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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2765 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
Avv. Alvise Gastone Bragadin, Pasquale Parisi e Matteo Borgini, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
Controparte_1
Appellato-contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4143/2024, del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 8/4/2024.
Conclusioni: come da atto introduttivo del giudizio di appello RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di percepire pensione di vecchiaia dalla C.N.P.A.D.C., con decorrenza Parte_2 dal 1 luglio 2009 e di aver subito una illegittima ritenuta per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate da luglio 2009 ad ottobre 2023 ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale decorrente dall'1.1.2004, poi prorogato per il periodo gennaio
2014 /dicembre 2018 (in virtù di deliberazione dell'Assemblea dei delegati n. 4/08) e poi ancora per il quinquennio 2019/2023 (con deliberazione dell'assemblea dei Delegati n. 10/17), ha agito in giudizio contro la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di ROMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Parte_1
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione
[...] Parte_1 senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La
[...] alla restituzione a favore Controparte_2 dello stesso delle ritenute operate a tale titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse.”.
Nella resistenza della C.N.P.A.D.C., il Tribunale di Roma ha così disposto: “Accerta e dichiara illegittimo il contributo di solidarietà disposto dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai sensi delle deliberazioni dell'assemblea dei delegati nn. 4/2008, 3/2013 e
10/2017. Per l'effetto dichiara illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà dalla cassa sul trattamento pensionistico del ricorrente nel periodo dal luglio 2009 all'ottobre 2023; condanna la cassa a restituire al ricorrente i prelievi così operati da novembre 2013 a ottobre 2023, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo. rigetta i residui profili di ricorso condanna la cassa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di €
43,00”.
Il primo giudice, disattesa preliminarmente l'eccezione formulata dalla resistente di improcedibilità della domanda ex art. 443 cpc, per omessa attivazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 57 del regolamento previdenziale della cassa, ha ritenuto fondato il ricorso argomentando che: a) la non aveva mai contestato di aver applicato i lamentati prelievi sui ratei di pensione Pt_1
a far data da luglio 2009 e dunque, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
29292 del 12.11.2019, Cass. n. 252019/09, Cass. n. 31875 del 2018, Cass. n. 26102 del 2014; Cass.
n. 11792 del 2005, Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 26102 del 2014; Cass. n. 12338 del 2016, Cass. n. 7568 del 2017), doveva essere dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico del ricorrente;
b) andava respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla in quanto inapplicabile con riguardo ai ratei di prestazioni previdenziali o Pt_1 assistenziali non ancora messe a disposizione dell'avente diritto che, difettando del requisito della liquidità come definito dalla Corte di legittimità, soggiacciono al termine prescrizionale ordinario decennale.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello C.N.P.A.D.C., per avere il giudicante: 1) fondato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda sull'erroneo assunto che i procedimenti amministrativi che vanno proposti alla con funzione deflattiva del contenzioso, Pt_1 trovino la loro fonte in un regolamento approvato dal e non in leggi speciali, come invece CP_3 previsto dall'articolo invocato;
2) erroneamente ritenuto provata la domanda del ricorrente in assenza del necessario corredo probatorio e a fronte di una insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi; 3) erroneamente ritenuto illegittima la trattenuta sulla pensione del ricorrente in quanto incompatibile con il criterio del pro rata vista la vigenza di esplicite norme che legittimano gli enti previdenziali a stabilire un contributo di solidarietà, riconoscendo la legittimità di tale misura e la sua idoneità a garantire l'equilibrio di bilancio;
4) ritenuto non applicabile la prescrizione quinquennale alle componenti essenziali dei ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidate.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, pregiudizialmente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, di rigettare le domande formulate con il ricorso di primo grado.
L'appellato, nonostante la regolare notifica, non si è costituito rimanendo contumace in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come in dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame la appellante censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui non ha accolto la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per omessa presentazione del ricorso amministrativo agli organi della resistente. Lamenta l'appellante Pt_1
l'erroneità della decisione impugnata per avere disatteso l'eccezione sull'assunto che l'art. 57 del
Regolamento Unitario della non contempla i provvedimenti pensionistici tra quelli soggetti a Pt_1 ricorso amministrativo e per avere ritenuto che la relativa disciplina derivi da regolamento e non da
“leggi speciali” ex art. 343 c.p.c.. Afferma, infatti, che il regolamento di disciplina della trae Pt_1 origine dalla normativa speciale contenuta nel D.lgs. n. 509/1994 e nella L. n. 335/1995 che, nel disciplinare gli Enti previdenziali privatizzati, ha attribuito loro autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, idonea a derogare alla normativa vigente. Rilievo che l'appellante ribadisce anche nel terzo motivo di impugnazione che, pertanto, viene trattato congiuntamente attenendo alla legittimità del contributo oggetto di controversia.
Il motivo di appello è infondato e va respinto.
L'art. 57 del Regolamento Unitario testualmente recita: “É ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione con le modalità previste dai successivi articoli avverso: a) le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva;
b) i provvedimenti assunti dal Direttore Generale nelle materie delegate dal
Consiglio di Amministrazione;
c) le deliberazioni assunte in prima istanza dal Consiglio di
Amministrazione nelle materie di sua esclusiva competenza;
d) l'iscrizione a ruolo per la riscossione di somme dovute non in forza di atti di cui ai punti sopra descritti”. Il provvedimento di liquidazione dei trattamenti pensionistici non è, dunque, compreso fra gli atti per i quali è previsto il ricorso amministrativo, per cui correttamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente, non dovendo essere il ricorso giudiziario preceduto da quello al Pt_1
Consiglio di amministrazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso senza tenere conto delle contestazioni sollevate in primo grado circa la genericità della domanda, non supportata da adeguata documentazione.
Anche tale motivo deve essere disatteso in base al rilievo che la appellante, a fronte delle Pt_1 allegazioni del ricorrente relative all'illegittimità del prelievo operato sui ratei della pensione dalla stesso percepita, non ha mai negato di avere effettuato i lamentati prelievi dai ratei corrisposti al sin dal momento del pensionamento di quest'ultimo e fino all'ultimo cedolino, prodotto in CP_1 giudizio ( doc.1 fascicolo primo grado), che indica la decorrenza del trattamento pensionistico dal luglio 2009.
Con il terzo motivo di appello la rivendica la legittimità del proprio operato in ragione dell'art. Pt_1
1, comma 478 l. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) di interpretazione autentica dell'art. 3, comma
12 l. 335/1995 come modificato da L. n. 296/2006, nonché dell'art. 24 comma 24 del D.L. 201/2011.
L'appellante, partendo dall'assunto che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 509/1994, la provvede alla propria attività istituzionale e, quindi, all'erogazione delle prestazioni Pt_1 previdenziali e assistenziali, ribadisce la legittimità e l'efficacia degli atti degli enti previdenziali, anche ove adottati in deroga alla legge, a condizione che gli stessi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, come previsto dalle richiamate norme.
Il motivo formulato non può trovare accoglimento.
In merito alla questione, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto da questa Corte d'Appello con riferimento ad analoga fattispecie che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, sentenza n. 2398/2025 pubbl. il 15/07/2025) e, nella quale, così come già effettuato in precedenti pronunce, sono stati ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di Parte_1 assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018).
La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.
178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono Pt_1 elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass.
28055/2020. In termini, Cass. n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019 e n. 16814/2019).
Questo Collegio intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene, con la conseguenza che la sentenza impugnata si sottrae alle doglianze in esame.
Neppure alla luce della nuova formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, introdotta dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e successivamente interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 488, l.
147/2013, pure invocata dall'appellante, l'impugnazione può essere accolta.
Anche in questo caso devono infatti richiamarsi i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, sebbene per i liberi professionisti non esista un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'imposizione di un contributo di solidarietà viola i limiti dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, poiché comporta una trattenuta su una prestazione già determinata in base ai criteri vigenti. Ciò risulta incompatibile con il principio del pro rata, riferito alle anzianità già maturate, e lede l'affidamento dell'assicurato a ricevere una pensione proporzionata ai contributi versati. Inoltre, la norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma
488, l. 147/2013 non legittima tale trattenuta, giacché, subordinando la legittimità degli atti degli enti previdenziali al perseguimento dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, esclude i contributi di solidarietà proprio perché di natura provvisoria (Cass. n. 6702/2016).
Con l'ultimo motivo di appello, la impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte Pt_1 in cui ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ed applicato quella decennale.
Parte appellante sostiene l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. secondo cui si prescrive in cinque anni
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Tuttavia, in base ai principi a più riprese affermati in sede di legittimità e da ultimo con l'ordinanza
2729/2025, la Cassazione ha stabilito che l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (v. Cass. n. 31527/2022; in senso conforme, anche Cass. n. 4362/2023;
Cass. n. 4263/2023; Cass. n. 4604/2023 e n. 4349 e n. 4314 sempre del 2023).
Il contributo di solidarietà rappresenta un prelievo patrimoniale effettuato dalla sul rateo di Pt_1 pensione, successivamente alla determinazione del relativo importo dovuto al pensionato a titolo di prestazione previdenziale. Ne consegue che il diritto fatto valere dal ricorrente, pur originandosi progressivamente in relazione ai singoli prelievi eseguiti, ha natura di credito esclusivamente restitutorio, non riconducibile a obbligazioni da adempiersi periodicamente in via preventiva. La fattispecie deve pertanto essere ricondotta allo schema dell'indebito oggettivo, con conseguente corretta applicazione del termine prescrizionale decennale.
Di nessun pregio il richiamo operato dall'appellante all'art. 47-bis del D.P.R. 639/1970 al fine di giustificare l'invocata applicazione del termine quinquennale trattando, l'ipotesi disciplinata dalla norma invocata, i ratei di pensione del trattamento pensionistico da versare.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese del grado stante la contumacia della parte appellata.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2765 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
Avv. Alvise Gastone Bragadin, Pasquale Parisi e Matteo Borgini, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
Controparte_1
Appellato-contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4143/2024, del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 8/4/2024.
Conclusioni: come da atto introduttivo del giudizio di appello RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di percepire pensione di vecchiaia dalla C.N.P.A.D.C., con decorrenza Parte_2 dal 1 luglio 2009 e di aver subito una illegittima ritenuta per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate da luglio 2009 ad ottobre 2023 ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale decorrente dall'1.1.2004, poi prorogato per il periodo gennaio
2014 /dicembre 2018 (in virtù di deliberazione dell'Assemblea dei delegati n. 4/08) e poi ancora per il quinquennio 2019/2023 (con deliberazione dell'assemblea dei Delegati n. 10/17), ha agito in giudizio contro la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di ROMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Parte_1
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione
[...] Parte_1 senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La
[...] alla restituzione a favore Controparte_2 dello stesso delle ritenute operate a tale titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse.”.
Nella resistenza della C.N.P.A.D.C., il Tribunale di Roma ha così disposto: “Accerta e dichiara illegittimo il contributo di solidarietà disposto dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai sensi delle deliberazioni dell'assemblea dei delegati nn. 4/2008, 3/2013 e
10/2017. Per l'effetto dichiara illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà dalla cassa sul trattamento pensionistico del ricorrente nel periodo dal luglio 2009 all'ottobre 2023; condanna la cassa a restituire al ricorrente i prelievi così operati da novembre 2013 a ottobre 2023, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo. rigetta i residui profili di ricorso condanna la cassa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di €
43,00”.
Il primo giudice, disattesa preliminarmente l'eccezione formulata dalla resistente di improcedibilità della domanda ex art. 443 cpc, per omessa attivazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 57 del regolamento previdenziale della cassa, ha ritenuto fondato il ricorso argomentando che: a) la non aveva mai contestato di aver applicato i lamentati prelievi sui ratei di pensione Pt_1
a far data da luglio 2009 e dunque, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
29292 del 12.11.2019, Cass. n. 252019/09, Cass. n. 31875 del 2018, Cass. n. 26102 del 2014; Cass.
n. 11792 del 2005, Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 26102 del 2014; Cass. n. 12338 del 2016, Cass. n. 7568 del 2017), doveva essere dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico del ricorrente;
b) andava respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla in quanto inapplicabile con riguardo ai ratei di prestazioni previdenziali o Pt_1 assistenziali non ancora messe a disposizione dell'avente diritto che, difettando del requisito della liquidità come definito dalla Corte di legittimità, soggiacciono al termine prescrizionale ordinario decennale.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello C.N.P.A.D.C., per avere il giudicante: 1) fondato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda sull'erroneo assunto che i procedimenti amministrativi che vanno proposti alla con funzione deflattiva del contenzioso, Pt_1 trovino la loro fonte in un regolamento approvato dal e non in leggi speciali, come invece CP_3 previsto dall'articolo invocato;
2) erroneamente ritenuto provata la domanda del ricorrente in assenza del necessario corredo probatorio e a fronte di una insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi; 3) erroneamente ritenuto illegittima la trattenuta sulla pensione del ricorrente in quanto incompatibile con il criterio del pro rata vista la vigenza di esplicite norme che legittimano gli enti previdenziali a stabilire un contributo di solidarietà, riconoscendo la legittimità di tale misura e la sua idoneità a garantire l'equilibrio di bilancio;
4) ritenuto non applicabile la prescrizione quinquennale alle componenti essenziali dei ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidate.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, pregiudizialmente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, di rigettare le domande formulate con il ricorso di primo grado.
L'appellato, nonostante la regolare notifica, non si è costituito rimanendo contumace in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come in dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame la appellante censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui non ha accolto la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per omessa presentazione del ricorso amministrativo agli organi della resistente. Lamenta l'appellante Pt_1
l'erroneità della decisione impugnata per avere disatteso l'eccezione sull'assunto che l'art. 57 del
Regolamento Unitario della non contempla i provvedimenti pensionistici tra quelli soggetti a Pt_1 ricorso amministrativo e per avere ritenuto che la relativa disciplina derivi da regolamento e non da
“leggi speciali” ex art. 343 c.p.c.. Afferma, infatti, che il regolamento di disciplina della trae Pt_1 origine dalla normativa speciale contenuta nel D.lgs. n. 509/1994 e nella L. n. 335/1995 che, nel disciplinare gli Enti previdenziali privatizzati, ha attribuito loro autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, idonea a derogare alla normativa vigente. Rilievo che l'appellante ribadisce anche nel terzo motivo di impugnazione che, pertanto, viene trattato congiuntamente attenendo alla legittimità del contributo oggetto di controversia.
Il motivo di appello è infondato e va respinto.
L'art. 57 del Regolamento Unitario testualmente recita: “É ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione con le modalità previste dai successivi articoli avverso: a) le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva;
b) i provvedimenti assunti dal Direttore Generale nelle materie delegate dal
Consiglio di Amministrazione;
c) le deliberazioni assunte in prima istanza dal Consiglio di
Amministrazione nelle materie di sua esclusiva competenza;
d) l'iscrizione a ruolo per la riscossione di somme dovute non in forza di atti di cui ai punti sopra descritti”. Il provvedimento di liquidazione dei trattamenti pensionistici non è, dunque, compreso fra gli atti per i quali è previsto il ricorso amministrativo, per cui correttamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente, non dovendo essere il ricorso giudiziario preceduto da quello al Pt_1
Consiglio di amministrazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso senza tenere conto delle contestazioni sollevate in primo grado circa la genericità della domanda, non supportata da adeguata documentazione.
Anche tale motivo deve essere disatteso in base al rilievo che la appellante, a fronte delle Pt_1 allegazioni del ricorrente relative all'illegittimità del prelievo operato sui ratei della pensione dalla stesso percepita, non ha mai negato di avere effettuato i lamentati prelievi dai ratei corrisposti al sin dal momento del pensionamento di quest'ultimo e fino all'ultimo cedolino, prodotto in CP_1 giudizio ( doc.1 fascicolo primo grado), che indica la decorrenza del trattamento pensionistico dal luglio 2009.
Con il terzo motivo di appello la rivendica la legittimità del proprio operato in ragione dell'art. Pt_1
1, comma 478 l. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) di interpretazione autentica dell'art. 3, comma
12 l. 335/1995 come modificato da L. n. 296/2006, nonché dell'art. 24 comma 24 del D.L. 201/2011.
L'appellante, partendo dall'assunto che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 509/1994, la provvede alla propria attività istituzionale e, quindi, all'erogazione delle prestazioni Pt_1 previdenziali e assistenziali, ribadisce la legittimità e l'efficacia degli atti degli enti previdenziali, anche ove adottati in deroga alla legge, a condizione che gli stessi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, come previsto dalle richiamate norme.
Il motivo formulato non può trovare accoglimento.
In merito alla questione, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto da questa Corte d'Appello con riferimento ad analoga fattispecie che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, sentenza n. 2398/2025 pubbl. il 15/07/2025) e, nella quale, così come già effettuato in precedenti pronunce, sono stati ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di Parte_1 assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018).
La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.
178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono Pt_1 elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass.
28055/2020. In termini, Cass. n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019 e n. 16814/2019).
Questo Collegio intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene, con la conseguenza che la sentenza impugnata si sottrae alle doglianze in esame.
Neppure alla luce della nuova formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, introdotta dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e successivamente interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 488, l.
147/2013, pure invocata dall'appellante, l'impugnazione può essere accolta.
Anche in questo caso devono infatti richiamarsi i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, sebbene per i liberi professionisti non esista un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'imposizione di un contributo di solidarietà viola i limiti dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, poiché comporta una trattenuta su una prestazione già determinata in base ai criteri vigenti. Ciò risulta incompatibile con il principio del pro rata, riferito alle anzianità già maturate, e lede l'affidamento dell'assicurato a ricevere una pensione proporzionata ai contributi versati. Inoltre, la norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma
488, l. 147/2013 non legittima tale trattenuta, giacché, subordinando la legittimità degli atti degli enti previdenziali al perseguimento dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, esclude i contributi di solidarietà proprio perché di natura provvisoria (Cass. n. 6702/2016).
Con l'ultimo motivo di appello, la impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte Pt_1 in cui ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ed applicato quella decennale.
Parte appellante sostiene l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. secondo cui si prescrive in cinque anni
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Tuttavia, in base ai principi a più riprese affermati in sede di legittimità e da ultimo con l'ordinanza
2729/2025, la Cassazione ha stabilito che l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (v. Cass. n. 31527/2022; in senso conforme, anche Cass. n. 4362/2023;
Cass. n. 4263/2023; Cass. n. 4604/2023 e n. 4349 e n. 4314 sempre del 2023).
Il contributo di solidarietà rappresenta un prelievo patrimoniale effettuato dalla sul rateo di Pt_1 pensione, successivamente alla determinazione del relativo importo dovuto al pensionato a titolo di prestazione previdenziale. Ne consegue che il diritto fatto valere dal ricorrente, pur originandosi progressivamente in relazione ai singoli prelievi eseguiti, ha natura di credito esclusivamente restitutorio, non riconducibile a obbligazioni da adempiersi periodicamente in via preventiva. La fattispecie deve pertanto essere ricondotta allo schema dell'indebito oggettivo, con conseguente corretta applicazione del termine prescrizionale decennale.
Di nessun pregio il richiamo operato dall'appellante all'art. 47-bis del D.P.R. 639/1970 al fine di giustificare l'invocata applicazione del termine quinquennale trattando, l'ipotesi disciplinata dalla norma invocata, i ratei di pensione del trattamento pensionistico da versare.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese del grado stante la contumacia della parte appellata.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa