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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4741 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to MANCINO Parte_1
COSIMO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.09.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020239009290539000 notificata il 19.10.2023 in relazione agli avvisi di addebito nn. 40020180007289311000 , 40020190003612554000 ,
40020190005269671000 e 40020190008331189000, eccependo: la nullità dell'opposta intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione dei crediti e la decadenza ex art. 25 d.lgs. n.46/99. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere: “dichiarare insussistente la pretesa creditoria portata dalle cartelle richiamate per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del diritto sotteso alla stessa e reclamato dall'ente impositore con conseguente riduzione dell'importo della intimazione di pagamento. Con vittoria di spese, e compensi di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.04.2025, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999 (cfr, Cass., nn. 18207/2003;
25757/2008; 6756/2012)- la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato in primo luogo vizi relativi al procedimento notificatorio, tra cui la nullità dell' opposta intimazione di pagamento per l' omessa notifica degli atti presupposti e la decadenza ai sensi dell'art. 25 dlgs 46/1999.
Sennonché, le doglianze relative ai vizi propri della cartella e degli avvisi di addebito o degli atti consequenziali configura una opposizione agli atti esecutivi , da proporre nel termine di
20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato .
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.)
o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 32527 del 04/11/2022).
Ebbene, non essendo stato rispettato il suddetto termine di 20 giorni, essendo il ricorso depositato 18.09.2024 a fronte dell'intimazione notificata il 19.10.2023, vanno disattese tutte le eccezione formali le quali, non attenendo al merito della pretesa della riscossione in termini di inesistenza sostanziale all'azione esecutiva bensì a vizi del procedimento ovvero di forma dell'intimazione nei quali vanno ricompresi non soltanto gli atti esecutivi ma anche vizi sostanziali degli atti preliminari, costituiscono opposizione agli atti esecutivi e andavano sollevate entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica della cartella secondo il disposto dell'art. 617 co. 1 c.p.c.
Non essendo inoltre stato rispetto il termine di 40 giorni non sarà possibile vagliare l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti al fine di verificare il maturare della prescrizione tra la data di insorgenza del credito e la notifica della intimazione.
Ebbene, essendo il ricorso proposto oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione, sarà possibile solo verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, non essendo tale azione soggetta ad alcun termine di decadenza.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 40020180007289311000 (avente ad oggetto i contributi fissi e le relative sanzioni dovuti per l'anno 2017 – quarta rata) è stato notificato in data 21.01.2019; l'avviso di addebito n. 40020190003612554000 (relativo ai contributi fissi e le relative sanzioni dovuti per l'anno 2018 – seconda e terza rata) in data 25.07.2019;
l'avviso di addebito n. 40020190005269671000 (relativo ai contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti per l'anno 2014) è stato notificato il 12.09.2019; l'avviso di addebito n. 40020190008331189000 (avente ad oggetto i contributi fissi e le relative sanzioni dovuti per l'anno 2018) è stato notificato il 5.12.2019.
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione ai richiamati atti presupposti della intimazione impugnata, la prescrizione quinquennale , al momento della notifica dell'intimazione del 19.10.2023 non era decorsa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ricorso va disatteso .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro
854,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino