Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. 1308 /2024 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1308/2024 R.G, proposta da:
(c.f. nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 in Prato, Via Ancona 14, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanna Ferraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Firenze, Via A. Giacomini n.28, i virtu di procura allegata;
Pec Email_1
(c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] - rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Taiti (c.f ed elettivamente domiciliato presso C.F._3 lo studio dello stesso i , in virtu di procura allegata;
Pec vvocati.prato.it Email_2
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.02.2025 ,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte nelle quali si insisteva nell'accoglimento delle conclusioni che di seguito vengono riportate:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, mediante udienza di trattazione scritta e previo espletamento delle formalità di legge, assunte le informazioni del caso, VOGLIA A) Determinare la responsabilità genitoriale congiunta nei confronti della minore affinché possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Persona_1 ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale si intende esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute;
stante l'età della bambina, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
B) Stabilire il collocamento della minore presso la madre, in Prato Via Persona_1
Ancona 14 della quale seguirà la residenz C) stabilire che la minore frequenterà il padre secondo il seguente schema: – tutti i lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina con l'obbligo di accompagnarla a scuola e il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21.30 con l'obbligo di accompagnarla presso l'abitazione materna, un venerdì alternato dall'uscita da scuola alle 22.30 con l'obbligo di riaccompagnarla presso la madre:
– un fine settimana alternato dal sabato alle 16 al martedì mattina con l'obbligo di
– Fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori anche in base alle esigenze della minore e agli impegni lavorativi di entrambi. D) Stabilire che durante le vacanze estive la minore trascorrerà due Persona_1 settimane anche non consecutive con il padre nei luglio, agosto o settembre da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Stabilire inoltre che le vacanze natalizie saranno equamente ripartite fra i genitori, riservandosi ciascuno una settimana consecutiva, comprensiva un anno del giorno di Natale ed un anno del primo Gennaio e dell'Epifania, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale di ognuno;
tenuto conto delle tradizioni familiari, è fatta comunque salva la facoltà per i genitori di accordarsi diversamente per quanto riguarda la frequentazione della figlia rispettivamente la sera della vigilia di Natale e il giorno di Natale. Le vacanze natalizie 2024 saranno cosi ripartite: dal 23 sera al 30 sera con la madre e dal 30 sera al 7 mattina con il padre.
– Le date più significative, quali i compleanni degli stessi genitori o di parenti stretti saranno trascorse dalla bambina unitamente al genitore cui la ricorrenza è riferibile. Il compleanno della minore verrà trascorso dalla stessa con entrambi i genitori _1
i quali avranno cura di dividersi la giornata di festa;
Le vacanze pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori affinché possa trascorrere, alternativamente, _1 un anno con la madre il giorno di Pasqua e padre il lunedì dell'Angelo, viceversa l'anno successivo;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. E) Stabilire che il SI. tenuto conto della diversa capacità Controparte_1 reddituale e del preminente interesse della minore a mantenere il medesimo tenore di vita, versi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alla SI.ra la somma Parte_1 mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta) a titolo di con tenimento ordinario della figlia , a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla SInora _1
( i 59T0200821506000107048458) somma da rivalutarsi Parte_1 condo gli indici ISTAT. – Stabilire che il SI. Controparte_1 versi alla SInora entro e non oltre il 10 settembre e il 10 maggio di ogni anno Pt_1 la somma di € 20 un totale di € 400,00 annui per contribuire all'acquisto del guardaroba estivo e invernale della minore . Per l'anno in corso il SI. Persona_1 [...]
ha contribuito concedendo alla SI i trattenere a suo favore _1 Pt_1 rso di una polizza casa, valore 350,0 contratta nel periodo della convivenza. – F) stabilire che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra
[...]
; Pt_1
G) Stabilire che le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e devono essere tutte concordate tranne quelle urgenti e indifferibili e che si classificano come segue: SPESE STRAORDINARIE per le quali non è richiesta la previa concertazione : libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
H) Stabilire che il rimborso al genitore anticipatario dovrà avvenire, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), entro 7 giorni dalla comunicazione del documento giustificativo di spesa, salvo un motivato dissenso.” ritenuto che sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, visto del Pubblico Ministero emesso il 13.01.2025;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nata Persona_1 fuori dal matrimonio in data 02.01.2018, a Prato (PO), dispone della responsabilita genitoriale in forma condivisa e disciplinando il collocamento, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il mantenimento in conformita alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, riportate in parte motiva. Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Spese compensate.
Così deciso in data 05/03/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni