Articolo 215 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 234Articolo 236
Versione
31 dicembre 2019
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Versione
28 settembre 2024
Art. 215. Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti 1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere ((le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie)) , se i relativi giudizi sono gia' pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l' articolo 2471 del codice civile .
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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