Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 6592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/03/2025 nella causa n. 6592/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
FONTANA
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, c.f. assistito dalle avv. GIOVANNA
[...] P.IVA_1
MANZOLI e CLAUDIA LOIACONO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: indennità sostitutiva di ferie non fruite
1. la ricorrente , dirigente medico già alle dipendenze della Parte_1
AOU Città della Salute e della Scienza di presso il presidio CTO, CP_1 afferma che il rapporto di lavoro si è interrotto in data 30/04/2018 per mobilità verso altra Azienda Sanitaria;
riferisce che alla data di cessazione del rapporto aveva maturato 38 giorni di ferie non godute, e che le proprie precedenti domande di usufruire di periodi di ferie, per complessivi 20 giorni, non erano state autorizzate per esigenze di servizio;
agisce per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
4.163,80 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in quanto non autorizzate;
1
2. l' convenuta si è costituita eccependo la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva ed affermando l'insussistenza dei presupposti per la monetizzazione delle ferie, con particolare riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro, non verificatasi in quanto il rapporto con la ricorrente era transitato, a far data dal 01/05/2018, ad altra P.A. a seguito di mobilità volontaria;
3. effettuato senza esito il tentativo di conciliazione e non autorizzata la chiamata in causa dell'ASL TO3, cessionaria del rapporto di lavoro con la ricorrente, richiesta da quest'ultima, la causa giunge a decisione sulla base della documentazione in atti;
4. non vi sono contrasti nella ricostruzione delle circostanze di fatto rilevanti per la decisione, tutte di natura documentale;
5. la dr.ssa in data 19/04/2018 ha presentato alla convenuta Pt_1 domanda di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 presso la ASL TO3, sede ospedaliera di Rivoli, a decorrere dal 01/05/2018, chiedendo ed ottenendo il parere favorevole della datrice di lavoro (doc. 3 di parte convenuta);
6. la richiesta di parere all'amministrazione di appartenenza era stata preceduta dalla partecipazione della ricorrente al bando di mobilità volontaria interregionale, e dalla deliberazione di assunzione per trasferimento da parte della ASL TO3 che, nel comunicare alla ricorrente le formalità per il trasferimento, precisa che “la S.V., al momento dell'assunzione in servizio, dovrà in ogni caso aver fruito di tutte le ferie maturate sino a tale momento presso l'Azienda di appartenenza” (cfr. comunicazione 13/04/2018, doc. 2 di parte convenuta);
7. la ricorrente, in data 26/04/2018, ha richiesto alla AOU Città della Salute
e della Scienza di “il pagamento delle spettanti ferie residue”, in CP_1 previsione della mobilità volontaria interregionale presso l'Ospedale di
Rivoli a decorrere dal 01/05/2018 (doc. 2 di parte ricorrente);
8. con deliberazione n. 606/2018 del 27/04/2018 la convenuta ha CP_1 concesso alla ricorrente l'assenso alla mobilità verso la ASL TO3 della
Regione Piemonte, con decorrenza 01/05/2018;
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9. è pacifico che alla data del trasferimento per mobilità la ricorrente non aveva esaurito le ferie maturate, e che la convenuta non aveva accolto la richiesta di monetizzazione in allora avanzata;
10. l'art. 30 D.Lgs. 165/2001 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, consentendo la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti che facciano domanda di trasferimento e posseggano i requisiti e le competenze professionali richieste, previo assenso – ove ricorrano le condizioni indicate dalla norma
– dell'amministrazione di appartenenza, e fatta salva la possibilità per quest'ultima di differire, per esigenze organizzative, il passaggio fino a sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza; nel caso in esame non vi è stato alcun differimento e la mobilità è avvenuta con la decorrenza indicata nella domanda della dr.ssa ; Pt_1
11. la fattispecie del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è ricondotta, per giurisprudenza consolidata, alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., e pertanto si risolve in una modificazione meramente soggettiva del rapporto (cfr. Cass. civ. ord.
24/09/2024 n. 25511; Cass. civ. ord. 16/07/2024 n. 19613); in particolare, “l'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una
Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali” (cfr. Cass. civ. ord. 07/01/2021 n. 86 e precedenti in essa richiamati);
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12. non è pertanto condivisibile l'affermazione della ricorrente riferita all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 30/04/2018, in quanto il rapporto non è cessato bensì proseguito alle dipendenze dell'ente di destinazione a seguito della procedura di mobilità ex art. 30 TUPI, mediante modificazione soggettiva del datore di lavoro, da individuare nella cessionaria del contratto di lavoro ASL TO3, alla quale il rapporto è transitato con conservazione di tutte le condizioni in atto, ivi compreso l'accumulo di giornate di ferie maturate e non fruite;
13. ai sensi dell'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (convertito con L.
135/2012), nell'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell'Unione, è prevista l'attenuazione del generale divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche, e pertanto la maturazione del diritto all'indennità sostitutiva, qualora il dipendente abbia posto fine volontariamente al rapporto di lavoro e dimostri di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà (cfr. CGUE 18/01/2024 n. 218);
14. la ricorrente richiama tale assetto normativo affermando l'avvenuta cessazione del rapporto e l'impossibilità di godimento di 20 giorni di ferie, producendo il diniego alle relative domande motivato da ragioni di servizio;
si è visto però che il rapporto di lavoro non può ritenersi cessato alla data del 30/04/2018, ed il diritto all'indennità sostitutiva – ricorrendo le altre condizioni – non poteva sorgere a tale data;
15. conformemente all'orientamento consolidato sopra richiamato, il
CCNL prevede che “la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito” (cfr. doc.
7-8 di parte convenuta); l'art. 5 del contratto integrativo del CCNL dell'area della dirigenza medico-veterinaria prevede esplicitamente al primo comma le modalità di calcolo del “compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro”, precisando nel secondo comma che
“nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo
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diverso accordo tra l'azienda di provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1”: nel caso in esame la richiesta di monetizzazione avanzata dalla ricorrente non ha incontrato il consenso dell'azienda di provenienza, e non si è formato alcun accordo (neppure dedotto in ricorso); il diritto alla fruizione delle ferie si è pertanto trasferito in capo al datore di lavoro cessionario unitamente a tutte le condizioni caratterizzanti il rapporto di lavoro già in essere;
16. poiché il credito all'indennità sostitutiva non era sorto al momento della cessione del rapporto di lavoro, non si versa in ipotesi di responsabilità del cedente ex art. 1418 c.c., e non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda;
17. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 12 documenti, presenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 30%;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione alla convenuta delle spese di lite, liquidate in € 2.059,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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