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Sentenza 29 marzo 2026
Sentenza 29 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2026, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20949/2022 R.G. proposto da: AX SRL rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CORBYONS e GI DR DE -ricorrente e controricorrente incidentale- contro COMUNE DI LEGNAGO SIVE - SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA SRL rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTA ANDREOTTI, GI MOROTTI e MATTEO PANNI -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 185/2022 depositata il 07/02/2022. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7482 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BENATTI MARCO Data pubblicazione: 29/03/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026 dal consigliere MARCO BENATTI. Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale MA RE, che ha chiesto l’accoglimento del sesto motivo di ricorso principale e l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità dei rimanenti motivi e il rigetto del ricorso incidentale condizionato. Uditi gli avvocati Giorgio Roderi per la ricorrente e Giorgio Morotti per i controricorrenti e ricorrenti incidentali. FATTI DI CAUSA La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna “Galassia” nel Comune di Legnago (VR), con atto inviato il 9/9/2016 all’ente locale e alla concessionaria dei servizi locali S.I.VE. RL, presentò dichiarazione di variazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d. TARI) delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno nonché scarti d’origine animale, per un totale di mq 7.075, restando superfici imponibili per mq 418. La società S.I.VE RL, gestore dei servizi locali per conto del Comune, con atto 21/8/2017 respinse la richiesta ritenendo che si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione agli stessi, confermò la precedente tassazione in relazione al totale di 7.368 mq. Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con la concessionaria e con sentenza n. 414 dell’7/12/2018, accolse il ricorso annullando il diniego. Su appello di S.I.VE RL, nel contraddittorio con la contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale del 3 Veneto ha accolto il gravame riconoscendo la legittimità del diniego impugnato in primo grado e della pretesa fiscale del Comune e dell’ente concessionario, fatta eccezione per la superficie di mq 241 relativa ai “vani tecnici” da escludere nel calcolo della TARI. Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenziali in ordine alla prova del diritto all’esenzione: - è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92; - ai sensi dell’art. 1, comma 649 legge 147/13 spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione delle superfici;
- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a un numero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione non sarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti non assimilabili;
- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari di smaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali al recupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenuta sufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, a fondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciò che concerne i vani tecnici;
- non vi sarebbe una doppia imposizione;
- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilità dei rifiuti assimilabili non sarebbe rispettosa della discrezionalità dell’ente locale e sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine della prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle aree 4 tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti in relazione alla specifica area;
- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori di pescheria e macelleria e relative celle (mq 135) e locali tecnici (mq 241) atteso che, a differenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili: peraltro i laboratori di pescherie e macelleria sono già da tempo esclusi dalla superficie imponibile come affermato nelle controdeduzioni in appello della concessionaria e non contestato dalla contribuente, rimanendo da precisare l’esclusione dei vani tecnici. Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motivi integrati da successiva memoria. Resistono con unico controricorso la S.I.VE RL e il Comune di Legnago, proponendo essi e altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, anch’esso integrato da successiva memoria. La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale. Il Procuratore Generale ha depositato memoria il 1/2/2026. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale: 1. Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e dell’art. 22 del Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per la detassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che erano tipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertanto superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 5 507/1993 istitutivo di quest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordine al costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21, 22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA. 1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegna che, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente, per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02). 1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali è tutt’altro che illegittimo. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 6 5 c.p.c. Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata la destinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di merito non avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatorio costituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza che dimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, la delimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente dei rifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione per vendita e magazzini. 2.1 Il motivo è inammissibile 2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’è stato, avendo la Corte di merito motivato, sia pure succintamente come doveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e ora anche dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., sulle ragioni per cui ha ritenuto che i documenti depositati e la consulenza di parte non avessero adempiuto all’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alla destinazione delle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione di rifiuti speciali terziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provveduto allo smaltimento di rifiuti non conferibili al servizio pubblico. 2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la 7 sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. 2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01) 2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occulta una critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando il motivo, come sarebbe consentito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomeno la nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sulla motivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti e alla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito. 3. Con il terzo motivo di ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato la tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentate da persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superfici di vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugli imballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenza umana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti speciali è provata. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione di legge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che ha fondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla vendita che comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti. Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che la valutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura e destinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione di 8 rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anche in logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e locali tecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo. 4. Con il quarto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale di smaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649. Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle aree a produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggi terziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzione proporzionale della tariffa ove prevista dal regolamento comunale in esecuzione del medesimo comma 649, nella misura in cui anche tale destinazione sia provata dal contribuente (vv. Cass. 11130/2021). 5. Con il quinto motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 2, lett. e), 198 comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui ritiene possibile assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri indicati nella Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984. Il regolamento sarebbe illegittimo perché si limita a richiamare tale delibera ma la stessa contiene 9 solo l’indicazione qualitativa dei rifiuti assimilabili, contrariamente al d. lgs. 22/97, prevedendo l’assimilazione degli imballaggi in genere senza escludere i terziari. Sarebbe pertanto necessario, al fine dell’imposizione, che il regolamento comunale preveda specifici limiti quantitativi, essendo altrimenti illegittimo il potere di assimilazione, come ritenuto da copiosa giurisprudenza di questa Corte. 5.1 Il motivo è inammissibile. 5.2 Non appare infatti indispensabile vagliare se sia fondata la tesi della ricorrente in ordine all’illegittimità del regolamento comunale TARI in quanto privo di limiti quantitativi all’assimilazione, salvo poi confermare implicitamente nel motivo successivo che un limite quantitativo è ivi stabilito salvo censurarne la misura ritenuta abnorme e sproporzionata. Va infatti ribadito come la sentenza impugnata sia motivata in fatto sul mancato adempimento, da parte della contribuente, dell’onere probatorio in ordine al fatto che sussistano i presupposti per sottrarre quelle aree dalla superficie assoggettabile a TARI ai sensi del citato art. 1, comma 649, legge 147/2013. Alla stregua di ciò non ha rilevanza il fatto che, per ipotesi, il regolamento suindicato possa essere illegittimo atteso che, come già affermato in relazione al primo motivo, i medesimi rifiuti non sarebbero, perciò, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02). 6. Con il sesto motivo di ricorso principale prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg. TARI e dell’art. 8 del Reg. per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole dell’erroneità della sentenza nella parte 10 in cui ha ritenuto assimilati agli urbani i rifiuti speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativo previsto dal Regolamento comunale, valutando, erroneamente secondo la ricorrente, come non basti provare il superamento della soglia di assimilazione in base al calcolo della quantità complessiva dei rifiuti da imballaggio, ma occorrendo provare tale superamento con riferimento alla specifica area per la quale l’agevolazione è richiesta. L’art. 19 del Reg. TARI richiama infatti, quanto alle tipologie e quantità, l’art. 8 del Reg. per la gestione integrata dei rifiuti che ammette l’assimilazione a RSU di “imballaggi in genere” solo se prodotti in quantità non superiori a 3.000 lt/settimana (156.000 kg/annui). Atteso che la contribuente avrebbe provato il superamento di tale soglia, gli imballaggi non sarebbero assimilabili e pertanto incompatibili con il servizio pubblico di raccolta. Non sarebbe pertanto necessaria una valutazione separata per aree specifiche, che comunque la contribuente afferma avere effettuato con riferimento all’area di vendita. 6.1 Il motivo è infondato. 6.2 La sentenza ha innanzi tutto ribadito come non si sia raggiunta la prova del diritto alla esclusione della superficie dal computo di quelle assoggettabili alla tassa, anche in relazione alla soglia di ammissibilità, con riferimento alla specifica area. Alla base del computo vi è infatti e sempre una precisa delimitazione delle aree produttive di rifiuti proprio al fine di un corretto calcolo delle stesse onde evitare duplicazioni di imposta o di sgravio. Condivisibile è anche l’affermazione secondo cui, nel computo dei rifiuti assimilabili non possano rientrare i rifiuti speciali che, per qualità, non siano assimilabili e per i quali è sempre vietato il conferimento al servizio comunale (c.d. imballaggi terziari - vv Sez. 5, Ordinanza n. 10010 del 10/04/2019, Rv. 653536 – 01, Sentenza n. 703 del 15/01/2019, Rv. 652499 - 01. Deve pertanto convenirsi con parte controricorrente sul fatto che nel computo dei rifiuti assimilabili che superano la soglia prevista dall’art. 8 del regolamento non possano essere conteggiati gli imballaggi 11 terziari non assimilabili, sicché sarebbe stato necessario provare che, detratti tali imballaggi, la quantità di assimilabili superava comunque la predetta soglia. Ricorso incidentale condizionato 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta la violazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente c.d. TUA), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che i rifiuti di imballaggio – siano essi di imballaggio primario, secondario o terziario – non possono mai essere qualificati come speciali: per la loro composizione merceologica (carta, cartone, legno plastica, misti) andrebbero sempre ricompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani. 7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale. 8. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, a favore dei controricorrenti, delle spese della fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre 12 alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026. Il Presidente IA AR TA
- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione delle superfici;
- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a un numero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione non sarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti non assimilabili;
- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari di smaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali al recupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenuta sufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, a fondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciò che concerne i vani tecnici;
- non vi sarebbe una doppia imposizione;
- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilità dei rifiuti assimilabili non sarebbe rispettosa della discrezionalità dell’ente locale e sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine della prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle aree 4 tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti in relazione alla specifica area;
- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori di pescheria e macelleria e relative celle (mq 135) e locali tecnici (mq 241) atteso che, a differenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili: peraltro i laboratori di pescherie e macelleria sono già da tempo esclusi dalla superficie imponibile come affermato nelle controdeduzioni in appello della concessionaria e non contestato dalla contribuente, rimanendo da precisare l’esclusione dei vani tecnici. Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motivi integrati da successiva memoria. Resistono con unico controricorso la S.I.VE RL e il Comune di Legnago, proponendo essi e altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, anch’esso integrato da successiva memoria. La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale. Il Procuratore Generale ha depositato memoria il 1/2/2026. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale: 1. Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e dell’art. 22 del Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per la detassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che erano tipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertanto superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 5 507/1993 istitutivo di quest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordine al costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21, 22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA. 1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegna che, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente, per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02). 1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali è tutt’altro che illegittimo. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 6 5 c.p.c. Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata la destinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di merito non avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatorio costituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza che dimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, la delimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente dei rifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione per vendita e magazzini. 2.1 Il motivo è inammissibile 2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’è stato, avendo la Corte di merito motivato, sia pure succintamente come doveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e ora anche dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., sulle ragioni per cui ha ritenuto che i documenti depositati e la consulenza di parte non avessero adempiuto all’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alla destinazione delle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione di rifiuti speciali terziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provveduto allo smaltimento di rifiuti non conferibili al servizio pubblico. 2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la 7 sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. 2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01) 2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occulta una critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando il motivo, come sarebbe consentito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomeno la nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sulla motivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti e alla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito. 3. Con il terzo motivo di ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato la tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentate da persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superfici di vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugli imballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenza umana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti speciali è provata. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione di legge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che ha fondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla vendita che comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti. Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che la valutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura e destinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione di 8 rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anche in logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e locali tecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo. 4. Con il quarto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale di smaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649. Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle aree a produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggi terziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzione proporzionale della tariffa ove prevista dal regolamento comunale in esecuzione del medesimo comma 649, nella misura in cui anche tale destinazione sia provata dal contribuente (vv. Cass. 11130/2021). 5. Con il quinto motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 2, lett. e), 198 comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui ritiene possibile assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri indicati nella Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984. Il regolamento sarebbe illegittimo perché si limita a richiamare tale delibera ma la stessa contiene 9 solo l’indicazione qualitativa dei rifiuti assimilabili, contrariamente al d. lgs. 22/97, prevedendo l’assimilazione degli imballaggi in genere senza escludere i terziari. Sarebbe pertanto necessario, al fine dell’imposizione, che il regolamento comunale preveda specifici limiti quantitativi, essendo altrimenti illegittimo il potere di assimilazione, come ritenuto da copiosa giurisprudenza di questa Corte. 5.1 Il motivo è inammissibile. 5.2 Non appare infatti indispensabile vagliare se sia fondata la tesi della ricorrente in ordine all’illegittimità del regolamento comunale TARI in quanto privo di limiti quantitativi all’assimilazione, salvo poi confermare implicitamente nel motivo successivo che un limite quantitativo è ivi stabilito salvo censurarne la misura ritenuta abnorme e sproporzionata. Va infatti ribadito come la sentenza impugnata sia motivata in fatto sul mancato adempimento, da parte della contribuente, dell’onere probatorio in ordine al fatto che sussistano i presupposti per sottrarre quelle aree dalla superficie assoggettabile a TARI ai sensi del citato art. 1, comma 649, legge 147/2013. Alla stregua di ciò non ha rilevanza il fatto che, per ipotesi, il regolamento suindicato possa essere illegittimo atteso che, come già affermato in relazione al primo motivo, i medesimi rifiuti non sarebbero, perciò, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02). 6. Con il sesto motivo di ricorso principale prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg. TARI e dell’art. 8 del Reg. per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole dell’erroneità della sentenza nella parte 10 in cui ha ritenuto assimilati agli urbani i rifiuti speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativo previsto dal Regolamento comunale, valutando, erroneamente secondo la ricorrente, come non basti provare il superamento della soglia di assimilazione in base al calcolo della quantità complessiva dei rifiuti da imballaggio, ma occorrendo provare tale superamento con riferimento alla specifica area per la quale l’agevolazione è richiesta. L’art. 19 del Reg. TARI richiama infatti, quanto alle tipologie e quantità, l’art. 8 del Reg. per la gestione integrata dei rifiuti che ammette l’assimilazione a RSU di “imballaggi in genere” solo se prodotti in quantità non superiori a 3.000 lt/settimana (156.000 kg/annui). Atteso che la contribuente avrebbe provato il superamento di tale soglia, gli imballaggi non sarebbero assimilabili e pertanto incompatibili con il servizio pubblico di raccolta. Non sarebbe pertanto necessaria una valutazione separata per aree specifiche, che comunque la contribuente afferma avere effettuato con riferimento all’area di vendita. 6.1 Il motivo è infondato. 6.2 La sentenza ha innanzi tutto ribadito come non si sia raggiunta la prova del diritto alla esclusione della superficie dal computo di quelle assoggettabili alla tassa, anche in relazione alla soglia di ammissibilità, con riferimento alla specifica area. Alla base del computo vi è infatti e sempre una precisa delimitazione delle aree produttive di rifiuti proprio al fine di un corretto calcolo delle stesse onde evitare duplicazioni di imposta o di sgravio. Condivisibile è anche l’affermazione secondo cui, nel computo dei rifiuti assimilabili non possano rientrare i rifiuti speciali che, per qualità, non siano assimilabili e per i quali è sempre vietato il conferimento al servizio comunale (c.d. imballaggi terziari - vv Sez. 5, Ordinanza n. 10010 del 10/04/2019, Rv. 653536 – 01, Sentenza n. 703 del 15/01/2019, Rv. 652499 - 01. Deve pertanto convenirsi con parte controricorrente sul fatto che nel computo dei rifiuti assimilabili che superano la soglia prevista dall’art. 8 del regolamento non possano essere conteggiati gli imballaggi 11 terziari non assimilabili, sicché sarebbe stato necessario provare che, detratti tali imballaggi, la quantità di assimilabili superava comunque la predetta soglia. Ricorso incidentale condizionato 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta la violazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente c.d. TUA), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che i rifiuti di imballaggio – siano essi di imballaggio primario, secondario o terziario – non possono mai essere qualificati come speciali: per la loro composizione merceologica (carta, cartone, legno plastica, misti) andrebbero sempre ricompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani. 7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale. 8. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, a favore dei controricorrenti, delle spese della fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre 12 alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026. Il Presidente IA AR TA