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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 18263/2024 R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Marcello MISURACA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Trana, n. 16, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo DISANTO ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio in Torino, Strada del Nobile, n. 39, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: restituzione somma data in prestito;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (nelle “note scritte” depositate in data 03.06.2025):
“Chiedono all'On.le Giudice Dott. Edoardo Di Capua, di Dichiarare ed emettere sentenza, declarata
e declaranda di soccombenza di parte convenuta di condanna del Sig. , al CP_1 pagamento, in favore del Sig. per l'importo di Euro 18.500,00 o Parte_1
ogni altra diversa somma da accertare in sentenza, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e d'interessi, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.”
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 29.5.2025 ed in comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Sig. per le motivazioni di cui in premessa. Parte_2
In via principale:
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire del . Parte_3
- In ogni caso accertare e dichiarare le domande tutte di parte attrice infondate in fatto e diritto e per
l'effetto rigettarle.
- Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e successive occorrende a favore del legale antistatario, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
- Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre e indicare testi.”.
pagina 2 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo, saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 3.12.2024 ritualmente notificato in data 13.12.2024 – come da rinnovazione in seguito a decreto ex art. 171 bis del 19.11.2024 – i signori Parte_1
e hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il sig.
[...] Parte_2 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta datata 28.2.2025, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha dichiarato la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., disponendone la rinnovazione, ai sensi dell'art. 164, comma 2,
c.p.c., entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, fissando conseguentemente udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. in data giovedì 15 maggio 2025, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
pagina 3 di 11 1.5. Con Ordinanza in data 16.5.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
pagina 4 di 11 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 3.6.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.6. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.7. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 3.6.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 5 di 11
2. Sulle domande di merito proposte dalla parti attrici.
2.1. Le parti attrici hanno chiesto, nelle conclusioni precisate nelle predette note scritte in data
3.06.2025, di condannare il al pagamento, in favore del Sig. CP_1 Parte_1
dell'importo di “Euro 18.500,00 o ogni altra diversa somma da accertare in sentenza,
[...] maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e d'interessi, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata”.
2.2. A sostegno della propria domanda le parti attrici hanno dedotto, in particolare:
- che il Sig. ha conferito un mandato con rappresentanza al Sig. Parte_1
per la consegna della somma di euro 20.000,00 al Sig. Parte_2 CP_1
- che nel mandato con rappresentanza prodotto documentalmente dalle parti attrici si legge: “II
MANDANTE ha la volontà d'assegnate al Mandatario la riscossione di Euro 20.000,00 al Sig.
[...]
” (refusi come da originale prodotto dalle parti attrici); CP_1
- che il sig. ha rilasciato al sig. , a titolo di garanzia, un assegno non CP_1 Parte_2 trasferibile, in bianco e senza data, di (anch'esso, pur senza numerazione, CP_2
documentalmente prodotto dalle parti attrici);
- che il sig. ha corrisposto, in tre tranche da Euro 500 l'una, la somma complessiva pari a CP_1
Euro 1.500,00 al sig. , a scomputo del debito totale, residuando così un debito pari a Parte_2
Euro 18.500,00;
- che tale circostanza - la restituzione di parte della somma di Euro 20.000,00 data in prestito dal sig.
è provata da due ricevute di bonifici documentalmente prodotte, effettuati dal Sig. Parte_1
nei confronti del Sig. ; CP_1 Parte_2
- a ulteriore conferma dell'esistenza del credito derivante dal prestito della somma (la qualificazione in termini di “prestito” risulta da pagina 2 dell'atto di citazione), la difesa del Sig. ha Parte_1
prodotto altresì lo screenshot di un messaggio WhatsApp.
2.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che, in via preliminare, è assente la legittimazione attiva nonché l'interesse ad agire del Sig.
, non proponendo, quest'ultimo, alcuna domanda e non vantando un diritto, essendo Parte_2
stato individuato quale mandatario al solo fine di escutere il credito vantato dal sig. Parte_1
verso il Sig. CP_1
- che nel mandato con rappresentanza, pur superando i vizi di forma, il Sig. sembra Parte_1 incaricare il sig. dell'escussione del debito del sig. quando invece, nella Parte_2 CP_1
pagina 6 di 11 parte narrativa della citazione, il medesimo negozio viene descritto come mandato a consegnare Euro
20.000,00 al Sig. quale prestito personale;
CP_1
- che parti attrici non hanno soddisfatto l'onere della prova in tema di richiesta di restituzione di somme di denaro.
2.4. Ciò chiarito, deve preliminarmente essere accolta l'eccezione della difesa di parte convenuta circa la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al sig. . Parte_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto di analisi ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire “è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile”.
Ebbene nella domanda formulata dalle parti attrici non viene neppure specificato in favore di chi debba essere corrisposta la somma di Euro 18.500,00 quale residuo del prestito concesso al Sig. CP_1
Dallo stesso mandato prodotto dalle parti attrici, tuttavia, nonché dall'atto di citazione stessa, si comprende che il prestito sarebbe stato concesso dal sig. che avrebbe, in un secondo Pt_1
momento, incaricato tramite mandato con rappresentanza il sig. della riscossione (o Parte_2
della consegna, il punto non è chiaro) della somma di Euro 20.000,00.
Da tale prospettazione discende la qualità di rappresentante-mandatario in capo al Sig. Parte_2
e di rappresentato-mandante in capo al Sig. . Parte_1
Non si comprende per quale ragione in un giudizio in cui si sia costituito il rappresentato, titolare originario del diritto vantato e in questi termini rappresentato in domanda, debba costituirsi anche il rappresentante sostanziale, per mezzo del medesimo avvocato, senza né formulare apposita domanda né chiarire quale sia il diverso interesse sotteso.
La domanda di restituzione della somma residua di Euro 18.500,00, peraltro, viene chiaramente formulata solo in favore del Sig. nelle note scritte del 31.5.2025, così mancando Parte_1
definitivamente quella prospettazione in termini di titolarità del diritto in favore del Sig.
, prospettazione richiesta quale condizione dell'azione. Parte_2
A tal proposito deve inoltre ricordarsi che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rappresentante non è titolare di una legittimazione escludente quella originaria del rappresentato, che pagina 7 di 11 conserva la legittimazione primaria sostanziale, per cui quest'ultimo può sempre costituirsi, nel corso del giudizio, al posto del primo (in questi termini, Cass. Civ. n. 14894/2017, Cass. Civ. n. 314/2002,
Cass. Civ. n. 6524/1994, Cass. Civ. 5960/1988). Mentre è da escludersi l'ammissibilità dell'ipotesi inversa (Tribunale di Udine del 10/10/2018), ossia quella per la quale il rappresentante possa costituirsi nel corso del processo al posto del (o insieme al) rappresentato, ovviamente, già costituito personalmente.
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame dove la contemporanea presenza di due attori (il mandante, Sig. e il mandatario, sig. ) non è giustificata né in Parte_1 Parte_2
termini di legittimazione ad agire, poiché il mandatario, neppure implicitamente, viene declinato come titolare del diritto fatto valere, né in termini di interesse ad agire, essendo il diritto fatto valere il medesimo.
Per tali ragioni, preliminarmente, è necessario accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Sig. . Parte_2
2.5. Tanto premesso in via preliminare, deve ora indagarsi il merito della domanda attorea, che dev'essere integralmente rigettata.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale
o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Tribunale
Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino,
Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, le parti attrici non hanno idoneamente dedotto né tanto meno provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Infatti, né l'assegno in bianco né il mandato – pur documentalmente prodotti -rappresentano titoli idonei per la prova del credito vantato.
Sul citato assegno - a tacer del fatto che non è neppure riportato l'importo del debito garantito – difetta l'indicazione nominale del beneficiario, sicché il Sig. non può considerarsi Parte_1
pagina 8 di 11 legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui tale credito deriva, dimostrazione che nella specie non è stata data poiché parti attrici non hanno allegato alcun titolo fondante la pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. 731/2020).
Né il titolo può valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata effettivamente e specificamente fatta, sicché l'assegno prodotto da parti attrici, non individuando nominalmente il Sig. , non è da solo sufficiente a fondare la pretesa Parte_1
(cfr. sempre Cass. civ. 731/2020, in cui si chiarisce la necessità, per il mero possessore di un assegno bancario che non sia indicato quale prenditore o giratario, di fornire la prova dell'esistenza del rapporto giuridico da cui discende l'obbligazione; nonché, in senso conforme, Cass. n. 15688 del 2013, n. 17689 del 2006, n. 12582 del 2001).
Il mandato, parimenti, non costituisce prova idonea per l'esistenza del rapporto creditorio sottostante. Il mandato all'incasso (o alla consegna, la circostanza non è univoca) conferito dal Sig.
presuppone, infatti, l'esistenza di un precedente credito di cui il mandatario Parte_1
diventerebbe mero riscossore (o consegnante, poiché - lo si ripete - la circostanza non è chiara né nel mandato né negli atti della difesa).
La scrittura privata prodotta, tuttavia, nulla prova in ordine al rapporto creditorio originario, oggetto della presente causa.
Parti attrici, infatti, non allegano il titolo fondante il prestito. Quest'ultimo, come si evince dalle stesse premesse del mandato (“la riscossione di Euro 20.000,00…a titolo di PRESTITO PERSONALE”), rappresenta l'antecedente logico-giuridico e fattuale del mandato. Il titolo comprovante il prestito personale, la cui restituzione è oggetto della presente causa, non risulta tuttavia prodotto in atti e sul punto deve pertanto riscontrarsi il mancato raggiungimento della prova, il cui onere, secondo giurisprudenza pacifica già citata, grava sull'attore.
Del resto, la ricostruzione fattuale, come anticipato, non è neppure certa poiché – come correttamente rilevato dalla parte convenuta – il sig. ha conferito un mandato al Sig. Parte_1
per escutere una somma al Sig. (premesse del mandato prodotto da parti Parte_2 CP_1 attrici) ma, contraddittoriamente, lo stesso mandato all'art. 2 viene conferito per “corrispondere l'importo di Euro 20.000” al Sig. CP_1
Brevemente e, infine, né lo screenshot della schermata WhatsApp né le ricevute dei bonifici sono idonee a fondare la pretesa attorea.
In dettaglio, la schermata WhatsApp prodotta dalla parti attrici non può essere ritenuta prova idonea per l'esistenza del credito vantato perché non è certa la paternità del messaggio ricevuto (né, invero, il pagina 9 di 11 destinatario dello stesso). Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i messaggi WhatsApp sono sì considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, ma la loro validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto (si veda, da ultimo, Cass. civ. 1254/2025). Provenienza e affidabilità non valutate nel caso in esame poiché parti attrici si è limitata a produrre uno screenshot genericamente riferibile al mittente “ ”. CP_1
Le ricevute dei bonifici, poi, avendo come destinatario il sig. , nulla provano con Parte_2
riferimento alla debenza della somma nei confronti del Sig. e, inoltre, hanno ad Parte_1 oggetto importi inferiori a quelli richiesti da quest'ultimo.
2.6. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parti attrici devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro ex art. 97 c.p.c. (avendo interesse comune nella causa), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, del valore dell'affare e dei risultati conseguiti), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro
3.397,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
18263/2024 R.G. promossa dai signori e Parte_1 Parte_2
(parti attrici) contro il sig. (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti: CP_1
1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore Sig.
Parte_2
2) Rigetta la domanda di merito proposta dall'attore Sig. nei Parte_1
confronti del convenuto.
3) Dichiara tenuti e condanna gli attori signori e Parte_1
ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta le spese Parte_2
processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Torino, in data 16 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sentenza redatta in minuta dalla Dott.ssa Elisa BELOSSI, Magistrato Ordinario in tirocinio.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 18263/2024 R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Marcello MISURACA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Trana, n. 16, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo DISANTO ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio in Torino, Strada del Nobile, n. 39, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: restituzione somma data in prestito;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (nelle “note scritte” depositate in data 03.06.2025):
“Chiedono all'On.le Giudice Dott. Edoardo Di Capua, di Dichiarare ed emettere sentenza, declarata
e declaranda di soccombenza di parte convenuta di condanna del Sig. , al CP_1 pagamento, in favore del Sig. per l'importo di Euro 18.500,00 o Parte_1
ogni altra diversa somma da accertare in sentenza, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e d'interessi, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.”
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 29.5.2025 ed in comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Sig. per le motivazioni di cui in premessa. Parte_2
In via principale:
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire del . Parte_3
- In ogni caso accertare e dichiarare le domande tutte di parte attrice infondate in fatto e diritto e per
l'effetto rigettarle.
- Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e successive occorrende a favore del legale antistatario, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
- Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre e indicare testi.”.
pagina 2 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo, saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 3.12.2024 ritualmente notificato in data 13.12.2024 – come da rinnovazione in seguito a decreto ex art. 171 bis del 19.11.2024 – i signori Parte_1
e hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il sig.
[...] Parte_2 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta datata 28.2.2025, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha dichiarato la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., disponendone la rinnovazione, ai sensi dell'art. 164, comma 2,
c.p.c., entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, fissando conseguentemente udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. in data giovedì 15 maggio 2025, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
pagina 3 di 11 1.5. Con Ordinanza in data 16.5.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
pagina 4 di 11 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 3.6.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.6. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.7. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 3.6.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 5 di 11
2. Sulle domande di merito proposte dalla parti attrici.
2.1. Le parti attrici hanno chiesto, nelle conclusioni precisate nelle predette note scritte in data
3.06.2025, di condannare il al pagamento, in favore del Sig. CP_1 Parte_1
dell'importo di “Euro 18.500,00 o ogni altra diversa somma da accertare in sentenza,
[...] maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e d'interessi, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata”.
2.2. A sostegno della propria domanda le parti attrici hanno dedotto, in particolare:
- che il Sig. ha conferito un mandato con rappresentanza al Sig. Parte_1
per la consegna della somma di euro 20.000,00 al Sig. Parte_2 CP_1
- che nel mandato con rappresentanza prodotto documentalmente dalle parti attrici si legge: “II
MANDANTE ha la volontà d'assegnate al Mandatario la riscossione di Euro 20.000,00 al Sig.
[...]
” (refusi come da originale prodotto dalle parti attrici); CP_1
- che il sig. ha rilasciato al sig. , a titolo di garanzia, un assegno non CP_1 Parte_2 trasferibile, in bianco e senza data, di (anch'esso, pur senza numerazione, CP_2
documentalmente prodotto dalle parti attrici);
- che il sig. ha corrisposto, in tre tranche da Euro 500 l'una, la somma complessiva pari a CP_1
Euro 1.500,00 al sig. , a scomputo del debito totale, residuando così un debito pari a Parte_2
Euro 18.500,00;
- che tale circostanza - la restituzione di parte della somma di Euro 20.000,00 data in prestito dal sig.
è provata da due ricevute di bonifici documentalmente prodotte, effettuati dal Sig. Parte_1
nei confronti del Sig. ; CP_1 Parte_2
- a ulteriore conferma dell'esistenza del credito derivante dal prestito della somma (la qualificazione in termini di “prestito” risulta da pagina 2 dell'atto di citazione), la difesa del Sig. ha Parte_1
prodotto altresì lo screenshot di un messaggio WhatsApp.
2.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che, in via preliminare, è assente la legittimazione attiva nonché l'interesse ad agire del Sig.
, non proponendo, quest'ultimo, alcuna domanda e non vantando un diritto, essendo Parte_2
stato individuato quale mandatario al solo fine di escutere il credito vantato dal sig. Parte_1
verso il Sig. CP_1
- che nel mandato con rappresentanza, pur superando i vizi di forma, il Sig. sembra Parte_1 incaricare il sig. dell'escussione del debito del sig. quando invece, nella Parte_2 CP_1
pagina 6 di 11 parte narrativa della citazione, il medesimo negozio viene descritto come mandato a consegnare Euro
20.000,00 al Sig. quale prestito personale;
CP_1
- che parti attrici non hanno soddisfatto l'onere della prova in tema di richiesta di restituzione di somme di denaro.
2.4. Ciò chiarito, deve preliminarmente essere accolta l'eccezione della difesa di parte convenuta circa la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al sig. . Parte_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto di analisi ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire “è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile”.
Ebbene nella domanda formulata dalle parti attrici non viene neppure specificato in favore di chi debba essere corrisposta la somma di Euro 18.500,00 quale residuo del prestito concesso al Sig. CP_1
Dallo stesso mandato prodotto dalle parti attrici, tuttavia, nonché dall'atto di citazione stessa, si comprende che il prestito sarebbe stato concesso dal sig. che avrebbe, in un secondo Pt_1
momento, incaricato tramite mandato con rappresentanza il sig. della riscossione (o Parte_2
della consegna, il punto non è chiaro) della somma di Euro 20.000,00.
Da tale prospettazione discende la qualità di rappresentante-mandatario in capo al Sig. Parte_2
e di rappresentato-mandante in capo al Sig. . Parte_1
Non si comprende per quale ragione in un giudizio in cui si sia costituito il rappresentato, titolare originario del diritto vantato e in questi termini rappresentato in domanda, debba costituirsi anche il rappresentante sostanziale, per mezzo del medesimo avvocato, senza né formulare apposita domanda né chiarire quale sia il diverso interesse sotteso.
La domanda di restituzione della somma residua di Euro 18.500,00, peraltro, viene chiaramente formulata solo in favore del Sig. nelle note scritte del 31.5.2025, così mancando Parte_1
definitivamente quella prospettazione in termini di titolarità del diritto in favore del Sig.
, prospettazione richiesta quale condizione dell'azione. Parte_2
A tal proposito deve inoltre ricordarsi che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rappresentante non è titolare di una legittimazione escludente quella originaria del rappresentato, che pagina 7 di 11 conserva la legittimazione primaria sostanziale, per cui quest'ultimo può sempre costituirsi, nel corso del giudizio, al posto del primo (in questi termini, Cass. Civ. n. 14894/2017, Cass. Civ. n. 314/2002,
Cass. Civ. n. 6524/1994, Cass. Civ. 5960/1988). Mentre è da escludersi l'ammissibilità dell'ipotesi inversa (Tribunale di Udine del 10/10/2018), ossia quella per la quale il rappresentante possa costituirsi nel corso del processo al posto del (o insieme al) rappresentato, ovviamente, già costituito personalmente.
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame dove la contemporanea presenza di due attori (il mandante, Sig. e il mandatario, sig. ) non è giustificata né in Parte_1 Parte_2
termini di legittimazione ad agire, poiché il mandatario, neppure implicitamente, viene declinato come titolare del diritto fatto valere, né in termini di interesse ad agire, essendo il diritto fatto valere il medesimo.
Per tali ragioni, preliminarmente, è necessario accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Sig. . Parte_2
2.5. Tanto premesso in via preliminare, deve ora indagarsi il merito della domanda attorea, che dev'essere integralmente rigettata.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale
o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Tribunale
Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino,
Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, le parti attrici non hanno idoneamente dedotto né tanto meno provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Infatti, né l'assegno in bianco né il mandato – pur documentalmente prodotti -rappresentano titoli idonei per la prova del credito vantato.
Sul citato assegno - a tacer del fatto che non è neppure riportato l'importo del debito garantito – difetta l'indicazione nominale del beneficiario, sicché il Sig. non può considerarsi Parte_1
pagina 8 di 11 legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui tale credito deriva, dimostrazione che nella specie non è stata data poiché parti attrici non hanno allegato alcun titolo fondante la pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. 731/2020).
Né il titolo può valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata effettivamente e specificamente fatta, sicché l'assegno prodotto da parti attrici, non individuando nominalmente il Sig. , non è da solo sufficiente a fondare la pretesa Parte_1
(cfr. sempre Cass. civ. 731/2020, in cui si chiarisce la necessità, per il mero possessore di un assegno bancario che non sia indicato quale prenditore o giratario, di fornire la prova dell'esistenza del rapporto giuridico da cui discende l'obbligazione; nonché, in senso conforme, Cass. n. 15688 del 2013, n. 17689 del 2006, n. 12582 del 2001).
Il mandato, parimenti, non costituisce prova idonea per l'esistenza del rapporto creditorio sottostante. Il mandato all'incasso (o alla consegna, la circostanza non è univoca) conferito dal Sig.
presuppone, infatti, l'esistenza di un precedente credito di cui il mandatario Parte_1
diventerebbe mero riscossore (o consegnante, poiché - lo si ripete - la circostanza non è chiara né nel mandato né negli atti della difesa).
La scrittura privata prodotta, tuttavia, nulla prova in ordine al rapporto creditorio originario, oggetto della presente causa.
Parti attrici, infatti, non allegano il titolo fondante il prestito. Quest'ultimo, come si evince dalle stesse premesse del mandato (“la riscossione di Euro 20.000,00…a titolo di PRESTITO PERSONALE”), rappresenta l'antecedente logico-giuridico e fattuale del mandato. Il titolo comprovante il prestito personale, la cui restituzione è oggetto della presente causa, non risulta tuttavia prodotto in atti e sul punto deve pertanto riscontrarsi il mancato raggiungimento della prova, il cui onere, secondo giurisprudenza pacifica già citata, grava sull'attore.
Del resto, la ricostruzione fattuale, come anticipato, non è neppure certa poiché – come correttamente rilevato dalla parte convenuta – il sig. ha conferito un mandato al Sig. Parte_1
per escutere una somma al Sig. (premesse del mandato prodotto da parti Parte_2 CP_1 attrici) ma, contraddittoriamente, lo stesso mandato all'art. 2 viene conferito per “corrispondere l'importo di Euro 20.000” al Sig. CP_1
Brevemente e, infine, né lo screenshot della schermata WhatsApp né le ricevute dei bonifici sono idonee a fondare la pretesa attorea.
In dettaglio, la schermata WhatsApp prodotta dalla parti attrici non può essere ritenuta prova idonea per l'esistenza del credito vantato perché non è certa la paternità del messaggio ricevuto (né, invero, il pagina 9 di 11 destinatario dello stesso). Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i messaggi WhatsApp sono sì considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, ma la loro validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto (si veda, da ultimo, Cass. civ. 1254/2025). Provenienza e affidabilità non valutate nel caso in esame poiché parti attrici si è limitata a produrre uno screenshot genericamente riferibile al mittente “ ”. CP_1
Le ricevute dei bonifici, poi, avendo come destinatario il sig. , nulla provano con Parte_2
riferimento alla debenza della somma nei confronti del Sig. e, inoltre, hanno ad Parte_1 oggetto importi inferiori a quelli richiesti da quest'ultimo.
2.6. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parti attrici devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro ex art. 97 c.p.c. (avendo interesse comune nella causa), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, del valore dell'affare e dei risultati conseguiti), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro
3.397,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
18263/2024 R.G. promossa dai signori e Parte_1 Parte_2
(parti attrici) contro il sig. (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti: CP_1
1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore Sig.
Parte_2
2) Rigetta la domanda di merito proposta dall'attore Sig. nei Parte_1
confronti del convenuto.
3) Dichiara tenuti e condanna gli attori signori e Parte_1
ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta le spese Parte_2
processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 16 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sentenza redatta in minuta dalla Dott.ssa Elisa BELOSSI, Magistrato Ordinario in tirocinio.
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