito, il giudice amministrativo dichiara, anche d’ufficio, il ricorso “improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito”.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ordinato il rinnovo della notifica nei confronti dei controinteressati individuati dalla stessa ricorrente essendo stato il ricorso notificato solo ad uno di essi (il signor NI EL).
Dagli atti del processo di primo grado (cfr. i documenti depositati in data 8 ottobre 2024), risulta in effetti che, come rappresentato dall’appellante, il procedimento notificatorio si è perfezionato per tutti i controinteressati in data 29 settembre 2024, e che il deposito della prova delle avvenute notifiche è stata effettuata in data 8 ottobre 2024 e quindi entro il termine (dimidiato) di 15 giorni derivante dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 45, 49 e 87 c.p.c. del c.p.a.
5.2. Relativamente al sig. NI EL va considerato, inoltre, che trova applicazione il principio sancito dall’art. 44, comma 4, c.p.a. (quale applicabile dopo la sentenza della Corte cost. n. 148 del 2021), secondo cui è sempre ammessa la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nulla, che in questo caso il ricorrente ha effettuato autonomamente.
Ne deriva che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il ricorrente non era inottemperante all’ordine di integrazione del contraddittorio e che, comunque, il contraddittorio era stato correttamente instaurato.
6. La declaratoria di improcedibilità resa in primo grado non è conseguente all’esame di tutti gli elementi fattuali della vicenda.
Della produzione in data 8 ottobre 2024, non vi è infatti alcuna menzione nella pronuncia impugnata.
Ne deriva che, nel caso in esame, l’annullamento della sentenza comporta la rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., sulla base dei principi sanciti dalle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025.
7. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al primo giudice.
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con rinvio al T.a.r. ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 giugno e 22 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
GI Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO