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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati AleSSndra Cagnazzo e Parte_1
Filippo Preite, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Concetta Polimeno Surace, resistente;
oggetto: assegno-pensione fatto e diritto Con atto depositato in data 8.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso tra l'altro che “in data 12 aprile 2021 il Dott. dell' Persona_1 [...]
trasmetteva all'indirizzo di posta elettronica dello Studio Controparte_2
Cagnazzo Preite i due verbali (doc. n. 4), e precisamente: Il verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (doc. n. 5) ed il Verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (doc. n. 6), entrambi conclusi con esito positivo in favore della Prof.SS
[...]
” e che “in data 1° settembre 2023 (doc. n.
9-bis), la Dott.SS Pt_1 CP_3 CP_4
metteva per la prima volta a conoscenza i legali Avv.ti Preite e Cagnazzo, nonché
[...] la Prof.SS , che l' … aveva inviato alla PEC della Prof.SS Pt_1 CP_1 Pt_1
trascurando di coinvolgere i legali della steSS, con cui aveva Email_1 fino ad allora interagito, comunicazioni importantissime, quali la fiSSzione della visita di controllo per accertamento permanenza requisiti sanitari in data 06 giugno 2022 (doc. n. 10); la sospensione della prestazione di l. n. 104/92 del 09 luglio 2022 (doc. n. 11) e la sospensione della prestazione di invalidità civile 09 luglio 2022 (doc. n. 12), adducendo la mancata presenza a visita di revisione, nonché la rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07259592 del 09 agosto 2022 (doc. n. 13) con richiesta del rateo di agosto 2022”, contestando la legittimità dell'operato dell' ha chiesto al CP_1 giudice del lavoro adito di: I – In via preliminare: accertare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia degli avvisi trasmessi alla PEC della ricorrente , nonché i conseguenti Email_1 provvedimenti di sospensione e di revoca e di ogni ulteriore avviso notificato alla ricorrente per le ragioni e i motivi indicati in narrativa, in quanto la ricorrente non è mai decaduta dai benefici.
II – Nel merito: accertare il diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità n.
07259592, categoria INVCIV con effetto retroattivo, con la conseguenza di dichiarare il diritto alla prestazione di cui alla legge n. 104/92, nonché alla prestazione di invalidità civile INCVIV n. 07259592, senza soluzione di continuità, imponendo all' di corrispondere gli arretrati CP_1 dall'agosto 2022. III – Nel merito: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'avviso n.
313220808636254089, per euro 525,17, per le ragioni esposte in narrativa. IV – Condanni l' al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, da quantificarsi CP_1 in via equitativa, per aver ingiustamente sospeso e successivamente revocato l'indennità di invalidità civile nonché i benefici previsto dalla legge 104/92. Costituitosi l ha dato atto che “in via amministrativa, la Direzione CP_1 CP_4
Montesacro ha provveduto al ripristino della prestazione richiesta, come da allegati (comunicazione di liquidazione datata 19.04.2024 e i relativi verbali di revisione datati 29.02.2024 relativi rispettivamente alla prestazione di invalidità invocata (I. e del Per_2 riconoscimento della situazione di handicap grave ex art.3, 3, comma 3, L: 104/92.)” ha concluso per una pronuncia dichiarativa della ceSSzione della materia del contendere. Con note depositate in data 1.7.2024, il procuratore della parte ricorrente, dopo aver precisato che “ … con riferimento agli arretrati riferiti al periodo dal 1° settembre 2022 al 30 aprile 2024, quantificati in Euro 12.199,91, … da detto importo è stata già sottratta la somma corrisposta dall per il mese di agosto 2022, pari ad Euro CP_1
525,17, importo di cui l' ha richiesto la restituzione, con Pec del 12 agosto 2022…” CP_1
e ribadito che “la sospensione della prestazione di invalidità civile e dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 disposta dall' in maniera illegittima, ha procurato dunque CP_1 alla ricorrente, Prof.SS , un danno ingiusto in termini di mancata percezione Pt_1 delle entrate mensili alla steSS spettanti per tutta la durata della sospensione – dal mese di settembre 2022 al mese di aprile 2024 – che dovrà essere valutato e quantificato in via equitativa”, ha insistito per l'accoglimento delle richieste avanzate ai precitati punti I, III e IV del ricorso introduttivo, con vittoria di spese. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e delle convergenti allegazioni dei procuratori delle parti, risulta per tabulas che debba essere dichiarata ceSSta la materia del contendere in relazione alla parte della domanda (sub II del ricorso) specificatamente avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità n. 07259592, categoria INVCIV e i benefici di cui alla legge n. 104/92 senza soluzione di continuità, con conseguente corresponsione dei relativi arretrati a far data dal mese di agosto 2022, avendo l' operato in sede amministrativa il riconoscimento CP_1 dei diritti per cui è causa e provveduto alla liquidazione della prestazione. Tanto premesso, è da ritenere fondata l'ulteriore domanda della volta a Pt_1 conseguire l'annullamento dell'indebito di euro 525,17 di cui all'avviso n. 313220808636254089 citato in ricorso, non essendovi ragione di far risalire il ripristino della prestazione assistenziale dedotta in lite ad una data diversa da quella della sua sospensione e, correlativamente, di escludere il diritto della medesima a Pt_1 percepire l'indennità di accompagnamento anche per il mese di agosto 2022. Ad una diversa conclusione si deve, invece, pervenire con riferimento alla richiesta di risarcimento danni formulata dalla parte ricorrente, dovendosi, a tale riguardo, considerare come l'operato dell' che ha legittimamente sospeso e poi revocato CP_1
l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui si discute sulla base della mancata comparizione dell'assistibile alle visite di revisione, sia da ritenere legittimo (e in ogni caso scevro da profili di colpa) in difetto di specifiche circostanze di fatto da cui inferire che il medesimo istituto previdenziale non potesse validamente confidare sul buon esito delle comunicazioni (di fiSSzione delle visite di revisione) inoltrate tramite la pec a nome della Pt_1 Sulla scorta delle brevi e assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti. Le spese di lite sono da compensare in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 8.9.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: dichiara ceSSta la materia del contendere CP_1 limitatamente alla domanda di cui al punto II) del ricorso;
dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 525,17 di cui all'avviso n. 313220808636254089; CP_1 rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite. Lecce, 9 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati AleSSndra Cagnazzo e Parte_1
Filippo Preite, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Concetta Polimeno Surace, resistente;
oggetto: assegno-pensione fatto e diritto Con atto depositato in data 8.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso tra l'altro che “in data 12 aprile 2021 il Dott. dell' Persona_1 [...]
trasmetteva all'indirizzo di posta elettronica dello Studio Controparte_2
Cagnazzo Preite i due verbali (doc. n. 4), e precisamente: Il verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (doc. n. 5) ed il Verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (doc. n. 6), entrambi conclusi con esito positivo in favore della Prof.SS
[...]
” e che “in data 1° settembre 2023 (doc. n.
9-bis), la Dott.SS Pt_1 CP_3 CP_4
metteva per la prima volta a conoscenza i legali Avv.ti Preite e Cagnazzo, nonché
[...] la Prof.SS , che l' … aveva inviato alla PEC della Prof.SS Pt_1 CP_1 Pt_1
trascurando di coinvolgere i legali della steSS, con cui aveva Email_1 fino ad allora interagito, comunicazioni importantissime, quali la fiSSzione della visita di controllo per accertamento permanenza requisiti sanitari in data 06 giugno 2022 (doc. n. 10); la sospensione della prestazione di l. n. 104/92 del 09 luglio 2022 (doc. n. 11) e la sospensione della prestazione di invalidità civile 09 luglio 2022 (doc. n. 12), adducendo la mancata presenza a visita di revisione, nonché la rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07259592 del 09 agosto 2022 (doc. n. 13) con richiesta del rateo di agosto 2022”, contestando la legittimità dell'operato dell' ha chiesto al CP_1 giudice del lavoro adito di: I – In via preliminare: accertare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia degli avvisi trasmessi alla PEC della ricorrente , nonché i conseguenti Email_1 provvedimenti di sospensione e di revoca e di ogni ulteriore avviso notificato alla ricorrente per le ragioni e i motivi indicati in narrativa, in quanto la ricorrente non è mai decaduta dai benefici.
II – Nel merito: accertare il diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità n.
07259592, categoria INVCIV con effetto retroattivo, con la conseguenza di dichiarare il diritto alla prestazione di cui alla legge n. 104/92, nonché alla prestazione di invalidità civile INCVIV n. 07259592, senza soluzione di continuità, imponendo all' di corrispondere gli arretrati CP_1 dall'agosto 2022. III – Nel merito: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'avviso n.
313220808636254089, per euro 525,17, per le ragioni esposte in narrativa. IV – Condanni l' al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, da quantificarsi CP_1 in via equitativa, per aver ingiustamente sospeso e successivamente revocato l'indennità di invalidità civile nonché i benefici previsto dalla legge 104/92. Costituitosi l ha dato atto che “in via amministrativa, la Direzione CP_1 CP_4
Montesacro ha provveduto al ripristino della prestazione richiesta, come da allegati (comunicazione di liquidazione datata 19.04.2024 e i relativi verbali di revisione datati 29.02.2024 relativi rispettivamente alla prestazione di invalidità invocata (I. e del Per_2 riconoscimento della situazione di handicap grave ex art.3, 3, comma 3, L: 104/92.)” ha concluso per una pronuncia dichiarativa della ceSSzione della materia del contendere. Con note depositate in data 1.7.2024, il procuratore della parte ricorrente, dopo aver precisato che “ … con riferimento agli arretrati riferiti al periodo dal 1° settembre 2022 al 30 aprile 2024, quantificati in Euro 12.199,91, … da detto importo è stata già sottratta la somma corrisposta dall per il mese di agosto 2022, pari ad Euro CP_1
525,17, importo di cui l' ha richiesto la restituzione, con Pec del 12 agosto 2022…” CP_1
e ribadito che “la sospensione della prestazione di invalidità civile e dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 disposta dall' in maniera illegittima, ha procurato dunque CP_1 alla ricorrente, Prof.SS , un danno ingiusto in termini di mancata percezione Pt_1 delle entrate mensili alla steSS spettanti per tutta la durata della sospensione – dal mese di settembre 2022 al mese di aprile 2024 – che dovrà essere valutato e quantificato in via equitativa”, ha insistito per l'accoglimento delle richieste avanzate ai precitati punti I, III e IV del ricorso introduttivo, con vittoria di spese. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e delle convergenti allegazioni dei procuratori delle parti, risulta per tabulas che debba essere dichiarata ceSSta la materia del contendere in relazione alla parte della domanda (sub II del ricorso) specificatamente avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità n. 07259592, categoria INVCIV e i benefici di cui alla legge n. 104/92 senza soluzione di continuità, con conseguente corresponsione dei relativi arretrati a far data dal mese di agosto 2022, avendo l' operato in sede amministrativa il riconoscimento CP_1 dei diritti per cui è causa e provveduto alla liquidazione della prestazione. Tanto premesso, è da ritenere fondata l'ulteriore domanda della volta a Pt_1 conseguire l'annullamento dell'indebito di euro 525,17 di cui all'avviso n. 313220808636254089 citato in ricorso, non essendovi ragione di far risalire il ripristino della prestazione assistenziale dedotta in lite ad una data diversa da quella della sua sospensione e, correlativamente, di escludere il diritto della medesima a Pt_1 percepire l'indennità di accompagnamento anche per il mese di agosto 2022. Ad una diversa conclusione si deve, invece, pervenire con riferimento alla richiesta di risarcimento danni formulata dalla parte ricorrente, dovendosi, a tale riguardo, considerare come l'operato dell' che ha legittimamente sospeso e poi revocato CP_1
l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui si discute sulla base della mancata comparizione dell'assistibile alle visite di revisione, sia da ritenere legittimo (e in ogni caso scevro da profili di colpa) in difetto di specifiche circostanze di fatto da cui inferire che il medesimo istituto previdenziale non potesse validamente confidare sul buon esito delle comunicazioni (di fiSSzione delle visite di revisione) inoltrate tramite la pec a nome della Pt_1 Sulla scorta delle brevi e assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti. Le spese di lite sono da compensare in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 8.9.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: dichiara ceSSta la materia del contendere CP_1 limitatamente alla domanda di cui al punto II) del ricorso;
dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 525,17 di cui all'avviso n. 313220808636254089; CP_1 rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite. Lecce, 9 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma