Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 305/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 305/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti Parte_1 presso lo studio dell'avv. TRUINI COSTANZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti Parte_2 presso lo studio dell'avv. TRUINI COSTANZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data 4.3.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
14 luglio 2007 a Contigliano (Rieti), trascritto nei registri di detto Comune (atto n.10, parte II serie A, anno 2007), scegliendo il regime della separazione dei beni, precisando che dalla separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione tra le parti.
1
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini: disporre l'affidamento condiviso dei figli nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
disporre la collocazione dei figli nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] presso la madre RA presso
[...] Parte_2
l'abitazione nella sua disponibilità sita nel comune di Greccio (Rieti) alla via Limiti Sud n.50; disporre che il GN potrà vedere e tenere con se i figli il Lunedì Parte_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 19:30, il Martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19:30 del
Mercoledì, così pernottandovi il Martedì (in caso di non frequenza della scuola dalle ore 10:00 del Martedì sino alle ore 19:30 del Mercoledì, così pernottandovi il Martedì) nonché a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del Sabato sino alle ore 19:00 della Domenica;
disporre che, in relazione al giorno del compleanno dei minori – ove possibile – sarà festeggiato insieme, qualora ciò non sia possibile gli stessi trascorreranno la mattina compreso il pranzo sino alle ore 15:00 con un genitore ed il pomeriggio dalle ore 15:00 sino alle ore 23:00 compresa la cena con l'altro genitore, ad anni alterni;
disporre che per quanto riguarda le vacanze di Natale, i minori trascorreranno una settimana di dette vacanze con la madre (dal 23/12 al 31/12) ed una con il padre (dal 1° al 6 gennaio) ad anni alterni in modo che, comunque, i minori, pur in presenza di deroghe alla suddetta ripartizione imposte da esigenze lavorative dei genitori e/o da eventi eccezionali, imprevedibili o di forza maggiore, possano trascorrere il giorno 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre e così per il primo giorno dell'anno. Per ciò che concerne le festività pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni, con ogni genitore, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo secondo il criterio dell'alternanza. Relativamente alle vacanze estive, il GN
potrà trascorrere e tenere con se i propri figli 15 giorni, anche Parte_1
consecutivi, pernottandovi, nel periodo che decorre dal 1 giugno al 10 settembre, e così spetterà alla RA trascorrere e tenere con se i propri figli 15 giorni, anche Parte_2
consecutivi, nel periodo che decorre dal 1 giugno al 10 settembre, tale periodo verrà comunicato all'altro entro il 31 maggio di ogni anno e nel caso di giorni concomitanti avrà la preferenza il
2 genitore che lo comunicherà per primo. Le parti dovranno comunicare il luogo di vacanza ed i recapiti telefonici così da consentire ai propri figli di contattare il genitore e/o di essere contattati dal genitore telefonicamente almeno una volta al giorno;
disporre che per le altre festività (Ognissanti, Immacolata Concezione, Anniversario della
Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, ecc) si seguirà, sin da subito, il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le rispettive esigenze di lavoro e, inoltre, considerato che il GN e la RA Parte_1
sono nati lo stesso giorno, il giorno del Loro compleanno sarà trascorso dai Parte_2
figli con entrambi;
disporre che sarà onere del GN (consentendo anche ai nonni paterni Parte_1 di prelevare e riconsegnare i figli) prelevare e condurre i figli presso l'abitazione sita nel comune di Greccio (Rieti) dove i piccoli e saranno con la Persona_1 Persona_2
propria madre nel fine settimana che i minori trascorreranno con il proprio Parte_2
padre. Il Lunedì ed il Mercoledì sarà onere della RA (consentendo Parte_2
anche ai nonni materni di prelevare e riconsegnare i figli) prelevare e condurre i figli presso l'abitazione sita nel comune di Rieti dove i piccoli e Persona_1 Persona_2
saranno con il proprio padre . Entrambi i genitori si impegnano a Parte_1
collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca consultazione relativamente alle problematiche e/o questioni fondamentali riguardanti i figli, informandosi tempestivamente, onde consentire l'un l'altro di concorrere alle decisioni da assumere e/o di presenziare all'occorrenza (ad es. per visite mediche, incontri scolastici, ecc), salvo impreviste ed indifferibili urgenze e/o necessità. La RA nei giorni cui i minori Parte_2
saranno con la stessa si obbliga a consentire ai propri figli di contattare il proprio padre e/o di essere contattati dal proprio padre telefonicamente almeno una volta al giorno. Il GN
nei giorni cui i minori saranno con lo stesso si obbliga a consentire ai Parte_1
propri figli di contattare la propria madre e/o di essere contattati dalla propria madre telefonicamente almeno una volta al giorno. I ricorrenti si impegnano al fine di garantire un rapporto costante, sereno ed educativo affinché i minori frequentino i parenti paterni e materni e nello specifico i nonni paterni e materni in particolar modo nei giorni dei compleanni dei nonni stessi;
disporre che il GN dovrà corrispondere alla RA Parte_1 Parte_2
, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei propri figli la somma di € 150,00 (centocinquanta//00) mensili, e così euro
75,00 (settantacinque//00) a titolo di contributo al mantenimento del piccolo Parte_1
3 ed euro 75,00 (settantacinque//00) a titolo di contributo al mantenimento del piccolo Per_1
somma di denaro che verrà annualmente ed automaticamente rivalutata in Persona_2
base alle variazioni ISTAT, mediante bonifico bancario intestato alla RA Parte_2
, avente il seguente codice IBAN [...];
[...]
disporre che il GN dovrà corrispondere alla RA Parte_1 Parte_2
la somma di € 20.000,00 (ventimila//00) mediante bonifico bancario intestato alla
[...]
RA , avente il seguente codice IBAN [...], Parte_2
entro i seguenti termini: A) euro 5.000,00 (cinquemila//00) entro e non oltre il 30 giugno 2027;
B) euro 5.000,00 (cinquemila//00) entro e non oltre il 30 dicembre 2027; C) euro 5.000,00
(cinquemila//00) entro e non oltre il 30 giugno 2028; D) euro 5.000,00 (cinquemila//00) entro e non oltre il 30 dicembre 2028; disporre che ciascuno dei coniugi contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei propri figli che si renderanno necessarie o che verranno concordate tra i coniugi stessi prima di ogni acquisto, così come meglio specificate nel protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi del Tribunale di Rieti che è qui espressamente da intendersi riportato e richiamato, tali spese verranno rimborsate all'altro coniuge comunque e qualora richiesto solamente previa esibizione di idonea documentazione giustificativa fiscale entro e non oltre 15 (quindici) giorni;
disporre che, relativamente la polizza assicurativa sottoscritta con la compagnia assicurativa avente come beneficiario il piccolo ciascun Controparte_1 Persona_1
coniuge si obbliga a corrispondere in favore della predetta compagnia assicurativa il 50%
(cinquanta per cento) di propria spettanza, pari alla data odierna ad euro 250,00
(duecentocinquanta//00) cadauno;
disporre in relazione al contratto di mutuo sottoscritto in data 15 febbraio 2016 a rogito del
Notaio rep. n.2342 – raccolta n.1768, il GN Persona_3 Parte_1
si obbliga a garantire e manlevare la RA da qualsivoglia
[...] Parte_2 pretesa economica avanzata dall'Istituto di credito, obbligandosi, sin da ora, a corrispondere tutte le somme di denaro dovute in favore del predetto Istituto di credito (Intesa San Paolo S.p.A.)
e/o eventualmente di soggetti cessionari e comunque relative al predetto mutuo e così, conseguentemente, a corrispondere l'intera rata di mutuo;
disporre che entrambi i figli rimarranno fiscalmente a carico per metà del GN Parte_1
e per metà della RA;
[...] Parte_2 disporre per il rilascio del passaporto e per l'espatrio dei minori che i coniugi autorizzeranno di volta in volta mediante atto scritto il trasferimento degli stessi fuori Italia”.
4 All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
38/2024, all'esito della udienza tenuta innanzi al Presidente in data 17.4.2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14 luglio 2007 a
Contigliano (Rieti), alle condizioni congiunte indicate in ricorso e riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Contigliano (RI) (atto n.10, parte II serie A, anno 2007);
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
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