Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 17.08.2024 iscritta al n. 300/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
13.02.2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Lo Parte_1
Bue del foro di Parma, dall'avv. Giovanni Rinaldi del foro di Biella e
OGGETTO: dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli del foro di Palermo, questi
Altre ipotesi ultimi domiciliatari giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
Controparte_1
del p.t. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 178 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 178 del 22.2.2024, il Tribunale di
Bergamo ha rigettato il ricorso proposto dalla docente Parte_1
nei confronti del datore di lavoro Controparte_1
per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie
[...]
non godute per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021. Il
Tribunale ha ritenuto che il legislatore, con l'art. 1 commi 54, 55 e 56
della legge n. 228 del 2012, avesse introdotto una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in deroga al vigente divieto assoluto di monetizzazione delle ferie,
secondo la quale sarebbe consentita la monetizzazione delle ferie nei limiti della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale di fruire delle ferie. Secondo il primo giudice,
i commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 andrebbero letti in maniera unitaria, per cui i giorni "in cui è consentito al
personale in questione di fruire delle ferie" non potrebbero che essere quelli coincidenti con "i giorni di sospensione delle lezioni definiti - 3 -
dai calendari scolastici regionali" e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno. Inoltre, il termine sospensione, contenuto nel comma 54, non potrebbe che riferirsi anche al periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno e non solo alle sospensioni che intervengono durante l'anno scolastico, posto che altrimenti il legislatore non avrebbe avuto necessità di escludere gli esami, gli scrutini e le valutazioni, che necessariamente avvengono in concomitanza con la fine delle lezioni.
Di conseguenza, dovendo includersi nel computo delle ferie fruite i giorni collocati nel periodo tra la fine delle lezioni (8 giugno) ed il 30
giugno, risultava evidente come non vi fosse alcun giorno residuo di ferie maturato e non goduto che potesse essere liquidato alla ricorrente.
Con ricorso del 17.8.2024, ha proposto appello Pt_1
chiedendo, in riforma della sentenza, di condannare il
[...]
a corrisponderle, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie CP_1
non godute, la somma di euro 3.113,08, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso, il CP_1
non si è costituito e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
***
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo di sentenza.
***
L'appellante ha censurato la sentenza per avere rigettato il - 4 -
ricorso sul presupposto che tutti i giorni in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra l'8-10
giugno ed il 30 giugno – destinato alle attività didattiche, sarebbero da considerare automaticamente come giorni di ferie. Secondo
l'appellante, il Tribunale avrebbe violato il principio secondo il quale le ferie possono essere fruite solo previa richiesta del docente, con conseguente inammissibilità della collocazione in ferie d'ufficio.
Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che, secondo la più
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il docente a termine non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva. Secondo l'appellante, l'errore del Tribunale discendeva anche dal fatto che i periodi di sospensione delle lezioni rientrano nell'arco temporale destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994, durante il quale il docente rimane regolarmente in servizio ed è a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, che può chiedergli anche di presentarsi fisicamente a scuola. A tale proposito, l'appellante ha citato la più
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali di - 5 -
cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere una breve sintesi delle norme applicabili.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , Per_1
del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque,
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La - 6 -
previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie
nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico
non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di
fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel
corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle
stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è
obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6
luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così
disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso - 7 -
alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della
presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte
costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così
interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della - 8 -
monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto -
con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato -
fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il
successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5,
comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con
contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in
cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La
previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale
(fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali - 9 -
contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del
2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del
2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque,
all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n.
228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale
è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1°
settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. - 10 -
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa
C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e,
correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro,
assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia - 11 -
effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo,
informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora,
alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito,
incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, questa Corte ritiene di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva. Inoltre, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante - 12 -
i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza,
avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così Cass., Sez. Lav., ord. n. 14268 del 2022, 16715 del 2024,
13440 del 2024 e 13447 del 2024).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la domanda dell'appellante sia fondata, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal con prospettazione accolta dalla CP_1
sentenza gravata, non possono considerarsi come giorni di ferie goduti dalla docente quelli intercorrenti tra la fine delle lezioni ed il
30 giugno di ogni anno, non avendo la lavoratrice chiesto di godere delle ferie in tale periodo e non risultando allegato né prodotto alcun invito del datore di lavoro a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. - 13 -
Venendo ora alla liquidazione del dovuto, occorre fare riferimento alla nota depositata da parte ricorrente, nel corso del primo grado di giudizio, il 21 febbraio 2024. Con la stessa, la difesa della docente ha effettuato un nuovo calcolo dei giorni di ferie non goduti e della relativa indennità sostitutiva oggetto di domanda,
ridotta da euro 3.113,08 richiesti con il ricorso introduttivo ad euro
2.984,89, anche sulla base della documentazione prodotta dal
. In particolare, la docente ha chiesto la liquidazione CP_1
dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 9,25 giorni per l'anno scolastico 2017/2018, 8,58 giorni per il 2018/2019, 11,08
giorni per l'anno 2019/2020, 9,58 giorni per l'anno 2020/2021 e 10
giorni per l'anno 2021/2022. Il dato risulta corretto, essendo il numero di tali giornate uguale o inferiore a quelle nelle quali Pt_1
è stata considerata in ferie dai dirigenti degli istituti scolastici
[...]
dove ha prestato servizio, pur non avendole richieste né fruite, per il periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno (così la memoria difensiva del depositata nel corso del primo grado di CP_1
giudizio, p. da 3 a 8). Corretta appare anche la liquidazione della relativa indennità, effettuata sulla base dello stipendio della docente e comunque in alcun modo contestata dal . CP_1
In conclusione, l'appello dev'essere accolto, con condanna del al pagamento in favore della docente della somma di CP_1
euro 2.984,89 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute,
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dal dovuto al - 14 -
saldo.
***
Alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte di
Giustizia e della Corte di Cassazione sulla questione di diritto oggetto di giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 178/2024,
1) condanna il al pagamento in favore dell'appellante della CP_1
somma di euro 2.984,89, oltre accessori come da motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1
dall'appellante, liquidate in euro 1.030,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in euro 1.000,00
per compensi, oltre accessori di legge, per l'appello, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 13.2.2025.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)