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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1641/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Favaro presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Francavilla Fontana il 19/08/1968 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate trascritto nei registri dello Stato Civile
(anno 1998 atto n. 20 reg. parte 1 serie)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Milano, alla Via Stephenson, 22, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di quote uguali al 50%, è stata posta in vendita di comune accordo tra le parti, presso un Agenzia scelta congiuntamente. Fino a quando la casa coniugale non verrà venduta, essa rimarrà assegnata alla moglie che vi continuerà a vivere con il figlio maggiorenne;
3. Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra la somma Controparte_1 Parte_1 omnicomprensiva di Euro 13.000,00, a titolo di risarcimento del danno, nonché a saldo, stralcio e tacitazione di qualsivoglia pretesa che in qualsiasi sede dovesse essere avanzata dalla IGnora
con le seguenti modalità: una volta venduto l'immobile di Milano, Via Parte_1
Stephenson, n. 22, la IGnora incasserà il 50% del ricavato, cui dovrà aggiungersi Parte_1
l'ulteriore somma di € 13.000,00 che verrà direttamente da lei incassata. Il residuo a saldo della vendita verrà incassato dal IGnor . CP_1
4. La IGnora per il tramite di un delegato del IGnor e con preavviso, Parte_1 CP_1
autorizza il coniuge a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e documenti a lui riservati.
5. Quando decorreranno i termini di detenzione e comunque quando il IGnor , attualmente CP_1
privo di reddito, ( riceve ogni anno Euro 6000,00 dalla pubblicità)troverà una stabile occupazione lavorativao al momento della vendita dell'immobile, egli provvederà a corrispondere alla IG.ra l'ulteriore somma omnicomprensiva di € 13.000,00 Parte_2 quale restituzione delle somme prelevate dal conto corrente comune, oltre che corrispondere il
50% della somma giacente sul fondo di investimento cointestato ,ed in ogni caso a saldo stralcio e tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa che dovesse essere avanzata dalla IGnora
per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Parte_1
6. è attualmente economicamente autosufficiente e pertanto nulla è previsto a titolo di Per_1 mantenimento.
7. Analogamente anche la IGnora si dichiara economicamente autosufficiente e Parte_1 pertanto nulla le sarà dovuto a titolo di mantenimento personale
8. L'auotovettura KI BE , intestata al IG. e per la quale egli sta Controparte_1 provvedendo a pagare le rate, resterà definitivamente a lui assegnata.
9. La IG.ra dichiara sin d'ora di rinunciare alla quota del 50% di uno dei due Parte_1 box cointestati ad entrambe le parti, che pertanto verrà ceduta al IG. . Entrambi saranno CP_1 quindi proprietari di un box ciascuno. 10. Fatta unicamente eccezione per la pendenza economica di cui al capo 3 e 5, le Parti danno atto di avere definito le rispettive pendenze economiche mediante le condizioni concordate nella presente sede separativa, e di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere per alcun titolo, ragione o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ( e ) che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Bollate il 20.06.1998.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale .
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente, rel.est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Favaro presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Francavilla Fontana il 19/08/1968 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate trascritto nei registri dello Stato Civile
(anno 1998 atto n. 20 reg. parte 1 serie)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Milano, alla Via Stephenson, 22, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di quote uguali al 50%, è stata posta in vendita di comune accordo tra le parti, presso un Agenzia scelta congiuntamente. Fino a quando la casa coniugale non verrà venduta, essa rimarrà assegnata alla moglie che vi continuerà a vivere con il figlio maggiorenne;
3. Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra la somma Controparte_1 Parte_1 omnicomprensiva di Euro 13.000,00, a titolo di risarcimento del danno, nonché a saldo, stralcio e tacitazione di qualsivoglia pretesa che in qualsiasi sede dovesse essere avanzata dalla IGnora
con le seguenti modalità: una volta venduto l'immobile di Milano, Via Parte_1
Stephenson, n. 22, la IGnora incasserà il 50% del ricavato, cui dovrà aggiungersi Parte_1
l'ulteriore somma di € 13.000,00 che verrà direttamente da lei incassata. Il residuo a saldo della vendita verrà incassato dal IGnor . CP_1
4. La IGnora per il tramite di un delegato del IGnor e con preavviso, Parte_1 CP_1
autorizza il coniuge a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e documenti a lui riservati.
5. Quando decorreranno i termini di detenzione e comunque quando il IGnor , attualmente CP_1
privo di reddito, ( riceve ogni anno Euro 6000,00 dalla pubblicità)troverà una stabile occupazione lavorativao al momento della vendita dell'immobile, egli provvederà a corrispondere alla IG.ra l'ulteriore somma omnicomprensiva di € 13.000,00 Parte_2 quale restituzione delle somme prelevate dal conto corrente comune, oltre che corrispondere il
50% della somma giacente sul fondo di investimento cointestato ,ed in ogni caso a saldo stralcio e tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa che dovesse essere avanzata dalla IGnora
per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Parte_1
6. è attualmente economicamente autosufficiente e pertanto nulla è previsto a titolo di Per_1 mantenimento.
7. Analogamente anche la IGnora si dichiara economicamente autosufficiente e Parte_1 pertanto nulla le sarà dovuto a titolo di mantenimento personale
8. L'auotovettura KI BE , intestata al IG. e per la quale egli sta Controparte_1 provvedendo a pagare le rate, resterà definitivamente a lui assegnata.
9. La IG.ra dichiara sin d'ora di rinunciare alla quota del 50% di uno dei due Parte_1 box cointestati ad entrambe le parti, che pertanto verrà ceduta al IG. . Entrambi saranno CP_1 quindi proprietari di un box ciascuno. 10. Fatta unicamente eccezione per la pendenza economica di cui al capo 3 e 5, le Parti danno atto di avere definito le rispettive pendenze economiche mediante le condizioni concordate nella presente sede separativa, e di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere per alcun titolo, ragione o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ( e ) che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Bollate il 20.06.1998.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale .
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente, rel.est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG