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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7609/2024 R.G.L., avente a oggetto disabilità gravissima,
PROMOSSA DA
nella qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1
, con l'Avv. Carmelo Marzà; Persona_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024, parte ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...1. Accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario al fine del godimento della prestazione di cui alla domanda dell'11.10.23 e per l'effetto, accertati i requisiti economici, condannare parte convenuta alla liquidazione delle somme dovute con interessi di legge al soddisfo dalla domanda amministrativa;
2. Condannare parte convenuta al pagamento dei compensi di causa con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex art. 93 c.p.c..”.
1 L sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e CP_2
va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato depositato da parte ricorrente in data 7.8.2024 e “Attestazione indirizzo pec parte convenuta tratto da Pubblici elenchi Ministero della Giustizia” prodotta in data 17.12.2024).
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 6.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo a le condizioni sanitarie per il riconoscimento della Persona_1
condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, a decorrere dalla data della domanda amministrativa dell'11.10.2023.
2.1. Nella specie, con ordinanza del 7.3.2025 è stato conferito al CTU nominato l'incarico di “...accertare, sulla base della documentazione in atti e della visita peritale da espletare, “se, e a decorrere da quale data, parte ricorrente possa ritenersi in condizione di “disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del
30/11/2016”...”.
2.2. Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016
a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui
è affetto (id est: “...sindrome X fragile, caratterizzata da una Persona_1
delle principali cause genetiche di autismo, con la quale condivide molti sintomi (es. difficoltà comunicative e di relazione sociale) [...]”), ha chiaramente concluso che “...Con riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-02.1992, le patologie riscontrate e descritte determinano una riduzione della generica capacità
2 lavorativa quantificabile nella misura del 100% grave che oltre alla necessità all'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e dell'handicap di gravità, già considerate dalla commissione medica, necessita del riconoscimento sanitario di cui al D.P.R.S n.545/17 e D.P.R.S.589/218 quale soggetto affetto da disabilità gravissima ai fini delle previste agevolazioni economiche assistenziali dalla vigente normativa, fin dalla data della domanda amministrativa dell'11-10-2023.
[...]”.
2.3. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome peraltro neppure specificamente confutate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.4. Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, può riconoscersi il diritto di parte ricorrente, a far tempo dalla domanda amministrativa, all'accertamento della condizione di disabile gravissima, con la conseguente condanna della CP_2
convenuta a corrispondere il beneficio richiesto a condizione della sussistenza delle condizioni di legge, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore CP_2
di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara affetto da infermità le quali lo rendono Persona_1
soggetto affetto da disabilità gravissima a decorrere dalla domanda amministrativa e, pertanto, condanna l' alla corresponsione del relativo beneficio alle CP_2
condizioni di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_2 processuali, che si liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
3 Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2
.
[...]
Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7609/2024 R.G.L., avente a oggetto disabilità gravissima,
PROMOSSA DA
nella qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1
, con l'Avv. Carmelo Marzà; Persona_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024, parte ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...1. Accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario al fine del godimento della prestazione di cui alla domanda dell'11.10.23 e per l'effetto, accertati i requisiti economici, condannare parte convenuta alla liquidazione delle somme dovute con interessi di legge al soddisfo dalla domanda amministrativa;
2. Condannare parte convenuta al pagamento dei compensi di causa con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex art. 93 c.p.c..”.
1 L sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e CP_2
va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato depositato da parte ricorrente in data 7.8.2024 e “Attestazione indirizzo pec parte convenuta tratto da Pubblici elenchi Ministero della Giustizia” prodotta in data 17.12.2024).
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 6.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo a le condizioni sanitarie per il riconoscimento della Persona_1
condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, a decorrere dalla data della domanda amministrativa dell'11.10.2023.
2.1. Nella specie, con ordinanza del 7.3.2025 è stato conferito al CTU nominato l'incarico di “...accertare, sulla base della documentazione in atti e della visita peritale da espletare, “se, e a decorrere da quale data, parte ricorrente possa ritenersi in condizione di “disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del
30/11/2016”...”.
2.2. Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016
a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui
è affetto (id est: “...sindrome X fragile, caratterizzata da una Persona_1
delle principali cause genetiche di autismo, con la quale condivide molti sintomi (es. difficoltà comunicative e di relazione sociale) [...]”), ha chiaramente concluso che “...Con riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-02.1992, le patologie riscontrate e descritte determinano una riduzione della generica capacità
2 lavorativa quantificabile nella misura del 100% grave che oltre alla necessità all'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e dell'handicap di gravità, già considerate dalla commissione medica, necessita del riconoscimento sanitario di cui al D.P.R.S n.545/17 e D.P.R.S.589/218 quale soggetto affetto da disabilità gravissima ai fini delle previste agevolazioni economiche assistenziali dalla vigente normativa, fin dalla data della domanda amministrativa dell'11-10-2023.
[...]”.
2.3. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome peraltro neppure specificamente confutate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.4. Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, può riconoscersi il diritto di parte ricorrente, a far tempo dalla domanda amministrativa, all'accertamento della condizione di disabile gravissima, con la conseguente condanna della CP_2
convenuta a corrispondere il beneficio richiesto a condizione della sussistenza delle condizioni di legge, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore CP_2
di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara affetto da infermità le quali lo rendono Persona_1
soggetto affetto da disabilità gravissima a decorrere dalla domanda amministrativa e, pertanto, condanna l' alla corresponsione del relativo beneficio alle CP_2
condizioni di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_2 processuali, che si liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
3 Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2
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Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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