Cass. civ., sez. I, sentenza 26/08/1971, n. 2583
CASS
Sentenza 26 agosto 1971

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Per effetto del promovimento della procedura di concordato preventivo si determina uno stato di relativo vincolamento in ordine alla gestione del patrimonio dell'imprenditore, la quale - pur essendo lasciata a quest'ultimo, e sottoposta al fine di salvaguardare le posizioni dei creditori, per quanto concerne gli Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (per la gestione ordinaria e prevista la vigilanza del Commissario giudiziale), al controllo del giudice delegato, con la comminatoria dell'inefficacia - riguardo ai creditori preconcordatari - dei suddetti Atti, in caso di inosservanza dei precetti relativi ai preventivi provvedimenti autorizzativi.*

Nei contratti di borsa non regolati dalle Disposizioni degli artt 12 del RDL 30 giugno 1932, n 815, e 3 del RD 20 dicembre 1932, n 1607 - quali sono quelli conclusi dai commissionari di borsa - la parte adempiente puo avvalersi esclusivamente della procedura di esecuzione coattiva prevista dagli artt 1515 e 1516 cod civ, espressamente richiamati dall'art 1536 (per la compravendita a termine dei titoli di credito) e dall'art 1551 (per il riporto). Alla particolare procedura di esecuzione coattiva (cosiddetta liquidazione coattiva di borsa), prevista dall'art 2 del citato RD n 1607 del 1932, puo farsi ricorso esclusivamente per i contratti conclusi con l'intervento di agenti di cambio o con gli istituti di credito iscritti in un apposito albo presso la banca d' Italia.*

La presunzione muciana, disciplinata dall'art 70 della legge fallimentare, mira a neutralizzare l'operato fraudolento dell'imprenditore, volto - attraverso l'intestazione al coniuge di beni acquistati con danaro proprio - a sottrarre attivita patrimoniali ai creditori, i quali sono autorizzati, in virtu della detta presunzione, a considerare compresi nella garanzia che ad essi compete anche i beni fittiziamente intestati alla moglie del debitore, con conseguente inefficacia, nei loro confronti, di tale intestazione. La suddetta presunzione muciana non puo, invece, valere a ricondurre nella sfera patrimoniale del fallito elementi passivi facenti capo ad un diverso soggetto, con l'effetto di promuovere un suo concorso di pretese creditorie (genericamente differenziate per essere insorte nei confronti di distinte figure giuridiche) su un'unica garanzia, costituita da uno stesso compendio patrimoniale.*

Deve considerarsi atto di straordinaria amministrazione, agli effetti dell'art 167 della legge fallimentare, il negozio alienativo di titoli azionari di notevole valore (nella specie lire cinquantamilioni), comportante la fuoruscita dalla sfera giuridica del debitore, ammesso alla procedura del concordato preventivo, di una rilevante entita patrimoniale, con la conseguente considerevole diminuzione della garanzia dei creditori.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/08/1971, n. 2583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2583
    Data del deposito : 26 agosto 1971

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