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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio il giorno 17 ottobre 2024, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2698/2023 RG vertente
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Nucifero Parte_1
e Raffaele D'Amore presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ponte di Tappia n.
47
-appellante-
E
, , in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Pasquale D'Onofrio ( ) dell'Avvocatura Regionale, giusta procura CodiceFiscale_1
generale in atti, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 ( pec: egione.campania.it Email_1
. -appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 408/2023 pubblicata il
12.05.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 7.11.2023 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso che egli aveva proposto nei confronti della al fine di Controparte_1
1 impugnare il licenziamento senza preavviso intimatogli dall' in data 23.03.2022, Controparte_2
con effetti dal 26.03.2022, in ragione della condotta concretizzatasi in false attestazioni di presenza sul lavoro mediante abuso del badge.
L'appellante affidava il gravame a due motivi, attraverso i quali: a) lamentava la mancata ammissione dei mezzi istruttori;
b) eccepiva la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge in ordine alla sostenuta legittimità della disparità di trattamento.
La parte appellata si costituiva in giudizio per resistere al gravame.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si disponeva la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del
18.04.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, dopo il rinvio d'ufficio all'udienza del 6.06.2024, preso atto dell'inerzia di parte, si disponeva il rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. al 17.10.2024.
Infine, stante la perdurante inerzia delle parti, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante sia rimasto inerte, omettendo di dare prova dell'instaurazione del contraddittorio o rinunciando tacitamente a manifestare la propria volontà di coltivare la domanda attraverso la presentazione delle note di trattazione.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 14.11.2023 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata per il 18.04.2024); sia del decreto di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (comunicato il 5.03.2024), sia del rinvio d'ufficio dell'udienza del
18.04.2024 al 6.06.2024 (comunicato il giorno 15.04.2024), sia del rinvio ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancato deposito delle note di parte appellante (con ordinanza del 6.06.2024, comunicata il 10.06.2024 alle parti) con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia- non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che
2 equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Le spese sono compensate in considerazione del fatto che la non Controparte_1
provvedendo a depositare le note di trattazione, ha omesso di coltivare ogni istanza.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio il giorno 17 ottobre 2024, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2698/2023 RG vertente
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Nucifero Parte_1
e Raffaele D'Amore presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ponte di Tappia n.
47
-appellante-
E
, , in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Pasquale D'Onofrio ( ) dell'Avvocatura Regionale, giusta procura CodiceFiscale_1
generale in atti, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 ( pec: egione.campania.it Email_1
. -appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 408/2023 pubblicata il
12.05.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 7.11.2023 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso che egli aveva proposto nei confronti della al fine di Controparte_1
1 impugnare il licenziamento senza preavviso intimatogli dall' in data 23.03.2022, Controparte_2
con effetti dal 26.03.2022, in ragione della condotta concretizzatasi in false attestazioni di presenza sul lavoro mediante abuso del badge.
L'appellante affidava il gravame a due motivi, attraverso i quali: a) lamentava la mancata ammissione dei mezzi istruttori;
b) eccepiva la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge in ordine alla sostenuta legittimità della disparità di trattamento.
La parte appellata si costituiva in giudizio per resistere al gravame.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si disponeva la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del
18.04.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, dopo il rinvio d'ufficio all'udienza del 6.06.2024, preso atto dell'inerzia di parte, si disponeva il rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. al 17.10.2024.
Infine, stante la perdurante inerzia delle parti, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante sia rimasto inerte, omettendo di dare prova dell'instaurazione del contraddittorio o rinunciando tacitamente a manifestare la propria volontà di coltivare la domanda attraverso la presentazione delle note di trattazione.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 14.11.2023 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata per il 18.04.2024); sia del decreto di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (comunicato il 5.03.2024), sia del rinvio d'ufficio dell'udienza del
18.04.2024 al 6.06.2024 (comunicato il giorno 15.04.2024), sia del rinvio ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancato deposito delle note di parte appellante (con ordinanza del 6.06.2024, comunicata il 10.06.2024 alle parti) con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia- non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che
2 equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Le spese sono compensate in considerazione del fatto che la non Controparte_1
provvedendo a depositare le note di trattazione, ha omesso di coltivare ogni istanza.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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