Articolo 116 undecies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 207Articolo 118
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1 ottobre 2018
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16 giugno 2023
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12 marzo 2025
Art. 116-undecies. (( (Pubblicazione delle norme di interesse generale). )) ((1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attivita' di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l'eventuale informativa riguardante l'imposizione di disposizioni piu' stringenti nei confronti dei distributori nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.)) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 12 marzo 2025
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