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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
TA AN, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2286/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6014/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 40
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6240 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3901/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha respinto (accollando spese per euro 300 alla ricorrente) il ricorso della Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di accertamento n. 6240 del 06/04/2023 contenente l'invito a corrispondere l'importo complessivo di €. 1.755,78 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti del 2018, in relazione all'utenza n. RES5535855 – ubicazione Indirizzo_1, Roma, calcolata su una superficie imponibile di 45 mq., rigettando i motivi di gravame attinenti alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione passiva ed insussistenza dell'obbligo dichiarativo (atteso che la società avrebbe preso in locazione l'immobile dal 1° giugno 2021) e, in secondo luogo, all'erroneità dell'avviso con riferimento alla superficie calcolata in 47 mq. mentre trattavasi, secondo la società, di 37 mq come risultante dalla visura dell'Agenzia delle Entrate che veniva allegata.
Impugna la sentenza la menzionata società, eccependo, in primis, l'INGIUSTIZIA ED ERRONEITÀ
MANIFESTA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA VALORIZZATO LA DOCUMENTAZIONE
TARDIVAMENTE PRODOTTA DA MA AL AI FINI DELLA DECISIONE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 32 DEL D.LGS. N. 546/1992. CARENZA, ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ E
TRAVISAMENTO DELLA MOTIVAZIONE e, in secundis, ribadendo che la superficie utile ai fini TARI era da intendersi in euro 37.
Si è costituita Roma Capitale che, sulla scorta di conforme giurisprudenza relativa alla medesima società ma a diverse annualità, ha chiesto la reiezione del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo di appello, la sentenza di prime cure espone, sulla base di una giustificata giurisprudenza di legittimità, i limiti e le preclusioni processuali derivanti dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 23 del d.lgs 546/1992. Invero, in caso di ritardo della costituzione della parte resistente in prime cure non è prevista alcuna sanzione dalla disposizione richiamata, sicché la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni. In ogni caso, «nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24
e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo» (Cass. n. 2585/2019, Cass. n. 6734/2015 e Cass. n. 18962/2005). Con riferimento al motivo secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che il contratto di locazione stipulato dall'interessata datava 1 giugno 2021, di tal che sussisterebbe una carenza di legittimazione passiva riguardante l'anno d'imposta 2018, è agli atti ampia documentazione da cui emerge che l'avviso di accertamento TaRi n. 6240 per l'anno 2018 trae origine dagli elementi risultanti da varie fonti informative, tra cui: 1) la banca dati dell'Agenzia del Entrate–Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
2) il dettaglio dati catastali e superficie tassabile meglio specificate nella tabella denominata “Dati catastali degli immobili oggetto del presente avviso accertamento"; 3) l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; 4) gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
5) la banca dati della
Camera di Commercio, come indicato a pag. 2 dell'atto impugnato nella sezione “MOTIVAZIONE
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO”.
Peraltro, dalla visura dell'Anagrafe Tributaria (all. 6), banca dati utilizzata ai fini dell'accertamento TaRi, risulta che la Società ricorrente aveva stabilito la sede legale, il domicilio fiscale e il luogo di esercizio proprio presso l'indirizzo accertato, sito in Indirizzo_2 dal 22/10/2010 fino ad oggi.
A fronte di tale materiale probatorio, la società si è limitata a contestare assai genericamente la documentazione prodotta, di tal che la sentenza di primo grado va interamente confermata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
400,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
TA AN, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2286/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6014/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 40
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6240 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3901/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha respinto (accollando spese per euro 300 alla ricorrente) il ricorso della Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di accertamento n. 6240 del 06/04/2023 contenente l'invito a corrispondere l'importo complessivo di €. 1.755,78 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti del 2018, in relazione all'utenza n. RES5535855 – ubicazione Indirizzo_1, Roma, calcolata su una superficie imponibile di 45 mq., rigettando i motivi di gravame attinenti alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione passiva ed insussistenza dell'obbligo dichiarativo (atteso che la società avrebbe preso in locazione l'immobile dal 1° giugno 2021) e, in secondo luogo, all'erroneità dell'avviso con riferimento alla superficie calcolata in 47 mq. mentre trattavasi, secondo la società, di 37 mq come risultante dalla visura dell'Agenzia delle Entrate che veniva allegata.
Impugna la sentenza la menzionata società, eccependo, in primis, l'INGIUSTIZIA ED ERRONEITÀ
MANIFESTA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA VALORIZZATO LA DOCUMENTAZIONE
TARDIVAMENTE PRODOTTA DA MA AL AI FINI DELLA DECISIONE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 32 DEL D.LGS. N. 546/1992. CARENZA, ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ E
TRAVISAMENTO DELLA MOTIVAZIONE e, in secundis, ribadendo che la superficie utile ai fini TARI era da intendersi in euro 37.
Si è costituita Roma Capitale che, sulla scorta di conforme giurisprudenza relativa alla medesima società ma a diverse annualità, ha chiesto la reiezione del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo di appello, la sentenza di prime cure espone, sulla base di una giustificata giurisprudenza di legittimità, i limiti e le preclusioni processuali derivanti dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 23 del d.lgs 546/1992. Invero, in caso di ritardo della costituzione della parte resistente in prime cure non è prevista alcuna sanzione dalla disposizione richiamata, sicché la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni. In ogni caso, «nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24
e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo» (Cass. n. 2585/2019, Cass. n. 6734/2015 e Cass. n. 18962/2005). Con riferimento al motivo secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che il contratto di locazione stipulato dall'interessata datava 1 giugno 2021, di tal che sussisterebbe una carenza di legittimazione passiva riguardante l'anno d'imposta 2018, è agli atti ampia documentazione da cui emerge che l'avviso di accertamento TaRi n. 6240 per l'anno 2018 trae origine dagli elementi risultanti da varie fonti informative, tra cui: 1) la banca dati dell'Agenzia del Entrate–Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
2) il dettaglio dati catastali e superficie tassabile meglio specificate nella tabella denominata “Dati catastali degli immobili oggetto del presente avviso accertamento"; 3) l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; 4) gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
5) la banca dati della
Camera di Commercio, come indicato a pag. 2 dell'atto impugnato nella sezione “MOTIVAZIONE
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO”.
Peraltro, dalla visura dell'Anagrafe Tributaria (all. 6), banca dati utilizzata ai fini dell'accertamento TaRi, risulta che la Società ricorrente aveva stabilito la sede legale, il domicilio fiscale e il luogo di esercizio proprio presso l'indirizzo accertato, sito in Indirizzo_2 dal 22/10/2010 fino ad oggi.
A fronte di tale materiale probatorio, la società si è limitata a contestare assai genericamente la documentazione prodotta, di tal che la sentenza di primo grado va interamente confermata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
400,00.