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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/08/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4877/2022 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
In persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. LEO DOMENICO;
− Domicilio: VIA PARROCCHIA 26 POMPEI presso lo studio dell'Avv. Domenico Leo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BERNARDONI ALDO
− Domicilio: VIA OBERDAN 26 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Aldo Bernardoni
Decisa a Bologna il 22/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“A) condannare la alla restituzione in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 208.732,48 e ciò in considerazione di quanto evidenziato nel capo del presente atto intitolato “Sulla domanda riconvenzionale e sulla reconvention reconventionis” e/o quella diversa somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., oltre interessi come per legge, oppure quel differente importo che l'adita A.G. riterrà di riconoscere e liquidare in via equitativa, quale importo indebitamente percepito a fronte degli ingiustificati pagamenti effettuati dalla istante degli costi non dovuti e di cui alle fatture contestate, ai sensi dell'art. 2033 c.c., B) in via subordinata, condannare la CP_1 al pagamento in favore della della somma di € 208.732,48 e ciò in Parte_1 considerazione di quanto evidenziato nel capo del presente atto intitolato “Sulla domanda riconvenzionale e sulla reconventio reconventionis” e/o quella diversa somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., oltre interessi come per legge, oppure quel
1 differente importo che l'adita A.G. riterrà di riconoscere e liquidare in via equitativa, quale indennizzo a fronte dell'ingiustificato arricchimento della convenuta per i pagamenti effettuati dalla istante degli costi non dovuti e di cui alle fatture contestate, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
Parte Convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE: - respingersi siccome infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti, le domande svolte da parte attrice nei confronti di;
IN VIA CP_1 RICONVENZIONALE: - accertare che si è resa inadempiente agli impegni Parte_1 assunti con l'accordo del 7 marzo 2022 nonché nel pagamento delle fatture di energia elettrica emesse da per il periodo di fornitura da novembre 2021 a marzo 2022 e, CP_1 per l'effetto, condannare parte attrice a pagare in favore di la somma di € CP_1 400.902,19 oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 - da calcolarsi, con riferimento all'importo di € 270.000,00, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo e con riferimento all'importo di € 130.902,19 dalla data di scadenza della relativa fattura sino al saldo effettivo – importo comprensivo delle somme già oggetto dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. (€ 270.000,00 oltre interessi di mora e spese) di cui si chiede la conferma ad ogni effetto, ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia anche all'esito della fase istruttori, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, previa declaratoria di decadenza di
dal beneficio del termine concesso, IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non Pt_1 creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adìto rilevi la fondatezza anche solo parziale dell'azione svolta da compensare quanto alla stessa eventualmente dovuto con il Pt_1 maggior credito di per le forniture erogate durante tutto l'arco temporale in cui CP_1
ha fornito energia elettrica a nella misura che risulterà di giustizia, con CP_1 Pt_1 condanna di parte attrice al pagamento della somma che, all'esito della suddetta compensazione, risulterà a credito di , oltre interessi di mora ex L. 231/02 dalla CP_1 domanda sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO - dato atto che controparte ha agito in giudizio se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, condannare la medesima al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c. nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: - con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre documentazione nei termini previsti, si disconosce espressamente ai sensi dell'art. 2719 c.c. la comunicazione prodotta alla pagina 5 dell'allegato 1 prodotto da controparte recante ora 16:54 del 27.03.2021. - autorizzare a depositare in originale cartaceo presso la CP_1 Cancelleria di sezione il documento n.01 che qui si riproduce nuovamente scansionato in modo leggibile come doc. 13 seguendo la numerazione precedente”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
- di aver accettato da , l'offerta denominata EE FIT FASCE AD HOC con CP_1 mail del 27 marzo 2 orrenza 1 aprile 2021;
- per il periodo di fornitura sono state emesse da le seguenti fatture: CP_1
• n. 412100389444 del 07/05/2021 € 36.163,74,
• n. 412100469946 del 08/06/2021 € 38.470,93,
2 • n.412100580144 del 09/07/2021 € 36.761,39,
• n. 412100651088 del 10/08/2021 € 51.996,41,
• n.412100673607 del 07/09/2021 € 24.554,18,
• n. 412100783573 del 07/10/2021 € 61.852,18,
• n.412100852342 del 09/11/2021 € 81.834,82 regolarmente pagate e successivamente contestate con pec del 24 gennaio 2022, per aver applicato n. 3 fasce orarie, in luogo del picco e del fuori picco CP_1 concordato, nonché prezzi completamente diversi dall'offerta accettata da parte attrice;
- n. 412100907060 del 07/12/2021 di € 149.263,19, per cui, sempre nella precitata pec, oltre alle opposizioni sopra spiegate, contestava l'importo addebitato a titolo di CMOR di € 62.563,66, ed offriva il pagamento di € 71.065,19 (differenza per consumi), diffidando al contempo a rieffettuare i conteggi di tutto il CP_1 fatturato, compreso il già pagato, applicando le tariffe concordate;
- non seguendo alcun tipo di riscontro positivo da parte della società convenuta e dinanzi al minacciato distacco, con istanza del 10 febbraio 2022, chiedeva rateizzazione della fattura n. 412100907060 del 07/12/2021 di € 149.263,19 che iniziava a pagare e, con pec del 17 febbraio 2022, comunicava formale recesso a far data dal primo aprile 2022;
Secondo la prospettazione di parte attrice manca la giustificazione causale del pagamento di euro 214.397,53, o in subordine vi sarebbe stato un arricchimento senza causa.
Pertanto, chiede che sia condannata al pagamento di euro Parte_1 CP_1 214.397,53 oltre interessi.
si difende eccependo che: CP_1
- l'offerta invocata da parte attrice EE FIT FASCE AD HOC sarebbe stata valida solo con decorrenza attivazione fornitura dal primo luglio 2020;
- la validità dell'offerta era altresì subordinata all'accettazione della stessa ad opera di parte attrice entro le ore 17.00 del 27 marzo 2020, invero l'invio operato da risale alle 17.04: sul punto contesta la conformità all'originale della Parte_1 mail di accettazione dell'offerta prodotta da parte attrice che reca quale orario di invio “16.54” ed offre in comunicazione mail ( doc.3) da cui risultano le “17.04”;
- la predetta offerta non si è dunque mai attivata e il contratto di fornitura vigente tra le parti, risalente al 18 ottobre 2019 (doc. 1 parte convenuta), abbia regolato le condizioni tariffarie applicate nelle fatture emesse, peraltro, inizialmente mai contestate da e pagate;
Pt_1
- in data 25 n 021 riceveva dal SII ( Sistema Informativo Integrato – sistema gestito a livello istituzionale in cui confluiscono i dati di maggior interesse di tutti i POD), una richiesta di indennizzo CMOR ( contributo precedenti morosità con fornitori uscenti) e provvedeva, come da iter procedimentale, ad inserire l'importo nella fatturazione di novembre 2021, nella sezione altre partite, con apposita dicitura esplicativa: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.(doc. 05), soltanto da tale momento, parte attrice contestava la fatturazione precedente.
3 Inoltre, allega accordo del 7 marzo 2022 (doc.9) ove non CP_1 Parte_1 sollevan na contestazione rispetto a presunti errori nell'app tariffe contrattuali da parte di , riconosceva il proprio debito di 302.128,77 e si CP_1 impegnava a saldarlo in sette rate, limitandosi a precisare che gli importi dovuti a titolo di CMOR, ove stornati dal soggetto gestore del Sistema Indennitario – Acquirente Unico S.p.a. – avrebbero dovuto essere retrocessi al cliente;
si impegnava altresì a pagare le fatture per i mesi successivi di fornitura fino alla cessazione del rapporto (febbraio 2022 e marzo 2022, rispettivamente per €58.182,80 ed €72.719,39), alla loro data esatta di scadenza.
Pertanto, chiede il rigetto delle domande di e in via CP_1 Parte_1 riconvenzionale che sia condannata al pagamento € 400.902,19 oltre Parte_1 interessi.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
Premesso che in corso di causa è stata emessa ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per l'importo di € 270.000,00 (€ 302.128,77 importo totale ricognizione di debito - € 32.128,77 I rata pagata), l'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
Il Tribunale osserva:
1) incontestato il rapporto, emerge documentalmente l'esistenza di un “accordo” con ricognizione di debito di parte attrice (doc. 9 ); CP_1
2) ai sensi dell'art. 1988 cc, “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”, dunque, la promessa di pagamento o la ricognizione di debito produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito, nonché ogni altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa che sulla ricognizione di debito si fonda;
3) nel caso di specie, l'aspetto decisivo della controversia è costituito dalla tempestività o meno dell'invio da parte di della mail che avrebbe Pt_1 determinato l'attivazione dell'offerta più conveniente in luogo dell'applicazione del piano tariffario su cui si fonda la pretesa di (nonché il riconoscimento di CP_1 debito);
4) a fronte di due risultanze documentali divergenti in relazione all'orario (documentazione 14 ottobre 2022 per documentazione 14 novembre Pt_1 2022 per , entrambe di natura equivalente sotto il profilo dell'attendibilità, CP_1 trattandosi di file .eml), e in assenza di elementi a sostegno dell'ipotesi (destinata a rimanere tale) per cui la differenza di orario tra invio e ricezione ( non ha Pt_1 formulato istanze di prova orale sulla circostanza dell'orario dell'invio) sia dipesa
4 da profili legati alla comunicazione tra i server, l'incertezza deve essere scontata dalla parte gravata dall'onere probatorio in forza della ricognizione di debito;
5) la Ctu richiesta da presuppone l'applicazione del piano tariffario per cui Pt_1 non è stato assolto l'onere probatorio nei termini sopra chiariti.
Come emerso dalla conclusionale di parte convenuta, ha già corrisposto a Pt_1
gli importi oggetto dell'ordinanza ex art. 186 t l 9 agosto 2022 (che CP_1 dunque deve essere revocata, non potendo sopravvivere un titolo per un'obbligazione già estinta), pertanto la pretesa si è ridotta a € 130.902,19 (oltre a interessi di mora ex. Dlgs. 231/2002).
Il predetto importo (€ 130.902,19) è indicato nelle fatture di febbraio 2022 e marzo 2022, rispettivamente di € 58.182,80 ed € 72.719,39, emesse a fronte della fornitura non contestata di energia elettrica, mai pagate da parte attrice (onerata della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sia per regola generale in materia contrattuale, sia per il riconoscimento di debito, ove si legge:“ resta inteso che qualora la proposta di rientro venga accettata, le fatture a carico del cliente emesse successivamente da CP_1 dovranno essere pagate alla data esatta di scadenza e che il mancato puntuale pag di una delle suddette fatture e/o di una sola rata del piano di pagamento dilazionato di cui sopra determinerà l'immediata decadenza dal beneficio del termine con obbligo di saldo immediato dell'intero insoluto”).
4.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte attrice non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca l'ordinanza 9 agosto 2022;
2) condanna a pagare a € 130.902,19, oltre interessi di ex. Parte_1 CP_1 D. lgs. 23
3) rigetta le altre domande delle parti;
4) condanna a rifondere le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1 18.000,00 0 per esbors r compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 22/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4877/2022 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
In persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. LEO DOMENICO;
− Domicilio: VIA PARROCCHIA 26 POMPEI presso lo studio dell'Avv. Domenico Leo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BERNARDONI ALDO
− Domicilio: VIA OBERDAN 26 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Aldo Bernardoni
Decisa a Bologna il 22/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“A) condannare la alla restituzione in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 208.732,48 e ciò in considerazione di quanto evidenziato nel capo del presente atto intitolato “Sulla domanda riconvenzionale e sulla reconvention reconventionis” e/o quella diversa somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., oltre interessi come per legge, oppure quel differente importo che l'adita A.G. riterrà di riconoscere e liquidare in via equitativa, quale importo indebitamente percepito a fronte degli ingiustificati pagamenti effettuati dalla istante degli costi non dovuti e di cui alle fatture contestate, ai sensi dell'art. 2033 c.c., B) in via subordinata, condannare la CP_1 al pagamento in favore della della somma di € 208.732,48 e ciò in Parte_1 considerazione di quanto evidenziato nel capo del presente atto intitolato “Sulla domanda riconvenzionale e sulla reconventio reconventionis” e/o quella diversa somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., oltre interessi come per legge, oppure quel
1 differente importo che l'adita A.G. riterrà di riconoscere e liquidare in via equitativa, quale indennizzo a fronte dell'ingiustificato arricchimento della convenuta per i pagamenti effettuati dalla istante degli costi non dovuti e di cui alle fatture contestate, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
Parte Convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE: - respingersi siccome infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti, le domande svolte da parte attrice nei confronti di;
IN VIA CP_1 RICONVENZIONALE: - accertare che si è resa inadempiente agli impegni Parte_1 assunti con l'accordo del 7 marzo 2022 nonché nel pagamento delle fatture di energia elettrica emesse da per il periodo di fornitura da novembre 2021 a marzo 2022 e, CP_1 per l'effetto, condannare parte attrice a pagare in favore di la somma di € CP_1 400.902,19 oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 - da calcolarsi, con riferimento all'importo di € 270.000,00, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo e con riferimento all'importo di € 130.902,19 dalla data di scadenza della relativa fattura sino al saldo effettivo – importo comprensivo delle somme già oggetto dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. (€ 270.000,00 oltre interessi di mora e spese) di cui si chiede la conferma ad ogni effetto, ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia anche all'esito della fase istruttori, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, previa declaratoria di decadenza di
dal beneficio del termine concesso, IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non Pt_1 creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adìto rilevi la fondatezza anche solo parziale dell'azione svolta da compensare quanto alla stessa eventualmente dovuto con il Pt_1 maggior credito di per le forniture erogate durante tutto l'arco temporale in cui CP_1
ha fornito energia elettrica a nella misura che risulterà di giustizia, con CP_1 Pt_1 condanna di parte attrice al pagamento della somma che, all'esito della suddetta compensazione, risulterà a credito di , oltre interessi di mora ex L. 231/02 dalla CP_1 domanda sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO - dato atto che controparte ha agito in giudizio se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, condannare la medesima al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c. nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: - con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre documentazione nei termini previsti, si disconosce espressamente ai sensi dell'art. 2719 c.c. la comunicazione prodotta alla pagina 5 dell'allegato 1 prodotto da controparte recante ora 16:54 del 27.03.2021. - autorizzare a depositare in originale cartaceo presso la CP_1 Cancelleria di sezione il documento n.01 che qui si riproduce nuovamente scansionato in modo leggibile come doc. 13 seguendo la numerazione precedente”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
- di aver accettato da , l'offerta denominata EE FIT FASCE AD HOC con CP_1 mail del 27 marzo 2 orrenza 1 aprile 2021;
- per il periodo di fornitura sono state emesse da le seguenti fatture: CP_1
• n. 412100389444 del 07/05/2021 € 36.163,74,
• n. 412100469946 del 08/06/2021 € 38.470,93,
2 • n.412100580144 del 09/07/2021 € 36.761,39,
• n. 412100651088 del 10/08/2021 € 51.996,41,
• n.412100673607 del 07/09/2021 € 24.554,18,
• n. 412100783573 del 07/10/2021 € 61.852,18,
• n.412100852342 del 09/11/2021 € 81.834,82 regolarmente pagate e successivamente contestate con pec del 24 gennaio 2022, per aver applicato n. 3 fasce orarie, in luogo del picco e del fuori picco CP_1 concordato, nonché prezzi completamente diversi dall'offerta accettata da parte attrice;
- n. 412100907060 del 07/12/2021 di € 149.263,19, per cui, sempre nella precitata pec, oltre alle opposizioni sopra spiegate, contestava l'importo addebitato a titolo di CMOR di € 62.563,66, ed offriva il pagamento di € 71.065,19 (differenza per consumi), diffidando al contempo a rieffettuare i conteggi di tutto il CP_1 fatturato, compreso il già pagato, applicando le tariffe concordate;
- non seguendo alcun tipo di riscontro positivo da parte della società convenuta e dinanzi al minacciato distacco, con istanza del 10 febbraio 2022, chiedeva rateizzazione della fattura n. 412100907060 del 07/12/2021 di € 149.263,19 che iniziava a pagare e, con pec del 17 febbraio 2022, comunicava formale recesso a far data dal primo aprile 2022;
Secondo la prospettazione di parte attrice manca la giustificazione causale del pagamento di euro 214.397,53, o in subordine vi sarebbe stato un arricchimento senza causa.
Pertanto, chiede che sia condannata al pagamento di euro Parte_1 CP_1 214.397,53 oltre interessi.
si difende eccependo che: CP_1
- l'offerta invocata da parte attrice EE FIT FASCE AD HOC sarebbe stata valida solo con decorrenza attivazione fornitura dal primo luglio 2020;
- la validità dell'offerta era altresì subordinata all'accettazione della stessa ad opera di parte attrice entro le ore 17.00 del 27 marzo 2020, invero l'invio operato da risale alle 17.04: sul punto contesta la conformità all'originale della Parte_1 mail di accettazione dell'offerta prodotta da parte attrice che reca quale orario di invio “16.54” ed offre in comunicazione mail ( doc.3) da cui risultano le “17.04”;
- la predetta offerta non si è dunque mai attivata e il contratto di fornitura vigente tra le parti, risalente al 18 ottobre 2019 (doc. 1 parte convenuta), abbia regolato le condizioni tariffarie applicate nelle fatture emesse, peraltro, inizialmente mai contestate da e pagate;
Pt_1
- in data 25 n 021 riceveva dal SII ( Sistema Informativo Integrato – sistema gestito a livello istituzionale in cui confluiscono i dati di maggior interesse di tutti i POD), una richiesta di indennizzo CMOR ( contributo precedenti morosità con fornitori uscenti) e provvedeva, come da iter procedimentale, ad inserire l'importo nella fatturazione di novembre 2021, nella sezione altre partite, con apposita dicitura esplicativa: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.(doc. 05), soltanto da tale momento, parte attrice contestava la fatturazione precedente.
3 Inoltre, allega accordo del 7 marzo 2022 (doc.9) ove non CP_1 Parte_1 sollevan na contestazione rispetto a presunti errori nell'app tariffe contrattuali da parte di , riconosceva il proprio debito di 302.128,77 e si CP_1 impegnava a saldarlo in sette rate, limitandosi a precisare che gli importi dovuti a titolo di CMOR, ove stornati dal soggetto gestore del Sistema Indennitario – Acquirente Unico S.p.a. – avrebbero dovuto essere retrocessi al cliente;
si impegnava altresì a pagare le fatture per i mesi successivi di fornitura fino alla cessazione del rapporto (febbraio 2022 e marzo 2022, rispettivamente per €58.182,80 ed €72.719,39), alla loro data esatta di scadenza.
Pertanto, chiede il rigetto delle domande di e in via CP_1 Parte_1 riconvenzionale che sia condannata al pagamento € 400.902,19 oltre Parte_1 interessi.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
Premesso che in corso di causa è stata emessa ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per l'importo di € 270.000,00 (€ 302.128,77 importo totale ricognizione di debito - € 32.128,77 I rata pagata), l'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
Il Tribunale osserva:
1) incontestato il rapporto, emerge documentalmente l'esistenza di un “accordo” con ricognizione di debito di parte attrice (doc. 9 ); CP_1
2) ai sensi dell'art. 1988 cc, “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”, dunque, la promessa di pagamento o la ricognizione di debito produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito, nonché ogni altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa che sulla ricognizione di debito si fonda;
3) nel caso di specie, l'aspetto decisivo della controversia è costituito dalla tempestività o meno dell'invio da parte di della mail che avrebbe Pt_1 determinato l'attivazione dell'offerta più conveniente in luogo dell'applicazione del piano tariffario su cui si fonda la pretesa di (nonché il riconoscimento di CP_1 debito);
4) a fronte di due risultanze documentali divergenti in relazione all'orario (documentazione 14 ottobre 2022 per documentazione 14 novembre Pt_1 2022 per , entrambe di natura equivalente sotto il profilo dell'attendibilità, CP_1 trattandosi di file .eml), e in assenza di elementi a sostegno dell'ipotesi (destinata a rimanere tale) per cui la differenza di orario tra invio e ricezione ( non ha Pt_1 formulato istanze di prova orale sulla circostanza dell'orario dell'invio) sia dipesa
4 da profili legati alla comunicazione tra i server, l'incertezza deve essere scontata dalla parte gravata dall'onere probatorio in forza della ricognizione di debito;
5) la Ctu richiesta da presuppone l'applicazione del piano tariffario per cui Pt_1 non è stato assolto l'onere probatorio nei termini sopra chiariti.
Come emerso dalla conclusionale di parte convenuta, ha già corrisposto a Pt_1
gli importi oggetto dell'ordinanza ex art. 186 t l 9 agosto 2022 (che CP_1 dunque deve essere revocata, non potendo sopravvivere un titolo per un'obbligazione già estinta), pertanto la pretesa si è ridotta a € 130.902,19 (oltre a interessi di mora ex. Dlgs. 231/2002).
Il predetto importo (€ 130.902,19) è indicato nelle fatture di febbraio 2022 e marzo 2022, rispettivamente di € 58.182,80 ed € 72.719,39, emesse a fronte della fornitura non contestata di energia elettrica, mai pagate da parte attrice (onerata della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sia per regola generale in materia contrattuale, sia per il riconoscimento di debito, ove si legge:“ resta inteso che qualora la proposta di rientro venga accettata, le fatture a carico del cliente emesse successivamente da CP_1 dovranno essere pagate alla data esatta di scadenza e che il mancato puntuale pag di una delle suddette fatture e/o di una sola rata del piano di pagamento dilazionato di cui sopra determinerà l'immediata decadenza dal beneficio del termine con obbligo di saldo immediato dell'intero insoluto”).
4.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte attrice non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca l'ordinanza 9 agosto 2022;
2) condanna a pagare a € 130.902,19, oltre interessi di ex. Parte_1 CP_1 D. lgs. 23
3) rigetta le altre domande delle parti;
4) condanna a rifondere le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1 18.000,00 0 per esbors r compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 22/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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