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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 477/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 614/2023 pubblicata il 2.03.2023 tra in persona dell'A.D. e legale rappresentante Parte_1
p.t. (Avv.to Iannetti Gianluigi) contro
(avv.to Fiume Giuseppe) Controparte_1
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di aver appreso di essere Controparte_1
stato destinatario della cartella esattoriale n. 04320040007066433000 notificata dall'
[...] il giorno 3.05.2004, per un credito di € 13.792,00, vantato da Controparte_2 [...]
– conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, la Parte_2
affinché venisse accertata l'inesistenza del Parte_2 credito oggetto di causa, per prescrizione del medesimo, ovvero per inesistenza dell'iscrizione al ruolo, della cartella di pagamento e della notifica di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, ed eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in merito alla esistenza della cartella esattoriale e della sua notifica. pagina 1 di 4 Nel merito deduceva che derivava dall' inadempimento del al finanziamento agevolato a CP_1 quest'ultimo concessogli dalla convenuta ai sensi della legge n. 1329/1965 e che la concessionaria della riscossione, aveva posto in essere plurimi atti interruttivi Controparte_2
della prescrizione.
Instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Il Tribunale di Foggia, con la Sentenza n. 614/2023 pubblicata il 2 marzo 2023 accoglieva l'opposizione e condannava la convenuta al pagamento delle spese.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in quanto ente creditore laddove il concessionario della riscossione era legittimato Controparte_3
passivo unicamente nei giudizi in cui si controverta della legittimità formale del titolo esecutivo.
Rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito vantato da , non Parte_2 avendo l'attore sollevato alcuna contestazione in ordine alla documentazione prodotta dalla da Pt_2
cui si evinceva l'adozione di plurimi atti interruttivi notificati dall' Controparte_2
dal 2006 al 2016.
Argomentava che dagli atti di causa emergeva che il credito restitutorio vantato dalla convenuta sorto nel 2002, a seguito dell'invio all'attore, con lettera raccomandata del 20.12.2002, dell'invito a restituire il saldo del contributo erogatogli, ma il non aveva contestato che dal 2006 al 2016 l' CP_1 [...]
aveva posto in essere plurimi atti esecutivi che avevano interrotto la prescrizione. CP_2
Nel merito, accoglieva la domanda e dichiarava l'insussistenza originaria della cartella esattoriale n.
04320040007066433000 e del diritto di a Controparte_4
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_5
che, a fronte dei specifica eccezione dell'attore, la convenuta non aveva offerto alcuna
[...]
prova in ordine alla regolare notifica della cartella esattoriale n. 04320040007066433000 oggetto di causa.
Precisava, tuttavia, che detta circostanza, attenendo all'esistenza del titolo esecutivo e non già del credito sostanziale ad esso sotteso, non determinava una pronuncia di inesistenza del credito vantato da nei confronti del , ma Controparte_4 CP_1
l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado nella parte Controparte_3
in cui aveva erroneamente ritenuto:
1) la legittimazione passiva di essa appellante in relazione alla domanda relativa all' omessa notifica della cartella e all'inesistenza del titolo esecutivo;
pagina 2 di 4 2) l'omessa prova del titolo esecutivo;
3) che il titolo esecutivo era la cartella di pagamento anziché il ruolo;
4) che essa appellante non aveva fornito la prova della notifica della cartella;
5) che, in ogni caso, l'omessa notifica della cartella risultava sanata ai sensi dell'art. 156 CpC
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello è fondato.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04320040007066433000 nonché avverso il relativo ruolo ed iscrizioni a ruolo, e a tutti gli atti ad essa collegati.
Il Tribunale, a fronte della deduzione dell'attore in ordine alla omessa notifica della cartella, riteneva inesistente la cartella esattoriale non essendo stata offerta la prova, da parte della convenuta, Pt_2
della regolare notifica della stessa.
Tuttavia, affrontando il merito, a pag. 5 della sentenza, affermava la sussistenza del credito così argomentando: “deve escludersi che il credito vantato da Controparte_4
consistente nella restituzione del finanziamento agevolato di cui alla legge n.
[...]
1329/1965 sia prescritto, atteso che, a fronte dell'allegazione della convenuta, secondo cui l'
[...]
, quale concessionaria per la riscossione, dal 2006 al 2016 abbia compiuto plurimi atti CP_2
interruttivi della prescrizione, ovvero diversi atti esecutivi, l'attore non ha contestato dette circostanze fattuali”.
Al fine di corroborare ulteriormente il ragionamento, il Tribunale ha aggiunto: “Sicché, essendo emerso dagli atti di causa che il credito restitutorio vantato dalla convenuta sia sorto nel 2002, ovvero a seguito dell'invio all'attore, con lettera raccomandata del 20.12.2002, dell'invito a restituire il saldo del contributo erogatogli, non avendo il contestato che dal 2006 al 2016 l' CP_1 CP_2
abbia posto in essere plurimi atti esecutivi, deve ritenersi comprovato ai sensi dell'art. 115
[...]
c.p.c. l'intervenuta interruzione-sospensione della prescrizione decennale ai sensi degli artt. 2943 e
2945 cc”
Tale passaggi della motivazione non sono stati investiti da appello incidentale con conseguente passaggio in giudicato.
Il Tribunale ha, in particolare, valorizzato le risultanze dell'estratto dal portale dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione da cui emerge che quest'ultima ha posto in essere numerosi atti esecutivi per il recupero del credito di natura pubblica della deducente a partire dal 2006 e continuativamente sino al
2016 (vd. all. 7 alla comparsa di costituzione e riposta).
pagina 3 di 4 Emerge un'iscrizione di fermo amministrativo del 23.11.2006, un'iscrizione ipotecaria del 9.11.2010 e n. 3 atti di pignoramento presso terzi (l'uno del 20.05.2016 e gli altri due del 9.06.2016).
Il , con la comparsa di costituzione in appello, ha dedotto di aver tempestivamente CP_1
contestato tutta la produzione documentale della in sede di verbale d'udienza del 27.02.2020. Pt_2
In realtà, dalla lettura del predetto verbale emerge una contestazione in termini meramente generici della documentazione allegata.
Peraltro, come precisato dallo stesso appellato a pag. 8 della comparsa di costituzione in appello, la censura investe la produzione documentale della ma unicamente sotto il profilo della carenza di Pt_2
“valore probatorio circa l'esistenza e notifica dell'opposta cartella di pagamento “ (vd. comparsa di costituzione in appello pag.8) e non già in ordine ai singoli plurimi atti esecutivi posti in essere, dal
2006 al 2016, dall' . Controparte_6
Trattasi di atti riproduttivi del contenuto della cartella che il non ha contestato e avverso i CP_1
quali avrebbe potuto proporre opposizione recuperatoria ma non l'ha fatto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n.
55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata trattandosi di causa documentale).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1
614/2023 pubblicata il 2.03.2023 ed in riforma della stessa così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in Controparte_7
€3.397,00 per il prio grado ed in € 4.237,00 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 1^ Sez. Civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 477/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 614/2023 pubblicata il 2.03.2023 tra in persona dell'A.D. e legale rappresentante Parte_1
p.t. (Avv.to Iannetti Gianluigi) contro
(avv.to Fiume Giuseppe) Controparte_1
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di aver appreso di essere Controparte_1
stato destinatario della cartella esattoriale n. 04320040007066433000 notificata dall'
[...] il giorno 3.05.2004, per un credito di € 13.792,00, vantato da Controparte_2 [...]
– conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, la Parte_2
affinché venisse accertata l'inesistenza del Parte_2 credito oggetto di causa, per prescrizione del medesimo, ovvero per inesistenza dell'iscrizione al ruolo, della cartella di pagamento e della notifica di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, ed eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in merito alla esistenza della cartella esattoriale e della sua notifica. pagina 1 di 4 Nel merito deduceva che derivava dall' inadempimento del al finanziamento agevolato a CP_1 quest'ultimo concessogli dalla convenuta ai sensi della legge n. 1329/1965 e che la concessionaria della riscossione, aveva posto in essere plurimi atti interruttivi Controparte_2
della prescrizione.
Instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Il Tribunale di Foggia, con la Sentenza n. 614/2023 pubblicata il 2 marzo 2023 accoglieva l'opposizione e condannava la convenuta al pagamento delle spese.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in quanto ente creditore laddove il concessionario della riscossione era legittimato Controparte_3
passivo unicamente nei giudizi in cui si controverta della legittimità formale del titolo esecutivo.
Rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito vantato da , non Parte_2 avendo l'attore sollevato alcuna contestazione in ordine alla documentazione prodotta dalla da Pt_2
cui si evinceva l'adozione di plurimi atti interruttivi notificati dall' Controparte_2
dal 2006 al 2016.
Argomentava che dagli atti di causa emergeva che il credito restitutorio vantato dalla convenuta sorto nel 2002, a seguito dell'invio all'attore, con lettera raccomandata del 20.12.2002, dell'invito a restituire il saldo del contributo erogatogli, ma il non aveva contestato che dal 2006 al 2016 l' CP_1 [...]
aveva posto in essere plurimi atti esecutivi che avevano interrotto la prescrizione. CP_2
Nel merito, accoglieva la domanda e dichiarava l'insussistenza originaria della cartella esattoriale n.
04320040007066433000 e del diritto di a Controparte_4
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_5
che, a fronte dei specifica eccezione dell'attore, la convenuta non aveva offerto alcuna
[...]
prova in ordine alla regolare notifica della cartella esattoriale n. 04320040007066433000 oggetto di causa.
Precisava, tuttavia, che detta circostanza, attenendo all'esistenza del titolo esecutivo e non già del credito sostanziale ad esso sotteso, non determinava una pronuncia di inesistenza del credito vantato da nei confronti del , ma Controparte_4 CP_1
l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado nella parte Controparte_3
in cui aveva erroneamente ritenuto:
1) la legittimazione passiva di essa appellante in relazione alla domanda relativa all' omessa notifica della cartella e all'inesistenza del titolo esecutivo;
pagina 2 di 4 2) l'omessa prova del titolo esecutivo;
3) che il titolo esecutivo era la cartella di pagamento anziché il ruolo;
4) che essa appellante non aveva fornito la prova della notifica della cartella;
5) che, in ogni caso, l'omessa notifica della cartella risultava sanata ai sensi dell'art. 156 CpC
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello è fondato.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04320040007066433000 nonché avverso il relativo ruolo ed iscrizioni a ruolo, e a tutti gli atti ad essa collegati.
Il Tribunale, a fronte della deduzione dell'attore in ordine alla omessa notifica della cartella, riteneva inesistente la cartella esattoriale non essendo stata offerta la prova, da parte della convenuta, Pt_2
della regolare notifica della stessa.
Tuttavia, affrontando il merito, a pag. 5 della sentenza, affermava la sussistenza del credito così argomentando: “deve escludersi che il credito vantato da Controparte_4
consistente nella restituzione del finanziamento agevolato di cui alla legge n.
[...]
1329/1965 sia prescritto, atteso che, a fronte dell'allegazione della convenuta, secondo cui l'
[...]
, quale concessionaria per la riscossione, dal 2006 al 2016 abbia compiuto plurimi atti CP_2
interruttivi della prescrizione, ovvero diversi atti esecutivi, l'attore non ha contestato dette circostanze fattuali”.
Al fine di corroborare ulteriormente il ragionamento, il Tribunale ha aggiunto: “Sicché, essendo emerso dagli atti di causa che il credito restitutorio vantato dalla convenuta sia sorto nel 2002, ovvero a seguito dell'invio all'attore, con lettera raccomandata del 20.12.2002, dell'invito a restituire il saldo del contributo erogatogli, non avendo il contestato che dal 2006 al 2016 l' CP_1 CP_2
abbia posto in essere plurimi atti esecutivi, deve ritenersi comprovato ai sensi dell'art. 115
[...]
c.p.c. l'intervenuta interruzione-sospensione della prescrizione decennale ai sensi degli artt. 2943 e
2945 cc”
Tale passaggi della motivazione non sono stati investiti da appello incidentale con conseguente passaggio in giudicato.
Il Tribunale ha, in particolare, valorizzato le risultanze dell'estratto dal portale dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione da cui emerge che quest'ultima ha posto in essere numerosi atti esecutivi per il recupero del credito di natura pubblica della deducente a partire dal 2006 e continuativamente sino al
2016 (vd. all. 7 alla comparsa di costituzione e riposta).
pagina 3 di 4 Emerge un'iscrizione di fermo amministrativo del 23.11.2006, un'iscrizione ipotecaria del 9.11.2010 e n. 3 atti di pignoramento presso terzi (l'uno del 20.05.2016 e gli altri due del 9.06.2016).
Il , con la comparsa di costituzione in appello, ha dedotto di aver tempestivamente CP_1
contestato tutta la produzione documentale della in sede di verbale d'udienza del 27.02.2020. Pt_2
In realtà, dalla lettura del predetto verbale emerge una contestazione in termini meramente generici della documentazione allegata.
Peraltro, come precisato dallo stesso appellato a pag. 8 della comparsa di costituzione in appello, la censura investe la produzione documentale della ma unicamente sotto il profilo della carenza di Pt_2
“valore probatorio circa l'esistenza e notifica dell'opposta cartella di pagamento “ (vd. comparsa di costituzione in appello pag.8) e non già in ordine ai singoli plurimi atti esecutivi posti in essere, dal
2006 al 2016, dall' . Controparte_6
Trattasi di atti riproduttivi del contenuto della cartella che il non ha contestato e avverso i CP_1
quali avrebbe potuto proporre opposizione recuperatoria ma non l'ha fatto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n.
55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata trattandosi di causa documentale).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1
614/2023 pubblicata il 2.03.2023 ed in riforma della stessa così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in Controparte_7
€3.397,00 per il prio grado ed in € 4.237,00 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 1^ Sez. Civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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