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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LANDI MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. LANDI MICHELE
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REALI RITA e CP_1 P.IVA_2
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SPADARI 3 44121
FERRARApresso il difensore avv. REALI RITA
pagina 1 di 5 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 4 settembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, tenuta nelle forme dell'articolo 281 sexies c.p.c., le parti richiamavano anche precedenti atti;
anche tali conclusioni sono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Opposizione al decreto ingiuntivo 153 del 2025 (indicato in opposizione come 153 del
2005, appunto in atto di opposizione). Il decreto era stato richiesto nel procedimento
16913 del 2024 R.G. e concesso con il numero 153 del 2025, in danno del per Pt_1
fornitura di energia elettrica.
La opposizione era proposta dal sopra indicato in intestazione. Pt_1
Lo stesso sosteneva la incompetenza per territorio in favore di S.M. Capua Vetere, la mancanza di un contratto (pg. 5 della opposizione) e la contestazione del credito per mancanza di prova (Ibidem).
Negava la debenza di interessi.
Si costituiva parte opposta ( nel seguito). CP_1
Affermava come non fosse necessario il contratto di somministrazione;
infatti, si era in presenza di un rapporto di salvaguardia. Si tratta del noto meccanismo, per cui, in mancanza di un rapporto contrattuale (ad esempio, risolto per inadempimento del somministrato), alcune compagnie prestano la fornitura di energia. Le compagnie sono designate in via generale, secondo zone specifiche;
in base a provvedimento generale.
pagina 2 di 5 Affermava dunque come vi fosse una fornitura con tale regime;
essa non CP_1
richiedeva alcun contratto ed il bene era stato somministrato.
Contrastava tutte le avverse deduzioni. Si rinvia alle considerazioni tecniche della costituzione di per esigenze di concisione di questa sentenza. CP_1
Segnalava poi come il opponente fosse da tempo inadempiente;
avendo Pt_1
accumulato debito enorme proprio verso Profittava cioè del fatto che CP_1 CP_1
per il regime di salvaguardia, non può interrompere la fornitura;
così il Comune
godeva della fornitura, creando un credito (insoluto) di molto rilevante;
in CP_1
ispregio a criteri di collaborazione fra le parti e di buona amministrazione.
La causa transitava a decisione, alla udienza indicata sopra.
Lo svolgimento del processo può anche essere omesso integralmente, a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c.; a maggior ragione, si può limitare a quanto sopra. Per il resto, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la eccezione di incompetenza.
In particolare, va rilevato come nessun criterio conduca al Tribunale di Bologna.
Non il foro generale del convenuto, essendo il Comune il convenuto sostanziale (19
c.p.c.).
Non i criteri di cui all'articolo 20 c.p.c.; non può parlarsi di contratto, poiché il rapporto nacque in salvaguardia, dunque per legge. La obbligazione nasce nel momento in cui parte la salvaguardia, dunque nel luogo del fruitore. Nella
maggioranza dei casi, il foro felsineo si individua attraverso il secondo criterio di cui ad articolo 20 c.p.c., cioè il foro del pagamento. La somma di danaro è in genere
portable ai sensi dell'articolo 1182 c.c.; pertanto, anche nel caso di salvaguardia, in pagina 3 di 5 genere tale criterio conduce a Bologna. Non tuttavia nel caso in cui il soggetto sia un in tale caso, infatti, opera il principio di tesoreria pubblica e la obbligazione Pt_1
deve essere pagata presso la tesoreria. Dunque, anche il forum destinatae solutionis
non è in Bologna.
Va poi rilevato come, mancando contratto, l'articolo 28 c.p.c. non è applicabile. Se
poi si ritenesse che la welcome letter sia una proposta (accettata tacitamente),
all'evidenza le clausole di spostamento della competenza avrebbero dovuto essere approvate una per una per iscritto, il che non è avvenuto.
La incompetenza comporta la revoca del decreto.
Le spese seguono la soccombenza.
Si può situare la liquidazione sui minimi (senza istruzione/trattazione; di fatto non avvenuta).
Va infatti rilevato come si sia in presenza di una causa semplice, nel suo esito limitato alla incompetenza;
inoltre, gran parte delle difese della parte opponente apparivano defatigatorie, in presenza di un insoluto grave e permanente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2657/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione in punto a questione di competenza.
2. REVOCA il decreto opposto.
3. DETERMINA la competenza nel circondario di Santa Maria Capua Vetere.
4. CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite del Parte_1
pagina 4 di 5 spese di lite che si liquidano in: euro 12.000,00 per compensi;
Parte_1
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA
e Cassa professionale come per legge su tali somme.
5. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
5 settembre 2025.
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LANDI MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. LANDI MICHELE
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REALI RITA e CP_1 P.IVA_2
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SPADARI 3 44121
FERRARApresso il difensore avv. REALI RITA
pagina 1 di 5 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 4 settembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, tenuta nelle forme dell'articolo 281 sexies c.p.c., le parti richiamavano anche precedenti atti;
anche tali conclusioni sono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Opposizione al decreto ingiuntivo 153 del 2025 (indicato in opposizione come 153 del
2005, appunto in atto di opposizione). Il decreto era stato richiesto nel procedimento
16913 del 2024 R.G. e concesso con il numero 153 del 2025, in danno del per Pt_1
fornitura di energia elettrica.
La opposizione era proposta dal sopra indicato in intestazione. Pt_1
Lo stesso sosteneva la incompetenza per territorio in favore di S.M. Capua Vetere, la mancanza di un contratto (pg. 5 della opposizione) e la contestazione del credito per mancanza di prova (Ibidem).
Negava la debenza di interessi.
Si costituiva parte opposta ( nel seguito). CP_1
Affermava come non fosse necessario il contratto di somministrazione;
infatti, si era in presenza di un rapporto di salvaguardia. Si tratta del noto meccanismo, per cui, in mancanza di un rapporto contrattuale (ad esempio, risolto per inadempimento del somministrato), alcune compagnie prestano la fornitura di energia. Le compagnie sono designate in via generale, secondo zone specifiche;
in base a provvedimento generale.
pagina 2 di 5 Affermava dunque come vi fosse una fornitura con tale regime;
essa non CP_1
richiedeva alcun contratto ed il bene era stato somministrato.
Contrastava tutte le avverse deduzioni. Si rinvia alle considerazioni tecniche della costituzione di per esigenze di concisione di questa sentenza. CP_1
Segnalava poi come il opponente fosse da tempo inadempiente;
avendo Pt_1
accumulato debito enorme proprio verso Profittava cioè del fatto che CP_1 CP_1
per il regime di salvaguardia, non può interrompere la fornitura;
così il Comune
godeva della fornitura, creando un credito (insoluto) di molto rilevante;
in CP_1
ispregio a criteri di collaborazione fra le parti e di buona amministrazione.
La causa transitava a decisione, alla udienza indicata sopra.
Lo svolgimento del processo può anche essere omesso integralmente, a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c.; a maggior ragione, si può limitare a quanto sopra. Per il resto, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la eccezione di incompetenza.
In particolare, va rilevato come nessun criterio conduca al Tribunale di Bologna.
Non il foro generale del convenuto, essendo il Comune il convenuto sostanziale (19
c.p.c.).
Non i criteri di cui all'articolo 20 c.p.c.; non può parlarsi di contratto, poiché il rapporto nacque in salvaguardia, dunque per legge. La obbligazione nasce nel momento in cui parte la salvaguardia, dunque nel luogo del fruitore. Nella
maggioranza dei casi, il foro felsineo si individua attraverso il secondo criterio di cui ad articolo 20 c.p.c., cioè il foro del pagamento. La somma di danaro è in genere
portable ai sensi dell'articolo 1182 c.c.; pertanto, anche nel caso di salvaguardia, in pagina 3 di 5 genere tale criterio conduce a Bologna. Non tuttavia nel caso in cui il soggetto sia un in tale caso, infatti, opera il principio di tesoreria pubblica e la obbligazione Pt_1
deve essere pagata presso la tesoreria. Dunque, anche il forum destinatae solutionis
non è in Bologna.
Va poi rilevato come, mancando contratto, l'articolo 28 c.p.c. non è applicabile. Se
poi si ritenesse che la welcome letter sia una proposta (accettata tacitamente),
all'evidenza le clausole di spostamento della competenza avrebbero dovuto essere approvate una per una per iscritto, il che non è avvenuto.
La incompetenza comporta la revoca del decreto.
Le spese seguono la soccombenza.
Si può situare la liquidazione sui minimi (senza istruzione/trattazione; di fatto non avvenuta).
Va infatti rilevato come si sia in presenza di una causa semplice, nel suo esito limitato alla incompetenza;
inoltre, gran parte delle difese della parte opponente apparivano defatigatorie, in presenza di un insoluto grave e permanente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2657/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione in punto a questione di competenza.
2. REVOCA il decreto opposto.
3. DETERMINA la competenza nel circondario di Santa Maria Capua Vetere.
4. CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite del Parte_1
pagina 4 di 5 spese di lite che si liquidano in: euro 12.000,00 per compensi;
Parte_1
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA
e Cassa professionale come per legge su tali somme.
5. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
5 settembre 2025.
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5