Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2025, proposto da
BE AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Uff Scolastico Reg Marche Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Per l’esecuzione
della Sentenza Tribunale di Fermo n. 107/2023 pubbl. il 23/08/2023 RG n. 194/2023 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Uff Scolastico Reg Marche Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’adozione di ogni atto propedeutico per assicurarne il godimento, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun scolastico, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla notifica del ricorso introduttivo al saldo. Ha altresì condannato l’anzidetto Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Sulla citata sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme liquidate in sentenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti in giudizio con memoria formale.
All’udienza camerale del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto.
2.2 Difatti, in presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
2.3. Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine, va assegnato il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2.4. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
3. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e per l’effetto.
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di euro 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO